N. 645 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 marzo - 27 settembre 1993

                                N. 645
        Ordinanza emessa il 22 marzo 1993 (pervenuta alla Corte
  costituzionale il 27 settembre 1993)dal pretore di Roma nel
  procedimento civile vertente tra De Tomassi Cinzia e C.C.I.A.A. di
  Roma
 Titoli di credito - Assegno bancario smarrito o sottratto -
    Conseguente   rifiuto   di  pagamento  -  Pubblicazione  ufficiale
    nell'elenco dei protesti cambiari - Lamentata omessa previsione di
    distinzione tra quelli elevati per mancanza di fondi del trattario
    o per rifiuto di pagamento del debitore da quelli dovuti  a  causa
    non  imputabile  a  quest'ultimo  -  Ingiustificata  disparita' di
    trattamento tra diverse categorie di debitori.
 (Legge 12 febbraio 1955, n. 77, art. 1).
 (Cost., art. 3).
(GU n.44 del 27-10-1993 )
                              IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa  civile  iscritta
 al   n.   39070/1991   del   r.c.  promossa  da  De  Tomassi  Cinzia,
 elettivamente domiciliata in Roma al viale Bruno Buozzi,  53,  presso
 l'avv.  Vincenzo  Mascolo,  che la rappresenta e difende in virtu' di
 procura a margine della citazione;  nei  confronti  della  Camera  di
 commercio, industria, artigianato e agricoltrua di Roma, contumace.
                               F A T T O
    Con  citazione  notificata  il  27 giugno 1991 la sig.ra Cinzia De
 Tomassi conveniva in giudizio davanti a questo pretore  ex  art.  702
 del  c.p.c.  l'ente  indicato  in  epigrafe, chiedendo ordinarsi allo
 stesso la definitiva concellazione o non pubblicazione (dopo l'ordine
 di sospensione emesso al riguardo da questo pretore ex art.  700  del
 c.p.c.)  sul Bollettino ufficiale dei protesti del protesto elevato a
 suo carico il 28 gennaio 1991  e  relativo  all'assegno  bancario  n.
 1121005623  tratto  sulla Banca commerciale italiana, ag. 16 di Roma,
 intestato a Franco Mori, dell'importo di L. 3.750.000, in  quanto  la
 trattaria  ne aveva rifiutato il pagamento non per mancanza di fondi,
 ma in considerazione della denuncia  di  smarrimento  del  titolo  da
 parte di essa istante.
    La  convenuta  non  si  costituiva in giudizio e veniva dichiarata
 contumace.
    Assunte le  definitive  conclusioni,  la  causa  era  ritenuta  in
 decisione,  quindi  rimessa  sul  rulo  ai fini della pronuncia della
 presente ordinanza con la conseguente sospensione del giudizio.
                             D I R I T T O
    Esclusa ogni illegittimita' o erroneita' del protesto de quo sulla
 base  degli  artt. 34, 45 e 64 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (il
 rifiuto di pagamento c'e' stato, mentre  la  negoziazione  irregolare
 del  titolo  comporta soltanto la responsabilita' di chi lo ha pagato
 senza osservare le disposizioni relative alla persona  legittimata  a
 ricevere  il  pagamento, ex art. 41 e 43 del citato r.d.), si osserva
 che l'art. 1  della  legge  12  febbraio  1955,  n.  77,  prevede  la
 pubblicazione ufficiale dell'elenco di "tutti i protesti elevati e le
 dichiarazioni    di    rifiuto   di   pagamento"   registrate   nella
 circoscrizione della camera competente.  Si  tratta  di  un'attivita'
 materiale  rientrante  nei  compiti  istituzionali dell'ente e quindi
 doverosa  a  seguito  della  ricezione  dell'elenco  da   parte   del
 presidente del tribunale.
    Peraltro  la norma richiamata appare confliggente col principio di
 eguaglianza sancito dall'art.  3  della  Costituzione,  perche',  non
 distinguendo,  ai  fini  della  pubblicazione  dei  protesti,  quelli
 elevati per mancanza di fondi del trattario  ovvero  per  rifiuto  di
 pagamento  del  debitore,  da  quelli dovuti a causa non imputabile a
 quest'ultimo, determina una ingiustificata disuguaglianza fra due di-
 verse   categorie   di   debitori,   ugualmente    "colpite"    dalla
 pubblicazione,  con i suoi gravi effetti sulla credibilita' personale
 e commerciale degli insolventi, benche' l'insolvenza sia in  un  caso
 volontario  o  comunque  imputabile  al  debitore,  e nell'altro caso
 determinata dall'incolpevole smarrimento o sottrazione del titolo poi
 protestato.
    Poiche' il  caso  dedotto  in  giudizio  rientra  in  quest'ultima
 categoria,  e  quindi la valutazione in ordine alla costituzionalita'
 della norma in  astratto  applicabile  e'  rilevante  ai  fini  della
 definizione del giudizio stesso.
                               P. Q. M.
    Visto  l'art.  23  della  legge  11 marzo 1953, n. 87, dichiara la
 rilevanza e non manifesta infondateza della questione di legittimita'
 costituzionale,  in  riferimento  all'art.  3   della   Costituzione,
 dell'art.  1  della legge 12 febbraio 1955, n. 77, nella parte in cui
 al secondo comma dispone che la pubblicazione  ufficiale  dell'elenco
 dei  protesti  cambiari  comprenda  tutti  i  protesti  levati  e  le
 dichiarazioni di rifiuto  di  pagamento  sottoposte  a  registrazione
 nella rispettiva circoscrizione camerale;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa nonche' al  Presidente  del  Consiglio
 dei  Ministri,  e che venga comunicata ai Presidenti delle due Camere
 del Parlamento.
      Roma, addi' 22 marzo 1993
                         Il pretore: VITTOZZI
    Depositato in cancelleria, Roma li' 9 aprile 1993.
                Il collaboratore di cancelleria: FORTI

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