N. 645 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 marzo - 27 settembre 1993
N. 645 Ordinanza emessa il 22 marzo 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 settembre 1993)dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra De Tomassi Cinzia e C.C.I.A.A. di Roma Titoli di credito - Assegno bancario smarrito o sottratto - Conseguente rifiuto di pagamento - Pubblicazione ufficiale nell'elenco dei protesti cambiari - Lamentata omessa previsione di distinzione tra quelli elevati per mancanza di fondi del trattario o per rifiuto di pagamento del debitore da quelli dovuti a causa non imputabile a quest'ultimo - Ingiustificata disparita' di trattamento tra diverse categorie di debitori. (Legge 12 febbraio 1955, n. 77, art. 1). (Cost., art. 3).(GU n.44 del 27-10-1993 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 39070/1991 del r.c. promossa da De Tomassi Cinzia, elettivamente domiciliata in Roma al viale Bruno Buozzi, 53, presso l'avv. Vincenzo Mascolo, che la rappresenta e difende in virtu' di procura a margine della citazione; nei confronti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltrua di Roma, contumace. F A T T O Con citazione notificata il 27 giugno 1991 la sig.ra Cinzia De Tomassi conveniva in giudizio davanti a questo pretore ex art. 702 del c.p.c. l'ente indicato in epigrafe, chiedendo ordinarsi allo stesso la definitiva concellazione o non pubblicazione (dopo l'ordine di sospensione emesso al riguardo da questo pretore ex art. 700 del c.p.c.) sul Bollettino ufficiale dei protesti del protesto elevato a suo carico il 28 gennaio 1991 e relativo all'assegno bancario n. 1121005623 tratto sulla Banca commerciale italiana, ag. 16 di Roma, intestato a Franco Mori, dell'importo di L. 3.750.000, in quanto la trattaria ne aveva rifiutato il pagamento non per mancanza di fondi, ma in considerazione della denuncia di smarrimento del titolo da parte di essa istante. La convenuta non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace. Assunte le definitive conclusioni, la causa era ritenuta in decisione, quindi rimessa sul rulo ai fini della pronuncia della presente ordinanza con la conseguente sospensione del giudizio. D I R I T T O Esclusa ogni illegittimita' o erroneita' del protesto de quo sulla base degli artt. 34, 45 e 64 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (il rifiuto di pagamento c'e' stato, mentre la negoziazione irregolare del titolo comporta soltanto la responsabilita' di chi lo ha pagato senza osservare le disposizioni relative alla persona legittimata a ricevere il pagamento, ex art. 41 e 43 del citato r.d.), si osserva che l'art. 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, prevede la pubblicazione ufficiale dell'elenco di "tutti i protesti elevati e le dichiarazioni di rifiuto di pagamento" registrate nella circoscrizione della camera competente. Si tratta di un'attivita' materiale rientrante nei compiti istituzionali dell'ente e quindi doverosa a seguito della ricezione dell'elenco da parte del presidente del tribunale. Peraltro la norma richiamata appare confliggente col principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, perche', non distinguendo, ai fini della pubblicazione dei protesti, quelli elevati per mancanza di fondi del trattario ovvero per rifiuto di pagamento del debitore, da quelli dovuti a causa non imputabile a quest'ultimo, determina una ingiustificata disuguaglianza fra due di- verse categorie di debitori, ugualmente "colpite" dalla pubblicazione, con i suoi gravi effetti sulla credibilita' personale e commerciale degli insolventi, benche' l'insolvenza sia in un caso volontario o comunque imputabile al debitore, e nell'altro caso determinata dall'incolpevole smarrimento o sottrazione del titolo poi protestato. Poiche' il caso dedotto in giudizio rientra in quest'ultima categoria, e quindi la valutazione in ordine alla costituzionalita' della norma in astratto applicabile e' rilevante ai fini della definizione del giudizio stesso.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la rilevanza e non manifesta infondateza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, nella parte in cui al secondo comma dispone che la pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari comprenda tutti i protesti levati e le dichiarazioni di rifiuto di pagamento sottoposte a registrazione nella rispettiva circoscrizione camerale; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 22 marzo 1993 Il pretore: VITTOZZI Depositato in cancelleria, Roma li' 9 aprile 1993. Il collaboratore di cancelleria: FORTI 93C1080