N. 646 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 luglio 1993

                                N. 646
        Ordinanza emessa l'8 luglio 1993 dal pretore di Milano
   nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Pagani Giovanni e il
   prefetto di Milano
 Circolazione stradale - Infrazioni alle norme del nuovo codice della
    strada - Inosservanza dell'obbligo di usare il casco - Imposizione
    dell'obbligo  ai maggiorenni conducenti di motoveicoli (oltre i 50
    c.c.)  nel  ciclo  urbano,  ma  non  ai   maggiorenni   conducenti
    ciclomotori  (fino  a  50  c.c.)  nel ciclo stesso - Irragionevole
    previsione di disciplina differenziata a  parita'  di  rischio  in
    considerazione   della   vigenza,  per  entrambi,  del  limite  di
    velocita' di 50 km/h.
 (Legge 11 gennaio 1986, n. 3, artt. 1, 2 e 3).
 (Cost., art. 3).
(GU n.44 del 27-10-1993 )
                              IL PRETORE
    All'udienza dell'8 luglio 1993 e' presente per  la  prefettura  la
 dott.ssa   Onorati   M.   Gabriella.  E'  presente  personalmente  il
 ricorrente il quale produce copia fotostatica  della  ordinanza  resa
 dal  pretore di Salerno dott. Galliano in procedimento analogo ove e'
 stata  ritenuta  fondata  la  questione  di  legittimita'  posta   in
 relazione alla legge n. 3/1986, insiste nella domanda riportandosi al
 contenuto del ricorso e della memoria del 27 febbraio 1993.
    La dott.ssa Onorati si rimette.
    Il  pretore  sull'istanza  di  parte  ricorrente ha pronunciato la
 seguente ordinanza: letti gli atti del procedimento  n.  4433/1992  e
 del  proc.  n.  4434/1992,  riuniti,  ritenuto  che il dott. Giovanni
 Pagani  ha  proposto  tempestive  opposizioni  avverso  le  ordinanze
 ingiunzioni  n. 90/0211268 e n. 90/0207942 in data rispettivamente 14
 novembre 1991 e 14 novembre 1991 con le quali il prefetto  di  Milano
 ha  ingiunto il pagamento di L. 382.900, entrambe, oltre le spese per
 la violazione dell'art. 1 della legge  n.  3/1986;  rilevato  che  il
 ricorrente  ha  eccepito  l'illegittimita' costituzionale della norma
 impositiva dell'obbligo di indossare il casco  per  i  conducenti  di
 motoveicoli, asserendo, tra l'altro:
      1) l'irragionevolezza della norma stessa, in ragione del diverso
 regime sanzionatorio posto in essere da detta norma rispetto ad altre
 previste dal d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni
 (cod.  strada  abrogato),  aventi  come tutela la vita e l'integrita'
 fisica dei conducenti di autoveicoli; rilevato che il  ricorrente  ha
 altresi' eccepito:
      2)  la  disparita'  di  trattamento  derivante dal citato regime
 sanzionatorio, posto in essere dall'abrogato  e  dall'attuale  codice
 della  strada,  in  ragione  dell'obbligo  del  casco  imposto, per i
 ciclomotori, ai minorenni, ed escluso ai maggiorenni, pur in presenza
 di un sostanziale identico rischio, ed in correlazione al  fatto  che
 la   normativa   appare   altresi'  irragionevole  sotto  il  profilo
 dell'obbligo, per chiunque, di indossare il  casco,  allorquando  sia
 alla  guida  di  motoveicoli oltre i 50 cm(Elevato al Cubo), sotto il
 profilo che detti veicoli, quanto meno in  ambito  urbano,  assumono,
 per  limiti di velocita' imposti, una pericolosita' identica a quella
 dei ciclomotori, per i  quali  come  dianzi  detto,  vige  la  citata
 discriminatoria esenzione per i conducenti maggiorenni; rilevato, in-
 fine,   che  l'obbligo  impositivo  del  casco,  assume,  secondo  il
 ricorrente:
      3)  la  valenza  di   un   sostanziale   trattamento   sanitario
 obbligatorio  preventivo,  contrario  al  disposto  art.  32, secondo
 comma, della Costituzione; ritenuto, quanto alla censura  sub  n.  1,
 che   la   stessa   debba   essere   rigettata,   in   ragione  della
 insindacabilita',  da  parte del giudice ordinario del diverso regime
 sanzionatorio applicato dall'abrogato codice della strada ad  ipotesi
 similari, in ragione del fatto che dette norme, peraltro modificate e
 uniformate  dall'attuale  codice  della  strada, non si riferiscono a
 fattispecie identiche, quanto meno sotto  il  profilo  probabilistico
 della sinistrosita' eventuale;
    Ritenuto,  quanto alla censura n. 3, di doverla rigettare sotto il
 profilo della non equipollenza fra l'obbligo impositivo del  casco  e
 il dedotto trattamento obbligatorio sanitario (per vero, l'obbligo di
 una   attrezzatura,   sostanzialmente,   volta  alla  prevenzione  di
 infortuni non e' equiparabile, in alcun modo, ad attivita' sanitaria,
 sia pur di carattere preventivo);
    Ritenuto, quanto alla censura sub n. 2, come la stessa non  appaia
 manifestamente infondata ed irrilevante, sotto il duplice profilo, da
 un  lato, della dedotta irragionevolezza e, dall'altro, della dedotta
 disparita' di trattamento, cosi' come sopra esposto in  parte  motiva
 riferita al ricorrente;
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  la  questione  di  legittimita' costituzionale del regime
 sanzionatorio introdotto dagli artt. 1,  2  e  3  della  legge  n.  3
 dell'11  gennaio  1986,  in  quanto  in contrasto con l'art. 3, primo
 comma, della  Costituzione  laddove  si  obbligano  o  si  consentono
 comportamenti  diversi  a  cittadini  maggiorenni  (ciclomotoristi  e
 motociclisti, che si trovano in medesime condizioni  di  circolazione
 urbana, a bassa velocita', su veicoli a motore a due ruote);
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria  di  notificare  la presente ordinanza al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicare  ai  Presidenti
 dei due rami del Parlamento.
                          Il pretore: PURPURA

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