N. 647 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 luglio 1993

                                N. 647
       Ordinanza emessa il 19 luglio 1993 dal pretore di Palermo
 nel procedimento civile vertente tra Lanzara Pietro e l'u.s.l. n. 58
 di Palermo
 Sanita' pubblica - Medici titolari, nei confronti del S.S.N. di un
    rapporto  di  lavoro a tempo definito e, contemporaneamente, di un
    rapporto in regime convenzionale - Previsione della  garanzia  del
    passaggio  anche  in  soprannumero  al  rapporto di lavoro a tempo
    pieno al personale medico a tempo definito in servizio  alla  data
    di entrata in vigore della legge impugnata che intende far cessare
    in questo modo la situazione di incompatibilita' del doppio regime
    -  Mancata  previsione  di  corrispondente  garanzia  al personale
    medico che, provenendo dalla identica situazione di fatto, intenda
    invece optare per la conservazione del solo rapporto convenzionale
    - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee  con  incidenza
    sul diritto alla salute.
 (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, settimo comma).
 (Cost., artt. 3 e 32).
(GU n.44 del 27-10-1993 )
                              IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede;
    Esaminati gli atti del procedimento;
    Rilevato  che  il  punto  focale  della controversia e' costituito
 dalla applicazione dell'art. 4, punto 7, della legge n. 412/1991;
    Preso  atto  che   diversi   organi   giudicanti   ritenendo   non
 manifestamente  infondata  la  questione  di  costituzionalita' della
 norma anzidetta hanno disposto la trasmissione degli atti concernenti
 la sua applicazione alla Corte costituzionale;
    Ritenuto che la motivazione addotta a sostegno di  tali  decisioni
 e,   precisamente,  il  fatto  che  l'art.  4  configura  un  fattore
 preclusivo  alla  tendenziale  realizzazione   dell'interesse   della
 collettivita' al bene salute ex art. 32 della Costituzione (v. t.a.r.
 Calabria  18 febbraio 1993) e che e' in contrasto con il principio di
 eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione in quanto  riserva
 trattamenti  differenziati  a seconda delle categorie di esercenti la
 professione sanitaria (v. t.a.r. Lazio del 23 giugno 1993)  ed  altre
 argomentazioni  non  meno  apprezzabili  (pret.  Bari 6 aprile 1993 e
 pret. Borgomanero 26 gennaio 1993) costituiscono  validi  motivi  per
 adottare analoga decisione;
    Ritenuto,  in  particolare, che l'esistenza di analoghi precedenti
 ed  il  fatto   che   il   precedente   giudizio   verra'   esaminato
 congiuntamente  agli  stessi  esime  dallo  sviluppare  le  suesposte
 ragioni ricorrenti costantemente nei menzionati provvedimenti;
    Considerato, infine, che le ragioni di opportunita' gia'  ritenute
 valide   da   altri   organi   (v.  citata  dec.  pret.  Borgomanero)
 suggeriscono di ordinare all'u.s.l. n. 58  di  astenersi,  sino  alla
 conclusione  del  giudizio  in  corso, da qualsiasi modificazione del
 rapporto di lavoro del ricorrente Lanzara Pietro;
                               P. Q. M.
   Dichiara non manifestamente  infondata  e  rilevante  ai  fini  del
 presente  giudizio  la  questione  di  illegittimita'  costituzionale
 dell'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,  in
 relazione  all'art.  3  della  Costituzione  nella  parte  in cui non
 appresta  al  personale  medico  dipendente  del  Servizio  sanitario
 nazionale  la  garanzia  del  passaggio al rapporto di lavoro a tempo
 pieno qualora intenda far cessare in questo  modo  la  situazione  di
 incompatibilita'  del  doppio rapporto di lavoro ed all'art. 32 della
 Costituzione in quanto la sua applicazione costituisce un ostacolo al
 sistema  della  tutela  della  salute   come   diritto   fondamentale
 dell'individuo;
    Ordina  alla  u.s.l.  n.  58  di  Palermo,  in  persona del legale
 rappresentante pro-tempore, di astenersi fino  alla  conclusione  del
 giudizio  in  corso da qualsiasi modificazione del rapporto di lavoro
 con il ricorrente prof. Lanzara Pietro nato a Valderice il 21  aprile
 1943;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale, sospende il processo;
    Ordina alla cancelleria di notificare  il  presente  provvedimento
 alle  parti  ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che ne dia
 comunicazione  al  Presidente  della  Camera  dei  deputati   ed   al
 Presidente del Senato.
      Palermo, addi' 19 luglio 1993
                          Il pretore: MIROTTA

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