N. 647 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 luglio 1993
N. 647 Ordinanza emessa il 19 luglio 1993 dal pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra Lanzara Pietro e l'u.s.l. n. 58 di Palermo Sanita' pubblica - Medici titolari, nei confronti del S.S.N. di un rapporto di lavoro a tempo definito e, contemporaneamente, di un rapporto in regime convenzionale - Previsione della garanzia del passaggio anche in soprannumero al rapporto di lavoro a tempo pieno al personale medico a tempo definito in servizio alla data di entrata in vigore della legge impugnata che intende far cessare in questo modo la situazione di incompatibilita' del doppio regime - Mancata previsione di corrispondente garanzia al personale medico che, provenendo dalla identica situazione di fatto, intenda invece optare per la conservazione del solo rapporto convenzionale - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sul diritto alla salute. (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, settimo comma). (Cost., artt. 3 e 32).(GU n.44 del 27-10-1993 )
IL PRETORE Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede; Esaminati gli atti del procedimento; Rilevato che il punto focale della controversia e' costituito dalla applicazione dell'art. 4, punto 7, della legge n. 412/1991; Preso atto che diversi organi giudicanti ritenendo non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' della norma anzidetta hanno disposto la trasmissione degli atti concernenti la sua applicazione alla Corte costituzionale; Ritenuto che la motivazione addotta a sostegno di tali decisioni e, precisamente, il fatto che l'art. 4 configura un fattore preclusivo alla tendenziale realizzazione dell'interesse della collettivita' al bene salute ex art. 32 della Costituzione (v. t.a.r. Calabria 18 febbraio 1993) e che e' in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione in quanto riserva trattamenti differenziati a seconda delle categorie di esercenti la professione sanitaria (v. t.a.r. Lazio del 23 giugno 1993) ed altre argomentazioni non meno apprezzabili (pret. Bari 6 aprile 1993 e pret. Borgomanero 26 gennaio 1993) costituiscono validi motivi per adottare analoga decisione; Ritenuto, in particolare, che l'esistenza di analoghi precedenti ed il fatto che il precedente giudizio verra' esaminato congiuntamente agli stessi esime dallo sviluppare le suesposte ragioni ricorrenti costantemente nei menzionati provvedimenti; Considerato, infine, che le ragioni di opportunita' gia' ritenute valide da altri organi (v. citata dec. pret. Borgomanero) suggeriscono di ordinare all'u.s.l. n. 58 di astenersi, sino alla conclusione del giudizio in corso, da qualsiasi modificazione del rapporto di lavoro del ricorrente Lanzara Pietro;
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del presente giudizio la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non appresta al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale la garanzia del passaggio al rapporto di lavoro a tempo pieno qualora intenda far cessare in questo modo la situazione di incompatibilita' del doppio rapporto di lavoro ed all'art. 32 della Costituzione in quanto la sua applicazione costituisce un ostacolo al sistema della tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo; Ordina alla u.s.l. n. 58 di Palermo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di astenersi fino alla conclusione del giudizio in corso da qualsiasi modificazione del rapporto di lavoro con il ricorrente prof. Lanzara Pietro nato a Valderice il 21 aprile 1943; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospende il processo; Ordina alla cancelleria di notificare il presente provvedimento alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che ne dia comunicazione al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato. Palermo, addi' 19 luglio 1993 Il pretore: MIROTTA 93C1082