N. 648 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 agosto 1993

                                N. 648
      Ordinanza emessa il 23 agosto 1993 dal pretore di Benevento
 nel procedimento civile vertente tra Viola Marinella e Muccillo
 Pasquale ed altro
 Esecuzione forzata - Pignoramento - Possibilita' di eseguirlo, a
    discrezione  dell'ufficiale  giudiziario  procedente e anche senza
    provvedimento motivato  del  pretore,  in  luoghi  appartenenti  a
    terzi,  in  cui il debitore non abbia residenza anagrafica ma solo
    dimora temporanea -  Violazione  della  liberta'  domiciliare  del
    terzo.
 (C.P.C., art. 513, primo e secondo comma).
 (Cost., artt. 13 e 14).
(GU n.44 del 27-10-1993 )
                            IL VICE PRETORE
    Rilevato  che  l'ufficiale  giudiziario  addetto all'ufficio unico
 esecuzioni presso il tribunale di  Benevento,  l'8  aprile  1986,  su
 istanza  di  Di  Falco  Vincenzo  e  Muccillo Pasquale, creditori, in
 virtu' di due effetti cambiari, titoli esecutivi, di D'Ambrosio Vito,
 invece,  di  recarsi  nell'abitazione  di  quest'ultimo,   risultante
 all'anagrafe,  si recava nella abitazione di Viola Marinella, in c.da
 Capodimonte di Benevento, e nonostante che la Viola avesse dichiarato
 che il D'Ambrosio, pur ivi rinvenuto, non vi abitasse,  procedeva  al
 pignoramento di alcuni mobili esistenti nella predetta abitazione;
    Osservato   che   la  Viola  ha  proposto  opposizione,  chiedendo
 dichiararsi la nullita' del pignoramento per essere  stati  pignorati
 beni esistenti nella sua abitazione e quindi di sua proprieta';
    Osservato  che  l'art.  513,  primo comma, del c.p.c., dispone che
 l'ufficiale giudiziario puo' ricercare le  cose  da  pignorare  nella
 casa  del  debitore, senza specificare se per casa del debitore debba
 intendersi quella di cui egli abbia il  godimento  in  virtu'  di  un
 diritto  reale  o  personale  o  anche soltanto quella in cui egli vi
 dimori attualmente senza por mente al titolo del godimento e  perfino
 in  quella  che  non  risulti  la  dichiarata,  all'anagrafe,  dimora
 abituale;
    Rilevato che in tal modo e' rimessa alla discrezionale valutazione
 dell'ufficiale giudiziario, come e' avvenuto nel caso di  specie,  di
 ricercare  le  cose da pignorare fuori della residenza anagrafica del
 debitore e quindi anche in luoghi in cui il debitore dimori  soltanto
 temporaneamente  ed  ove  altri  ne  siano  proprietari  o esercitino
 diritti reali o di godimento e che ai sensi  dell'art.  513,  secondo
 comma,  c.p.c.,  l'ufficiale  giudiziario  puo'  anche allontanare il
 titolare di tali diritti, e chiedere anche l'intervento  della  forza
 pubblica, in caso di disturbo dell'esecuzione;
    Osservato  che  l'esercizio di tali poteri da parte dell'ufficiale
 giudiziario comporta il terzo, titolare di un diritto reale  o  anche
 personale  di  godimento,  la  violazione della liberta' domiciliare,
 dichiarata inviolabile dalla Costituzione, che negli artt.  13  e  14
 prevede  la  violazione del domicilio solo previo preventivo motivato
 parere dell'autorita' giudiziaria  e  che  detto  terzo  e'  comunque
 estraneo   al   titolo  esecutivo,  e  che  i  poteri  dell'ufficiale
 giudiziario non risultano neppure limitati dalla legge (art. 484  del
 c.p.c.),  che  affida  ad  un  giudice  la direzione dell'esecuzione,
 giacche' l'intervento di quest'ultimo  ha  luogo  solo  nel  processo
 esecutivo che ha inizio con il pignoramento;
    Ritenuto  che  nel  caso  di  specie  l'esecuzione dovrebbe essere
 dichiarata senz'altro illegittima e  nullo  l'eseguito  pignoramento,
 essendo  gli  artt.  513, primo e secondo comma, in contrasto con gli
 artt. 13 e 14 della Costituzione, in considerazione che l'esecuzione,
 ove avvenga fuori della residenza anagrafica  del  debitore  e  senza
 preventivo  provvedimento  motivato  del  pretore, al quale spetta di
 garantire che anche l'esecuzione mobiliare  avvenga  nell'ambito  del
 principio  di  stretta  legalita'  e  nel rispetto delle fondamentali
 liberta'  costituzionali,  comporta  la  violazione  della   liberta'
 domiciliare del terzo;
    Ritenuto  quindi  necessario  rimettere  la  questione  alla Corte
 costituzionale;
                               P. Q. M.
    Sospende il presente giudizio ed ordina trasmettersi gli atti alla
 Corte costituzionale e notificarsi la presente ordinanza  alle  parti
 in  causa  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri ed ai
 Presidenti delle due Camere a cura della cancelleria.
      Benevento, addi' 22 agosto 1993
                         Il v. pretore: FEDELE
    Depositato in cancelleria il 24 agosto 1993.
         Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)

 93C1083