N. 651 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 luglio 1993

                                N. 651
   Ordinanza emessa il 6 luglio 1993 dal tribunale di Vibo Valentia
    nella richiesta di riesame proposta da Soriano Gaetano ed altri
 Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa -
    Possesso  ingiustificato, anche per interposta persona, di beni di
    valore  sproporzionato  alla  attivita'  svolta   o   ai   redditi
    dichiarati  -  Configurazione  di tale condotta come reato proprio
    richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato  per
    determinati  reati  o di soggetto nei cui confronti si proceda per
    l'applicazione di una misura di prevenzione - Irragionevolezza  in
    considerazione della non definitivita' delle suddette qualifiche -
    Lesione  dei principi di eguaglianza e di presunzione di innocenza
    con incidenza sul diritto di difesa.
 (Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-quinquies, secondo comma,
    modificato dal d.l. 21 gennaio 1993, n.  14,  art.  5;  d.l.  23
    marzo 1993, n. 73).
 (Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma).
(GU n.44 del 27-10-1993 )
                             IL TRIBUNALE
    Riunito   in  camera  di  consiglio  ha  pronunciato  la  seguente
 ordinanza sulla richiesta di riesame  proposta  dagli  avv.  Giovanni
 Marafioti  e  Giuseppe  Romeo,  nell'interesse  di  Soriano  Gaetano,
 D'Ambrosio Graziella, Soriano Roberto, Silipigni  Graziella,  Soriano
 Leone  e Lo Preiato Rosetta, indagati per il reato di cui all'art. 12
 quinques, secondo comma, d.l. 8  giugno  1992,  n.  306,  convertito
 nella  legge  7  agosto  1992, n. 356, avverso i decreti di sequestro
 preventivo emessi dal  g.i.p.  presso  questo  tribunale  in  data  3
 febbraio  1993,  5 febbraio 1993 ed 11 febbraio 1993, nonche' avverso
 il provvedimento emesso dallo stesso g.i.p. il 12 febbraio  1993,  di
 convalida  del  sequestro  preventivo, in via d'urgenza, disposto dal
 p.m. in data 10 febbraio 1993 in esito  a  sentenza  della  Corte  di
 cassazione   del   4  maggio  1993,  che  ha  annullato  con  rinvio,
 l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Vibo Valentia in data
 5 marzo 1993;
    Sentita la relazione del presidente e le conclusioni  del  p.m.  e
 dei difensori;
    Considerato   che   con  i  motivi  della  richiesta  di  riesame,
 depositati il 2 marzo 1993, gli istanti hanno sollevato questione  di
 legittimita'   costituzionale   della  norma  incriminatrice  di  cui
 all'art. 12-quinques della legge 7 agosto 1992, n. 356  e  seg.,  non
 riproposta  con  gli  ulteriori motivi depositati in data odierna, la
 cui fondatezza, va comunque, valutata d'ufficio.
                              R I L E V A
    Dalla documentazione in atti risulta:
      1) relativamente ai coniugi Soriano Leone e Lo  Preiato  Rosetta
 che  il  primo  e'  titolare  di  una ditta individuale per movimento
 terra, per  la  quale  negli  1980-1989,  ha  dichiarato  un  reddito
 complessivo  medio  di L. 75.000, ed ha omesso la dichiarazione Irpef
 per l'anno 1990,  mentre  la  seconda  non  risulta  svolgere  alcuna
 attivita'  lavorativa. Gli stessi sono proprietari di un appezzamento
 di terreno, acquistato il 2 luglio 1992, del valore dichiarato di  L.
 1.100.000  e  delle seguenti autovetture: Lancia Thema 2, 5, TD; Alfa
 Romeo 164, 2,5, TD; Alfa Romeo 75, 2,0 benzina; Lancia Thema;
      2)  relativamente  ai  coniugi  Soriano  Gaetano  e   D'Ambrosio
 Graziella, che il primo e' titolare di una ditta individuale operante
 nei  trasporti  di  persone  e merci, con inizio attivita' in data 17
 maggio 1989, che ha omesso la dichiarazione dei redditi ai fini  Iva,
 ed  ai  fini  Irpef ha dichiarato per i soli anni 1989-90, un reddito
 imponibile di L. 952.500; che  la  seconda  e'  amministratore  unico
 della  "Autoricambi  Soriano S.r.l.", costituita nell'1989, avente ad
 oggetto la gestione di autosalone per il commercio di  veicoli  nuovi
 ed  usati,  che la stessa, per tale attivita' non ha dichiarato alcun
 reddito negli anni 1989-90, ma solo un imponibile medio di L. 952.000
 derivante da utile di partecipazione:
    I  predetti  coniugi  sono  proprietari  dei  seguenti   immobili:
 appezzamento  di  terreno  edificabile  sito  in localita' Cicotto di
 Filandari, con annessa casa di  abitazione,  del  valore,  dichiarato
 nell'atto pubblico di compravendita di L. 47.500.000; appezzamento di
 terreno   edificabile   sito  nel  medesimo  comune  ed  alla  stessa
 localita', con insistente fabbricato allo stato  rustico,  costituito
 da tre corpi di fabbrica collegati, esteso, nel seminterrato mq. 607,
 al  1  piano  un  corpo  mq.  150  e  l'altro  mq. 295 piu' mq. 70 di
 terrazze; al 2 piano mq. 365, ed al 3 piano mq. 365,  valutato,  allo
 stato,  dall'Ute  in  L.  526.300.000, e da perizia tecnica di parte,
 eseguita dall'ing. Luciano Vita, e depositata all'odierna udienza, in
 L. 244.920.981, in  relazione  ai  costi  effettivamente  sopportati;
 nonche'  dei  seguenti  autoveicoli: Fiat 170 TD, autocarro trasporti
 merci; Fiat 131, S 1,5, benzina; Renault trasporto promiscuo;
      3)  relativamente  ai  coniugi  Soriano  Roberto   e   Silipigni
 Graziella,  che  il primo e' titolare di una ditta individuale per il
 recupero  ed  il  riciclaggio  dei  rottami,  con  inizio   attivita'
 nell'anno  1987,  per  la  quale ha dichiarato per i soli anni 1987 e
 1988 un reddito imponibile medio pari a L. 204.500, mentre la seconda
 risulta  essere  bracciante  agricola,  sebbene non ha mai dichiarato
 alcun reddito.
    Gli stessi risultano proprietari di un suolo edificabile  sito  in
 Comune  di  Filandari,  localita'  "Contura",  esteso mq. 495 circa e
 delle seguenti autovetture: Fiat Uno, moto Piaggio Cosa  125;  Nissan
 3,2 D furgone trasporto; Alfa Romeo 75, 4,4 TD; Alfa Romeo 75;
      4)  che a carico dei predetti pendono procedimenti penali per il
 reato di cui all'art. 648 del c.p.
    I beni di cui i predetti nuclei familiari risultano proprietari si
 appalesano sproporzionati in relazione ai  guadagni  derivanti  dalle
 rispettive  attivita'  lavorative,  tenendo conto delle dichiarazioni
 dei redditi e delle emergenze processuali, delle date  di  inizio  di
 tali  attivita'  e  delle  quotidiane necessita' di sussistenza delle
 famiglie comprendenti, ognuna di essi due bambini.
    Infatti  la  documentazione  allegata  dalla  difesa  a   sostegno
 dell'apposta  tesi della legale provenienza dei beni, non si appalesa
 sufficiente:
      nulla e' stato allegato al fine di provare  l'effettiva  portata
 del  lavoro  svolto  da  Soriano  Leone,  quand'anche  lo  si volesse
 ritenere un semplice evasore fiscale, si da potere in qualche  misura
 desumere  la  portata  dei  suoi concreti guadagni che giustifichi la
 provenienza del bene immobile di sua proprieta' e delle  innumerevoli
 autovetture di grossa cilindrata, di oggettivo considerevole valore;
      quanto  ai  coniugi  Soriano  Gaetano e D'Ambrosio Graziella, le
 dichiarazioni della madre di  questa  e  la  copia  del  libretto  di
 risparmio  depositato,  attesta  l'avvenuta  regalia  in favore della
 figlia di circa L. 50.000.000, ma, in assenza di elementi che possano
 condurre ad accertare gli effettivi guadagni  dei  coniugi,  a  mezzo
 delle  attivita'  lavorative  svolte,  iniziate,  peraltro, in epoche
 recenti,  puo'  costituire  valida   giustificazione   della   legale
 provenienza  dell'insiene  del patrimonio costituito da un fabbricato
 al rustico a tre piani.
    Pur volendo accedere alla  tesi  della  costruzione  in  economia,
 certamente  il valore del bene non e' inferiore a 350.000.000 milioni
 (operando   una   media   per   difetto   tra   la   valutazione   di
 cinquecentomilioni  dell'Ute e quella di 244.000.000 della perizia di
 parte).
    Dalle dichiarazioni in atti dei fornitori risulta  un  debito  del
 Soriano  Gaetano  di  circa  30  milioni,  per materiale edificabile,
 mentre non e' data contezza dei mezzi economici che hanno  consentito
 il reperimento della restante somma.
    Il collegio ritiene, infatti, inattendibili, in relazione alla sua
 qualita'  soggettiva di cognato del Soriano Gaetano, le dichiarazioni
 di Petracca Francesco, in  ordine  alle  sue  prestazioni  di  lavoro
 gratuite, ed a quelle di altri tre operai;
      ugualmente  nulla  e'  stato  prodotto  in  ordine all'attivita'
 lavorativa di Soriano Roberto, relativamente  ai  locali  in  cui  si
 svolge,  ai  mezzi  a disposizione, ai clienti di questi, che rendano
 plausibili dei guadagni che gli consentano di mantenere  la  famiglia
 ed acquistare, altresi', un bene immobile ed autovetture.
    Ne'  basta  a  tal  fine  la documentata percezione di circa L. 30
 milioni,  da  parte  della  moglie,  per  indennizzo  per  maternita'
 connessa  ad  una sua attivita' di bracciante agricola (anch'essa non
 documentata relativamente alle annuali giornate lavorative svolte).
    Sussistono, pertanto,  i  gravi  indizi  di  colpevolezza  di  cui
 all'art.  273  primo  comma  del  c.p.,  a  carico  dei reclamati, in
 riferimento al delitto di cui all'art.  12-quinques  della  legge  n.
 356/1992 e succ. mod., per il quale sono indagati.
    Cio'  induce  il  collegio  a ritenere la evidente rilevanza della
 questione  di  legittimita'   prospettata,   giacche'   il   presente
 procedimento  di  riesame  non puo' essere definito indipendentemente
 dalla sua risoluzione.
    La questione, peraltro, non e' manifestamente infondata.
   Invero, come e' stato  gia'  osservato  dal  tribunale  di  Salerno
 (ordinanza  del  2 novembre 1992, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 5 del 3 febbraio 1993, ma anche  dalla  Corte  di
 cassazione  (ordinanza  n.  746 del 22 febbraio 1993 depositata il 12
 marzo 1993, l'art. 12-quinques, del d.l.  8  giugno  1992,  n.  306,
 coordinato  con  la  legge  di conversione 7 agosto 1992, n. 356, con
 modificazione di cui all'art. 5, del d.l. 21 gennaio  1993,  n.  14,
 reiterato  da  d.l.  23  marzo  1993,  n.  73,  prevede come ipotesi
 d'illecito  penale  perseguibile  il  possesso  o  in  ogni  caso  la
 disponibilita'  ingiustificati  di  danaro,  beni o altre utilita' di
 valore  sproporzionato  al  reddito  dichiarato  o   alla   attivita'
 economica esercitata da parte di colui nei cui confronti sia pendente
 procedimento  penale  per determinati delitti - fra i quali quelli di
 cui agli artt. 644 e 648- ter del  c.p.  -  e  determina  quindi  una
 figura  di  reato  "proprio",  dal  quale soggetto attivo puo' essere
 colui che venga a trovarsi nella posizione processuale di imputato  o
 anche  -  come  nel caso - solamente di indagato, per alcuni illeciti
 che si ritiene siano  stati  commessi  dallo  stesso  sulla  base  di
 elementi  indizianti  ancora non sottoposti alla verifica del giudice
 circa la loro effettiva sussistenza, la loro idoneita'  probatoria  e
 la loro riferibilita' al soggetto la cui responsabilita' in relazione
 ai  fatti  che  si  addebitano  in  ogni caso non si e' accertata con
 sentenza definitiva nel momento nel quale  sorge  il  sospetto  e  si
 consolida la condotta che si descrive come illecita e che viene cosi'
 ancorata,  da un lato, ad una situazione personale che potrebbe anche
 vanificarsi nel corso del procedimento e,  dall'altro,  al  parametro
 oggettivo  della  proporzione tra il valore della disponibilita' e il
 reddito dichiarato ai fini delle imposte sul  reddito,  richiedendosi
 al  soggetto  di  fornire  in tale ipotesi la prova della provenienza
 legittima dei beni (cosi cassazione penale sopra cit.).
    Puo'  osservarsi  che  trattasi,  in  effetti,  di  una  paradigma
 criminoso  che  suscita  serie  e  fondate perplessita' prima facie -
 circa la sua conformita' o meno ai principi:
       a) di ragionevolezza sottesa all'art. 3 della Costituzione;
       b) dell'inviolabilita' del diritto di difesa (art. 24,  secondo
 comma, della Costituzione);
       c)  della presunzione d'innocenza sino alla condanna definitiva
 (art. 27, seconda comma, della Costituzione).
    Cio'  ove  si  ponga  mente,  in  riferimento  al  primo   profilo
 (possibile  contrasto  con  l'art.  3)  che  lo  stato  soggettivo di
 indagato per taluni reati, che e' elemento costitutivo del delitto in
 questione,  prescinde  irragionevolmente  dagli  esiti   processuali,
 potenzialmente  opposti  (assoluzione/condanna) del reato o dei reati
 presupposti, di tal che  il  colpevole  e  l'innocente  dei  "delitti
 sorgente"  subiscono  il medesimo trattamento processual-penalistico,
 non risultati palesemente aberranti e ab intrinseco ingiusti.
    Sotto gli altri due profili appare  sufficiente  rilevare  che  la
 norma  incriminatrice  sembra  costringere  il  soggetto, che intende
 sottrarsi  al  procedimento,  ad   abbandonare   ogni   comportamento
 processualmente passivo, pur garantito dall'ordinamento ad ogni altro
 imputato  - il quale ha diritto di attendere inerte che il p.m. provi
 l'accusa - obbligandolo ad attivarsi per giustificare la legittimita'
 della accumulazione  patrimoniale  sospetta,  in  contrasto  sia  col
 diritto  del cittadino di difendersi anche con il silenzio - art. 24,
 secondo comma - sia  con  la  presunzione  di  non  colpevolezza  che
 assiste ogni imputato, ed a fortiori ogni indagato sino alla condanna
 definitiva  (cosi' sostanzialmente anche cass. pen. sez. II, ord. del
 17 febbraio 1993).
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  12-quinques,  secondo comma,
 della legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato  dall'art.  5  del
 d.l.  21  gennaio 1993, n. 14, reiterato con d.l. 23 marzo 1993, n.
 73, in relazione agli artt. 3,  24,  secondo  comma,  e  27,  secondo
 comma, della Costituzione;
    Sospende il procedimento e dispone la trasmissione degli atti alla
 Corte  costituzionale  nonche'  la  notifica della presente ordinanza
 alla parte, al p.m. ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Ordina altresi' la comunicazione  del  presente  provvedimento  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Vibo Valentia, addi' 6 luglio 1993
                         Il presidente: REILLO

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