N. 660 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 agosto 1993
N. 660 Ordinanza emessa il 6 agosto 1993 dal tribunale di Alessandria nel procedimento di riesame della misura cautelare, sull'istanza di Dua Bruno Processo penale - Fase preliminare - Misure cautelari a fini probatori (nella specie: arresti domiciliari) - Richiesta di proroga da parte del p.m. - Mancata previsione del contraddittorio tra accusa e difesa - Irragionevole violazione, a scapito dell'imputato, del principio di parita' tra le parti - Compressione del diritto di difesa. (C.P.P. 1988, art. 301, secondo comma). (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).(GU n.44 del 27-10-1993 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'impugnazione ex art. 310 del c.p.p. proposta il 27 luglio 1993 nell'interesse di Dua Bruno ed avente ad oggetto il provvedimento emesso ex art. 301 del c.p.p. dal g.i.p. presso il Tribunale di Tortona in data 23 luglio 1993, con il quale e' stata disposta la rinnovazione della misura cautelare degli arresti domiciliari precedentemente applicata al predetto. 1) Posizione della questione. Con provvedimento in data 25 maggio 1993 il g.i.p. presso il Tribunale di Tortona applicava a Dua Bruno la misura della custodia cautelare in carcere per mesi due, ritenendo sussistente (in aggiunga alle altre condizioni di legge) l'esigenza ex art. 274, lett. a), del c.p.p. Con successiva ordinanza del 3 giugno 1993 l'anzidetta misura veniva sostituita con quella degli arresti domiciliari. Con provvedimento depositato il 23 luglio 1993 lo stesso g.i.p., in accoglimento della relativa richiesta del p.m. ex art. 301, secondo comma, del c.p.p., ordinava la rinnovazione di codesta misura (degli arresti domiciliari) per l'ulteriore periodo di 45 giorni. Avverso tale ordinanza di rinnovazione proposto appello ex art. 310 del c.p.p. innanzi a questo tribunale il difensore del Dua, deducendo diversi motivi di gravame. Seguendo l'ordine logico, il collegio dovrebbe esaminare preliminarmente il primo motivo d'impugnazione, concretantesi nell'eccezione di nullita' dell'ordinanzna de qua per avere il g.i.p. provveduto sulla richiesta del p.m. senza sentire il difensore della persona sottoposta alle indagini. Tuttavia, poiche' l'obbligo della preventiva audizione della difesa e' estraneo al "diritto vivente", essendo ignorato tanto dalla lettera dell'art. 301, secondo comma, del c.p.p. quanto dalla sua interpretazione affermatasi presso la suprema Corte (v. Cass. 24 ottobre 1991, Natalini, in Cass. pen., 1992, 345; 21 novembre 1991, Barenghi; 4 marzo 1992, Bilardo), il tribunale ritiene doveroso sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale della cennata disposizione codicistica nella parte in cui non prevede l'obbligo suddetto, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione. 2) Rilevanza della questione. La rilevanza della quaestio legitimitatis sopra prospettata emerge con tutta evidenza se si considera che alle sorti della relativa eccezione (di incostituzionalita') sono legate quelle del primo motivo dell'impugnazione in parola (teste' sintetizzato): che', invero, l'accoglimento di codesta eccezione (di incostituzionalita') si risolverebbe nella fondatezza dell'appello in arte qua, mentre il suo rigetto imporrebbe la reiezione di quel motivo di gravame. 3) Non manifesta infondatezza della questione. "La mancata previsione del contraddittorio tra accusa e difesa sulla richiesta di rinnovazione delle misure disposte per esigenze probatorie (a differenza, per esempio, in quanto stabilito dall'art. 305 del c.p.p. in tema di proroga dei termini di custodia cautelare e dall'art. 406, terzo comma, del c.p.p. in relazione ai limiti temporali delle indagini preliminari), pone l'art. 301 del c.p.p. in un rapporto di contraddizione con gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione. Infatti, la conseguente differenziazione delle chances processuali del p.m. (che, motivando la propria, richiesta di rinnovazione, ha l'opportunita' di prospettare al giudice le argomentazioni a sostegno della medesima) e quelle del difensore dell'imputato (il quale, invece, non ha la possibilita' di "controdedurre" e di far valere innanzi allo stesso giudice eventuali ragioni ostative all'accoglimento di quella richiesa) risulta priva di una ragionevole giustificazione nell'ambito di un sistema precessuale "governato" dal principio generale della partecipazione paritaria dell'accusa e della difesa (v. art. 2, direttiva 3, della delega legislativa per l'emanazione del nuovo c.p.p.), atteso in particolare che il provvedimento ex art. 301 del c.p.p. non puo' annoverarsi neppure tra i c.d. atti a sorpresa (adozione di misure coercitive, intercettazioni telefoniche, perquisizioni, ecc.) (cosi' Trib. Vercelli, ordinanza 16 maggio 1990, Bertinotti (redatta dallo stesso estensore del presente provvedimento), in Foro it. 1992, I, 654). Le superiori considerazioni non potrebbero essere infirmate: a) ne' obiettando che i diritti della difesa possono, comunque, essere fatti "valere in tutta la loro estensione esercitando il controllo sulla motivazione del provvedimento adottato dal giudice .. attraverso i mezzi di impugnazione consentiti" (siccome postula, invece, Cass. 24 ottobre 1991, Natalini, cit.); b) ne' osservando che secondo la giurisprudenza costituzionale la garanzia della difesa puo' subire quelle limitazioni necessarie a contemplarla ed a coordinarla con altri valori costituzionali (cfr. per tutte, Corte costituzionale 29 ottobre 1987, n. 345, in Foro it., 1988, I, 3220). L'obiezione sub a), per vero puo' essere sterilizzata rilevando che, poiche' la difesa e' garantita dall'art. 24 della Costituzione "in ogni stato e grado del procedimento", essa deve essere assicurata pure nella fase innanzi al giudice competente all'emanazione del provvedimento, allo scopo di influire sulla formazione del suo convincimento e di impedire ex ante la produzione degli effetti sfavorevoli del provvedimento stesso. Quella sub b), a sua volta, puo' essere neutralizzata facendo notare che la preclusione difensiva ex art. 301 del c.p.p. non appare ne' ragionevole (poiche' - come teste' evidenziato - la rinnovazione della misura non integra un "atto a sorpresa" ne' strumentale alla realizzazione di altri valori costituzionali (altrimenti non si spiegherebbe perche', per esempio, la medesima preclusione sia rimasta estranea alla disciplina dell'analogo istituto della proroga della custodia cautelare ex art. 305 del c.p.p.).
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 301, secondo comma, del vigente c.p.p., in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice debba sentire il difensore sulla richiesta del pubblico ministero intesa ad ottenere la rinnovazione della misura cautelare disposta per esigenze probatorie; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di cui sorpra; Sospende il procedimento in corso; Ordina che a cura della cancelleria il presente provvedimento sia notificato alla persona sottoposta alle indagini, al suo difensore, al Procuratore della Repubblica presso questo tribunale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Tortona ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; e che lo stesso venga comunicato dal cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Alessandria, addi' 6 agosto 1993 Il presidente: ZECLI Il giudice estensore: VIGNERA 93C1095