MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 ottobre 1993 

  Modificazioni  al regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento
periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip).
(GU n.255 del 29-10-1993)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,  che
riserva  all'Unione  nazionale  incremento  razze equine (U.N.I.R.E.)
l'esercizio dei  concorsi  pronostici  e  dei  giuochi  di  abilita',
previsti  dal  decreto  legislativo stesso, quando siano connessi con
manifestazioni sportive  organizzate  o  svolte  sotto  il  controllo
dell'Ente predetto;
  Visto  l'art.  3  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 18
aprile 1951, n. 581, modificato  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  5  aprile  1962,  n.  806,  che dispone che ogni concorso
pronostici e' disciplinato da apposito regolamento;
  Visto l'art. 52 del decreto suddetto, che dispone che i regolamenti
per l'organizzazione e l'esercizio delle attivita'  di  giuoco  sopra
menzionate sono approvati con decreto del Ministro delle finanze;
  Visto   il   regolamento  dei  concorsi  pronostici  a  svolgimento
periodico connessi con  le  corse  dei  cavalli  (Totip),  esercitati
dall'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), approvato
con  decreto  ministeriale  del 20 luglio 1979 (Gazzetta Ufficiale n.
207 del 30 luglio 1979), modificato con decreti  ministeriali  del  9
dicembre  1980  (Gazzetta Ufficiale n. 337 del 10 dicembre 1980), del
31 agosto 1981 (Gazzetta Ufficiale n. 238 del 31 agosto 1981), del  7
marzo 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 64 del 7 marzo 1983), del 30 giugno
1984  (Gazzetta  Ufficiale  n. 193 del 14 luglio 1984), del 29 maggio
1985 (Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985), del 16  dicembre
1985  (Gazzetta  Ufficiale  n.  303  del  27  dicembre  1985), del 27
settembre 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1 ottobre 1988)  e  del
28 dicembre 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1991);
  Ritenuta l'opportunita' di modificare il suddetto regolamento;
                              Decreta:
  Sono  approvate  le  seguenti modifiche al regolamento dei concorsi
pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei  cavalli
(Totip),  esercitati  dall'Unione  nazionale  incremento razze equine
(U.N.I.R.E.):
  Dopo l'art. 16 si aggiunge il seguente articolo:
  "Art. 16-bis. - La partecipazione al  concorso  puo'  risultare  da
apposite  schede distribuite dall'Ente gestore convalidabili mediante
macchine validatrici elettroniche.  Su  tali  schede  viene  indicato
l'ordine   progressivo  delle  corse  da  pronosticare  e  che  fanno
riferimento  al  programma  del   concorso   pubblicato   sull'organo
ufficiale.
  La  scheda  e'  composta  da  due  sezioni.  La prima, suddivisa in
quattro colonne e destinata alla marcatura, contiene per ogni  evento
da  pronosticare,  tre  riquadri  contrassegnati  rispettivamente dai
segni 1, X, 2 corrispondenti ai gruppi nei  quali  sono  suddivisi  i
cavalli  della  corsa oggetto del pronostico. Il giocatore esprime il
proprio pronostico mediante l'apposizione, nell'apposito riquadro, in
corrispondenza dell'evento da pronosticare, di segno idoneo ad essere
individuato  dall'apparecchiatura  di  lettura  della  macchina.   Il
pronostico   deve  essere  formulato  marcando,  senza  correzioni  o
alterazioni  o  contraddizioni,  il  segno  1  oppure  X  oppure   2,
indicandosi  con detta marcatura il corrispondente gruppo 1, X, 2 nel
quale figura incluso il cavallo che si intende pronosticare.
  La  seconda  sezione  e'  destinata  alla  stampa  effettuata dalla
macchina validatrice che riprodurra'  in  chiaro  i  segni  1,  X,  2
derivanti    dalla   lettura   delle   marcature   risultanti   nella
corrispondente colonna della prima sezione.
  Sulla medesima scheda e' ammessa l'effettuazione di giocate singole
e/o sistemistiche integrali di cui all'art. 17 da un minimo di  2  ad
un massimo di 16.384 colonne.
  Una  colonna  singola si compila marcando uno solo dei tre segni di
pronostico prestampati in corrispondenza di  ciascuno  degli  eventi.
Una  giocata  sistemistica  integrale  si  compila  marcando per ogni
evento da pronosticare un pronostico fisso  ed  almeno  una  variante
doppia.
  La convalida viene effettuata dal ricevitore introducendo la scheda
di  partecipazione al concorso nella apposita apertura della macchina
validatrice  che,  all'atto   dell'inserimento,   evidenzia   su   un
visualizzatore   l'importo  della  giocata.  Ottenuto  l'assenso  del
pronosticatore, il ricevitore premera' l'apposito tasto di convalida.
La convalida risulta dalla  scritturazione,  operata  dalla  macchina
validatrice  nella  seconda sezione della scheda, oltre che dai segni
dei  pronostici  effettuati,  anche  dai  seguenti  dati:  codice  di
controllo,  numero  di  concorso,  data del concorso, codice di zona,
codice di ricevitoria, codice della validatrice,  numero  di  colonne
convalidate e numero progressivo della giocata.
  A  tutti gli effetti della giocata valgono i segni di pronostico 1,
X, 2 stampati dalla macchina validatrice sulla scheda.
  All'atto del ritiro della scheda convalidata il giocatore e' tenuto
a controllarla e, nel caso di difformita' tra  i  pronostici  marcati
manualmente  e quelli stampati dalla macchina o di altre anomalie, ha
la facolta' di chiedere l'annullo della  scheda  convalidata,  previa
restituzione al ricevitore della scheda predetta.
  E'  consentita  la stampa e la convalida, realizzate dalla macchina
validatrice su speciali schede prive dei riquadri  di  marcatura,  di
giocate  generate  dalla stessa macchina validatrice o da un computer
ad essa collegato. All'atto del ritiro di tale scheda,  il  giocatore
e'  tenuto  ad  accertare  l'esatta  convalida  delle colonne in essa
stampate.
  Dopo la convalida, il partecipante ritira  la  scheda  convalidata,
che   deve  essere  da  lui  custodita  con  ogni  cura  e  diligenza
costituendo documento valido per il ritiro dei premi.  Tutti  i  dati
trascritti   dalla   macchina  validatrice  sulla  scheda  giocata  e
convalidata vengono registrati nella  memoria  interna  della  stessa
validatrice   ed   in   una   seconda   carta  memoria  estraibile  e
successivamente trasmessi, all'ora stabilita dall'ente  gestore,  via
linea telefonica all'elaboratore zonale di competenza.
  L'elaboratore  zonale,  ubicato in una apposito centro elaborazione
dati, provvedera' a trasferire, previ gli opportuni controlli,  tutti
i  dati ricevuti su appositi dischi ottici scrivibili una sola volta,
rileggibili e non modificabili che, consegnati  alla  commissione  di
zona  prima  dell'inizio  delle  corse  costituiscono,  a  tutti  gli
effetti, le matrici delle schede del concorso.  Le  disposizioni  del
presente regolamento previste per le giocate convalidate con bollini,
se  non  incompatibili,  si applicano alle giocate di cui al presente
articolo".
  Dopo l'art. 20 si aggiunge il seguente articolo:
  "Art.  20-bis.  -  E'  consentita la partecipazione al concorso con
giocate da sistema a riduzione logica per accoppiate, con  un  minimo
di  2 ad un massimo di 16.384 colonne, utilizzando le apposite schede
distribuite  dall'ente  gestore  e  convalidabili  mediante  macchine
elettroniche.  Su  tali  schede  viene  indicato l'ordine progressivo
delle corse da pronosticare e che fanno riferimento al programma  del
concorso pubblicato dall'organo ufficiale.
  La  scheda  e' composta da due sezioni. La prima, suddivisa in nove
colonne e destinata alla marcatura  contiene  i  riquadri,  per  ogni
corsa   da   pronosticare,   contrassegnati   con  i  nove  possibili
accoppiamenti, a due a due, ottenibili con i seguenti segni 1, X,  2.
La   scelta   degli  accoppiamenti  viene  effettuata  dal  giocatore
marcando, senza correzioni o alterazioni e contraddizioni, i riquadri
relativi alle accoppiate prescelte e realizzando cosi' la  giocata  a
riduzione logica soggetta alle norme di cui agli articoli 19 e 20.
  La  seconda  sezione  e'  destinata  alla  convalida ed alla stampa
effettuata dalla macchina validatrice che riprodurra' in sequenza gli
accoppiamenti derivanti dalla lettura delle marcature risultanti  nei
riquadri della prima sezione.
  Le  disposizioni e procedure previste dall'art. 16- bis sono valide
per le giocate di cui al presente articolo".
  Art. 23 - si aggiunge il seguente comma:
  "Per le giocate convalidate  elettronicamente,  prima  dell'ora  di
inizio  delle corse, vengono depositati negli archivi di cui al primo
comma del presente articolo i  dischi  ottici,  scrivibili  una  sola
volta e non modificabili, di cui all'art. 16-bis. In caso di parziale
o  totale  impossibilita'  di  registrazione  delle giocate su dischi
ottici, saranno archiviati, previa verbalizzazione, le carte  memoria
e/o  i  tabulati stampati dall'elaboratore zonale contenenti l'elenco
di tutte le giocate registrate i cui dati valgono ad ogni effetto del
concorso. Le operazioni di deposito e  custodia  sono  controllate  e
sorvegliate  dalla  commissione  di  zona  che  verbalizza  il numero
complessivo delle colonne convalidate  ed  il  numero  delle  colonne
annullate".
  Art. 24 - si aggiunge il seguente comma:
  "Per   le  giocate  convalidate  elettronicamente  concorrono  alla
determinazione dei vincenti le matrici registrate sui  dischi  ottici
e/o   nelle   carte   memoria   estraibili   e/o  tabulati  custoditi
nell'archivio a norma  dell'art.  23  e  contenenti  in  maniera  non
equivocabile l'esatto pronostico".
  L'art. 25 e' sostituito dal seguente:
  "Conosciuti i risultati delle corse formanti oggetto delle giocate,
l'ufficio  di  ogni sede di zona del gestore provvede ad individuare,
mediante  l'esame  dei  tagliandi  n.  2   (spoglio)   e/o   mediante
elaborazione   elettronica   dei   dati   registrati   nella  memoria
dell'elaboratore zonale, le schede in cui vi sono colonne che possono
essere dichiarate vincenti comunicandone i dati alla  commissione  di
zona.  La  commissione  di zona, previa constatazione dell'integrita'
dell'archivio e della sua chiusura, estrae dall'archivio  medesimo  i
tagliandi  n.  3  (matrice), delle schede come sopra individuate e in
base alle risultanze della verifica del loro  contenuto  determina  i
tagliandi n. 3 (matrice), recanti colonne vincenti.
  Per  le giocate convalidate elettronicamente la commissione di zona
estrae dall'archivio i dischi ottici e le  eventuali  carte  memoria,
inserisce la colonna vincente in apposito elaboratore e provvede alla
stampa  delle  schede  che hanno totalizzato punteggio vincente e del
relativo elenco, oppure estrae il tabulato  dal  quale  rilevera'  le
giocate recanti colonne vincenti.
  Dopo   il   controllo,   la   commissione  di  zona  provvede  alla
collocazione dei tagliandi e/o dischi ottici e/o  carte  memoria  e/o
tabulati  nell'archivio  ed alla chiusura e sigillatura dell'archivio
stesso, che potra' essere riaperto per le  necessita'  di  successiva
giornata  di  concorso  solamente  dopo  la  scadenza del termine dei
reclami menzionato all'art. 30.
  Le operazioni  della  commissione  di  zona  vengono  svolte  senza
l'intervento  di  estranei  ad  eccezione  di eventuali collaboratori
nominati dall'Amministrazione finanziaria  e  sono  descritte  in  un
verbale  al  quale  devono essere allegati i tagliandi n. 3 (matrice)
vincenti   e   l'elenco    delle    schede    vincenti    convalidate
elettronicamente".
  Art. 26 - si aggiunge il seguente comma:
  "Le  disposizioni di cui ai due precedenti commi si applicano anche
alle  giocate  convalidate  elettronicamente  nel  caso   non   fosse
possibile ottenere la matrice elettronica dai dischi ottici e qualora
non  fosse  possibile  depositare  negli  archivi la carta memoria di
ricevitoria od il tabulato con l'elenco delle giocate registrate  dal
centro zonale".
  Art.  27  -  dopo  le  parole "ove in qualiasi momento accertino la
mancanza di un tagliando n. 3 (matrice)" si aggiungono  le  seguenti:
"o,  nel  caso  di  giocate  convalidate elettronicamente, la mancata
trasmissione o ricezione delle giocate via telefonica o  delle  carte
memoria estraibili".
  Art.  29  - dopo le parole "di tutti i tagliandi n. 3 (matrice)" si
aggiungono le seguenti: "e delle schede  convalidate  dalle  macchine
validatrici".
  Art.  30 - al primo comma, dopo le parole "che si ritenga vincitore
con un tagliando" si aggiungono le seguenti:   "o scheda  convalidata
elettronicamente".
  Dopo   le   parole   "tagliando  n.  1  (figlia)  della  scheda  di
partecipazione al concorso" si aggiungono  le  seguenti:    "o  dalla
scheda convalidata dalla macchina validatrice".
  Al  terzo  comma,  dopo  le parole "la parte figlia della scheda di
partecipazione"  si  aggiungono  le  seguenti:    "oppure  la  scheda
convalidata dalla macchina validatrice".
  Art. 35 - e' sostituito dal seguente:
  "Qualora,  prima del compimento delle operazioni di cui all'art. 25
dovesse verificarsi la distribuzione totale o parziale dei  tagliandi
n.  3  (matrice)  ricevuti  e  custoditi,  i tagliandi n. 3 (matrice)
distrutti saranno dichiarati  esclusi  dal  concorso  ed  i  relativi
partecipanti  avranno  diritto  solamente  al  rimborso  della  posta
giocata al netto dei tributi spettanti sulla stessa allo Stato.  Tale
disposizione    si    applica    anche   alle   giocate   convalidate
elettronicamente qualora dovesse verificarsi  la  totale  o  parziale
distruzione  dei  dischi  ottici,  delle carte memoria e dei tabulati
ricevuti e custoditi. La  medesima  norma  sara'  applicata  qualora,
all'inizio   delle   operazioni   soprammenzionate,   dovesse  essere
riscontrata la non integrita' dell'archivio o dei suoi sigilli.
  Ove  le  ipotesi  di  cui al comma precedente dovessero verificarsi
dopo il compimento delle operazioni  previste  dall'art.  25  saranno
considerate   valide   solamente   le   vincite   gia'   accertate  e
verbalizzate".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 ottobre 1993
                                                   Il Ministro: GALLO