Costituzione dell'ordine dei farmacisti delle province di Milano e di Lodi.(GU n.255 del 29-10-1993)
IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernente la ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie; Visto, in particolare, l'art. 1 del richiamato decreto legislativo n. 233/1946 che prevede la costituzione dell'ordine in ogni provincia, ovvero, se il numero dei sanitari sia esiguo o se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico sociale o demografico, la possibilita' per il Ministro della sanita' di disporre, sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti e gli ordini interessati, che un ordine abbia per circoscrizione due o piu' province finitime, designandone la sede; Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 249, che istituisce la provincia di Lodi; Rilevato che la nuova provincia e' costituita da comuni gia' facenti parte della provincia di Milano; Ritenuto che il numero dei farmacisti residenti nella nuova provincia di Lodi sia esiguo in relazione anche all'esigenza di garantire una gestione efficiente ed economica degli ordini; Ritenuto, pertanto, di procedere alla costituzione di un ordine che abbia per circoscrizione il territorio delle due province di Milano e di Lodi; Ritenuto, conseguentemente, di estendere la circoscrizione dell'ordine provinciale di Milano alla provincia di Lodi e di modificare la denominazione dell'ordine stesso; Ritenuto di individuare quale sede del nuovo ordine interprovinciale la citta' di Milano; Acquisito al riguardo il parere favorevole della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti e dell'ordine provinciale dei farmacisti di Milano; Ritenuto pertanto di sciogliere il consiglio direttivo dell'ordine provinciale di Milano e di nominare, in analogia con quanto previsto dall'art. 22 del richiamato decreto legislativo n. 233/1946, una commissione straordinaria di tre membri, composta da iscritti all'albo dei farmacisti del predetto ordine, con l'incarico di convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dell'ordine interprovinciale di Milano e Lodi e di amministrare l'ordine interprovinciale fino all'elezione del consiglio; Ritenuto di fissare la data di convocazione dell'assemblea per il mese di novembre dell'anno in corso, come previsto per il rinnovo degli organi di tutti gli ordini provinciali; Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti gli ordini e i collegi professionali; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, che attribuisce al Ministero della sanita' le predette funzioni amministrative; Decreta: 1. La circoscrizione dell'ordine dei farmacisti della provincia di Milano comprende anche la provincia di Lodi. 2. L'ordine dei farmacisti della provincia di Milano assume la denominazione di "Ordine dei farmacisti delle province di Milano e di Lodi" ed ha sede in Milano. 3. Il consiglio direttivo dell'ordine provinciale di Milano e' sciolto ed e' nominata una commissione straordinaria di tre farmacisti iscritti all'albo del predetto ordine, con l'incarico di convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dell'ordine interprovinciale di Milano e di Lodi, per il triennio 1994-1996, di curare ogni altro adempimento connesso all'istituzione dell'ordine interprovinciale nonche' di amministrare l'ordine stesso fino all'elezione del consiglio. 4. L'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo deve essere convocata entro il mese di novembre 1993. 5. La commissione straordinaria e' cosi' composta: Alidosi dott. Renzo, nato il 22 luglio 1927 a Romagnese, residente a Milano, via Cavezzali, 8/ a; Fiorentini dott. Luciano, nato il 10 agosto 1931 a Cagliari, residente a Milano, via Verona, 11; De Micheli dott.ssa Carla, nata il 14 febbraio 1928 a Oliveto Lario, residente a Corno Giovine, viale Kennedy, 14. 6. La commissione straordinaria opera presso la sede dell'ordine provinciale di Milano e, per lo svolgimento del proprio incarico, si avvale del personale, dei locali, dei mezzi e dell'organizzazione amministrativa del predetto ordine. 7. Il prefetto di Milano curera' la notifica del presente decreto al presidente dell'ordine di Milano ed ai membri della commissione straordinaria. 8. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 ottobre 1993 Il Ministro: GARAVAGLIA