LEGGE COSTITUZIONALE 29 ottobre 1993, n. 3 

  Modifica dell'articolo 68 della Costituzione.
(GU n.256 del 30-10-1993)
 
 Vigente al: 14-11-1993  
 

  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda 
votazione e con la  maggioranza  dei  due  terzi  dei  componenti  di
ciascuna Assemblea, hanno approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge costituzionale: 
                               Art. 1. 
  1. L'articolo 68 della Costituzione e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 68. - I membri del Parlamento non possono essere chiamati a 
rispondere delle opinioni espresse e  dei  voti  dati  nell'esercizio
delle loro funzioni. 
  Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun 
membro  del  Parlamento  puo'  essere  sottoposto   a   perquisizione
personale o domiciliare,  ne'  puo'  essere  arrestato  o  altrimenti
privato della liberta' personale, o mantenuto  in  detenzione,  salvo
che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se
sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale e' previsto
l'arresto obbligatorio in flagranza. 
  Analoga autorizzazione e' richiesta per sottoporre i membri del 
Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o
comunicazioni e a sequestro di corrispondenza". 
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, 
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 29 ottobre 1993 
                              SCALFARO 
                                     CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: CONSO