N. 61 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 ottobre 1993

                                 N. 61
 Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
 cancelleria  il  25 ottobre 1993.   (del Presidente del Consiglio dei
 Ministri)
 Trentino-Alto Adige - Elezioni - Modifiche ed integrazioni al t.u.
    delle leggi regionali per l'elezione del  consiglio  regionale  al
    fine  di  consentire  la  rappresentanza  delle popolazioni ladine
    della provincia di Trento nel consiglio regionale e provinciale in
    analogia a quanto previsto per la provincia di Bolzano - Lamentata
    violazione della norma statutaria che nella  provincia  di  Trento
    consente  la  tutela  delle  popolazioni ladine solo limitatamente
    all'aspetto culturale e  all'insegnamento  scolastico  -  Rilevata
    esistenza  di  una proposta governativa di una norma di attuazione
    statutaria (attualmente all'esame  della  commissione  paritetica)
    volta  ad  estendere  alle minoranze ladine in provincia di Trento
    alcuni  benefici  gia'  previsti  dallo  statuto  per  i ladini in
    provincia di Bolzano.
 (Legge Trentino-Alto Adige riapprovata il 24 settembre 1993).
 (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 62 e 102).
(GU n.45 del 3-11-1993 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  rappresentato
 dall'avvocato  generale  dello Stato e presso il medesimo domiciliato
 in Roma, via dei Portoghesi, 12, contro la regione  Trentino  -  Alto
 Adige   in   persona   del   presidente  della  sua  giunta,  per  la
 dichiarazione  di  incostituzionalita',  della  delibera  legislativa
 riapprovata  a  maggioranza  assoluta  dal  Consiglio  regionale  dal
 Trentino-Alto Adige il 24 settembre 1993, comunicato alla  Presidenza
 del  Consiglio dei Ministri il 30 settembre 1993 e recante "modifiche
 ed integrazioni al t.u. delle  leggi  regionali  per  l'elezione  del
 consiglio  regionale,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
 giunta regionale 29 gennaio 1987, n. 2/L, al fine  di  consentire  la
 rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento nel
 consiglio regionale e provinciale".
    Il  testo legislativo, con lo stesso identico contenuto, era stato
 approvato una prima volta dal consiglio regionale il 17 febbraio 1993
 e quindi, rinviato dal Governo con telex n.  200/1055/TA 001.02/2  in
 data 27 febbraio 1993.
    Con  la  delibera  legislativa in riapprovata la regione Trentino-
 Alto Adige intende garantire  anche  ai  ladini  della  provincia  di
 Trento  la  rappresentanza  del proprio gruppo linguistico, tanto nel
 consiglio regionale che in quello provinciale, assicurata  oggi,  per
 il  solo  gruppo ladino della provincia di Bolzano, a norma dell'art.
 62 dello statuto di  autonomia  secondo  il  quale  "le  leggi  sulle
 elezioni  del  Consiglio regionale e di quello provinciale di Bolzano
 .. garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino".
    La delibera in epigrafe e' incostituzionale in quanto  non  appare
 in linea con l'art. 62 citato dello statuto di autonomia, nonche' con
 l'art.  102,  medesimo  statuto,  che consente, allo stato, la tutela
 delle  popolazioni  ladine  limitatamente  all'aspetto  culturale  ed
 all'insegnamento scolastico.
    E'   il  caso  di  aggiungere  che  i  problemi  che  la  delibera
 legislativa vorrebbe  risolvere  sono  all'esame  della  "Commissione
 paritetica"  la  quale  sta  valutando  il  testo  di  una  norma  di
 attuazione statutaria proposta dal Governo e volta ad estendere  alle
 minoranze ladine in provincia di Trento alcuni benefici gia' previsti
 dallo statuto per i ladini in provincia di Bolzano.
    Questo e' infatti il tipo di normazione appropriato per soddisfare
 le esigenze in esame.
    Tanto  premesso,  a  norma  dell'art.  55  capov. dello statuto di
 autonomia ed in base alla delibera del Consiglio dei Ministri in data
 7 ottobre 1993;
   Si chiede di  dichiarare  la  illegittimita'  costituzionale  della
 delibera regionale impugnata nel suo complesso.
    Si  produrranno:  il  testo  della delibera impugnata, il telex di
 rinvio, e la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 1993.
      Roma, addi' 12 ottobre 1993
                  Antonio BRUNO, avvocato dello Stato

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