Modificazione delle tariffe applicate alla societa' Swift (Society for worldwide interbank financial telecommunication) per l'utilizzazione di circuiti affittati.(GU n.259 del 4-11-1993)
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la societa' SIP (Societa' italiana per le telecomunicazioni), approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523; Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1989, con il quale sono determinati i canoni per l'affitto di circuiti analogici e numerici a regime europeo; Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 12 del 15 gennaio 1991, con il quale la societa' Swift e' stata autorizzata fino al 31 dicembre 1991 a gestire proprie reti di telematica e sono state altresi' fissate le tariffe di spettanza dell'Amministrazione italiana delle poste e delle telecomunicazioni; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 12 del 15 gennaio 1991, con il quale sono state stabilite le nuove zone tariffarie per il servizio telefonico a regime europeo; Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1991, con il quale sono stati fissati i nuovi canoni per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti a regime europeo (Tab. 1 e Tab. 2); Vista la raccomandazione D1 del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico che esclude la tassazione a volume di traffico nell'interconnessione con le reti pubbliche di circuiti affittati a privati; Vista la direttiva n. 90/387/CEE emanata in data 28 giugno 1990 relativa alla realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP) come mezzo per l'istituzione del mercato interno dei servizi di telecomunicazioni e, in particolare, l'art. 3 nel quale sono indicati i principi fondamentali di obiettivita', trasparenza ed assenza di discriminazione; Vista la direttiva n. 90/388/CEE emanata in data 28 giugno 1990 in tema di concorrenza nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, che prevede, tra l'altro, la liberalizzazione del servizio di trasmissione dati; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991), che detta i principi di delega per l'attuazione delle sopracitate direttive, ed in particolare gli articoli 69 e 72; Vista la direttiva n. 92/44/CEE emanata in data 5 giugno 1992 in tema di applicazione della fornitura di una rete aperta (ONP) alle linee affittate, in corso di recepimento; Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55, per l'attuazione della direttiva n. 90/387/CEE concernente istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni; Considerato che gli atti comunitari, seppure non formalmente recepiti, hanno efficacia immediata nell'ordinamento di ciascun Stato membro e pertanto l'osservanza di essi risulta obbligatoria anche in Italia, come affermato, fra l'altro, dalla Corte costituzionale italiana con sentenza n. 168 del 18 aprile 1991; Tenuto conto che i principi stabiliti nei predetti atti legislativi hanno determinato il superamento di alcune disposizioni tariffarie contenute nel decreto ministeriale 31 dicembre 1990 sopra citato e che risulta necessario procedere alla parziale modifica del detto decreto eliminando la tariffazione binaria (comprensiva di canone ridotto al 60% e corrispettivo rapportato al volume del traffico svolto); Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Art. 1. 1. A partire dal 1 luglio 1991, per il traffico svolto sulla tratta italiana del circuito internazionale della rete di telecomunicazioni interbancaria della societa' Swift (Society for worldwide interbank financial telecommunication) si applica la tariffa fissa pari al 100% dei canoni di locazione dei circuiti utilizzati. Il presente decreto, che viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 ottobre 1993 Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni PAGANI p. Il Ministro del tesoro COLONI Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1993 Registro n. 13 Poste, foglio n. 256