CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

COMUNICATO

          Annuncio di otto richieste di referendum popolare
(GU n.260 del 5-11-1993)

   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data 4 novembre  1993  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa  da  ventisette  cittadini  italiani,  muniti dei
prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una  richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete  voi  che  sia  abrogato  il  decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 recante 'Disposizioni comuni  in
materia  di  accertamento  delle  imposte  sui redditi' limitatamente
all'articolo 23 e all'articolo 25, comma 1: 'I soggetti indicati  nel
primo  comma dell'articolo 23, che corrispondono a soggetti residenti
nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche  sotto
forma  di  partecipazione  agli  utili,  per  prestazioni  di  lavoro
autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente ovvero siano  rese  a
terzi   o  nell'interesse  di  terzi,  devono  operare  all'atto  del
pagamento una ritenuta del diciannove per cento a titolo  di  acconto
dell'imposta   sul   reddito   delle   persone   fisiche  dovuta  dai
percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La stessa ritenuta deve essere
operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera  b)  e
sull'intero  ammontare  delle  somme  di cui alle lettere a) e c) del
terzo comma dell'articolo 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. La
ritenuta e' elevata al venti per cento per le indennita' di cui  alle
lettere  f) e g) dell'articolo 12 del decreto stesso. La ritenuta non
deve essere operata per le prestazioni effettuate  nell'esercizio  di
imprese.'?".
   Dichiarano  di  eleggere  domicilio  presso il Gruppo parlamentare
federalista europeo, via Uffici del Vicario, 21, Roma.
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  4  novembre  1993  ha  raccolto  a  verbale  e  dato atto della
dichiarazione  resa  da  ventuno  cittadini  italiani,   muniti   dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete voi che sia abrogato l'articolo 63 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 recante 'Istituzione del servizio  sanitario  nazionale'
nel  testo  risultante dalle successive modificazioni e integrazioni,
limitatamente a:
    - comma 2, limitatamente alle  parole:  'che,  secondo  le  leggi
vigenti,',  alle  parole:  'ad  un  istituto  mutualistico  di natura
pubblica  sono  assicurati'  e  alle  parole:   'nel   limite   delle
prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM';
    -  comma  3:  'A  partire  dalla  data  di  cui  al primo comma i
cittadini di cui  al  comma  precedente  soggetti  all'obbligo  della
presentazione  della  dichiarazione  dei redditi ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche  (IRPEF),  sono  tenuti  a  versare
annualmente  un  contributo  per l'assistenza di malattia, secondo le
modalita' di cui ai commi seguenti, valido anche per i familiari  che
si  trovino  nelle  condizioni  indicate  nel  precedente  comma. Gli
adempimenti per la riscossione ed il recupero in via giudiziale della
quota di cui al  precedente  comma  sono  affidati  all'INPS  che  vi
provvedera' secondo le norme e le procedure che saranno stabilite con
decreto  del  Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del
lavoro  e  della previdenza sociale e del Ministro delle finanze. Con
lo stesso  decreto  sara'  stabilita  la  procedura  di  segnalazione
all'INPS  dei soggetti tenuti al pagamento. Per il mancato versamento
o per l'omessa od infedele denuncia dei dati indicati nel decreto  di
cui  al  comma  precedente  si  applicano  le sanzioni previste per i
datori di lavoro soggetti alle procedure di cui al  D.M.  5  febbraio
1969.';
    -   comma   4:  'Il  contributo  dovuto  dai  cittadini  italiani
all'estero  anche  se  non  soggetti   all'obbligo   della   predetta
dichiarazione   dei  redditi  e'  disciplinato  dal  decreto  di  cui
all'articolo 37 della presente legge.';
   - comma 5: 'Con decreto del Ministro della  sanita',  da  emanarsi
entro  il  30  ottobre  di  ogni anno di concerto con il Ministro del
tesoro, sentito il Consiglio sanitario  nazionale,  e'  stabilita  le
quota  annuale  da  porre  a  carico  degli  interessati  per  l'anno
successivo. Detta quota e' calcolata tenendo conto  delle  variazioni
previste  nel  costo  medio  pro-capite  dell'anno  precedente per le
prestazioni sanitarie di cui al secondo comma.';
    - comma 8: 'Per il mancato versamento o  per  omessa  o  infedele
dichiarazione,  si  applicano  le sanzioni previste per tali casi nel
titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600'?".
   Dichiariano di eleggere domicilio presso  il  Gruppo  parlamentare
federalista europeo, via Uffici del Vicario, 21, Roma.
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data 4 novembre  1993  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti
certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referen-
dum  popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente
quesito:
   "Volete voi che siano abrogati gli articoli 2, 3 e 4 della legge 5
novembre  1968,  n.  1115,  recante  'Estensione,   in   favore   dei
lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della
gestione  dell'assicurazione  contro  la disoccupazione e della Cassa
assegni familiari e provvidenze  in  favore  dei  lavoratori  anziani
licenziati';
    l'articolo   1  della  legge  8  agosto  1972,  n.  464,  recante
'Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968,  n.  1115,  in
materia  di  integrazione  salariale  e  di  trattamento  speciale di
disoccupazione';
    la legge 20 maggio 1975, n. 164, recante  'Provvedimenti  per  la
garanzia  del  salario' limitatamente all'articolo 1, comma 1, numero
2), lettera b); 'per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni
aziendali', all'articolo 10 e all'articolo 11;
    il decreto-legge 30  gennaio  1976,  n.  9,  recante  'Interventi
urgenti   in   favore   dei  lavoratori  di  aziende  in  particolari
condizioni' convertito in legge, con modificazioni,  dalla  legge  29
marzo  1976,  n.  62,  limitatamente  all'articolo  1,  comma  4: 'Il
provvedimento del C.I.P.E. importa la  autorizzazione  alle  societa'
previste  nel  secondo  comma ad assumere, sotto la stessa data della
cessazione del rapporto di lavoro con le imprese di cui  al  medesimo
secondo  comma  ed  alle  stesse  condizioni  fruite  al  momento del
licenziamento, fino al 30 settembre 1976, il personale licenziato  di
cui  si promuove il reimpiego. Importa, altresi', che tale personale,
in  deroga  alla  vigente  normativa,  e'  ammesso,  con  decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza  sociale,  al  trattamento  di
integrazione  salariale straordinario per il periodo suindicato. Allo
stesso trattamento sono ammessi anche i dirigenti, con l'applicazione
del limite previsto dall'articolo 15 della legge 20 maggio  1975,  n.
164.'  e  comma 5: 'Il detto trattamento di integrazione spetta anche
ai lavoratori licenziati in occasione della liquidazione dell'impresa
o della cessazione dell'attivita'  produttiva  che  abbiano  proposto
azione  giudiziaria  avverso  il  licenziamento,  salvo il definitivo
regolamento dei rapporti dopo la definizione della controversia.';
    il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, recante 'Provvidenze  in
favore   dei   lavoratori   nelle  aree  dei  territori  meridionali'
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n.
501, limitatamente agli articoli 1 e 2;
    la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante  'Provvedimenti  per  il
coordinamento  della  politica  industriale,  la ristrutturazione, la
riconversione e lo sviluppo del settore', limitatamente  all'articolo
2,  comma  5,  lettera  a):  'accerta  la  sussistenza delle cause di
intervento di cui all'articolo 2 della  legge  5  novembre  1968,  n.
1115,  e successive modificazioni;', lettera b): 'accerta lo stato di
crisi occupazionale determinandone l'ambito territoriale ed i termini
di durata;' e lettera c): 'accerta  la  sussistenza,  ai  fini  della
corresponsione del trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5
novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, di specifici casi
di  crisi  aziendale  che presentino particolare rilevanza sociale in
relazione alla  situazione  occupazione  locale  ed  alla  situazione
produttiva del settore;' e all'articolo 21;
   il  decreto-legge  30  marzo  1978,  n.  80,  recante  'Norme  per
agevolare la mobilita' dei lavoratori e norme  in  materia  di  cassa
integrazione  guadagni' convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 1978, n. 215, limitatamente all'articolo 4-bis;
   il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, recante 'Norme in materia
di integrazione salariale a favore  dei  lavoratori  delle  aree  del
Mezzogiorno'  convertito in legge dalla legge 27 luglio 1979, n. 301,
limitatamente all'articolo 1;
    la legge  28  novembre  1980,  n.  784,  recante  'Norme  per  la
ricapitalizzazione   della   GEPI,  per  la  razionalizzazione  e  il
potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unita'
funzionale, della continuita' della produzione e della gestione degli
impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione  del
progetto  di  metanizzazione', limitatamente all'articolo 1, comma 6:
'Ove se ne ravvisi la necessita', si applica ai  lavoratori  predetti
l'articolo  2  della  legge  5  novembre  1968, n. 1115, e successive
modificazioni, per un periodo non superiore  a  mesi  18  dalla  data
della deliberazione del CIPI.';
    il  decreto-legge  28  maggio  1981,  n.  244, recante 'Ulteriori
interventi straordinari  di  integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori  delle  aree  del  Mezzogiorno'  convertito  in legge, con
modificazione, dalla legge 24  luglio  1981,  n.  390,  limitatamente
all'articolo 1;
    la  legge 5 agosto 1981, n. 416 recante 'Disciplina delle imprese
editrici e provvidenze per  l'editoria',  limitatamente  all'articolo
35;
    il  decreto-legge  21 febbraio 1985, n. 23, recante 'Disposizioni
urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria  e  della
distribuzione  commerciale'  convertito  in legge, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 1985, n.  143,  limitatamente  all'articolo  1,
comma 1: 'Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'art. 2, comma
15, del D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni,
nella   L.   27   febbraio  1984,  n.  18,  relativo  al  trattamento
straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle
aziende di cui all'articolo 1 della L. 28 novembre 1980, n.  784,  e'
differito   al   31   dicembre  1985.  Continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni di cui all'art. 3 del  D.L.  29  luglio  1982,  n.  482,
convertito,  con  modificazioni,  nella L. 27 settembre 1982, n. 684,
sulla  contabilita'  separata   delle   somme   occorrenti   per   la
corresponsione  del  predetto  trattamento.'  e  comma  5: 'A tutti i
dipendenti di cui ai precedenti commi puo' essere  riconosciuto,  per
un  periodo  massimo  di  dodici  mesi, il trattamento previsto dalla
legge 5  novembre  1968,  n.  1115,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.';
    il  decreto-legge  4 settembre 1987, n. 366, recante 'Proroga del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  dei  lavoratori
dipendenti   dalla  GEPI,  disciplina  del  reimpiego  di  dipendenti
licenziati da imprese meridionali,  misure  per  la  soppressione  di
capacita'  produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il
finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e  per
la  manutenzione  e  salvaguardia  del  territorio  e  del patrimonio
artistico e monumentale della citta' di Palermo, nonche' interventi a
favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti
nelle province di Sondrio  e  di  Bolzano  interessate  dagli  eventi
alluvionali  del luglio 1987' convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 3 novembre 1987, n. 452,  limitatamente  all'articolo  2,
comma  4:  'Ai dipendenti di cui ai precedenti commi e' riconosciuto,
per  un  periodo  massimo  di  un  anno,  il   trattamento   previsto
dall'articolo  2  della  legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni e integrazioni.' e all'articolo 4;
    la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante  'Norme  in  materia  di
cassa   integrazione,   mobilita',   trattamenti  di  disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro
ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro' limitatamente
alle seguenti parti:
articolo 1,
   comma 1: 'La disciplina in materia di intervento straordinario  di
integrazione  salariale trova applicazione limitatamente alle imprese
che abbiano occupato  mediamente  piu'  di  quindici  lavoratori  nel
semestre  precedente  la data di presentazione della richiesta di cui
al comma  2.  Nel  caso  di  richieste  presentate  prima  che  siano
trascorsi sei mesi dal
trasferimento  di  azienda,  tale  requisito  deve sussistere, per il
datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente  alla  data  del
predetto  trasferimento. Ai fini dell'applicazione del presente comma
vengono computati anche gli apprendisti ed i lavoratori  assunti  con
contratto di formazione e lavoro.';
   comma 2: 'La richiesta di intervento straordinario di integrazione
salariale  deve  contenere il programma che l'impresa intende attuare
con riferimento anche alle eventuali misure previte per  fronteggiare
le  conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato
in   conformita'   ad  un  modello  stabilito,  sentito  il  Comitato
interministeriale per il  coordinamento  della  politica  industriale
(CIPI),  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
sociale. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali  o,
in  mancanza  di queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei
lavoratori  piu'  rappresentative  operanti  nella  provincia,   puo'
chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.';
   comma   3:   'La   durata   dei   programmi  di  ristrutturazione,
riorganizzazione o conversione aziendale non puo' essere superiore  a
due  anni. Il CIPI ha facolta' di concedere due proroghe, ciascuna di
durata non superiore  a  dodici  mesi,  per  quelli  tra  i  predetti
programmi  che  presentino  una  particolare  complessita' in ragione
delle    caratteristiche    tecniche    dei    processi    produttivi
dell'impresa.';
articolo 2;
articolo 3;
articolo 12;
articolo 22,
   comma  1:  'I  provvedimenti  di prima concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  richiesti   con   domande
presentate  anteriormente  alla  data di pubblicazione della presente
legge, sono assunti secondo la previgente normativa ed il trattamento
puo' essere concesso per un periodo la cui  scadenza  non  superi  il
centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente
legge';
   comma  2:  'I  provvedimenti  relativi  alle domande di proroga di
trattamento, che scada prima della data di entrata  in  vigore  della
presente  legge  o  che sia in corso alla data medesima, sono assunti
secondo la previgente normativa nei limiti temporali determinati  dal
CIPI  in  sede  di  accertamento  delle cause di intervento, o per un
periodo la cui scadenza non superi i sei mesi dalla data del  decreto
di  concessione dei trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 1985, n. 143,  e  successive  modificazioni,  e
dell'articolo  2  della  legge  27  luglio 1979, n. 301, e successive
modificazioni.';
   comma 3: 'L'articolo 1, comma 1, e l'articolo 2, comma 6,  non  si
applicano   ai   trattamenti   di   integrazione  salariale  concessi
precedentemente alla data di entrata in vigore della  presente  legge
nonche'  per  quelli  concessi  ai sensi dei commi 1 e 2 del presente
articolo.';
   comma 4: limitatamente alle parole: 'L'articolo 1, commi 4 e 5, si
applica  ai  trattamenti  di  integrazione  salariale  concessi  dopo
l'entrata  in vigore della presente legge, fatta eccezione per quelli
concessi ai sensi dei commi 1  e  2  del  presente  articolo,  e  con
riferimento ai periodi di integrazione salariale successivi alla data
stessa.';
   comma  5:  'Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo 1, comma 9,
devono essere computati i  periodi  di  trattamento  di  integrazione
salariale  anteriori  alla  data  di entrata in vigore della presente
legge limitatamente  a  quelli  compresi  nei  trecentosessantacinque
giorni anteriori alla data stessa.';
   comma 6: 'Continuano a beneficiare del trattamento di integrazione
salariale,  fino a centottanta giorni successivi alla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge,  i   lavoratori   che   risultino
beneficiarne  alla  data di entrata in vigore della presente legge in
quanto dipendenti dalle societa' non operative costituite dalla  GEPI
sulla   base  della  normativa  vigente,  ed  aventi  ad  oggetto  la
promozione di iniziative idonee a consentirne  il  reimpiego,  ovvero
che  risultino  beneficiare ai sensi delle seguenti leggi: articolo 1
del  decreto-legge  10  gennaio  1977,  n.   291,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  1977,  n.  501, e successive
modificazioni; articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n.  721,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25;
articolo 6, comma 6, del decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.
Tale periodo e' elevato  ad  un  anno  per  le  imprese  ubicate  nei
territori  di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n.  218.  Durante  questo  periodo  le
imprese,  previo  esame congiunto con le organizzazioni sindacali dei
lavoratori, da esaurire non prima  di  trenta  giorni,  collocano  in
mobilita'  i  predetti  lavoratori  dando  le  comunicazioni previste
dall'articolo 4, comma 9; in questo caso le imprese non  sono  tenute
al  pagamento  della  somma  prevista  dall'articolo  5,  comma  4. I
lavoratori collocati in mobilita' ai sensi del  presente  comma  sono
iscritti  nella lista di mobilita' ed hanno diritto all'indennita' di
mobilita' di cui all'articolo  7.  Ad  essi  non  si  applica  quanto
previsto  dall'articolo 7, comma 4. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge i lavoratori di cui al presente  comma
hanno   facolta'   di   richiedere   la   corresponsione   anticipata
dell'indennita', prevista dall'articolo 7, comma 5. In questo caso la
somma e' aumentata in misura  pari  al  trattamento  di  integrazione
salariale non ancora goduto.';
    il  decreto-legge  20  maggio  1993,  n. 148, recante 'Interventi
urgenti  a  sostegno  dell'occupazione'  convertito  in  legge,   con
modificazione,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 limitatamente alle
seguenti parti:
Articolo 6,
   comma 9: 'I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di
cui all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per
i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge  21
febbraio  1985,  n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
aprile 1985, n.  143,  e  successive  modificazioni,  nonche'  per  i
trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6
del  richiamato  articolo  22, possono essere ulteriormente prorogati
per un periodo non superiore rispettivamente a dodici e a  sei  mesi,
con   pari  riduzione  della  durata  del  trattamento  economico  di
mobilita' per i lavoratori interessati e ferma restando  l'iscrizione
degli  stessi  nella  lista  di mobilita' anche per il periodo per il
quale non percepiscono la relativa indennita'.';
Articolo 7,
   comma 1: Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 23 luglio 1991, n.
223, e' sostituito dal seguente:
    " 4. La domanda del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  e  l'eventuale domanda di proroga del trattamento medesimo
devono essere  presentate,  nel  termine  previsto  dal  primo  comma
dell'articolo  7  della  legge  20  maggio  1975, n. 164, all'ufficio
regionale  del  lavoro e della massima occupazione ed all'ispettorato
regionale  del  lavoro  territorialmente  competenti.  Nel  caso   di
presentazione  tardiva  della  domanda  si applicano il secondo ed il
terzo comma del predetto articolo 7.' ';
   comma 4:  'Sino  al  31  dicembre  1995  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  35  della  legge  5  agosto  1981, n. 416, e successive
modificazioni, si applicano anche al settore dei giornali periodici e
al settore delle  imprese  radiotelevisive  private,  estendendosi  a
tutti  i  dipendenti delle aziende interessate, quale che sia il loro
inquadramento professionale,  nonche'  ai  dipendenti  delle  aziende
funzionalmente collegate.';
   comma  5:  'Sino  al  31  dicembre 1994, in deroga all'articolo 1,
comma 5, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il CIPI
puo' concedere, entro i limiti di spesa di 27 miliardi di lire per il
1993 e di lire 28 miliardi per il 1994, una proroga del programma per
la medesima causale, di durata non superiore a sei mesi, per  i  casi
in  cui  il  numero dei lavoratori interessati sia pari o inferiore a
100, ove di  riscontri  l'esistenza  di  particolari  difficolta'  di
ordine  temporale nella realizzazione del programma di gestione della
crisi, oppure  vengano  riscontrate  difficolta'  anche  esterne  non
imputabili alla volonta' dell'azienda.';
   comma  6-  bis:  'Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della
previdenza sociale, su proposta della regione Sardegna,  la  societa'
Iniziative  Sardegna  S.p.a.  (INSAR) e' autorizzata ad assumere ed a
reimpiegare, secondo le disposizioni  del  decreto-legge  9  dicembre
1981,  n.  721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio
1982, n. 25, i lavoratori che, precedentemente alla data  di  entrata
in  vigore  della legge 23 luglio 1991, n. 223, siano stati collocati
in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della legge  12
agosto  1977, n. 675, e successive modificazioni, e nei confronti dei
quali non sia intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione,
o che siano stati  licenziati  da  aziende  per  le  quali  e'  stata
conclusa  o  avviata  la  procedura  di  fallimento o di liquidazione
coatta amministrativa e che, per tutte le  fattispecie,  non  abbiano
fruito dei benefici di cui alla citata legge n. 223 del 1991.';
   comma 6- ter: 'Le disposizioni di cui al comma 6- bis si applicano
altresi'  ai  lavoratori destinatari delle disposizioni in materia di
cassa integrazione guadagni di cui alle leggi  5  novembre  1968,  n.
1115,  e successive modificazioni, e 8 agosto 1972, n. 464, e succes-
sive modificazioni, nonche' delle disposizioni di cui all'articolo 12
della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni,  e  al
decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni
dalla  legge  9  febbraio  1979,  n.  36,  ivi  compresi  quelli gia'
collocati in mobilita'.';
   comma 6-quater: 'Ai lavoratori di cui ai commi 6- bis e 6- ter del
presente  articolo  e'  concesso  il  trattamento  straordinario   di
integrazione  salariale  previsto  dall'articolo  22,  comma 6, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.';
   comma  6-quinquies:  'Sono  applicabili  le  disposizioni  vigenti
concernenti  l'INSAR.  Agli  oneri  conseguenti  all'avviamento delle
iniziative di ricollocamento si provvede mediante il conferimento  di
lire 40 miliardi all'INSAR per il 1993.';
   comma  7:  'Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di
trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3
dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese alle
imprese esercenti attivita'  commerciali  che  occupino  piu'  di  50
addetti,  nonche'  alle  agenzie  di  viaggio e turismo, compresi gli
operatori turistici, che occupino piu' di 50 addetti e  alle  imprese
di  vigilanza.  Fino al 31 dicembre 1994 le disposizioni del presente
comma si applicano alle imprese di  spedizione  e  di  trasporto  che
occupino  piu'  di  50 addetti. Il CIPI approva i relativi programmi,
nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni
1993, 1994 e 1995.';
   comma 8: 'All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991,  n.
223,  nel  primo  periodo  le  parole  da "di omologazione' sino alle
parole "dei beni' sono abrogate. Al medesimo  comma,  dopo  il  primo
periodo,   sono   inseriti   i   seguenti  periodi:  "Il  trattamento
straordinario di integrazione salariale e' altresi' concesso nel caso
di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei
beni. In caso di mancata omologazione,  il  periodo  di  integrazione
salariale fruito dai lavoratori sara' detratto da quello previsto nel
caso di dichiarazione di fallimento.' ';
   comma  9,  capoverso  3:  'Ai  predetti  lavoratori assunti per le
finalita' di cui all'articolo 5, primo  comma,  del  decreto-legge  9
dicembre  1981,  n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
febbraio 1982, n. 25, e' riconosciuto il trattamento di  integrazione
salariale  straordinaria di cui all'articolo 22, comma 6, della legge
23 luglio 1991, n. 223.';
   comma 10: 'Per l'anno 1993 i trasferimenti dello Stato all'INPS  a
titolo  di  trattamenti  straordinari  di integrazione salariale sono
incrementati di lire 350 miliardi.';
   comma 10- bis: 'All'articolo 17, comma 6, della legge 27  febbraio
1985,  n.  49, dopo le parole: "cooperative costituite' sono inserite
le seguenti "o che abbiano iniziato l'attivita'.' ';
   comma 10- ter: 'Per i dipendenti delle  aziende  commissariate  in
base  al  decreto-legge  30  gennaio  1979,  n.  26,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  3  aprile  1979,  n.  95,   la   durata
dell'intervento  della cassa integrazione straordinaria e' equiparata
al termine previsto per l'attivita' del commissario.';
articolo 8,
   comma 4- bis: 'Per i lavoratori assunti dalle  imprese  in  favore
delle  quali  sia  stato  emanato  dal  Ministro  del  lavoro e della
previdenza sociale il decreto di cui all'articolo  7  della  legge  8
agosto  1972, n. 464, i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e
7, comma 4, della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  si  considerano
acquisiti   con  riferimento  anche  all'attivita'  espletata  presso
l'impresa di provenienza.  Alla  relativa  spesa,  prevista  in  lire
3.500.000.000  per  l'anno  1994  e  in lire 2.700.000.000 per l'anno
1995, si provvede mediante riduzione  del  contributo  concesso  alla
regione  Calabria  di  cui  all'articolo  3,  comma  9,  del presente
decreto.';
   comma 5: 'Sino  al  31  dicembre  1993,  nel  caso  di  cessazione
dell'attivita'  di unita' produttive con oltre cinquecento dipendenti
e nei casi di riduzione del personale  presso  le  unita'  produttive
appartenenti  alla  stessa  impresa  o gruppi di imprese, da parte di
imprese  rientranti  nel  campo  di  applicazione  della   disciplina
dell'intervento   straordinario   di   integrazione   salariale,   il
trattamento  straordinario  di integrazione salariale e' concesso, su
richiesta dell'impresa interessata,  con  decreto  del  Ministro  del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  per un periodo non superiore a
dodici mesi, comunque entro i limiti di durata complessiva  nell'arco
di  un  quinquennio,  di  cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
luglio 1991, n. 223.';
   comma 7: 'Il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale
comunica  immediatamente  al  CIPI  l'avvenuta  concessione di cui al
comma 5, perche' ne tenga conto in sede di svolgimento della  propria
attivita'  concessiva,  fermi  restando  i  trasferimenti dallo Stato
all'INPS a titolo di integrazione salariale.';
articolo 9-quater,
   comma 2: 'Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui  al
comma 1, ai lavoratori ed ai dipendenti licenziati di cui al medesimo
comma  che  possono far valere alla data del 18 aprile 1993 almeno un
anno di  anzianita'  assicurativa  e  contributiva  per  effetto  del
rapporto  di  lavoro  alle dipendenze dei soggetti di cui al presente
articolo, sono corrisposti, a far data dal 1 settembre 1993,  per  un
periodo  non  superiore ad un anno, un'indennita' pari al trattamento
massimo  di  integrazione  salariale  straordinaria  prevista   dalle
vigenti disposizioni, nonche' gli assegni per il nucleo familiare ove
spettanti,  qualora  risultino  o  siano risultati eccedenti rispetto
alla necessita' di organico dichiarata dai predetti organismi.';
   comma 3: 'I periodi di godimento dell'indennita' di cui al comma 2
sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento  del  diritto  alla
pensione  e  della  misura della pensione stessa. Per tali periodi il
contributo figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione  cui
e'  riferita  la  predetta  anzianita'.  L'indennita'  e' corrisposta
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).';
   comma 4: 'Le domande degli interessati ai fini  del  conseguimento
dei  benefici  di  cui  ai  commi  1  e 2, nonche' il riepilogo delle
necessita' di organico e delle correlate eccedenze di personale  sono
trasmessi  dai datori di lavoro interessati al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale che adotta i  conseguenti  provvedimenti  di
ammissione.'?".
   Dichiarano  di  eleggere  domicilio  presso il Gruppo parlamentare
federalista europeo, via Uffici del Vicario, 21, Roma.
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  4  novembre  1993  ha  raccolto  a  verbale  e  dato atto della
dichiarazione resa da venti cittadini italiani, muniti dei prescritti
certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referen-
dum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul  seguente
quesito:
   "Volete  voi  che  sia  abrogata  la  legge 20 maggio 1970, n. 300
recante 'Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori,
della liberta' sindacale e dell'attivita'  sindacale  nei  luoghi  di
lavoro e norme sul collocamento' limitatamente all'articolo 26, comma
2:  'Le  associazioni  sindacali  dei  lavoratori  hanno  diritto  di
percepire, tramite ritenuta sul  salario  nonche'  sulle  prestazioni
erogate  per  conto  degli enti previdenziali, i contributi sindacali
che i lavoratori intendono loro versare, con modalita' stabilite  dai
contratti  collettivi  di  lavoro, che garantiscono la segretezza del
versamento  effettuato  dal  lavoratore   a   ciascuna   associazione
sindacale.'  e  comma  3:  'Nelle  aziende nelle quali il rapporto di
lavoro non e' regolato da  contratti  collettivi,  il  lavoratore  ha
diritto   di   chiedere   il   versamento  del  contributo  sindacale
all'associazione da lui indicata.'?".
   Dichiarano di eleggere domicilio  presso  il  Gruppo  parlamentare
federalista europeo, via Uffici del Vicario, 21, Roma.
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data 4 novembre  1993  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione resa da venti cittadini italiani, muniti dei prescritti
certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referen-
dum  popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente
quesito:
   "Volete voi che sia abrogata la legge  14  aprile  1975,  n.  103,
recante   'Nuove   norme  in  materia  di  diffusione  radiofonica  e
televisiva' limitatamente all'articolo 4, comma 1, limitatamente alle
parole:  'formula  indirizzi  generali  relativamente   ai   messaggi
pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la
compatibilita'  delle  esigenze  delle  attivita'  produttive  con la
finalita' di pubblico interesse e  le  responsabilita'  del  servizio
pubblico  radiotelevisivo;' e all'articolo 15, comma 1, limitatamente
alle parole: 'nonche' con  i  proventi  derivanti  dalla  pubblicita'
radiofonica e televisiva';
   nonche'   il  decreto-legge  6  dicembre  1984,  n.  807,  recante
'Disposizioni urgenti in materia  di  trasmissioni  radiotelevisive',
convertito  in legge, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985,
n. 10, limitatamente all'articolo 3- bis, comma  2:  'La  commissione
parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi,  contestualmente  alla  determinazione  del   limite
massimo  degli  introiti  pubblicitari  di  cui all'articolo 21 della
legge 14 aprile 1975, n. 103, fissa per la  concessionaria  la  quota
percentuale  massima  di  messaggi  pubblicitari  per ciascuna ora di
effettiva trasmissione.';
    la legge 6 agosto 1990, n. 223 recante  'Disciplina  del  sistema
radiotelevisivo  pubblico  e  privato'  limitatamente all'articolo 8,
comma 6: 'La trasmissione di messaggi  pubblicitari  da  parte  della
concessionaria  pubblica non puo' eccedere il 4 per cento dell'orario
settimanale di programmazione  ed  il  12  per  cento  di  ogni  ora;
un'eventuale  eccedenza,  comunque  non  superiore al 2 per cento nel
corso di  un'ora,  deve  essere  recuperata  nell'ora  antecedente  o
successiva.';   comma   10,   limitatamente   alle   parole:   'e  la
concessionaria pubblica'; comma 15, limitatamente alle  parole:  'sia
per la concessionaria pubblica sia'; comma 16: 'Entro il 30 giugno di
ciascun  anno  il  Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di  concerto  con
il  Ministro  delle partecipazioni statali e sentiti il Garante ed il
Consiglio dei ministri, stabilisce il limite massimo  degli  introiti
pubblicitari quale fonte accessoria di proventi che la concessionaria
pubblica  potra'  conseguire  nell'anno successivo. Tale limite viene
fissato applicando, a quello  stabilito  per  l'anno  precedente,  la
variazione   percentuale   prevista   per  il  gettito  pubblicitario
radiotelevisivo per l'anno in corso.  Ove  il  gettito  pubblicitario
previsto  si  discosti  da  quello effettivo, il limite massimo degli
introiti pubblicitari per l'anno successivo terra' conto dell'aumento
o della diminuzione verificatasi.'; comma 17: 'Le disposizioni di cui
ai  commi  6  e  16  del presente articolo e la normativa di cui alla
legge 14 aprile 1975, n. 103, articolo 15, hanno validita' fino al 31
dicembre 1992. In tempo utile il  Garante  propone,  nella  relazione
annuale  di  cui al comma 13 dell'articolo 6, in relazione alle nuove
dimensioni comunitarie e all'andamento del mercato pubblicitario,  le
necessarie  ed  opportune  modificazioni  alla suddetta normativa. Il
Governo  provvede  alle  conseguenti   iniziative   legislative.'   e
all'articolo   15,  comma  6,  limitatamente  alle  parole:  'con  la
concessionaria pubblica';
    nonche'  il  decreto-legge  19  ottobre  1992,  n.  408,  recante
'Disposizioni  urgenti  in  materia  di pubblicita' radiotelevisiva',
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992,
n. 483, limitatamente all'articolo 2,  comma  1,  limitatamente  alle
parole:  'e  l'articolo  8,  comma  6,  della legge 6 agosto 1990, n.
223'?".
   Dichiarano di eleggere domicilio  presso  il  Gruppo  parlamentare
federalista europeo, via Uffici del Vicario, 21, Roma.
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data 4 novembre  1993  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione resa da venti cittadini italiani, muniti dei prescritti
certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referen-
dum  popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente
quesito:
   "Volete voi che sia abrogata la  legge  11  giugno  1971,  n.  426
recante  'Disciplina  del  commercio'  e  successive  modificazioni e
integrazioni limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 11;
Articolo 12;
Articolo 14;
Articolo 15;
Articolo 16;
Articolo 18, limitatamente al comma 2: 'Qualora le commissioni di cui
agli articoli 15 e 16 non siano nominate entro i termini previsti, il
Presidente della  Giunta  regionale  invita  a  provvedere  entro  un
termine  da  lui  fissato  non superiore a sessanta giorni. Trascorso
tale termine senza che la nomina sia avvenuta,  il  Presidente  della
Giunta  regionale  provvede  con  proprio decreto, tenuto conto delle
designazioni effettuate.';
Articolo 20;
Articolo 21;
Articolo 22;
Articolo 23;
Articolo 24, comma 2, limitatamente alle parole: 'sentito  il  parere
delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, con la osservanza dei
criteri   stabiliti   dal  piano'  nonche'  alle  parole:  'e  quindi
l'equilibrio commerciale previsto dal piano' e comma 3, limitatamente
alle parole: 'del piano e';
Articolo 27, comma 2: 'Il nullaosta della Giunta regionale di cui  al
precedente  ed  al  presente  articolo  puo' essere concesso anche in
deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 12.';
Articolo  28,  comma  primo,  limitatamente alle parole: 'compreso il
parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16,';
Articolo 30;
Articolo 43, comma secondo: 'Fino a  quando  non  siano  approvati  i
piani  di  sviluppo  e  di  adeguamento  della  rete distributiva, le
autorizzazioni saranno rilasciate  dai  sindaci  su  conforme  parere
delle  commissioni  di  cui agli articoli 15 e 16 nell'osservanza dei
criteri previsti agli articoli 11 1 12,  previo  il  nullaosta  della
Giunta  regionale  per le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 27
della presente legge'?".
   Dichiarano di eleggere domicilio  presso  il  Gruppo  parlamentare
federalista europeo, via Uffici del Vicario, 21, Roma.
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data 4 novembre  1993  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione   resa   da  ventuno  cittadini  italiani,  muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una  richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete  voi  che  sia  abrogata  la  legge 28 luglio 1971, n. 558
recante 'Disciplina  dell'orario  dei  negozi  e  degli  esercizi  di
vendita  al dettaglio' limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7 e
8, e che siano altresi' abrogate le modificazioni ad  essa  apportate
dal  decreto-legge  1  ottobre  1982  n. 887 recante 'Disposizioni in
materia di imposta sul  valore  aggiunto,  di  regime  fiscale  delle
manifestazioni  sportive  e cinematografiche e di riordinamento della
distribuzione commerciale', convertito in legge,  con  modificazioni,
dalla  legge  29 novembre 1982, n. 887, relativamente all'articolo 8,
comma 4: 'Fermo rimanendo quanto disposto dalla legge 28 luglio 1971,
n. 558, a modificazione dell'articolo 1, secondo comma,  lettera  b),
della  legge medesima, i sindaci, in conformita' ai criteri stabiliti
dalle regioni ai sensi dell'articolo 54 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616,  fissano  i  limiti  giornalieri  degli  orari  di  vendita   al
dettaglio,  anche  differenziati  per settori merceologici, indicando
l'ora di apertura antimeridiana  non  oltre  le  ore  9  e  l'ora  di
chiusura  serale  non  oltre  le  ore 20 o, nel periodo dell'anno nel
quale e' in vigore l'ora legale, non oltre le ore  21.  Nel  rispetto
dei  limiti  cosi'  fissati  l'operatore  commerciale  puo' scegliere
l'orario  di  apertura  e  di  chiusura  con  facolta',  inoltre,  di
posticipare, sempre rispetto ai predetti limiti, di un'ora l'apertura
antimeridiana  e corrispondentemente la chiusura serale, che comunque
non puo' avvenire oltre le ore 21.' e comma 5:  'Le  disposizioni  di
cui  all'articolo  6,  secondo  comma, della legge 28 luglio 1971, n.
558,  sono  estese  agli  esercizi  specializzati  nella  vendita  di
bevande,    libri,    dischi,    nastri    magnetici,   musicassette,
videocassette,  opere   d'arte,   oggetti   d'antiquariato,   stampe,
cartoline, articoli ricordo e mobili.'?".
   Dichiarano  di  eleggere  domicilio  presso il Gruppo parlamentare
federalista europeo, via Uffici del Vicario, 21, Roma.
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  4  novembre  1993  ha  raccolto  a  verbale  e  dato atto della
dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti
certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referen-
dum  popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente
quesito:
   "Volete voi che siano abrogati gli articoli 2, 3 e 4 della legge 5
novembre  1968,  n.  1115,  recante  'Estensione,   in   favore   dei
lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della
gestione  dell'assicurazione  contro  la disoccupazione e della Cassa
assegni familiari e provvidenze  in  favore  dei  lavoratori  anziani
licenziati';
    l'articolo   1  della  legge  8  agosto  1972,  n.  464,  recante
'Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968,  n.  1115,  in
materia  di  integrazione  salariale  e  di  trattamento  speciale di
disoccupazione';
    la legge 20 maggio 1975, n. 164, recante  'Provvedimenti  per  la
garanzia  del  salario' limitatamente all'articolo 1, comma 1, numero
2), lettera b): 'per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni
aziendali', all'articolo 10 e all'articolo 11;
    il decreto-legge 30  gennaio  1976,  n.  9,  recante  'Interventi
urgenti   in   favore   dei  lavoratori  di  aziende  in  particolari
condizioni' convertito in legge, con modificazioni,  dalla  legge  29
marzo 1976, n. 62, limitatamente all'articolo 1, comma 4 e comma 5;
    il  decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, recante 'Provvidenze in
favore  dei  lavoratori  nelle  aree   dei   territori   meridionali'
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n.
501, limitatamente agli articoli 1 e 2;
    la  legge  12  agosto 1977, n. 675, recante 'Provvedimenti per il
coordinamento della politica  industriale,  la  ristrutturazione,  la
riconversione  e lo sviluppo del settore', limitatamente all'articolo
2, comma 5, lettera  a):  'accerta  la  sussistenza  delle  cause  di
intervento  di  cui  all'articolo  2  della legge 5 novembre 1968, n.
1115, e successive modificazioni;', lettera b): 'accerta lo stato  di
crisi occupazionale determinandone l'ambito territoriale ed i termini
di  durata;'  e  lettera  c):  'accerta la sussistenza, ai fini della
corresponsione del trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5
novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, di specifici casi
di crisi aziendale che presentino particolare  rilevanza  sociale  in
relazione  alla  situazione  occupazionale  locale ed alla situazione
produttiva del settore;' e all'articolo 21;
    il decreto-legge  30  marzo  1978,  n.  80,  recante  'Norme  per
agevolare  la  mobilita'  dei  lavoratori e norme in materia di cassa
integrazione guadagni' convertito in legge, con modificazioni,  dalla
legge 26 maggio 1978, n. 215, limitatamente all'articolo 4- bis;
    il  decreto-legge  26  maggio  1979,  n.  159,  recante 'Norme in
materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle  aree
del  Mezzogiorno'  convertito in legge dalla legge 27 luglio 1979, n.
301, limitatamente all'articolo 1;
    la legge  28  novembre  1980,  n.  784,  recante  'Norme  per  la
ricapitalizzazione   della   GEPI,  per  la  razionalizzazione  e  il
potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unita'
funzionale, della continuita' della produzione e della gestione degli
impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione  del
progetto di metanizzazione', limitatamente all'articolo 1, comma 6;
    il  decreto-legge  28  maggio  1981,  n.  244, recante 'Ulteriori
interventi straordinari  di  integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori  delle  aree  del  Mezzogiorno'  convertito  in legge, con
modificazione, dalla legge 24  luglio  1981,  n.  390,  limitatamente
all'articolo 1;
    la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante 'Disciplina delle imprese
editrici  e  provvidenze  per l'editoria', limitatamente all'articolo
35;
    il decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23,  recante  'Disposizioni
urgenti  in  materia di interventi nei settori dell'industria e della
distribuzione commerciale' convertito in  legge,  con  modificazioni,
dalla  legge  22  aprile  1985, n. 143, limitatamente all'articolo 1,
comma 1 e comma 5;
    il decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, recante  'Proroga  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale dei lavoratori
dipendenti  dalla  GEPI,  disciplina  del  reimpiego  di   dipendenti
licenziati  da  imprese  meridionali,  misure  per la soppressione di
capacita' produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per  il
finanziamento  di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per
la manutenzione  e  salvaguardia  del  territorio  e  del  patrimonio
artistico e monumentale della citta' di Palermo, nonche' interventi a
favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti
nelle  province  di  Sondrio  e  di  Bolzano interessate dagli eventi
alluvionali del luglio 1987' convertito in legge, con  modificazioni,
dalla  legge  3  novembre 1987, n. 452, limitatamente all'articolo 2,
comma 4 e all'articolo 4;
    la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante  'Norme  in  materia  di
cassa   integrazione,   mobilita',   trattamenti  di  disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro
ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro' limitatamente
all'articolo  1,  comma  1,  comma  2,  comma  3;   all'articolo   2;
all'articolo  3;  all'articolo 12; all'articolo 22, comma 1, comma 2,
comma 3, comma 4, limitatamente alle parole: 'L'articolo 1, commi 4 e
5, si applica ai trattamenti di integrazione salariale concessi  dopo
l'entrata  in vigore della presente legge, fatta eccezione per quelli
concessi ai sensi dei commi 1  e  2  del  presente  articolo,  e  con
riferimento ai periodi di integrazione salariale successivi alla data
stessa.', comma 5 e comma 6;
    il  decreto-legge  20  maggio  1993,  n. 148, recante 'Interventi
urgenti  a  sostegno  dell'occupazione'  convertito  in  legge,   con
modificazione,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 236 limitatamente
all'articolo 6, comma 9; all'articolo 7, comma 1, comma 4,  comma  5,
comma  6- bis, comma 6- ter, comma 6-quater, comma 6-quinquies, comma
7, comma 8, comma 9, capoverso 3: 'Ai predetti lavoratori assunti per
le finalita' di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge  9
dicembre  1981,  n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
febbraio 1982, n. 25, e' riconosciuto il trattamento di  integrazione
salariale  straordinaria di cui all'articolo 22, comma 6, della legge
23 luglio 1991, n. 223.'; comma 10, comma 10- bis e  comma  10-  ter;
all'articolo  8,  comma  4-  bis,  comma  5  e comma 7 e all'articolo
9-quater, comma 2, comma 3 e comma 4?".
   Dichiarano di eleggere domicilio  presso  il  Gruppo  parlamentare
federalista europeo, via Uffici del Vicario, 21, Roma.