Annuncio di otto richieste di referendum popolare(GU n.260 del 5-11-1993)
Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 4 novembre 1993 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventisette cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 recante 'Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi' limitatamente all'articolo 23 e all'articolo 25, comma 1: 'I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del diciannove per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell'articolo 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. La ritenuta e' elevata al venti per cento per le indennita' di cui alle lettere f) e g) dell'articolo 12 del decreto stesso. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.'?". Dichiarano di eleggere domicilio presso il Gruppo parlamentare federalista europeo, via Uffici del Vicario, 21, Roma. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 4 novembre 1993 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventuno cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato l'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante 'Istituzione del servizio sanitario nazionale' nel testo risultante dalle successive modificazioni e integrazioni, limitatamente a: - comma 2, limitatamente alle parole: 'che, secondo le leggi vigenti,', alle parole: 'ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati' e alle parole: 'nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM'; - comma 3: 'A partire dalla data di cui al primo comma i cittadini di cui al comma precedente soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono tenuti a versare annualmente un contributo per l'assistenza di malattia, secondo le modalita' di cui ai commi seguenti, valido anche per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma. Gli adempimenti per la riscossione ed il recupero in via giudiziale della quota di cui al precedente comma sono affidati all'INPS che vi provvedera' secondo le norme e le procedure che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sara' stabilita la procedura di segnalazione all'INPS dei soggetti tenuti al pagamento. Per il mancato versamento o per l'omessa od infedele denuncia dei dati indicati nel decreto di cui al comma precedente si applicano le sanzioni previste per i datori di lavoro soggetti alle procedure di cui al D.M. 5 febbraio 1969.'; - comma 4: 'Il contributo dovuto dai cittadini italiani all'estero anche se non soggetti all'obbligo della predetta dichiarazione dei redditi e' disciplinato dal decreto di cui all'articolo 37 della presente legge.'; - comma 5: 'Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro il 30 ottobre di ogni anno di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, e' stabilita le quota annuale da porre a carico degli interessati per l'anno successivo. Detta quota e' calcolata tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio pro-capite dell'anno precedente per le prestazioni sanitarie di cui al secondo comma.'; - comma 8: 'Per il mancato versamento o per omessa o infedele dichiarazione, si applicano le sanzioni previste per tali casi nel titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600'?". Dichiariano di eleggere domicilio presso il Gruppo parlamentare federalista europeo, via Uffici del Vicario, 21, Roma. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 4 novembre 1993 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referen- dum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati gli articoli 2, 3 e 4 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, recante 'Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati'; l'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464, recante 'Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione'; la legge 20 maggio 1975, n. 164, recante 'Provvedimenti per la garanzia del salario' limitatamente all'articolo 1, comma 1, numero 2), lettera b); 'per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali', all'articolo 10 e all'articolo 11; il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, recante 'Interventi urgenti in favore dei lavoratori di aziende in particolari condizioni' convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1976, n. 62, limitatamente all'articolo 1, comma 4: 'Il provvedimento del C.I.P.E. importa la autorizzazione alle societa' previste nel secondo comma ad assumere, sotto la stessa data della cessazione del rapporto di lavoro con le imprese di cui al medesimo secondo comma ed alle stesse condizioni fruite al momento del licenziamento, fino al 30 settembre 1976, il personale licenziato di cui si promuove il reimpiego. Importa, altresi', che tale personale, in deroga alla vigente normativa, e' ammesso, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, al trattamento di integrazione salariale straordinario per il periodo suindicato. Allo stesso trattamento sono ammessi anche i dirigenti, con l'applicazione del limite previsto dall'articolo 15 della legge 20 maggio 1975, n. 164.' e comma 5: 'Il detto trattamento di integrazione spetta anche ai lavoratori licenziati in occasione della liquidazione dell'impresa o della cessazione dell'attivita' produttiva che abbiano proposto azione giudiziaria avverso il licenziamento, salvo il definitivo regolamento dei rapporti dopo la definizione della controversia.'; il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, recante 'Provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali' convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, limitatamente agli articoli 1 e 2; la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante 'Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore', limitatamente all'articolo 2, comma 5, lettera a): 'accerta la sussistenza delle cause di intervento di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;', lettera b): 'accerta lo stato di crisi occupazionale determinandone l'ambito territoriale ed i termini di durata;' e lettera c): 'accerta la sussistenza, ai fini della corresponsione del trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazione locale ed alla situazione produttiva del settore;' e all'articolo 21; il decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, recante 'Norme per agevolare la mobilita' dei lavoratori e norme in materia di cassa integrazione guadagni' convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, limitatamente all'articolo 4-bis; il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, recante 'Norme in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno' convertito in legge dalla legge 27 luglio 1979, n. 301, limitatamente all'articolo 1; la legge 28 novembre 1980, n. 784, recante 'Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unita' funzionale, della continuita' della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione', limitatamente all'articolo 1, comma 6: 'Ove se ne ravvisi la necessita', si applica ai lavoratori predetti l'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, per un periodo non superiore a mesi 18 dalla data della deliberazione del CIPI.'; il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, recante 'Ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno' convertito in legge, con modificazione, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, limitatamente all'articolo 1; la legge 5 agosto 1981, n. 416 recante 'Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria', limitatamente all'articolo 35; il decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, recante 'Disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale' convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, limitatamente all'articolo 1, comma 1: 'Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'art. 2, comma 15, del D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella L. 27 febbraio 1984, n. 18, relativo al trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aziende di cui all'articolo 1 della L. 28 novembre 1980, n. 784, e' differito al 31 dicembre 1985. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 3 del D.L. 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, nella L. 27 settembre 1982, n. 684, sulla contabilita' separata delle somme occorrenti per la corresponsione del predetto trattamento.' e comma 5: 'A tutti i dipendenti di cui ai precedenti commi puo' essere riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, il trattamento previsto dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.'; il decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, recante 'Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacita' produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della citta' di Palermo, nonche' interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987' convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, limitatamente all'articolo 2, comma 4: 'Ai dipendenti di cui ai precedenti commi e' riconosciuto, per un periodo massimo di un anno, il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e integrazioni.' e all'articolo 4; la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante 'Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro' limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 1: 'La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente piu' di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente alla data del predetto trasferimento. Ai fini dell'applicazione del presente comma vengono computati anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.'; comma 2: 'La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previte per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in conformita' ad un modello stabilito, sentito il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori piu' rappresentative operanti nella provincia, puo' chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.'; comma 3: 'La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non puo' essere superiore a due anni. Il CIPI ha facolta' di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare complessita' in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'impresa.'; articolo 2; articolo 3; articolo 12; articolo 22, comma 1: 'I provvedimenti di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale richiesti con domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, sono assunti secondo la previgente normativa ed il trattamento puo' essere concesso per un periodo la cui scadenza non superi il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge'; comma 2: 'I provvedimenti relativi alle domande di proroga di trattamento, che scada prima della data di entrata in vigore della presente legge o che sia in corso alla data medesima, sono assunti secondo la previgente normativa nei limiti temporali determinati dal CIPI in sede di accertamento delle cause di intervento, o per un periodo la cui scadenza non superi i sei mesi dalla data del decreto di concessione dei trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni.'; comma 3: 'L'articolo 1, comma 1, e l'articolo 2, comma 6, non si applicano ai trattamenti di integrazione salariale concessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge nonche' per quelli concessi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.'; comma 4: limitatamente alle parole: 'L'articolo 1, commi 4 e 5, si applica ai trattamenti di integrazione salariale concessi dopo l'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per quelli concessi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, e con riferimento ai periodi di integrazione salariale successivi alla data stessa.'; comma 5: 'Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, devono essere computati i periodi di trattamento di integrazione salariale anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge limitatamente a quelli compresi nei trecentosessantacinque giorni anteriori alla data stessa.'; comma 6: 'Continuano a beneficiare del trattamento di integrazione salariale, fino a centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i lavoratori che risultino beneficiarne alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto dipendenti dalle societa' non operative costituite dalla GEPI sulla base della normativa vigente, ed aventi ad oggetto la promozione di iniziative idonee a consentirne il reimpiego, ovvero che risultino beneficiare ai sensi delle seguenti leggi: articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni; articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25; articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. Tale periodo e' elevato ad un anno per le imprese ubicate nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Durante questo periodo le imprese, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, da esaurire non prima di trenta giorni, collocano in mobilita' i predetti lavoratori dando le comunicazioni previste dall'articolo 4, comma 9; in questo caso le imprese non sono tenute al pagamento della somma prevista dall'articolo 5, comma 4. I lavoratori collocati in mobilita' ai sensi del presente comma sono iscritti nella lista di mobilita' ed hanno diritto all'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7. Ad essi non si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori di cui al presente comma hanno facolta' di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennita', prevista dall'articolo 7, comma 5. In questo caso la somma e' aumentata in misura pari al trattamento di integrazione salariale non ancora goduto.'; il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante 'Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione' convertito in legge, con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 limitatamente alle seguenti parti: Articolo 6, comma 9: 'I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonche' per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore rispettivamente a dodici e a sei mesi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita' per i lavoratori interessati e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilita' anche per il periodo per il quale non percepiscono la relativa indennita'.'; Articolo 7, comma 1: Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' sostituito dal seguente: " 4. La domanda del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'eventuale domanda di proroga del trattamento medesimo devono essere presentate, nel termine previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'ispettorato regionale del lavoro territorialmente competenti. Nel caso di presentazione tardiva della domanda si applicano il secondo ed il terzo comma del predetto articolo 7.' '; comma 4: 'Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, si applicano anche al settore dei giornali periodici e al settore delle imprese radiotelevisive private, estendendosi a tutti i dipendenti delle aziende interessate, quale che sia il loro inquadramento professionale, nonche' ai dipendenti delle aziende funzionalmente collegate.'; comma 5: 'Sino al 31 dicembre 1994, in deroga all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il CIPI puo' concedere, entro i limiti di spesa di 27 miliardi di lire per il 1993 e di lire 28 miliardi per il 1994, una proroga del programma per la medesima causale, di durata non superiore a sei mesi, per i casi in cui il numero dei lavoratori interessati sia pari o inferiore a 100, ove di riscontri l'esistenza di particolari difficolta' di ordine temporale nella realizzazione del programma di gestione della crisi, oppure vengano riscontrate difficolta' anche esterne non imputabili alla volonta' dell'azienda.'; comma 6- bis: 'Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della regione Sardegna, la societa' Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) e' autorizzata ad assumere ed a reimpiegare, secondo le disposizioni del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, i lavoratori che, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sia intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione, o che siano stati licenziati da aziende per le quali e' stata conclusa o avviata la procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e che, per tutte le fattispecie, non abbiano fruito dei benefici di cui alla citata legge n. 223 del 1991.'; comma 6- ter: 'Le disposizioni di cui al comma 6- bis si applicano altresi' ai lavoratori destinatari delle disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, e 8 agosto 1972, n. 464, e succes- sive modificazioni, nonche' delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e al decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36, ivi compresi quelli gia' collocati in mobilita'.'; comma 6-quater: 'Ai lavoratori di cui ai commi 6- bis e 6- ter del presente articolo e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.'; comma 6-quinquies: 'Sono applicabili le disposizioni vigenti concernenti l'INSAR. Agli oneri conseguenti all'avviamento delle iniziative di ricollocamento si provvede mediante il conferimento di lire 40 miliardi all'INSAR per il 1993.'; comma 7: 'Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese alle imprese esercenti attivita' commerciali che occupino piu' di 50 addetti, nonche' alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino piu' di 50 addetti e alle imprese di vigilanza. Fino al 31 dicembre 1994 le disposizioni del presente comma si applicano alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino piu' di 50 addetti. Il CIPI approva i relativi programmi, nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.'; comma 8: 'All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel primo periodo le parole da "di omologazione' sino alle parole "dei beni' sono abrogate. Al medesimo comma, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti periodi: "Il trattamento straordinario di integrazione salariale e' altresi' concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sara' detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento.' '; comma 9, capoverso 3: 'Ai predetti lavoratori assunti per le finalita' di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, e' riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.'; comma 10: 'Per l'anno 1993 i trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di trattamenti straordinari di integrazione salariale sono incrementati di lire 350 miliardi.'; comma 10- bis: 'All'articolo 17, comma 6, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo le parole: "cooperative costituite' sono inserite le seguenti "o che abbiano iniziato l'attivita'.' '; comma 10- ter: 'Per i dipendenti delle aziende commissariate in base al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, la durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria e' equiparata al termine previsto per l'attivita' del commissario.'; articolo 8, comma 4- bis: 'Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisiti con riferimento anche all'attivita' espletata presso l'impresa di provenienza. Alla relativa spesa, prevista in lire 3.500.000.000 per l'anno 1994 e in lire 2.700.000.000 per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione del contributo concesso alla regione Calabria di cui all'articolo 3, comma 9, del presente decreto.'; comma 5: 'Sino al 31 dicembre 1993, nel caso di cessazione dell'attivita' di unita' produttive con oltre cinquecento dipendenti e nei casi di riduzione del personale presso le unita' produttive appartenenti alla stessa impresa o gruppi di imprese, da parte di imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, il trattamento straordinario di integrazione salariale e' concesso, su richiesta dell'impresa interessata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un periodo non superiore a dodici mesi, comunque entro i limiti di durata complessiva nell'arco di un quinquennio, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.'; comma 7: 'Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale comunica immediatamente al CIPI l'avvenuta concessione di cui al comma 5, perche' ne tenga conto in sede di svolgimento della propria attivita' concessiva, fermi restando i trasferimenti dallo Stato all'INPS a titolo di integrazione salariale.'; articolo 9-quater, comma 2: 'Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al comma 1, ai lavoratori ed ai dipendenti licenziati di cui al medesimo comma che possono far valere alla data del 18 aprile 1993 almeno un anno di anzianita' assicurativa e contributiva per effetto del rapporto di lavoro alle dipendenze dei soggetti di cui al presente articolo, sono corrisposti, a far data dal 1 settembre 1993, per un periodo non superiore ad un anno, un'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria prevista dalle vigenti disposizioni, nonche' gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti, qualora risultino o siano risultati eccedenti rispetto alla necessita' di organico dichiarata dai predetti organismi.'; comma 3: 'I periodi di godimento dell'indennita' di cui al comma 2 sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa. Per tali periodi il contributo figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione cui e' riferita la predetta anzianita'. L'indennita' e' corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).'; comma 4: 'Le domande degli interessati ai fini del conseguimento dei benefici di cui ai commi 1 e 2, nonche' il riepilogo delle necessita' di organico e delle correlate eccedenze di personale sono trasmessi dai datori di lavoro interessati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti di ammissione.'?". Dichiarano di eleggere domicilio presso il Gruppo parlamentare federalista europeo, via Uffici del Vicario, 21, Roma. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 4 novembre 1993 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da venti cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referen- dum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 20 maggio 1970, n. 300 recante 'Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento' limitatamente all'articolo 26, comma 2: 'Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonche' sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalita' stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale.' e comma 3: 'Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non e' regolato da contratti collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del contributo sindacale all'associazione da lui indicata.'?". Dichiarano di eleggere domicilio presso il Gruppo parlamentare federalista europeo, via Uffici del Vicario, 21, Roma. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 4 novembre 1993 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da venti cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referen- dum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante 'Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva' limitatamente all'articolo 4, comma 1, limitatamente alle parole: 'formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilita' delle esigenze delle attivita' produttive con la finalita' di pubblico interesse e le responsabilita' del servizio pubblico radiotelevisivo;' e all'articolo 15, comma 1, limitatamente alle parole: 'nonche' con i proventi derivanti dalla pubblicita' radiofonica e televisiva'; nonche' il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante 'Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive', convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, limitatamente all'articolo 3- bis, comma 2: 'La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, contestualmente alla determinazione del limite massimo degli introiti pubblicitari di cui all'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, fissa per la concessionaria la quota percentuale massima di messaggi pubblicitari per ciascuna ora di effettiva trasmissione.'; la legge 6 agosto 1990, n. 223 recante 'Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato' limitatamente all'articolo 8, comma 6: 'La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica non puo' eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.'; comma 10, limitatamente alle parole: 'e la concessionaria pubblica'; comma 15, limitatamente alle parole: 'sia per la concessionaria pubblica sia'; comma 16: 'Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e sentiti il Garante ed il Consiglio dei ministri, stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari quale fonte accessoria di proventi che la concessionaria pubblica potra' conseguire nell'anno successivo. Tale limite viene fissato applicando, a quello stabilito per l'anno precedente, la variazione percentuale prevista per il gettito pubblicitario radiotelevisivo per l'anno in corso. Ove il gettito pubblicitario previsto si discosti da quello effettivo, il limite massimo degli introiti pubblicitari per l'anno successivo terra' conto dell'aumento o della diminuzione verificatasi.'; comma 17: 'Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del presente articolo e la normativa di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, articolo 15, hanno validita' fino al 31 dicembre 1992. In tempo utile il Garante propone, nella relazione annuale di cui al comma 13 dell'articolo 6, in relazione alle nuove dimensioni comunitarie e all'andamento del mercato pubblicitario, le necessarie ed opportune modificazioni alla suddetta normativa. Il Governo provvede alle conseguenti iniziative legislative.' e all'articolo 15, comma 6, limitatamente alle parole: 'con la concessionaria pubblica'; nonche' il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante 'Disposizioni urgenti in materia di pubblicita' radiotelevisiva', convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, limitatamente all'articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: 'e l'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223'?". Dichiarano di eleggere domicilio presso il Gruppo parlamentare federalista europeo, via Uffici del Vicario, 21, Roma. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 4 novembre 1993 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da venti cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referen- dum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 11 giugno 1971, n. 426 recante 'Disciplina del commercio' e successive modificazioni e integrazioni limitatamente alle seguenti parti: Articolo 11; Articolo 12; Articolo 14; Articolo 15; Articolo 16; Articolo 18, limitatamente al comma 2: 'Qualora le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 non siano nominate entro i termini previsti, il Presidente della Giunta regionale invita a provvedere entro un termine da lui fissato non superiore a sessanta giorni. Trascorso tale termine senza che la nomina sia avvenuta, il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto, tenuto conto delle designazioni effettuate.'; Articolo 20; Articolo 21; Articolo 22; Articolo 23; Articolo 24, comma 2, limitatamente alle parole: 'sentito il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, con la osservanza dei criteri stabiliti dal piano' nonche' alle parole: 'e quindi l'equilibrio commerciale previsto dal piano' e comma 3, limitatamente alle parole: 'del piano e'; Articolo 27, comma 2: 'Il nullaosta della Giunta regionale di cui al precedente ed al presente articolo puo' essere concesso anche in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 12.'; Articolo 28, comma primo, limitatamente alle parole: 'compreso il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16,'; Articolo 30; Articolo 43, comma secondo: 'Fino a quando non siano approvati i piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva, le autorizzazioni saranno rilasciate dai sindaci su conforme parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16 nell'osservanza dei criteri previsti agli articoli 11 1 12, previo il nullaosta della Giunta regionale per le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge'?". Dichiarano di eleggere domicilio presso il Gruppo parlamentare federalista europeo, via Uffici del Vicario, 21, Roma. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 4 novembre 1993 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventuno cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 28 luglio 1971, n. 558 recante 'Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio' limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e che siano altresi' abrogate le modificazioni ad essa apportate dal decreto-legge 1 ottobre 1982 n. 887 recante 'Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale', convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, relativamente all'articolo 8, comma 4: 'Fermo rimanendo quanto disposto dalla legge 28 luglio 1971, n. 558, a modificazione dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge medesima, i sindaci, in conformita' ai criteri stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 54 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, fissano i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio, anche differenziati per settori merceologici, indicando l'ora di apertura antimeridiana non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20 o, nel periodo dell'anno nel quale e' in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21. Nel rispetto dei limiti cosi' fissati l'operatore commerciale puo' scegliere l'orario di apertura e di chiusura con facolta', inoltre, di posticipare, sempre rispetto ai predetti limiti, di un'ora l'apertura antimeridiana e corrispondentemente la chiusura serale, che comunque non puo' avvenire oltre le ore 21.' e comma 5: 'Le disposizioni di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 28 luglio 1971, n. 558, sono estese agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e mobili.'?". Dichiarano di eleggere domicilio presso il Gruppo parlamentare federalista europeo, via Uffici del Vicario, 21, Roma. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 4 novembre 1993 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referen- dum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati gli articoli 2, 3 e 4 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, recante 'Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati'; l'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464, recante 'Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione'; la legge 20 maggio 1975, n. 164, recante 'Provvedimenti per la garanzia del salario' limitatamente all'articolo 1, comma 1, numero 2), lettera b): 'per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali', all'articolo 10 e all'articolo 11; il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, recante 'Interventi urgenti in favore dei lavoratori di aziende in particolari condizioni' convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1976, n. 62, limitatamente all'articolo 1, comma 4 e comma 5; il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, recante 'Provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali' convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, limitatamente agli articoli 1 e 2; la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante 'Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore', limitatamente all'articolo 2, comma 5, lettera a): 'accerta la sussistenza delle cause di intervento di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;', lettera b): 'accerta lo stato di crisi occupazionale determinandone l'ambito territoriale ed i termini di durata;' e lettera c): 'accerta la sussistenza, ai fini della corresponsione del trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;' e all'articolo 21; il decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, recante 'Norme per agevolare la mobilita' dei lavoratori e norme in materia di cassa integrazione guadagni' convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, limitatamente all'articolo 4- bis; il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, recante 'Norme in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno' convertito in legge dalla legge 27 luglio 1979, n. 301, limitatamente all'articolo 1; la legge 28 novembre 1980, n. 784, recante 'Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unita' funzionale, della continuita' della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione', limitatamente all'articolo 1, comma 6; il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, recante 'Ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno' convertito in legge, con modificazione, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, limitatamente all'articolo 1; la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante 'Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria', limitatamente all'articolo 35; il decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, recante 'Disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale' convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, limitatamente all'articolo 1, comma 1 e comma 5; il decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, recante 'Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacita' produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della citta' di Palermo, nonche' interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987' convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, limitatamente all'articolo 2, comma 4 e all'articolo 4; la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante 'Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro' limitatamente all'articolo 1, comma 1, comma 2, comma 3; all'articolo 2; all'articolo 3; all'articolo 12; all'articolo 22, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, limitatamente alle parole: 'L'articolo 1, commi 4 e 5, si applica ai trattamenti di integrazione salariale concessi dopo l'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per quelli concessi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, e con riferimento ai periodi di integrazione salariale successivi alla data stessa.', comma 5 e comma 6; il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante 'Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione' convertito in legge, con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 limitatamente all'articolo 6, comma 9; all'articolo 7, comma 1, comma 4, comma 5, comma 6- bis, comma 6- ter, comma 6-quater, comma 6-quinquies, comma 7, comma 8, comma 9, capoverso 3: 'Ai predetti lavoratori assunti per le finalita' di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, e' riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.'; comma 10, comma 10- bis e comma 10- ter; all'articolo 8, comma 4- bis, comma 5 e comma 7 e all'articolo 9-quater, comma 2, comma 3 e comma 4?". Dichiarano di eleggere domicilio presso il Gruppo parlamentare federalista europeo, via Uffici del Vicario, 21, Roma.