Accertamento dell'eccedenza di manodopera delle imprese estrattrici ed utilizzatrici dell'amianto ai fini del pensionamento anticipato.(GU n.263 del 9-11-1993)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, che detta disposizioni in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto; Visto in particolare il quarto comma dell'art. 13 che demanda al CIPE l'accertamento - nel limite massimo di seicento unita' fissato dal terzo comma - delle eccedenze di manodopera denunciate dalle imprese che utilizzano ovvero estraggono l'amianto ai fini dell'applicazione, ai dipendenti delle medesime, dei benefici previsti dal secondo comma dello stesso art. 13 (pensionamento anticipato di anzianita'); Vista la propria deliberazione in data 7 giugno 1993 con la quale sono stati fissati i criteri per la selezione delle imprese destinatarie; Viste le istanze presentate dalle aziende che hanno intrapreso programmi di riconversione della produzione e dalle imprese che hanno in corso la dismissione delle attivita', le quali hanno dichiarato il numero di lavoratori in esubero per i quali hanno espresso la disponibilita' a corrispondere il contributo previsto dai commi 10 e 11 dell'art. 13; Considerato che i piani presentati dalle imprese interessate evidenziano eccedenze complessive pari a trecentocinquanta unita' e che quindi non e' necessario procedere alla selezione prevista dal terzo comma del richiamato art. 13 della legge n. 257/1992; Delibera: Sono accertate, ai sensi del quarto comma dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nei confronti delle imprese sottoelencate le eccedenze di manodopera secondo i contingenti a fianco di ciascuna indicati: Impresa, sede: Co.Ge.A. S.c. a r.l.: eccedenze 11 - San Cataldo (Caltanissetta); Edilizia Nissena S.r.l.: eccedenze 11 - Caltanissetta; Eternit siciliana S.p.a.: eccedenze 5 - Siracusa; Fibronit S.r.l.: eccedenze 50 - Casale Monferrato (Alessandria); Industria eternit Reggio Emilia S.p.a.: eccedenze 20 - Rubiera (Reggio Emilia); Nuova Sacelit S.p.a.: eccedenze 85 - Bergamo; Sardit S.p.a.: eccedenze 25 - Oristano; S.I.L.C.A. S.p.a.: eccedenze 7 - Caltanissetta; Societa' italiana lastre S.p.a.: eccedenze 13 - Verolanuova (Bergamo); Superlit S.r.l.: eccedenze 4 - Rovereto sulla Secchia-Novi (Modena); Tecnotubi S.p.a.: eccedenze 119 - Torre Annunziata (Napoli). I lavoratori che, entro il termine fissato dal secondo comma dell'art. 13, matureranno i requisiti previsti dal comma medesimo e intendono avvalersi della facolta' di pensionamento anticipato, sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianita', se posteriore. Le imprese inoltreranno alle sedi territorialmente competenti dell'INPS e alla Direzione generale dell'INPDAI le domande presentate dai lavoratori prepensionabili entro il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 13, nel rispetto dei contingenti fissati dalla presente deliberazione. Roma, 19 ottobre 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA