COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 19 ottobre 1993 

  Accertamento dell'eccedenza di manodopera delle imprese estrattrici
ed utilizzatrici dell'amianto ai fini del pensionamento anticipato.
(GU n.263 del 9-11-1993)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  27  marzo 1992, n. 257, che detta disposizioni in
materia di cessazione dell'impiego dell'amianto;
  Visto in particolare il quarto comma dell'art. 13  che  demanda  al
CIPE  l'accertamento  - nel limite massimo di seicento unita' fissato
dal terzo comma - delle  eccedenze  di  manodopera  denunciate  dalle
imprese   che   utilizzano   ovvero   estraggono  l'amianto  ai  fini
dell'applicazione,  ai  dipendenti  delle  medesime,   dei   benefici
previsti  dal  secondo  comma  dello  stesso  art.  13 (pensionamento
anticipato di anzianita');
  Vista la propria deliberazione in data 7 giugno 1993 con  la  quale
sono   stati  fissati  i  criteri  per  la  selezione  delle  imprese
destinatarie;
  Viste le istanze presentate  dalle  aziende  che  hanno  intrapreso
programmi di riconversione della produzione e dalle imprese che hanno
in corso la dismissione delle attivita', le quali hanno dichiarato il
numero  di  lavoratori  in  esubero  per  i  quali  hanno espresso la
disponibilita' a corrispondere il contributo previsto dai commi 10  e
11 dell'art. 13;
  Considerato  che  i  piani  presentati  dalle  imprese  interessate
evidenziano eccedenze complessive pari a trecentocinquanta  unita'  e
che  quindi  non  e' necessario procedere alla selezione prevista dal
terzo comma del richiamato art. 13 della legge n. 257/1992;
                              Delibera:
  Sono accertate, ai sensi del quarto comma dell'art. 13 della  legge
27  marzo  1992, n. 257, nei confronti delle imprese sottoelencate le
eccedenze di manodopera secondo i contingenti a  fianco  di  ciascuna
indicati:
 Impresa, sede:
   Co.Ge.A. S.c. a r.l.: eccedenze 11 - San Cataldo (Caltanissetta);
   Edilizia Nissena S.r.l.: eccedenze 11 - Caltanissetta;
   Eternit siciliana S.p.a.: eccedenze 5 - Siracusa;
   Fibronit S.r.l.: eccedenze 50 - Casale Monferrato (Alessandria);
   Industria  eternit  Reggio  Emilia  S.p.a.: eccedenze 20 - Rubiera
(Reggio Emilia);
   Nuova Sacelit S.p.a.: eccedenze 85 - Bergamo;
   Sardit S.p.a.: eccedenze 25 - Oristano;
   S.I.L.C.A. S.p.a.: eccedenze 7 - Caltanissetta;
   Societa'  italiana  lastre  S.p.a.:  eccedenze  13  -  Verolanuova
(Bergamo);
   Superlit   S.r.l.:  eccedenze  4  -  Rovereto  sulla  Secchia-Novi
(Modena);
   Tecnotubi S.p.a.: eccedenze 119 - Torre Annunziata (Napoli).
  I lavoratori che,  entro  il  termine  fissato  dal  secondo  comma
dell'art.  13,  matureranno i requisiti previsti dal comma medesimo e
intendono avvalersi della facolta' di pensionamento anticipato,  sono
tenuti  a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile
entro trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della  presente
deliberazione ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta
anni di anzianita', se posteriore.
  Le  imprese  inoltreranno  alle  sedi  territorialmente  competenti
dell'INPS e alla Direzione generale dell'INPDAI le domande presentate
dai lavoratori prepensionabili entro il termine prescritto dal quinto
comma dell'art.  13,  nel  rispetto  dei  contingenti  fissati  dalla
presente deliberazione.
   Roma, 19 ottobre 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA