Applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte.(GU n.263 del 9-11-1993)
Vigente al: 9-11-1993
AGLI ASSESSORATI ALL'AGRICOLTURA delle REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME di TRENTO E BOLZANO ALL'AZIENDA DI STATO PER GLI interventi nel MERCATO AGRICOLO (AIMA) ALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE coltivatori diretti ALLA CONFAGRICOLTURA ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA agricoltori ALL'UNALAT ALL'AZOOLAT ALL'AIA ALLA ASSOLATTE ALLA FIAMCLAF ALL'ANCLI ALLA CONFCOOPERATIVE ALLA LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E mutue - ANCA IL QUADRO NORMATIVO DAL 1 APRILE 1993 SONO APPLICABILI LE NUOVE DISPOSIZIONI comunitarie sulle quote latte, contenute nel regolamento CEE del Consiglio n. 3950/92 del 28 dicembre 1992 e nel regolamento CEE della Commissione n. 536/93 del 9 marzo 1993. I PREDETTI REGOLAMENTI, UNITAMENTE ALLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1992, N. 468, costituiscono il quadro normativo che istituisce e regola il re- gime comunitario delle quote latte e del prelievo supplementare sul latte bovino. SUL PIANO NAZIONALE TALE QUADRO NORMATIVO SARA' COMPLETATO CON LA emanazione del regolamento di esecuzione previsto dall'art. 14 della legge 26 novembre 1992, n. 468. CON LA CIRCOLARE DEL 20 MARZO 1993, N. 5, DEL MINISTERO dell'agricoltura e delle foreste sono state fornite alcune prescrizioni necessarie per un corretto avvio del regime comunitario delle quote latte. AI FINI DI UNA COMPLETA E CORRETTA APPLICAZIONE DELLE PREDETTE disposizioni fin dall'inizio del primo periodo di applicazione del regime in questione, che ha avuto inizio il 1 aprile 1993 e terminera' il 31 marzo 1994, appare necessario fornire ulteriori indicazioni alle amministrazioni ed agli operatori interessati, concernenti altri aspetti della normativa in argomento. PIANO DI RIENTRO DELLA PRODUZIONE LATTIERA CONFORMEMENTE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 2, COMMA 8, DELLA LEGGE n. 468/1992 si e' proceduto ad acquisire il parere della Conferenza Stato-regioni, nonche' quello delle organizzazioni professionali agricole, in ordine al progetto di piano di rientro della produzione lattiera, che come e' noto dovra' essere completato entro il 31 marzo 1995. CON APPOSITO REGOLAMENTO SARANNO PERTANTO ADOTTATI I CRITERI generali per realizzare l'esatta rispondenza delle quantita' assegnate ai produttori con i quantitativi globali garantiti per l'Italia. LA GRAVE SITUAZIONE FINANZIARIA DEL PAESE, SULLA QUALE INCIDE pesantemente la proposta di correzione finanziaria recentemente adottata dalla Comunita', impone un rientro il piu' possibile sollecito della produzione nazionale entro il livello assegnato all'Italia dalla CEE. RELATIVAMENTE ALLA PARTE DEL PREDETTO PIANO CHE NON PREVEDE riduzioni obbligatorie senza indennizzo della quota, risulta pertanto necessario, considerata l'urgenza, dare immediato avvio alla proce- dure per l'attuazione di un programma volontario di abbandono totale e definitivo della produzione, secondo i seguenti criteri. CON IL PROGRAMMA DI ABBANDONO VOLONTARIO DELLA PRODUZIONE SARANNO indennizzati soltanto i quantitativi assegnati ai produttori come quota A, sia per le consegne che per le vendite dirette, senza alcun indennizzo per la quota B, nei limiti di quantitativo massimo indennizzabile di 250 mila tonnellate. L'ONERE FINANZIARIO DEL PROGRAMMA DI ABBANDONO VOLONTARIO DELLA produzione grava in parte sul bilancio comunitario. SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLA COMMISSIONE CEE IL FINANZIAMENTO E' riconosciuto solo al fine di ritirare i quantitativi di riferimento spettanti a produttori attualmente in attivita'. PERTANTO, ANCHE PER LE CONSIDERAZIONI CONCERNENTI L'ESIGENZA DI ridurre la produzione nazionale, evidenziata nel successivo paragrafo relativo ai trasferimenti di quote, sono ammesse al programma di abbandono esclusivamente le aziende che si trovano nelle condizioni previste nel suddetto paragrafo per poter vendere o affittare la propria quota separatamente dall'azienda. AL FINE DI FAVORIRE UNA RAZIONALIZZAZIONE DEL SETTORE, CONSENTENDO l'uscita dalla produzione delle aziende marginali, in sede di applicazione del programma, dovranno essere privilegiati, tra le aziende che chiedono di aderirvi, i piccoli produttori. IL PROGRAMMA DEVE ESSERE ARTICOLATO MEDIANTE UNA RIGIDA ripartizione proporzionale dei quantitativi ammissibili per l'abbandono su base regionale e per aree omogenee (montagna, zone svantaggiate, pianure) in modo da evitare che uno squilibrio territoriale delle adesioni possa comportare disfunzioni per alcune filiere locali di trasformazione e determinare la rarefazione della zootecnia in alcune aree. L'ABBANDONO DELLA PRODUZIONE DEVE REALIZZARSI ENTRO IL 31 DICEMBRE 1993. L'INDENNITA' E' FISSATA AD UN LIVELLO DI 55 MILA LIRE/100 KG, DA versare nel corso dell'anno 1994. L'AIMA CON PROPRIO PROVVEDIMENTO ADOTTA LE MODALITA' DI ESECUZIONE del programma di abbandono volontario della produzione di cui al presente paragrafo. PER QUANTO CONCERNE INVECE LA PARTE OBBLIGATORIA DELL'ABBANDONO produttivo, si ricorda che il relativo piano ha previsto un progressivo riassorbimento della produzione lattiera imputabile alla quota B, articolato mediante diversa modulazione nelle diverse realta' territoriali interessate, che potra' essere oggetto di successiva revisione in funzione degli elementi quantitativi riferiti alla produzione via via acquisiti. TRASFERIMENTI DI QUOTE IN LINEA GENERALE IL REGOLAMENTO CEE N. 3950/92 PREVEDE UN LEGAME inscindibile tra la quota assegnata al produttore e l'azienda agricola sulla quale la quota medesima insiste. TUTTAVIA LO STESSO REGOLAMENTO CEE N. 3950/92, ALL'ART. 8, PAR. 1, prevede la facolta', per lo Stato membro di applicare misure che consentano un trasferimento delle quote indipendentemente dall'azienda, specificatamente allo scopo di perseguire la ristrutturazione del settore. LE FINALITA' DELLA PREDETTA DISPOSIZIONE RISULTANO INFATTI evidenziate nel sedicesimo considerando del Regolamento medesimo. A NORMA DEL DETTO REGOLAMENTO CEE, LA FACOLTA' DI TRASFERIRE LA quota indipendentemente dall'azienda puo' essere concessa dallo Stato membro agli operatori agricoli purche' nel rispetto di criteri obiettivi e nell'ambito di limiti territoriali determinati. IN ATTUAZIONE DI CIO', L'ART. 10, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 468/1992, individua i vincoli territoriali in argomento, prevedendo che i trasferimenti avvengano all'interno di ciascuna regione (lettera a) e senza comportare spostamenti di quote dalle aree montane o svantaggiate alle altre aree o viceversa (lettera b). E' APPENA IL CASO DI RILEVARE CHE TALI LIMITAZIONI NON SI APPLICANO nel caso in cui l'acquirente sia ubicata in zone montane (art. 10, comma 5). LO STESSO ART. 10, AL COMMA 3, PRESCRIVE UN CRITERIO OBIETTIVO inteso a limitare la possibilita' di acquisto o affitto ad aziende la cui produzione lattiera non superi il limite di trenta tonnellate annue per ettaro di superficie agraria utilizzata. CONSIDERANDO CHE, IN BASE ALLA VIGENTE NORMATIVA COMUNITARIA E nazionale, le quote assegnate attualmente ai produttori devono essere ridotte in modo da risultare complessivamente pari alla quota nazionale assegnata dalla CEE all'Italia, i criteri obiettivi diretti a regolare i trasferimenti di quota senza azienda devono essere integrati alla luce di tali esigenze complessive, che costituiscono attualmente l'obiettivo imprescindibile della politica di settore, e devono informare tutte le misure che incidono sulla ristrutturazione del comparto. IN TALE OTTICA E' NECESSARIO INTEGRARE I CRITERI OBIETTIVI soprarichiamati con un ulteriore vincolo volto ad agevolare la riduzione delle quote assegnate in eccesso. PERTANTO, A SEGUITO DELL'ACQUISTO DELLA QUOTA A DA PARTE DI UN produttore titolare di quota B, quest'ultima sara' ridotta, con la medesima decorrenza, dell'85 o del 90 per cento della quota acquisita dal produttore, tenuto conto dell'applicazione dell'art. 10, comma 10, della legge n. 468/1992 che prevede, appunto, che una percentuale del 15 o del 10 per cento della quota ceduta sia accantonata e non trasferita all'avente causa. LA PREDETTA MISURA RISPETTA L'ESIGENZA DI ELIMINARE, NEI TERMINI vincolanti previsti dalla legge n. 468/1992, le quote eccedenti, ed in primo luogo le quote B. AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE, NONCHE' DEL contenimento delle quote e della relativa produzione complessiva si rende necessario tuttavia evitare che trasferimenti di quote senza azienda possano determinare aumenti della produzione lattiera. A TALE SCOPO, I PRODUTTORI, TITOLARI DI QUOTA, CHE ABBIANO abbandonato la produzione, ed in ordine ai quali l'Amministrazione sta effettuando accertamenti, restano per il momento esclusi dalla possibilita' di cedere o affittare la propria quota. QUESTI PRODUTTORI SI IDENTIFICANO CON COLORO I QUALI ABBIANO cessato la produzione da un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi al momento dell'esercizio del diritto di cedere la quota. SI PREMETTE CHE, COM'E' NOTO, NON POSSONO ESSERE CONSIDERATI produttori coloro che, non avendo commercializzato latte o prodotti lattieri nel corso della campagna 1988-89, sono considerati sicuramente non piu' in produzione e ad essi non puo' essere attribuita la titolarita' di alcuna quota. PER LE ALTRE CATEGORIE DI PRODUTTORI CHE ABBIANO CESSATO LA produzione, atteso che il diritto a cedere la quota deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro il 30 novembre di ciascun anno, il periodo di osservazione di dodici mesi, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 468/1992, relativamente al primo periodo di applicazione della legge, deve essere individuato in quello intercorrente tra il 1 dicembre 1992 e il 30 novembre 1993. IN CONSIDERAZIONE DI CIO', IN SEDE DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE, A taluni produttori, contrassegnati con asterisco nel bollettino n. 3 dell'AIMA, e' stata assegnata la quota con riserva di accertamento circa l'effettivita' della produzione, in quanto risultavano non aver prodotto nella campagna l991-92: tale circostanza infatti puo' ragionevolmente far presumere che non vi sia stata produzione e commercializzazione nemmeno nei periodi successivi. PERTANTO, IN ORDINE A TALE CATEGORIA DI PRODUTTORI RESTA SOSPESA LA quota di cui essi figurano titolari, ed in esito agli accertamenti di fatto in corso sara avviato il procedimento per la revoca dell'assegnazione della quota stessa, qualora in effetti essi non risultino piu' produttori. LA PRESUNZIONE POTRA' ESSERE SUPERATA FORNENDO LA PROVA CERTA (AD esempio attraverso la esibizione di fatture, ecc.) che l'imprenditore ha prodotto e commercializzato nel suddetto periodo intercorrente tra il 1 dicembre 1992 e il 30 novembre 1993, una quantita' di latte o prodotti lattieri di ragionevole consistenza e che dunque puo' essere considerato tuttora in produzione. A TAL FINE, COME ANZIDETTO, SONO IN STATO AVANZATO GLI ACCERTAMENTI dell'AIMA che hanno gia' portato all'identificazione delle situazioni di taluni produttori. QUEI PRODUTTORI CHE, NELLE MORE DEL PROCEDIMENTO VOLESSERO ALIENARE o affittare la propria quota, comunque entro il termine del 30 novembre di cui all'art. 10, comma 6, della legge n. 468/1992, sono tenuti ad inviare all'AIMA, contestualmente alla comunicazione prevista dalla presente circolare, idonea prova documentale di avere prodotto e commercializzato latte o prodotti lattieri nel periodo di osservazione sopra indicato. NELL'INTERESSE DELLE PARTI ACQUIRENTI E LOCATARIE E PER UN CORRETTO andamento del sistema, sara' gia' cura delle parti medesime verificare la sussistenza, in capo al cedente o al locatore della quota, del predetto requisito. L'AIMA ESERCITERA' LA PIU' ATTENTA VIGILANZA ALLO SCOPO DI IMPEDIRE che, mediante illegittime cessioni della quota da parte di produttori che abbiano beneficiato di programmi per l'abbandono della produzione lattiera, questa possa riprendere in capo ad altri soggetti. LA QUOTA REVOCATA CONFLUIRA' NELLA RISERVA NAZIONALE, LA CUI disciplina giuridica sara' determinata con successivo regolamento ministeriale (come espressamente indicato dal Consiglio di Stato nel parere n. 94/93 reso in data 1 ottobre 1993), per essere riutilizzata con prioritaria considerazione per le aree svantaggiate (ed in particolare per quelle di montagna) incise dalla revoca dell'assegnazione. VENDITA DELLA QUOTA IL PRODUTTORE PUO' VENDERE TOTALMENTE O PARZIALMENTE LA QUOTA LATTE ENZA ALIENARE L'AZIENDA AGRICOLA, NEL RISPETTO DI QUANTO PRESCRITTO dalla normativa comunitaria, dall'art. 10 della legge n. 468/1992, e della presente circolare. POSSONO ESSERE CEDUTI I SOLI QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO INDICATI come quota A nei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992. PER IL PRIMO PERIODO DI APPLICAZIONE DEL REGIME (1 APRILE 1993-31 marzo 1994), i quantitativi di riferimento di cui al comma precedente, sono quelli assegnati dall'AIMA per mezzo del bollettino n. 3 del 31 luglio 1993, con i limiti gia' indicati nella presente circolare, concernenti i produttori che hanno abbandonato la produzione. LA VENDITA DELLA QUOTA LATTE DEVE RISULTARE DA APPOSITA SCRITTURA privata con firme autenticate da allegarsi in copia alla comunicazione che l'acquirente della quota e' tenuto ad inviare entro i termini di cui all'art. 10, comma 6, della citata legge, con raccomandata, alla regione ove e' ubicata l'azienda. COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA VENDITA DEVE ESSERE ALTRESI' FATTA dalle parti interessate all'AIMA. LE COMUNICAZIONI DI CUI SOPRA DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO quindici giorni dalla stipula del contratto di vendita. HANNO EFFETTO PER IL PERIODO SUCCESSIVO DI APPLICAZIONE DELLE QUOTE esclusivamente le vendite concluse entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicate alle regioni ed all'AIMA entro il 15 dicembre. LE REGIONI, VERIFICATA L'IDONEITA' DELLA PREDETTA DOCUMENTAZIONE, ed il rispetto della normativa, fanno pervenire all'AIMA, entro il 15 gennaio di ciascun anno l'elenco delle vendite perfezionatesi entro il 30 novembre dell'anno precedente, evidenziando la riduzione del 15 per cento prescritta dal comma 1 dell'art. 10 della legge n. 468/1992, per l'aggiornamento dei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992. L'AIMA ENTRO IL MEDESIMO TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, effettua i necessari controlli al fine di verificare che il quantitativo di riferimento oggetto della vendita, corrisponda effettivamente al quantitativo cui ha diritto il cedente in base alla legge n. 468/1992. IL CONTROLLO DELL'AIMA PUO' COMPORTARE ANCHE VARIAZIONI RISPETTO AI quantitativi indicati nel bollettino n. 3, ove venga riscontrata l'esistenza di errori nel bollettino medesimo. LA VALIDITA' DELLA CESSIONE DELLE QUOTE LATTE E' SUBORDINATA all'esito dei controlli di cui ai precedenti commi. LIMITATAMENTE ALLA CAMPAGNA IN CORSO, L'AIMA ENTRO IL 28 FEBBRAIO 1994 invia ai produttori ed alle regioni interessate, una comunicazione in merito all'esito dei controlli effettuati. QUALORA LE REGIONI PROCEDANO ALL'ATTRIBUZIONE DI NUOVE QUOTE AI soggetti di cui all'art. 10, comma 10, della legge n. 468/1992 utilizzando la riserva regionale, informano l'AIMA al fine dell'aggiornamento dei bollettini, con la comunicazione di cui al precedente comma. PRELAZIONE NELLA VENDITA DELLE QUOTE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI QUANTO DISPOSTO NEL PRECEDENTE paragrafo, il produttore, socio di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte o di associazioni di produttori, prima di procedere alla vendita della quota di cui e' titolare a produttori non soci, deve darne apposita comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai presidenti della cooperativa e dell'associazione, stessa indicando il prezzo pattuito con il terzo. I PREDETTI PRESIDENTI ESPONGONO IN APPOSITO SPAZIO, NEI LOCALI della sede, copia della comunicazione ricevuta, entro il giorno feriale immediatamente successivo. LA PREDETTA AFFISSIONE VALE COME COMUNICAZIONE PER I SOCI produttori interessati. I PRODUTTORI SOCI INTERESSATI ALL'ACQUISTO DELLA QUOTA INVIANO A tal fine ai presidenti della cooperativa e dell'associazione un apposito telegramma, dichiarando esplicitamente di volersi avvalere del diritto di prelazione dall'art. 10 della legge n. 468/1992. NEL CASO IN CUI, PER L'ACQUISTO DI UNA QUOTA, PERVENGANO PIU' richieste dirette all'esercizio del diritto di prelazione il presidente determina la priorita' in base a criteri temporali. QUALORA LE RICHIESTE GIUNGANO IL MEDESIMO GIORNO, AI FINI DELLA determinazione della priorita', il presidente deve tener conto dell'ora di partenza del telegramma medesimo. IN CASO DI MANCATO ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE, IL PRODUTTORE CHE cede al terzo la quota oggetto di prelazione e' tenuto ad inviare copia dell'atto di vendita al presidente della cooperativa e al presidente dell'associazione. OVE IL PREZZO DI VENDITA RISULTI INFERIORE A QUELLO INDICATO NELLA comunicazione effettuata dal venditore alla cooperativa o all'associazione, alle medesime compete l'azione per il risarcimento del danno, e le stesse potranno applicare nei confronti del venditore provvedimenti disciplinari in conformita' dei rispettivi statuti. IL DIRITTO DI PRELAZIONE SI APPLICA NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI dettate dall'art. 10, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 468/1992. AFFITTO DELLA QUOTA IL PRODUTTORE PUO' AFFITTARE TOTALMENTE O PARZIALMENTE LA QUOTA latte senza alienare l'azienda agricola, nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, dall'art. 10 della legge n. 468/1992, e dalla presente circolare. POSSONO ESSERE CONCESSI IN AFFITTO I SOLI QUANTITATIVI DI riferimento indicati come quota A nei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992. PER IL PRIMO PERIODO DI APPLICAZIONE DEL REGIME (1 APRILE 1993-31 marzo 1994), i quantitativi di riferimento di cui al comma precedente, sono quelli assegnati dall'AIMA per mezzo del bollettino n. 3 del 31 luglio 1993, con i limiti gia' indicati nella presente circolare, concernenti i produttori che hanno abbandonato la produzione. L'AFFITTO E' CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE PER LA DURATA DI UN INTERO periodo e puo' essere rinnovato solo una volta. DECORSO IL BIENNIO IL LOCATORE NON PUO' AFFITTARE LA PROPRIA QUOTA, nemmeno in parte, nel periodo successivo. L'AFFITTO DELLA QUOTA LATTE DEVE RISULTARE DA APPOSITA SCRITTURA privata, con firme autenticate, che il locatario deve inviare in copia, allegata ad apposita comunicazione, alla regione ove e' ubicata la propria azienda, entro il 30 novembre dell'anno precedente al periodo cui l'affitto si riferisce. COMUNICAZIONE DELL'AFFITTO DEVE ESSERE ALTRESI' INVIATA ALL'AIMA ED alla associazione di appartenenza. LA COMUNICAZIONE DI CUI SOPRA DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO quindici giorni dalla stipula del contratto di affitto. HANNO EFFETTO PER IL PERIODO SUCCESSIVO DI APPLICAZIONE DELLE QUOTE esclusivamente i contratti di affitto conclusi entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicati alle regioni e all'AIMA entro il 15 dicembre. LE REGIONI, VERIFICATA L'IDONEITA' DELLA PREDETTA DOCUMENTAZIONE ED il rispetto della normativa, fanno pervenire all'AIMA, entro il 15 gennaio di ciascun anno l'elenco degli affitti perfezionatisi entro il 30 novembre dell'anno precedente per l'aggiornamento dei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992. L'AIMA ENTRO IL MEDESIMO TERMINE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, effettua i necessari controlli al fine di verificare che il quantitativo di riferimento oggetto di affitto corrisponda al quantitativo cui ha diritto il produttore locatore in base alla legge n. 468/1992. IL CONTROLLO DELL'AIMA PUO' COMPORTARE ANCHE VARIAZIONI RISPETTO AI quantitativi indicati nel bollettino n. 3 ove venga riscontrata l'esistenza di errori nel bollettino medesimo. LA VALIDITA' DEL CONTRATTO DI AFFITTO E' SUBORDINATA ALL'ESITO DEI controlli di cui ai precedenti commi. LIMITATAMENTE ALLA CAMPAGNA IN CORSO, L'AIMA INVIA ENTRO IL 28 febbraio 1994 ai produttori ed alle regioni interessate, una comunicazione in merito all'esito dei controlli effettuati. MOBILITA' VENDITE DIRETTE - CONSEGNE IL PRODUTTORE, TITOLARE DI UN QUANTITATIVO DI RIFERIMENTO PER LE consegne o per le vendite o di entrambi, puo' chiedere il passaggio definitivo, totale o parziale, della quota dalle vendite dirette alle consegne, o viceversa. A TAL FINE IL PRODUTTORE DEVE PRESENTARE MOTIVATA ISTANZA ALLA regione in cui e' ubicata l'azienda entro il 15 dicembre di ciascun anno. LE REGIONI FANNO PERVENIRE ALL'AIMA, PER L'AGGIORNAMENTO DEI bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992, entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'elenco delle variazioni di cui ai precedenti commi. LE SUDDETTE VARIAZIONI HANNO EFFICACIA A DECORRERE DAL PERIODO CUI si riferisce il bollettino aggiornato. QUALORA IL PRODUTTORE INTENDA EFFETTUARE LA VARIAZIONE limitatamente ad un periodo, puo' presentare istanza motivata alla regione in cui e' ubicata l'azienda anche nel corso del periodo stesso, entro il termine del 31 ottobre. LIMITATAMENTE ALLA CAMPAGNA IN CORSO IL TERMINE DI CUI SOPRA E' fissato al 15 dicembre. COPIA DELLA ISTANZA DEVE ESSERE CONSEGNATA DAL PRODUTTORE all'acquirente interessato affinche' possa tenerne conto nell'applicazione del prelievo supplementare. COPIA DELLA ISTANZA DEVE ESSERE ALTRESI' INVIATA ALLA ASSOCIAZIONE cui eventualmente aderisca il produttore ed alla regione ove tale associazione e' ubicata. LE REGIONI DISPONGONO LE OPPORTUNE MISURE DI CONTROLLO PER verificare la corretta applicazione delle variazioni temporanee, anche al fine del calcolo del prelievo supplementare. LE REGIONI FANNO PERVENIRE ALL'AIMA L'ELENCO DELLE VARIAZIONI temporanee entro il 30 novembre di ciascun anno, distinguendo le variazioni relative al periodo in corso dalle variazioni relative al periodo successivo. LIMITATAMENTE ALLA CAMPAGNA IN CORSO IL TERMINE DI CUI SOPRA E' fissato al 15 gennaio. TENORE DI MATERIA GRASSA IN DEROGA A QUANTO DISPOSTO DALLA CIRCOLARE 20 MARZO 1993, N. 5, relativamente al tenore di materia grassa, per le aziende situate nelle zone di montagna di cui all'art. 3, par. 3, della direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 e per le aziende titolari di un quantitativo di riferimento inferiore ai 60.000 kg l'acquirente effettua un prelievo mensile sul latte consegnato da ciascun produttore per il calcolo del tenore di grassi. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO AL FINE DI ARMONIZZARE LE PRESCRIZIONI CONCERNENTI LA VENDITA E l'affitto delle quote con la normativa sul maso chiuso vigente nella provincia autonoma di Bolzano, la predetta provincia ha facolta' di modificare e di integrare le prescrizioni riguardanti le predette materie entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale. LE MODIFICHE APPORTATE NON POTRANNO CONCERNERE I TERMINI PREVISTI dalla presente circolare per le comunicazioni delle vendite e degli affitti all'AIMA ed alla provincia. IL MINISTRO: DIANA