MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 29 ottobre 1993, n. 16 

  Applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte.
(GU n.263 del 9-11-1993)
 
 Vigente al: 9-11-1993  
 

                                   AGLI  ASSESSORATI  ALL'AGRICOLTURA
                                  delle
                                    REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
                                  di
                                    TRENTO E BOLZANO
                                  ALL'AZIENDA  DI   STATO   PER   GLI
                                  interventi nel
                                    MERCATO AGRICOLO (AIMA)
                                  ALLA    CONFEDERAZIONE    NAZIONALE
                                  coltivatori diretti
                                  ALLA CONFAGRICOLTURA
                                  ALLA    CONFEDERAZIONE     ITALIANA
                                  agricoltori
                                  ALL'UNALAT
                                  ALL'AZOOLAT
                                  ALL'AIA
                                  ALLA ASSOLATTE
                                  ALLA FIAMCLAF
                                  ALL'ANCLI
                                  ALLA CONFCOOPERATIVE
                                  ALLA  LEGA  NAZIONALE COOPERATIVE E
                                  mutue
                                    - ANCA
                         IL QUADRO NORMATIVO
  DAL  1  APRILE  1993  SONO  APPLICABILI   LE   NUOVE   DISPOSIZIONI
comunitarie  sulle  quote  latte,  contenute  nel regolamento CEE del
Consiglio n. 3950/92 del 28 dicembre 1992 e nel regolamento CEE della
Commissione n. 536/93 del 9 marzo 1993.
  I PREDETTI REGOLAMENTI, UNITAMENTE ALLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1992,  N.
468, costituiscono il quadro normativo che istituisce e regola il re-
gime  comunitario  delle quote latte e del prelievo supplementare sul
latte bovino.
  SUL PIANO NAZIONALE TALE QUADRO NORMATIVO SARA' COMPLETATO  CON  LA
emanazione  del regolamento di esecuzione previsto dall'art. 14 della
legge 26 novembre 1992, n. 468.
  CON  LA  CIRCOLARE  DEL  20  MARZO  1993,  N.  5,   DEL   MINISTERO
dell'agricoltura   e   delle   foreste   sono  state  fornite  alcune
prescrizioni necessarie per un corretto avvio del regime  comunitario
delle quote latte.
  AI  FINI  DI  UNA  COMPLETA  E CORRETTA APPLICAZIONE DELLE PREDETTE
disposizioni fin dall'inizio del primo periodo  di  applicazione  del
regime  in  questione,  che  ha  avuto  inizio  il  1  aprile  1993 e
terminera' il 31 marzo  1994,  appare  necessario  fornire  ulteriori
indicazioni  alle  amministrazioni  ed  agli  operatori  interessati,
concernenti altri aspetti della normativa in argomento.
              PIANO DI RIENTRO DELLA PRODUZIONE LATTIERA
  CONFORMEMENTE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 2, COMMA 8,  DELLA  LEGGE
n.  468/1992  si e' proceduto ad acquisire il parere della Conferenza
Stato-regioni,  nonche'  quello  delle  organizzazioni  professionali
agricole,  in ordine al progetto di piano di rientro della produzione
lattiera, che come e' noto dovra' essere completato entro il 31 marzo
1995.
  CON  APPOSITO  REGOLAMENTO  SARANNO  PERTANTO  ADOTTATI  I  CRITERI
generali  per  realizzare  l'esatta   rispondenza   delle   quantita'
assegnate  ai  produttori  con  i  quantitativi globali garantiti per
l'Italia.
  LA GRAVE SITUAZIONE  FINANZIARIA  DEL  PAESE,  SULLA  QUALE  INCIDE
pesantemente  la  proposta  di  correzione  finanziaria  recentemente
adottata  dalla  Comunita',  impone  un  rientro  il  piu'  possibile
sollecito  della  produzione  nazionale  entro  il  livello assegnato
all'Italia dalla CEE.
  RELATIVAMENTE  ALLA  PARTE  DEL  PREDETTO  PIANO  CHE  NON  PREVEDE
riduzioni obbligatorie senza indennizzo della quota, risulta pertanto
necessario,  considerata  l'urgenza, dare immediato avvio alla proce-
dure per l'attuazione di un programma volontario di abbandono  totale
e definitivo della produzione, secondo i seguenti criteri.
  CON  IL  PROGRAMMA DI ABBANDONO VOLONTARIO DELLA PRODUZIONE SARANNO
indennizzati soltanto i quantitativi  assegnati  ai  produttori  come
quota  A, sia per le consegne che per le vendite dirette, senza alcun
indennizzo per  la  quota  B,  nei  limiti  di  quantitativo  massimo
indennizzabile di 250 mila tonnellate.
  L'ONERE  FINANZIARIO  DEL  PROGRAMMA  DI ABBANDONO VOLONTARIO DELLA
produzione grava in parte sul bilancio comunitario.
  SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLA COMMISSIONE CEE IL  FINANZIAMENTO  E'
riconosciuto  solo  al fine di ritirare i quantitativi di riferimento
spettanti a produttori attualmente in attivita'.
  PERTANTO, ANCHE PER LE  CONSIDERAZIONI  CONCERNENTI  L'ESIGENZA  DI
ridurre la produzione nazionale, evidenziata nel successivo paragrafo
relativo  ai  trasferimenti  di  quote,  sono ammesse al programma di
abbandono esclusivamente le aziende che si trovano  nelle  condizioni
previste  nel  suddetto  paragrafo  per  poter vendere o affittare la
propria quota separatamente dall'azienda.
  AL FINE DI FAVORIRE UNA RAZIONALIZZAZIONE DEL SETTORE,  CONSENTENDO
l'uscita  dalla  produzione  delle  aziende  marginali,  in  sede  di
applicazione del programma,  dovranno  essere  privilegiati,  tra  le
aziende che chiedono di aderirvi, i piccoli produttori.
  IL   PROGRAMMA   DEVE   ESSERE   ARTICOLATO   MEDIANTE  UNA  RIGIDA
ripartizione   proporzionale   dei   quantitativi   ammissibili   per
l'abbandono  su  base  regionale  e per aree omogenee (montagna, zone
svantaggiate,  pianure)  in  modo  da  evitare  che  uno   squilibrio
territoriale  delle  adesioni possa comportare disfunzioni per alcune
filiere locali di trasformazione e determinare la  rarefazione  della
zootecnia in alcune aree.
  L'ABBANDONO  DELLA PRODUZIONE DEVE REALIZZARSI ENTRO IL 31 DICEMBRE
1993.
  L'INDENNITA' E' FISSATA AD UN LIVELLO DI 55 MILA  LIRE/100  KG,  DA
versare nel corso dell'anno 1994.
  L'AIMA  CON PROPRIO PROVVEDIMENTO ADOTTA LE MODALITA' DI ESECUZIONE
del programma di abbandono volontario  della  produzione  di  cui  al
presente paragrafo.
  PER  QUANTO  CONCERNE  INVECE  LA PARTE OBBLIGATORIA DELL'ABBANDONO
produttivo,  si  ricorda  che  il  relativo  piano  ha  previsto   un
progressivo  riassorbimento della produzione lattiera imputabile alla
quota  B,  articolato  mediante  diversa  modulazione  nelle  diverse
realta'  territoriali  interessate,  che  potra'  essere  oggetto  di
successiva revisione in funzione degli elementi quantitativi riferiti
alla produzione via via acquisiti.
                       TRASFERIMENTI DI QUOTE
  IN  LINEA  GENERALE IL REGOLAMENTO CEE N. 3950/92 PREVEDE UN LEGAME
inscindibile  tra  la  quota  assegnata  al  produttore  e  l'azienda
agricola sulla quale la quota medesima insiste.
  TUTTAVIA  LO STESSO REGOLAMENTO CEE N. 3950/92, ALL'ART. 8, PAR. 1,
prevede la facolta', per lo Stato  membro  di  applicare  misure  che
consentano    un    trasferimento   delle   quote   indipendentemente
dall'azienda,  specificatamente   allo   scopo   di   perseguire   la
ristrutturazione del settore.
  LE   FINALITA'   DELLA   PREDETTA  DISPOSIZIONE  RISULTANO  INFATTI
evidenziate nel sedicesimo considerando del Regolamento medesimo.
  A NORMA DEL DETTO REGOLAMENTO CEE, LA  FACOLTA'  DI  TRASFERIRE  LA
quota indipendentemente dall'azienda puo' essere concessa dallo Stato
membro  agli  operatori  agricoli  purche'  nel  rispetto  di criteri
obiettivi e nell'ambito di limiti territoriali determinati.
  IN ATTUAZIONE DI CIO', L'ART. 10, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 468/1992,
individua i vincoli  territoriali  in  argomento,  prevedendo  che  i
trasferimenti avvengano all'interno di ciascuna regione (lettera a) e
senza   comportare   spostamenti   di  quote  dalle  aree  montane  o
svantaggiate alle altre aree o viceversa (lettera b).
  E' APPENA IL CASO DI RILEVARE CHE TALI LIMITAZIONI NON SI APPLICANO
nel caso in cui l'acquirente sia ubicata in zone  montane  (art.  10,
comma 5).
  LO  STESSO  ART.  10,  AL  COMMA 3, PRESCRIVE UN CRITERIO OBIETTIVO
inteso a limitare la possibilita' di acquisto o affitto ad aziende la
cui produzione lattiera non superi il  limite  di  trenta  tonnellate
annue per ettaro di superficie agraria utilizzata.
  CONSIDERANDO  CHE,  IN  BASE  ALLA  VIGENTE NORMATIVA COMUNITARIA E
nazionale, le quote assegnate attualmente ai produttori devono essere
ridotte  in  modo  da  risultare  complessivamente  pari  alla  quota
nazionale assegnata dalla CEE all'Italia, i criteri obiettivi diretti
a  regolare  i  trasferimenti  di  quota  senza azienda devono essere
integrati alla luce di tali esigenze complessive,  che  costituiscono
attualmente  l'obiettivo imprescindibile della politica di settore, e
devono informare tutte le misure che incidono sulla  ristrutturazione
del comparto.
  IN   TALE  OTTICA  E'  NECESSARIO  INTEGRARE  I  CRITERI  OBIETTIVI
soprarichiamati con  un  ulteriore  vincolo  volto  ad  agevolare  la
riduzione delle quote assegnate in eccesso.
  PERTANTO,  A  SEGUITO  DELL'ACQUISTO  DELLA  QUOTA A DA PARTE DI UN
produttore titolare di quota B, quest'ultima sara'  ridotta,  con  la
medesima decorrenza, dell'85 o del 90 per cento della quota acquisita
dal  produttore,  tenuto  conto dell'applicazione dell'art. 10, comma
10, della legge n. 468/1992 che prevede, appunto, che una percentuale
del 15 o del 10 per cento della quota ceduta sia  accantonata  e  non
trasferita all'avente causa.
  LA  PREDETTA  MISURA  RISPETTA L'ESIGENZA DI ELIMINARE, NEI TERMINI
vincolanti previsti dalla legge n. 468/1992, le quote  eccedenti,  ed
in primo luogo le quote B.
  AI  FINI  DEL  CONSEGUIMENTO  DELLA  RISTRUTTURAZIONE,  NONCHE' DEL
contenimento delle quote e della relativa produzione  complessiva  si
rende  necessario  tuttavia  evitare che trasferimenti di quote senza
azienda possano determinare aumenti della produzione lattiera.
  A  TALE  SCOPO,  I  PRODUTTORI,  TITOLARI  DI  QUOTA,  CHE  ABBIANO
abbandonato la produzione, ed in ordine  ai  quali  l'Amministrazione
sta  effettuando  accertamenti,  restano per il momento esclusi dalla
possibilita' di cedere o affittare la propria quota.
  QUESTI PRODUTTORI  SI  IDENTIFICANO  CON  COLORO  I  QUALI  ABBIANO
cessato  la  produzione da un periodo di tempo non inferiore a dodici
mesi al momento dell'esercizio del diritto di cedere la quota.
  SI PREMETTE  CHE,  COM'E'  NOTO,  NON  POSSONO  ESSERE  CONSIDERATI
produttori  coloro  che, non avendo commercializzato latte o prodotti
lattieri  nel  corso  della  campagna   1988-89,   sono   considerati
sicuramente  non  piu'  in  produzione  e  ad  essi  non  puo' essere
attribuita la titolarita' di alcuna quota.
  PER LE  ALTRE  CATEGORIE  DI  PRODUTTORI  CHE  ABBIANO  CESSATO  LA
produzione,  atteso  che  il  diritto  a  cedere la quota deve essere
esercitato, a pena di decadenza, entro  il  30  novembre  di  ciascun
anno,  il  periodo di osservazione di dodici mesi, ai sensi dell'art.
2, comma 4, della legge n. 468/1992, relativamente al  primo  periodo
di  applicazione  della  legge,  deve  essere  individuato  in quello
intercorrente tra il 1 dicembre 1992 e il 30 novembre 1993.
  IN CONSIDERAZIONE DI CIO', IN SEDE DI ASSEGNAZIONE DELLE  QUOTE,  A
taluni  produttori,  contrassegnati con asterisco nel bollettino n. 3
dell'AIMA, e' stata assegnata la quota con  riserva  di  accertamento
circa l'effettivita' della produzione, in quanto risultavano non aver
prodotto  nella  campagna  l991-92:  tale  circostanza  infatti  puo'
ragionevolmente far presumere che  non  vi  sia  stata  produzione  e
commercializzazione nemmeno nei periodi successivi.
  PERTANTO, IN ORDINE A TALE CATEGORIA DI PRODUTTORI RESTA SOSPESA LA
quota di cui essi figurano titolari, ed in esito agli accertamenti di
fatto   in   corso   sara  avviato  il  procedimento  per  la  revoca
dell'assegnazione della quota stessa, qualora  in  effetti  essi  non
risultino piu' produttori.
  LA  PRESUNZIONE  POTRA' ESSERE SUPERATA FORNENDO LA PROVA CERTA (AD
esempio attraverso la esibizione di fatture, ecc.) che l'imprenditore
ha prodotto e commercializzato nel suddetto periodo intercorrente tra
il 1 dicembre 1992 e il 30 novembre 1993, una quantita'  di  latte  o
prodotti lattieri di ragionevole consistenza e che dunque puo' essere
considerato tuttora in produzione.
  A TAL FINE, COME ANZIDETTO, SONO IN STATO AVANZATO GLI ACCERTAMENTI
dell'AIMA che hanno gia' portato all'identificazione delle situazioni
di taluni produttori.
  QUEI PRODUTTORI CHE, NELLE MORE DEL PROCEDIMENTO VOLESSERO ALIENARE
o  affittare  la  propria  quota,  comunque  entro  il termine del 30
novembre di cui all'art. 10, comma 6, della legge n.  468/1992,  sono
tenuti   ad  inviare  all'AIMA,  contestualmente  alla  comunicazione
prevista dalla presente circolare, idonea prova documentale di  avere
prodotto  e commercializzato latte o prodotti lattieri nel periodo di
osservazione sopra indicato.
  NELL'INTERESSE DELLE PARTI ACQUIRENTI E LOCATARIE E PER UN CORRETTO
andamento  del  sistema,  sara'  gia'  cura  delle   parti   medesime
verificare  la  sussistenza,  in  capo al cedente o al locatore della
quota, del predetto requisito.
  L'AIMA ESERCITERA' LA PIU' ATTENTA VIGILANZA ALLO SCOPO DI IMPEDIRE
che, mediante illegittime cessioni della quota da parte di produttori
che abbiano beneficiato di programmi per l'abbandono della produzione
lattiera, questa possa riprendere in capo ad altri soggetti.
  LA  QUOTA  REVOCATA  CONFLUIRA'  NELLA  RISERVA  NAZIONALE,  LA CUI
disciplina giuridica sara'  determinata  con  successivo  regolamento
ministeriale  (come espressamente indicato dal Consiglio di Stato nel
parere n. 94/93 reso in data 1 ottobre 1993), per essere riutilizzata
con prioritaria  considerazione  per  le  aree  svantaggiate  (ed  in
particolare   per   quelle   di   montagna)   incise   dalla   revoca
dell'assegnazione.
                         VENDITA DELLA QUOTA
  IL PRODUTTORE PUO' VENDERE TOTALMENTE O PARZIALMENTE LA QUOTA LATTE
ENZA ALIENARE L'AZIENDA AGRICOLA, NEL RISPETTO DI QUANTO  PRESCRITTO
dalla  normativa comunitaria, dall'art. 10 della legge n. 468/1992, e
della presente circolare.
  POSSONO ESSERE CEDUTI I SOLI QUANTITATIVI DI  RIFERIMENTO  INDICATI
come  quota  A  nei  bollettini  di  cui  all'art.  4  della legge n.
468/1992.
  PER IL PRIMO PERIODO DI APPLICAZIONE DEL REGIME (1  APRILE  1993-31
marzo   1994),   i  quantitativi  di  riferimento  di  cui  al  comma
precedente, sono quelli assegnati dall'AIMA per mezzo del  bollettino
n.  3  del  31 luglio 1993, con i limiti gia' indicati nella presente
circolare,  concernenti  i  produttori  che  hanno   abbandonato   la
produzione.
  LA  VENDITA  DELLA QUOTA LATTE DEVE RISULTARE DA APPOSITA SCRITTURA
privata  con  firme  autenticate   da   allegarsi   in   copia   alla
comunicazione che l'acquirente della quota e' tenuto ad inviare entro
i  termini  di  cui  all'art.  10,  comma  6, della citata legge, con
raccomandata, alla regione ove e' ubicata l'azienda.
  COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA  VENDITA  DEVE  ESSERE  ALTRESI'  FATTA
dalle parti interessate all'AIMA.
  LE  COMUNICAZIONI  DI  CUI  SOPRA  DEVONO  ESSERE  EFFETTUATE ENTRO
quindici giorni dalla stipula del contratto di vendita.
  HANNO EFFETTO PER IL PERIODO SUCCESSIVO DI APPLICAZIONE DELLE QUOTE
esclusivamente le vendite concluse entro il 30  novembre  di  ciascun
anno e comunicate alle regioni ed all'AIMA entro il 15 dicembre.
  LE  REGIONI,  VERIFICATA L'IDONEITA' DELLA PREDETTA DOCUMENTAZIONE,
ed il rispetto della normativa, fanno pervenire all'AIMA, entro il 15
gennaio di ciascun anno l'elenco delle vendite  perfezionatesi  entro
il 30 novembre dell'anno precedente, evidenziando la riduzione del 15
per  cento  prescritta  dal  comma  1  dell'art.  10  della  legge n.
468/1992, per l'aggiornamento dei bollettini di cui all'art. 4  della
legge n. 468/1992.
  L'AIMA  ENTRO  IL  MEDESIMO  TERMINE  DI  CUI  AL PRECEDENTE COMMA,
effettua  i  necessari  controlli  al  fine  di  verificare  che   il
quantitativo   di  riferimento  oggetto  della  vendita,  corrisponda
effettivamente al quantitativo cui ha diritto il cedente in base alla
legge n. 468/1992.
  IL CONTROLLO DELL'AIMA PUO' COMPORTARE ANCHE VARIAZIONI RISPETTO AI
quantitativi indicati nel bollettino  n.  3,  ove  venga  riscontrata
l'esistenza di errori nel bollettino medesimo.
  LA  VALIDITA'  DELLA  CESSIONE  DELLE  QUOTE  LATTE  E' SUBORDINATA
all'esito dei controlli di cui ai precedenti commi.
  LIMITATAMENTE ALLA CAMPAGNA IN CORSO, L'AIMA ENTRO IL  28  FEBBRAIO
1994   invia   ai   produttori   ed  alle  regioni  interessate,  una
comunicazione in merito all'esito dei controlli effettuati.
   QUALORA  LE  REGIONI  PROCEDANO ALL'ATTRIBUZIONE DI NUOVE QUOTE AI
soggetti di cui all'art.  10,  comma  10,  della  legge  n.  468/1992
utilizzando   la   riserva   regionale,   informano  l'AIMA  al  fine
dell'aggiornamento dei bollettini, con la  comunicazione  di  cui  al
precedente comma.
                PRELAZIONE NELLA VENDITA DELLE QUOTE
  AI   FINI  DELL'APPLICAZIONE  DI  QUANTO  DISPOSTO  NEL  PRECEDENTE
paragrafo,  il  produttore,  socio  di  cooperative  di  lavorazione,
trasformazione  e  raccolta di latte o di associazioni di produttori,
prima di procedere alla vendita della quota  di  cui  e'  titolare  a
produttori  non  soci,  deve  darne  apposita comunicazione, mediante
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,   ai   presidenti   della
cooperativa  e dell'associazione, stessa indicando il prezzo pattuito
con il terzo.
  I PREDETTI PRESIDENTI ESPONGONO  IN  APPOSITO  SPAZIO,  NEI  LOCALI
della  sede,  copia  della  comunicazione  ricevuta,  entro il giorno
feriale immediatamente successivo.
  LA  PREDETTA  AFFISSIONE  VALE  COME  COMUNICAZIONE  PER   I   SOCI
produttori interessati.
  I  PRODUTTORI  SOCI  INTERESSATI ALL'ACQUISTO DELLA QUOTA INVIANO A
tal fine ai  presidenti  della  cooperativa  e  dell'associazione  un
apposito  telegramma,  dichiarando esplicitamente di volersi avvalere
del diritto di prelazione dall'art. 10 della legge n. 468/1992.
  NEL CASO IN CUI, PER  L'ACQUISTO  DI  UNA  QUOTA,  PERVENGANO  PIU'
richieste   dirette   all'esercizio  del  diritto  di  prelazione  il
presidente determina la priorita' in base a criteri temporali.
  QUALORA LE RICHIESTE GIUNGANO IL MEDESIMO  GIORNO,  AI  FINI  DELLA
determinazione  della  priorita',  il  presidente  deve  tener  conto
dell'ora di partenza del telegramma medesimo.
  IN CASO DI MANCATO ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE,  IL  PRODUTTORE  CHE
cede  al  terzo  la  quota oggetto di prelazione e' tenuto ad inviare
copia dell'atto di vendita  al  presidente  della  cooperativa  e  al
presidente dell'associazione.
  OVE  IL PREZZO DI VENDITA RISULTI INFERIORE A QUELLO INDICATO NELLA
comunicazione   effettuata   dal   venditore   alla   cooperativa   o
all'associazione,  alle medesime compete l'azione per il risarcimento
del danno, e le stesse potranno applicare nei confronti del venditore
provvedimenti disciplinari in conformita' dei rispettivi statuti.
  IL DIRITTO DI PRELAZIONE SI APPLICA NEL RISPETTO  DELLE  CONDIZIONI
dettate  dall'art.  10,  comma  2,  lettere  a)  e  b) della legge n.
468/1992.
                         AFFITTO DELLA QUOTA
  IL PRODUTTORE PUO' AFFITTARE TOTALMENTE  O  PARZIALMENTE  LA  QUOTA
latte  senza  alienare  l'azienda  agricola,  nel  rispetto di quanto
prescritto dalla normativa comunitaria, dall'art. 10 della  legge  n.
468/1992, e dalla presente circolare.
  POSSONO   ESSERE   CONCESSI  IN  AFFITTO  I  SOLI  QUANTITATIVI  DI
riferimento indicati come quota A nei bollettini di  cui  all'art.  4
della legge n. 468/1992.
  PER  IL  PRIMO PERIODO DI APPLICAZIONE DEL REGIME (1 APRILE 1993-31
marzo  1994),  i  quantitativi  di  riferimento  di  cui   al   comma
precedente,  sono quelli assegnati dall'AIMA per mezzo del bollettino
n. 3 del 31 luglio 1993, con i limiti gia'  indicati  nella  presente
circolare,   concernenti   i  produttori  che  hanno  abbandonato  la
produzione.
  L'AFFITTO  E'  CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE PER LA DURATA DI UN INTERO
periodo e puo' essere rinnovato solo una volta.
  DECORSO IL BIENNIO IL LOCATORE NON PUO' AFFITTARE LA PROPRIA QUOTA,
nemmeno in parte, nel periodo successivo.
  L'AFFITTO DELLA QUOTA LATTE DEVE RISULTARE  DA  APPOSITA  SCRITTURA
privata,  con  firme  autenticate,  che  il locatario deve inviare in
copia, allegata  ad  apposita  comunicazione,  alla  regione  ove  e'
ubicata la propria azienda, entro il 30 novembre dell'anno precedente
al periodo cui l'affitto si riferisce.
  COMUNICAZIONE DELL'AFFITTO DEVE ESSERE ALTRESI' INVIATA ALL'AIMA ED
alla associazione di appartenenza.
  LA  COMUNICAZIONE  DI  CUI  SOPRA  DEVONO  ESSERE  EFFETTUATE ENTRO
quindici giorni dalla stipula del contratto di affitto.
  HANNO EFFETTO PER IL PERIODO SUCCESSIVO DI APPLICAZIONE DELLE QUOTE
esclusivamente i contratti di affitto conclusi entro il  30  novembre
di  ciascun  anno  e  comunicati  alle regioni e all'AIMA entro il 15
dicembre.
  LE REGIONI, VERIFICATA L'IDONEITA' DELLA PREDETTA DOCUMENTAZIONE ED
il rispetto della normativa, fanno pervenire all'AIMA,  entro  il  15
gennaio  di  ciascun anno l'elenco degli affitti perfezionatisi entro
il  30  novembre  dell'anno  precedente   per   l'aggiornamento   dei
bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992.
  L'AIMA  ENTRO  IL  MEDESIMO  TERMINE  DI  CUI  AL COMMA PRECEDENTE,
effettua  i  necessari  controlli  al  fine  di  verificare  che   il
quantitativo   di  riferimento  oggetto  di  affitto  corrisponda  al
quantitativo cui ha diritto il produttore locatore in base alla legge
n. 468/1992.
  IL CONTROLLO DELL'AIMA PUO' COMPORTARE ANCHE VARIAZIONI RISPETTO AI
quantitativi indicati nel  bollettino  n.  3  ove  venga  riscontrata
l'esistenza di errori nel bollettino medesimo.
  LA  VALIDITA' DEL CONTRATTO DI AFFITTO E' SUBORDINATA ALL'ESITO DEI
controlli di cui ai precedenti commi.
  LIMITATAMENTE ALLA CAMPAGNA IN CORSO,  L'AIMA  INVIA  ENTRO  IL  28
febbraio   1994  ai  produttori  ed  alle  regioni  interessate,  una
comunicazione in merito all'esito dei controlli effettuati.
                MOBILITA' VENDITE DIRETTE - CONSEGNE
  IL PRODUTTORE, TITOLARE DI UN QUANTITATIVO DI  RIFERIMENTO  PER  LE
consegne  o  per le vendite o di entrambi, puo' chiedere il passaggio
definitivo, totale o parziale, della quota dalle vendite dirette alle
consegne, o viceversa.
  A TAL FINE IL PRODUTTORE  DEVE  PRESENTARE  MOTIVATA  ISTANZA  ALLA
regione  in  cui e' ubicata l'azienda entro il 15 dicembre di ciascun
anno.
  LE  REGIONI  FANNO  PERVENIRE  ALL'AIMA,  PER  L'AGGIORNAMENTO  DEI
bollettini  di  cui  all'art.  4 della legge n. 468/1992, entro il 15
gennaio  di  ciascun  anno,  l'elenco  delle  variazioni  di  cui  ai
precedenti commi.
  LE  SUDDETTE VARIAZIONI HANNO EFFICACIA A DECORRERE DAL PERIODO CUI
si riferisce il bollettino aggiornato.
  QUALORA   IL   PRODUTTORE   INTENDA   EFFETTUARE   LA    VARIAZIONE
limitatamente  ad  un  periodo, puo' presentare istanza motivata alla
regione in cui e' ubicata  l'azienda  anche  nel  corso  del  periodo
stesso, entro il termine del 31 ottobre.
  LIMITATAMENTE  ALLA  CAMPAGNA  IN  CORSO IL TERMINE DI CUI SOPRA E'
fissato al 15 dicembre.
  COPIA  DELLA  ISTANZA  DEVE  ESSERE   CONSEGNATA   DAL   PRODUTTORE
all'acquirente    interessato    affinche'    possa   tenerne   conto
nell'applicazione del prelievo supplementare.
  COPIA DELLA ISTANZA DEVE ESSERE ALTRESI' INVIATA ALLA  ASSOCIAZIONE
cui  eventualmente  aderisca  il  produttore ed alla regione ove tale
associazione e' ubicata.
  LE  REGIONI  DISPONGONO  LE  OPPORTUNE  MISURE  DI  CONTROLLO   PER
verificare  la  corretta  applicazione  delle  variazioni temporanee,
anche al fine del calcolo del prelievo supplementare.
  LE REGIONI  FANNO  PERVENIRE  ALL'AIMA  L'ELENCO  DELLE  VARIAZIONI
temporanee  entro  il  30  novembre  di ciascun anno, distinguendo le
variazioni relative al periodo in corso dalle variazioni relative  al
periodo successivo.
  LIMITATAMENTE  ALLA  CAMPAGNA  IN  CORSO IL TERMINE DI CUI SOPRA E'
fissato al 15 gennaio.
                      TENORE DI MATERIA GRASSA
  IN DEROGA A QUANTO DISPOSTO DALLA CIRCOLARE 20 MARZO  1993,  N.  5,
relativamente  al  tenore  di  materia grassa, per le aziende situate
nelle zone di montagna di cui all'art. 3, par. 3, della direttiva  n.
75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 e per le aziende titolari
di un quantitativo di riferimento inferiore ai 60.000 kg l'acquirente
effettua   un  prelievo  mensile  sul  latte  consegnato  da  ciascun
produttore per il calcolo del tenore di grassi.
                    PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
  AL FINE DI ARMONIZZARE LE PRESCRIZIONI  CONCERNENTI  LA  VENDITA  E
l'affitto  delle quote con la normativa sul maso chiuso vigente nella
provincia autonoma di Bolzano, la predetta provincia ha  facolta'  di
modificare  e  di  integrare  le prescrizioni riguardanti le predette
materie entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente
circolare nella Gazzetta Ufficiale.
  LE MODIFICHE APPORTATE NON POTRANNO CONCERNERE I  TERMINI  PREVISTI
dalla  presente  circolare per le comunicazioni delle vendite e degli
affitti all'AIMA ed alla provincia.
                                                   IL MINISTRO: DIANA