MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 novembre 1993 

  Emissione   di   buoni   ordinari   del   Tesoro   al  portatore  a
trecentosessantacinque giorni.
(GU n.263 del 9-11-1993)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  gennaio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono  state
fissate  le  modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per
l'esercizio finanziario 1993;
  Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n.  501,  di
approvazione  del  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per l'anno
finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo  massimo  di
emissione  dei  titoli  pubblici  in Italia e all'estero, al netto di
quelli da rimborsare;
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n. 29;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359;
  Vista  la  determinazione  del direttore generale del Tesoro del 24
giugno 1993, n. 601253;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 ottobre 1993
e' pari a 132.630 miliardi;
                              Decreta:
  Per  il  15  novembre   1993   e'   disposta   l'emissione,   senza
l'indicazione  del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari del Tesoro al
portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 novembre
1994 fino  al  limite  massimo  in  valore  nominale  di  lire  7.000
miliardi.
  La  spesa  per  interessi  gravera'  sul  cap.  4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1994.
  In  relazione  alla  attuale  situazione  del  mercato  monetario e
nell'interesse dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei
buoni  ordinari  del  Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli
articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993  citato  nelle
premesse.  L'offerta  senza indicazione di prezzo di cui alla lettera
a) dell'art. 18 puo' essere presentata fino ad un importo massimo  di
2 miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Le  relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca
d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente
allo sportello all'uopo istituito presso  l'Amministrazione  centrale
della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le
ore  12  del giorno 9 novembre 1993, con l'osservanza delle modalita'
stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 4 novembre 1993
                                        Il direttore generale: DRAGHI