MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.264 del 10-11-1993)

   Con  decreto  ministeriale 2 ottobre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.c. a r.l. Federconsorzi, con sede in Roma e unita'
in Roma e  sedi  periferiche,  e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 marzo 1993
al 4 ottobre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  2  ottobre  1993  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  A.B.C.,
con  sede  in Castello di Annone (Asti) e stabilimento in Castello di
Annone (Asti), per il periodo dal 26 febbraio 1993 al 25 agosto 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale 2 ottobre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Conceria Capra, con sede in Cesara (Novara) e
unita' in Cesara  (Novara),  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale dal 12 novembre
1992 all'11 novembre 1993.
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale 2 ottobre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. R.P.R., con sede in Vinovo (Torino) e  unita'
in   Piossasco   (Torino),   e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  dal  15  maggio
1993 al 14 maggio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 2 ottobre 1993 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  Rasenna,  con  sede in Gorle (Bergamo) e unita' in
Collegno (Torino), e' autorizzata la corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  15 maggio 1993 al 14
maggio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   2  ottobre  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  7 settembre 1993 con
effetto dal 20 novembre 1992, in favore dei  lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  S.p.a.  A.S.I. - Agenzia sviluppo industriale, con
sede in Carrara (Massa Carrara), per lo stabilimento ex Italiana Coke
di Carrara, localita' Avenza (Massa Carrara), per il periodo  dal  20
maggio 1993 al 19 novembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   6  ottobre  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. N.I.G.I.,
con sede in Milano e unita' di Roma, per il  periodo  dal  1  gennaio
1993 al 30 giugno 1993.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono  autorizzati  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  6  ottobre  1993  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  N.I.G.I.,
con  sede  in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 1 gennaio
1993 al 30 giugno 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale  di  previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con   decreto  ministeriale  6  ottobre  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Si.Gi.,
con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal  1  gennaio
1993 al 30 giugno 1993.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono  autorizzati  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  6  ottobre  1993  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  O.T.E.  -
Organizzazione   tipografica   editoriale,  con  sede  in  Trieste  e
stabilimenti in Gorizia, Monfalcone (Gorizia), Trieste e  Udine,  per
il periodo dal 1 febbraio 1993 al 31 luglio 1993.
   Con   decreto  ministeriale  6  ottobre  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.E.C. -
Societa'  tipografica  editrice capitolina, con sede in Roma e unita'
di Roma, per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993.
   Con  decreto  ministeriale  6  ottobre  1993  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Stampa
quotidiana,  con  sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 7
dicembre 1992 al 6 giugno 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale  di  previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con   decreto   ministeriale   6  ottobre  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spectrum,
con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento in Ariccia (Roma),  per  il
periodo dal 24 giugno 1993 al 23 dicembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  ottobre  1993   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  S.T.A.  -
Sviluppo  tecnologie  avanzate,  con  sede in Ferentino (Frosinone) e
stabilimento in Ferentino (Frosinone), per il periodo dal  21  giugno
1993 al 20 dicembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  ottobre  1993   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Cantieri
Posillipo,  con  sede in Sabaudia (Latina) e stabilimento in Sabaudia
(Latina), per il periodo dal 26 maggio 1993 al 25 novembre 1993.
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   6  ottobre  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fratelli
Cristini, con sede in Aprilia  (Latina)  e  stabilimento  in  Aprilia
(Latina), per il periodo dal 19 maggio 1993 al 18 novembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  ottobre  1993   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  I.D.S.  -
Inter  data  system,  con  sede  in  Serravalle Pistoiese (Pistoia) e
stabilimento in Serravalle Pistoiese (Pistoia), per il periodo dal  1
agosto 1993 al 31 gennaio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  ottobre  1993  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  Eliograf,  con
sede  in  Roma e stabilimento in Roma, per il periodo dal 31 dicembre
1992 al 30 giugno 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  ottobre  1993  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elcontrol,
con sede in Funo di Argelato (Bologna)  e  stabilimento  in  Funo  di
Argelato  (Bologna),  per  il  periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre
1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale 6 ottobre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.c. a r.l. Co.M.E.R., con sede in Forli'  e  unita'
in Forli' e Ravenna, e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 17 marzo 1993 al 16 marzo
1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  ottobre  1993   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Fratelli
Lombardi,  con  sede  in  Rezzato (Brescia) e unita' di Bari, Napoli,
Rezzato (Brescia), Roma e Trento, per il periodo dal 19 dicembre 1992
al 18 giugno 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   6  ottobre  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Luigi
Franchi, con sede in Brescia e unita' di Brescia, per il periodo  dal
1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  ottobre  1993   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omus,  con
sede  in  Brescia  e unita' di Bollate (Milano), per il periodo dal 2
marzo 1993 al 1 settembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  ottobre  1993   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Fratelli
Lombardi  -  Divisione prefabbricati, con sede in Rezzato (Brescia) e
unita' di Rezzato (Brescia), per il periodo dal 10 giugno 1992  al  9
dicembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  ottobre  1993   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Fratelli
Lombardi  -  Divisione prefabbricati, con sede in Rezzato (Brescia) e
unita' di Rezzato (Brescia), per il periodo dal 10 dicembre 1992 al 9
giugno 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   6  ottobre  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Concerie
Cogolo, con sede in Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine) e  unita'
di  S.  Giorgio  di  Nogaro (Udine) e Zugliano di Pozzuolo del Friuli
(Udine), per il periodo dal 24 febbraio 1993 al 19 luglio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   6  ottobre  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica
Nuvolera (gruppo Berardi), con sede in Nuvolera (Brescia) e unita' di
Nuvolera (Brescia), per il periodo dal 3 febbraio 1993  al  2  agosto
1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  ottobre  1993   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Officine
meccaniche Rino Berardi, con sede in Brescia e unita' di Brescia, per
il periodo dall'8 gennaio 1993 al 7 luglio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  ottobre  1993   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Fratelli
Lombardi,  con  sede  in  Rezzato (Brescia) e unita' di Bari, Napoli,
Rezzato (Brescia), Roma e Trento, per il periodo dal 19  giugno  1992
al 18 dicembre 1992.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.