Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Chieti e Teramo.(GU n.264 del 10-11-1993)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Vista la richiesta di declaratoria della regione Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: grandinate dal 5 giugno 1993 al 30 giugno 1993 nella provincia di Teramo; grandinate del 14 giugno 1993 nella provincia di Chieti; grandinate del 13 luglio 1993 nella provincia di Chieti; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni; Considerato che le colture danneggiate nei territori delimitati non sono ammissibili all'assicurazione agevolata, ai sensi dell'art. 9 della predetta legge n. 185/1992; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Chieti: grandinate del 14 giugno 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Rapino, Roccamontepiano; grandinate del 13 luglio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio del comune di Tornareccio. Teramo: grandinate del 5 giugno 1993, del 24 giugno 1993, del 30 giugno 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Arsita, Castelli. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 novembre 1993 Il Ministro: DIANA