MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 novembre 1993 

  Dichiarazione  dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli
eventi calamitosi verificatisi nelle province di Chieti e Teramo.
(GU n.264 del 10-11-1993)

                  IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24
luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni  delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento  e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n.  616,  nonche'  le  disposizioni  della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185,  che
demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione
dell'esistenza  di  eccezionale  calamita'  o avversita' atmosferica,
attraverso  la  individuazione  dei  territori   danneggiati   e   le
provvidenze  da  concedere  sulla  base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista la richiesta di  declaratoria  della  regione  Abruzzo  degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori danneggiati delle provvidenze  del  Fondo  di  solidarieta'
nazionale:
   grandinate  dal 5 giugno 1993 al 30 giugno 1993 nella provincia di
Teramo;
   grandinate del 14 giugno 1993 nella provincia di Chieti;
   grandinate del 13 luglio 1993 nella provincia di Chieti;
  Accertata  l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli   eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;
  Considerato che le colture danneggiate nei territori delimitati non
sono  ammissibili  all'assicurazione  agevolata, ai sensi dell'art. 9
della predetta legge n. 185/1992;
                              Decreta:
  E' dichiarata l'esistenza del carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei  danni  alle  produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in
cui possono trovare applicazione  le  specificate  provvidenze  della
legge 14 febbraio 1992, n. 185:
  Chieti:
   grandinate  del  14  giugno  1993 - provvidenze di cui all'art. 3,
comma 2, lettere b), c), d), nel territorio  dei  comuni  di  Rapino,
Roccamontepiano;
   grandinate  del  13  luglio  1993 - provvidenze di cui all'art. 3,
comma  2,  lettere  b),  c),  d),  nel  territorio  del   comune   di
Tornareccio.
  Teramo:  grandinate  del  5 giugno 1993, del 24 giugno 1993, del 30
giugno 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c),
d), nel territorio dei comuni di Arsita, Castelli.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 novembre 1993
                                                   Il Ministro: DIANA