N. 669 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 luglio 1993
N. 669 Ordinanza emessa il 6 luglio 1993 dal tribunale di Savona sull'istanza di riesame proposta da Gullace Carmelo Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa - Possesso ingiustificato, anche per interposta persona di beni di valore sproporzionato alla attivita' svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato per determinati reati o di soggetto nei cui confronti si proceda per l'applicazione di una misura di prevenzione - Irragionevolezza in considerazione della non definitivita' delle suddette qualifiche - Lesione dei principi di presunzione di innocenza e di irretroattivita' della legge penale. (Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-quinquies, secondo comma, modificato dal d.l. 24 luglio 1993, n. 152). (Cost., artt. 25 e 27).(GU n.46 del 10-11-1993 )
IL TRIBUNALE Letta l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Gullace Carmelo del 28 giugno 1993 avverso il decreto di sequestro emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Savona in data 10 giugno 1993, eseguito e notificato il 17 giugno 1993; Esaminati gli atti e la documentazione allegata sentita la relazione del giudice ed udite le conclusioni della difesa all'odierna udienza camerale; A scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente ordinanza; Ritenuto, preliminarmente, che il provvedimento impugnato non merita le censure di nullita' per vizio di motivazione mosse dalla difesa con i primi due motivi della richiesta di riesame, atteso, quanto alla contestazione dell'addebito, che questa, seppur non specificamente indicata con riferimento al comma dell'art. 12-quinques, della legge n. 356/1992 che si ritiene violato, tuttavia si desume agevolmente dalla parte motiva del decreto laddove l'illecito contestato viene ravvisato nella "disponibilita' diretta ed indiretta" dei beni e nel "loro valore sproporzionato al reddito percepito" e, quindi, nella fattispecie del possesso ingiustificato di valori di cui al secondo comma del citato art. 12, di talche' non puo' ritenersi leso il diritto di difesa, di fatto esercitato in relazione ad entrambe le ipotesi delittuose contemplate dalla norma; atteso inoltre, quanto al secondo motivo di riesame, che la mancata indicazione del presupposto soggettivo del reato contestato (pendenza di procedimento penale per uno dei reati citati nel secondo comma dell'art. 12-quinquies) non costituisce causa di nullita' del decreto di sequestro, non rendendo ne' illogico, ne' mancante la motivazione dello stesso, il cui onere e' stato assolto dal p.m. con l'indicazione della norma di legge ritenuta violata; si osserva, in- fine, che non si ravvisa alcun pregiudizio per i diritti della difesa, atteso che, da un lato, la sussistenza del presupposto soggettivo e' verificabile attraverso un semplice esame del certificato dei carichi pendenti e, dall'altro lato, la difesa ha di fatto svolto le proprie argomentazioni anche sotto tale profilo; Ritenuto, nel merito, che in relazione ai beni immobili oggetto di sequestro di cui alle schede redatte dalla guardia di finanza di Savona nn. 1), 2), 4), 5), 6), nonche' in relazione alle 128.700 azioni della S.p.a. Compagnia mineraria di Toirano intestate a Fazzari Giulia, ed al 52% di tutti i beni di proprieta' di detta societa', pure in sequestro, non sussiste il fumus del reato contestato in quanto: a) la titolarita' di tali beni e diritti in capo alla Fazzari Giulia, coniuge del Gullace dal 1988 e persona non indagata come concorrente nel reato proprio ascritto al Gullace, risale, come provato dalla difesa, agli anni 1980-86, e quindi ad epoca antecedente alla data del matrimonio con l'indagato; b) il Gullace dal 1980 al 1988, salvo breve interruzione, e' stato detenuto in carcere; c) non e' stato fornito alcun elemento di prova in ordine alla asserita lunga convivenza, a far data dal 1980, della Fazzari con il Gullace, convivenza che, secondo le indagini della guardia di finanza, avrebbe favorito le ripetute intestazioni fittizie alla attuale moglie; viceversa, come sopra detto, e' positivamente provato che la supposta convivenza e' stata di fatto impedita dallo stato di detenzione; Ritenuto, pertanto, non risultando elementi da cui desumere che tali beni siano stati acquistati con i proventi di attivita' illecite svolte all'epoca dal Gullace e che quindi attualmente lo stesso ne abbia la disponibilita' per interposta persona fisica e giuridica, che il sequestro su tali beni non puo' essere mantenuto; Ritenuta, per contro, la sussistenza del fumus commissi delicti contestato in relazione agli immobili in sequestro di cui alle schede della guardia di finanza nn. 7) ed 8), atteso che: a) tali beni sono stati acquistati dalla moglie del Gullace in epoca successiva al matrimonio (nel 1990); b) il valore di tali beni - anche ritenendo attendibile la valutazione effettuati dal perito di parte dell'indagato - appare notevolmente sproporzionato al reddito dichiarato dalla Fazzari nel 1990 e negli anni precedenti e comunque anche il reddito complessivo dichiarato dai coniugi Gullace negli anni 1989 e 1990 (si vedano le dichiarazioni dei redditi in atti); c) che pertanto di tali beni non e' stata adeguatamente giustificata la legittima provenienza, non potendosi considerare rilevante il dato - evidenziato dalla difesa - del volume d'affari dichiarato per l'anno 1990 dalla Edilnord, non rappresentando i ricavi indice di redditivita'; d) che, inoltre, ai sensi dell'art. 12-quinquies, secondo comma, deve ritenersi rilevante la disponibilita' non soltanto diretta, collegata cioe' a vincoli giuridici tra il soggetto attivo ed il bene, ma anche indiretta, realizzata cioe' per interposta persona, tramite intestazione fittizia o fiduciaria; e che, nella fattispecie siffatta indiretta disponibilita' e' verosimile che il Gullace realizzi attraverso la propria moglie; Rilevato, infine, che il Gullace e' persona sottoposta a procedimento penale per il delitto di cui all'art. 416- bis del c.p. dinanzi alla corte di assise di Palmi; Ritenuto, pertanto, che in relazione a tali beni la richiesta di riesame non puo' essere accolta; Considerato tuttavia che il tribunale ritiene di far propri i dubbi di legittimita' costituzionale - sollevati dalla difesa all'udienza di discussione del riesame - della norma contenuta nell'art. 12-quinquies della legge n. 356/1992 in relazione agli artt. 27, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, atteso che: quanto all'art. 27, secondo comma, della Costituzione: l'art. 12 citato, configurando un'ipotesi di reato proprio, riconnette la sussistenza della fattispecie criminosa ad una qualifica soggettiva - quella di sottoposto a procedimento penale - priva del carattere della definitivita'; nonche' ad una qualifica alla quale, per espressa guarentigia costituzionale, non possono essere collegate conseguenze sanzionatorie definitive che priverebbero di contenuto la presunzione di innocenza stabilita dall'art. 27 della Costituzione. Il conflitto tra le due norme e' evidente: alla condanna definitiva per il delitto di cui all'art. 12-quinquies della legge n. 356/1992 potrebbe sopravvenire l'assoluzione nel procedimento cui era sottoposto l'indagato e costituiva il presupposto dell'incriminazione del possesso ingiustificato di valori di cui al citato art. 12-quinquies; l'assenza di meccanismi processuali (quali ad esempio la sospensione obbligatoria del processo relativo all'accertamento del reato di cui all'art. 12-quinquies) non consente, ad avviso del collegio, di coordinare la norma incriminatrice con precetto costituzionale. La stessa Corte in precedente occasione, e con riguardo alla norma di cui all'art. 708 del c.p. ha ritenuto incompatibile l'incriminazione ricollegata ad una qualifica soggettiva provvisoria (Corte costituzionale 19 luglio 1968, n. 110); quanto all'art. 25, secondo comma, della Costituzione: dal momento che la formulazione attuale della norma incriminatrice impone all'indagato la "legittima provenienza" e non l'attuale possesso dei beni, essa appare incompatibile, quanto messo in riferimento ai beni dei quali - come accade nella fattispecie - risulti provata l'acquisizione anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 356/1992, con il principio costituzionale di irretroattivita' della legge penale. In altri termini, alla stregua dell'interpretazione logica e letterale dell'art. 12 cit., verrebbe vanificata la garanzia costituzionale dei cittadini di far conto sulla " .. sicurezza giuridica delle consentite libere scelte di azione" attraverso la possibilita' di conoscenza delle norme, sicche' in concreto lo Stato verrebbe meno all'assicurazione data ai consociati " .. che non li punira' senza preventivamente informarli su cio' che e' vietato o comandato" (Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364). Non pare irrilevante sottolineare che nel contesto dello stesso articolo, nel primo comma, il legislatore e' ricorso ad una differente tecnica di formulazione della norma, consentendo di dare penale solo a condotte poste in essere dopo il 7 agosto 1992 ("chiunque attribuisce"). Ritenuto che, alla stregua delle considerazioni che precedono, l'eccepita questione con riguardo ad entrambe le norme in conflitto deve ritenersi non manifestamente infondate; che la definizione dei dubbi di costituzionalita' e' rilevante ai fini della decisione della proposta istanza di riesame, attesa la ritenuta sussistenza, con riguardo ai beni acquistati dalla Fazzari successivamente al 1990, del fumus commissi delicti di cui all'art. 12-quinquies della legge n. 356/1982;
P. Q. M. Visto l'art. 324 del c.p.p.; In parziale accoglimento dell'istanza di riesame; Dispone il dissequestro dei beni immobili di cui alle schede della guardia di finanza nn. 1), 2), 4), 5), 6); delle 127.800 azioni, intestate a Fazzari Giulia, della S.p.a. Compagnia mineraria di Toirano; del 52% di tutti i mobili ed immobili di proprieta' di detta societa'; Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, della legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dal decreto-legge n. 152/1993 per violazione degli artt. 27, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il presente procedimento di riesame; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Savona, addi' 6 luglio 1993 Il presidente: FIUMANO' Il giudice estensore: BOSSI Il collaboratore di cancelleria: DI MAMBRO 93C1111