N. 676 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 luglio 1993

                                N. 676
       Ordinanza emessa il 3 luglio 1993 dal pretore di Venezia
  nel procedimento civile vertente tra S.r.l. Antico Panada e Marineo
  Francesca ed altra
 Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Sentenza di rilascio -
    Esecuzione  -  Sospensione  per  un  periodo di trentasei mesi nel
    comune di Venezia, salvo nei casi di  documentata  necessita'  del
    locatore  di  disporne  per  abitazione  propria, del coniuge, dei
    genitori o dei figli -  Omessa  previsione  di  detta  sospensione
    anche  per persone giuridiche, proprietarie di immobili locati, in
    caso di necessita' abitativa di propri dipendenti -  Irragionevole
    disparita'  di  trattamento  tra  persone fisiche e giuridiche con
    compressione del diritto di proprieta'.
 (Legge 8 novembre 1991, n. 360, art. 3).
 (Cost., artt. 3 e 42).
(GU n.46 del 10-11-1993 )
                            IL VICE PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella  causa  di  opposizione
 agli  atti esecutivi promossa da S.r.l. Antico Panada coll'avv. Paolo
 Mestrovich contro Marineo Francesca e Sabina  coll'avv.  Andrea  Mel,
 letti  gli  atti,  a  scioglimento della riserva di cui al verbale di
 udienza 21  maggio  1993,  rilevato  che  la  societa'  opponente  e'
 proprietaria  dell'immobile  sito  in  Venezia  San  Marco  636 ed ha
 ottenuto licenza per finita locazione sin dal  15  gennaio  1986  nei
 confronti delle convenute Marineo Francesca e Sabina;
      che  in data 26 gennaio 1990 la ricorrente intimava precetto per
 rilascio  notificando   contestualmente   dichiarazione   sostitutiva
 dell'atto  di notorieta' attestante la necessita' in capo all'odierna
 ricorrente di disporre dell'appartamento per uso abitativo, in specie
 per adibirlo ad abitazione per i propri dipendenti, per  i  quali  la
 societa' deve comunque offrire loro idonee soluzioni abitative;
    Considerato  che  l'art.  3  della  legge  n.  360/1991 dispone la
 sospensione dell'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di
 immobili urbani adibiti ad uso  di  abitazione,  per  cessazione  del
 contratto alla scadenza, nonche' la sospensione dell'esecuzione delle
 ordinanze  di  convalida di licenza o di sfratto per finita locazione
 per un periodo di trentasei mesi a decorrere dall'entrata  in  vigore
 della stessa legge, rinnovabili per un altro triennio a richiesta del
 sindaco di Venezia;
      che,  tuttavia, lo stesso art. 3 della legge n. 360/1991 prevede
 l'inapplicabilita'  della  sospensione  nei   casi   di   documentate
 necessita'  del  locatore  di  disporre  dell'immobile per abitazione
 propria, del coniuge, dei genitori o dei figli nonche'  nei  casi  di
 cui  all'art.  2, primo comma, del d.l. n. 551/1988 convertito dalla
 legge n. 61/1989, previo accertamento da parte del pretore;
      che, di conseguenza, la  normativa  citata  pur  disponendo  una
 sospensione   generalizzata   dell'esecuzione,   prevede   anche   la
 possibilita' di richiedere al g.e. la declaratoria di non  soggezione
 dell'esecuzione  alla  sospensione,  regolamentando cosi' il "blocco"
 delle esecuzioni, in modo tale  da  far  emergere  i  casi  reali  di
 necessita'   e  gli  altri  casi  nei  quali  la  posizione  dell'ex-
 conduttore, occupante di  fatto,  non  appare  degna  di  particolare
 tutela  da  parte del legislatore (previsti dall'art. 2, primo comma,
 della legge n. 61/1989);
      che tale normativa puo' essere applicata solo  agli  esecutanti-
 persone   fisiche,   attesa   la  chiara  lettera  della  norma  ("la
 sospensione non si applica nei casi  di  documentate  necessita'  del
 locatore  di  disporne  per  abitazione  propria,  del  coniuge,  dei
 genitori o dei figli ..") ove il riferimento alla parentela  delimita
 il  campo  di  applicazione  della  parte  derogatoria  al  principio
 generale posto dallo stesso art. 3, della legge n. 360/1991;
    Atteso che costituisce fatto notorio in Venezia, che  nel  settore
 alberghiero  e  della  ristorazione,  il  datore  di lavoro fornisca,
 inmolti casi, il vitto e soprattutto l'alloggio ai propri  dipendenti
 in  ragione  della  particolare carenza abitativa riscontrabile nella
 citta' lagunare, che, se cosi' non fosse, i  lavoratori  del  settore
 non  residenti  eviterebbero  di  offrire  le  proprie prestazioni in
 imprese del centro storico proprio per l'impossibilita' di  fatto  di
 ivi trasferirsi;
    Ritenuto  che  una tale normativa non consente ad una categoria di
 proprietari - le persone giuridiche - di ottenere  in  disponibilita'
 il   proprio   patrimonio  immobiliare,  pur  avendone  necessita'  -
 documentata a mezzo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
 - di utilizzarlo a fini residenziali per i propri dipendenti, per  un
 periodo  di  tempo non strettamente determinato (tanto che, alla luce
 della prorogabilita' della  sospensione  su  semplice  richiesta  del
 sindaco,  e'  plausibile  ritenere che la sospensione sia divenuta la
 regola in materia);
     che, cosi' disponendo, la normativa de qua integra  di  fatto  un
 "blocco" al diritto di proprieta' gia' considerato costituzionalmente
 illegittimo dalla Corte costituzionale (cfr. sentenze nn. 3 e 225 del
 1976  e  89 del 1984), appalesandosi cosi' la violazione dell'art. 42
 della Costituzione sotto il triplice profilo di cui ai  commi  primo,
 secondo  e  terzo mancando di fatto una possibilita' di godimento del
 diritto di proprieta';
    Considerato quindi che un blocco indiscriminato  delle  locazioni,
 nei  casi  in  cui  il proprietario sia una persona giuridica, appare
 integrare una  violazione  del  principio  di  uguaglianza  sotto  il
 profilo  dell'irragionevole  disparita'  di  trattamento  tra persone
 fisiche e giuridiche qualora entrambe dimostrino di avere documentata
 necessita' di disporre dell'immobile ad uso abitativo residenziale;
    Attesa, infine, la rilevanza nel presente giudizio delle questioni
 ora  esaminate  vertendo  esso  sull'estensione  della  revoca  della
 sospensione  anche alla persona giuridica, la quale non puo' ottenere
 manu militari l'esecuzione del diritto di proprieta', oltre che  alle
 persone fisiche a parita' di condizioni;
                               P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 costituzionalita' dell'art. 3 della legge n.  360/1991  in  relazione
 agli  artt. 3 e 42 della Costituzione, nella parte in cui non prevede
 che le persone giuridiche possano  disporre  degli  immobili  pur  in
 presenza  di  una  documentata necessita' di disporre dell'immobile a
 fini residenziali;
    Manda alla cancelleria per la notifica  della  presente  ordinanza
 alle  parti nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la
 comunicazione ai Presidenti della Camera e del Senato e  sospende  il
 giudizio in corso.
                 Il vice pretore onorario: BORTOLUZZI

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