N. 677 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 luglio 1993
N. 677 Ordinanza emessa il 3 luglio 1993 dal pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Gambirasio Giuseppe ed altro e Pappalardo Gioacchino ed altra Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Comune di Venezia - Sentenza e ordinanze di rilascio - Esecuzione - Sospensione per un periodo di trentasei mesi prorogabili fino ad un massimo di complessivi anni sei, salvo i casi di documentatata necessita' del locatore di disporne per abitazione propria, o di prossimi congiunti - Mancata equiparazione con le esigenze abitative limitate nel tempo - Disparita' di trattamento tra locatori portatori di esigenze abitative residenziali e quelli con esigenze di un uso stabilite e ripetuto dell'immobile - Incidenza sui diritti di difesa e di proprieta' in particolare per il mancato indennizzo in presenza di un'espropriazione de facto. (Legge 8 novembre 1991, n. 360, art. 3). (Cost., artt. 3, 24 e 42).(GU n.46 del 10-11-1993 )
IL VICE PRETORE Nella causa promossa da Gambirasio Giuseppe e Fiorini Francesco coll'avv. Aldo Pivato contro Pappalardo Gioacchino e Pappalardo Annamaria coll'avv. Edoardo Andreotti Loria, ha pronunciato la seguente ordinanza. Rilevato che gli odierni ricorrenti avevano proposto ricorso ex art. 3 legge n. 360/1991 per accertare che l'esecuzione per rilascio dell'immobile di loro proprieta' sito in Venezia San Polo 2167, non era soggetta alla sospensione disposta dalla stessa legge 8 novembre 1991 n. 360; che i resistenti si erano costituiti nel giudizio instauratosi sostenendo l'applicabilita' della sospensione al caso de quo; che il pretore di Venezia con propria ordinanza 14 maggio 1992 rigetto' il ricorso proposto dai sig.ri Gambirasio e Fiorini e dichiaro' non sussistere la necessita' per il ricorrente Gambirasio di adibire l'immobile a propria abitazione ma solo quale dimora momentanea, sul presupposto che il beneficiario dell'immobile, Giuseppe Gambirasio, aveva la residenza in Bergamo ed ivi manteneva il proprio centro delle relazioni sociali e familiari, mentre in Venezia avrebbe alloggiato solo per poche notti la settimana, svolgendo egli l'attivita' di docente all'Istituto Universitario di Architettura di Venezia; che avverso tale provvedimento la parte soccombente interponeva istanza di revoca o modifica; che questo giudice ha ritenuto di qualificare l'irrituale istanza quale opposizione agli atti esecutivi, in base al principio di conservazione degli atti e sul presupposto che l'istanza rigettata avrebbe potuto comunque esser riproposta; che dopo l'esecuzione dei testi risulta non solo documentata ma anche provata la necessita' del Gambirasio di adibire l'immobile in questione a proprio uso, per un periodo valutabile mediamente in tre giorni alla settimana, onde risulta rilevante interpretare il disposto normativo dell'art. 3 della legge n. 360/1991 laddove afferma che la "sospensione non si applica nei casi di documentate necessita' del locatore di disporne per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli"; Considerato che gia' il pretore, nel provvedimento opposto, aveva precisato che l'abitazione intesa come luogo nel quale stabilmente e abitualmente si conducono le relazioni di vita ed in particolare le relazioni sociali, andava distina dalla dimora, nella quale si puo' trascorrere un tempo piu' o meno limitato ma sicuramente senza la presenza dei necessari legami affettivi, economici e culturali con il luogo stesso, ed aveva quindi interpretato il termine abitazione contenuto nella norma all'esame nel suo significato piu' pregnante talche' non e' pensabile adibire un immobile ad abitazione (nel senso richiesto dalla legge n. 360/1991) senza trasferirvi anche la propria residenza per farne il centro della propria vita; che una tale interpretazione e' stata condivisa da questo giudicante in altra sentenza, in fattispecie del tutto analoga a quella in parola, essendo in questo senso anche la ratio della normativa di tutela per Venezia; Rilevato tuttavia che la normativa piu' sopra esaminata integra la sospensione dell'esecuzione di un titolo reso in forma esecutiva, il quale sancisce il diritto del proprietario di riottenere la disponibilita' dell'immobile, per un periodo di tempo pari a sei anni; che, nel caso di specie, il diritto del ricorrente Gambirasio a riottenere la disponibilita' del proprio immobile e gia' stato incontrovertibilmente proclamato dall'autorita' giudiziaria, onde necessita solo della fase esecutiva affidata, in base alle disposizioni del codice di rito, all'ufficiale giudiziario, la cui attivita' e' soggetta al possibile controllo da parte del g. e.; Considerato di conseguenza che tale norma appare violare il disposto dell'art. 24 della Costituzione, il quale stabilisce la possibilita' di agire in sede giudiziaria per far valere un proprio diritto, anche e soprattutto in ragione del lungo periodo di sospensione - sei anni - previsto dalla legge a cagione del quale viene paralizzato praticamente sine die un diritto gia' proclamato come tale; che a tanto pare condurre anche la motivazione della sentenza della Corte costituzionale 5 aprile 1984, n. 89, laddove giustifica ed implicitamente dichiara costituzionalmente legittime le disposizioni legislative che "per venire incontro alle singole e con- crete esigenze dei conduttori" hanno differito il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio, mentre nella normativa qui all'esame il differimento non riguarda casi singoli e concreti ne' si riferisce a proroga temporalmente limitata, tanto da far pensare che il "blocco" delle esecuzioni costituisca la regola, in apparente totale violazione del gia' citato art. 24 oltre che dell'art. 42 della Costituzione (in particolare del terzo comma ove si prevede l'indennizzo nel caso di espropriazione, essendo nel caso prefigurabile un'espropriazione de facto) . Considerato altresi' che comunque una tale normativa si pone in apparente, aperta violazione con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevole diseguaglianza tra locatori che intendono adibire l'immobile a propria residenza e locatori che intendono usufruire dell'immobile in proprieta' per esigenze abitative stabili e serie, anche se per periodi limitati di tempo e pur non volendo trasferirvi la residenza, in quanto non ritengono di costituirvi il centro della propria vita di relazione, culturale, sociale ed economica; che cio' appare contrastare anche con la stessa ratio legis in quanto il caso de quo costituisce un'occasione di arricchimento culturale per il tessuto sociale cittadino e per l'istituto universitario in particolare, conformemente alla ratio della normativa di salvaguardia, normativa che non puo' essere considerata come mera cristallizzazione di una situazione di fatto ma come un rilascio per rivitalizzare, anche sotto il profilo culturale ed economico, la citta' lagunare onde una presenza attiva, anche se non costante, in citta' non puo' essere penalizzata solo perche' il locatore non intende radicarvi il proprio centro di relazioni, ma costituisce un requisito da valutarsi quantomeno sullo stesso piano rispetto alla posizione del conduttore; Attesa la rilevanza delle questioni nel presente giudizio, vertendo esso sull'applicazione della norma sospettata di illegittimita' costituzionale in base all'unica interpretazione ad essa attribuibile, in virtu' del suo tenore letterale e logico; Atteso altresi' che l'immobile in questione verrebbe, sulla scorta delle testimonianze agli atti, sicuramente occupato dal ricorrente Gambirasio, per senza trasferirvi la residenza, con cio' escludendo di fatto l'incrementarsi del fenomeno delle case "sfitte".
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 3 della legge n. 360/1991 in relazione agli artt. 24 e 42 della Costituzione; in via gradata dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 3 della legge n. 360/1991 in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non equipara le esigenze abitative residenziali con le esigenze di un suo stabile e ripetuto del bene immobile in proprieta'; Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti della Camera e del Senato e sospende il giudizio in corso. Il vice pretore onorario: BORTOLUZZI 93C1119