Applicazione del trattamento fiscale previsto dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, per i prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo, sulle giacenze esistenti presso i depositi commerciali di distribuzione.(GU n.266 del 12-11-1993)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 29 ottobre 1993, n. 427, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante, tra l'altro, armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali; Considerato che l'agevolazione prevista dal punto 6) della tabella A allegata al predetto decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, e' stata modificata dalla legge di conversione; Ritenuta l'opportunita' di applicare il nuovo trattamento fiscale stabilito dalla citata legge di conversione anche ai carburanti e combustibili agevolati per uso agricolo giacenti presso i depositi per la vendita all'ingrosso e presso i depositi per la diretta somministrazione al dettaglio dei prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo; Visto l'art. 18, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; Decreta: Articolo unico 1. Il trattamento fiscale previsto dal punto 6) della tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, nel testo sostituito dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427, si applica anche ai prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo giacenti alle ore zero del 30 ottobre 1993 presso i depositi per la vendita all'ingrosso e presso i depositi per la diretta somministrazione al dettaglio dei prodotti stessi agli utenti che ne hanno titolo. 2. Gli uffici tecnici di finanza eseguiranno la verifica delle giacenze contabili esistenti alla predetta data, al netto dei cali ammissibili in relazione al periodo di giacenza rispetto alla precedente verifica, e determineranno per i prodotti petroliferi esclusi dall'agevolazione l'ammontare dell'imposta di fabbricazione dovuta e per il gasolio e per l'olio combustibile l'ammotare dell'imposta da rimborsare. Per il rimborso si applicano le disposizioni dell'art. 14 del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331; le somme dovute, previa compensazione con le somme eventualmente da rimborsare, devono essere versate entro trenta giorni dalla data di verbalizzazione delle predette giacenze. 3. I prodotti petroliferi esclusi dall'agevolazione, gia' denaturati, possono essere esitati, con il nuovo trattamento fiscale, fino ad esaurimento delle scorte esistenti presso i depositi fiscali e presso i depositi di cui al comma 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 novembre 1993 Il Ministro: GALLO