REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 1993 

  Stralcio di  un'area  ubicata  nel  comune  di  Esine,  dall'ambito
territoriale  n.  15,  individuato  con  deliberazione  della  giunta
regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione  di  una
conduttura  idrica  e  modesta  opera di presa a servizio della malga
"Rosello Superiore" da parte dell'Azienda regionale delle  foreste  -
Ufficio operativo di Breno. (Deliberazione n. V/37651).
(GU n.267 del 13-11-1993)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto l'art. 82 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n.  616,  con  cui  sono state delegate alle regioni a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1- ter;
  Vista la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi'  come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del  26
aprile  1988  avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno  1939,  n.  1497,
per  la  realizzazione  di  opere  insistenti  su aree di particolare
interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge  8
agosto  1985,  n.  431,  con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985";
  Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge  29  giugno
1939,  n.  1497,  presentata  dall'azienda  regionale delle foreste -
Ufficio operativo di Breno per la realizzazione di condotta idrica  e
modesta  opera di presa a servizio della malga "Rosello Superiore" su
area ubicata nel comune  di  Esine  (Brescia),  mappali  2997,  2173,
foglio  35  a),  per  la  parte  riguardante  le  opere  in  oggetto,
sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n.    431/85,
nonche'  gravata  da vincolo di immodificabilita' ed inedificabilita'
temporanea di cui all'art. 1- ter, della legge 8 agosto 1985, n. 431,
in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n.  15, individuato con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che  non  sussistono
esigenze  assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare la
permanenza sull'area medesima del vincolo  di  cui  all'art.  1-  ter
della  legge 8 agosto 1985, n. 431: cio' in considerazione del minimo
impatto ambientale dell'opera di presa da realizzare;
  Atteso che si  e'  proceduto,  relativamente  all'area  interessata
dall'opera  proposta,  a  verificare  che  la  stessa  non risulti in
contrasto con tutti quegli elementi di carattere  ambientale,  propri
della proposta di piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della  legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della
pianificazione paesistica;
  Riconosciuto,  in  base  alle  attestazioni  e  alla documentazione
prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale  dell'opera  in
argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali
consistenti  nell'adeguamento  igienico sanitario della malga Rosello
Superiore;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,  in  considerazione  dell'improcrastinabile   esigenza   di
soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale
non  puo'  esimersi  dal  prendere  in esame, in ragione dei problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Ritenuto opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare  l'area
interessata  dall'opera  in  oggetto, dall'ambito territoriale n. 15,
individuato e perimetrato con deliberazione di  giunta  regionale  n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge
29 giugno 1939, n. 1497, si procedera' a valutare  la  compatibilita'
dell'opera  in  ordine  alla  piu'  puntuale  localizzazione  e  alla
migliore qualificazione progettuale;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
   1) di stralciare, per le motivazioni di cui  in  premessa,  l'area
ubicata  in  comune di Esine (Brescia), mappali 2997, 2173, foglio 35
a), per  la  parte  riguardante  le  opere  in  oggetto,  dall'ambito
territoriale  n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2) di riperimetrare, in conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
punto  1)  della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15,
individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10  dicembre
1985;
   3)   di   pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana,  ai  sensi  del  l'art.  12  del
regolamento  3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della
legge  regionale  17  maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
   4) di dare atto che ai  sensi  del  decreto-legge  n.  40  del  13
febbraio 1993 la presente deliberazione non e' soggetta a controllo.
    Milano, 15 giugno 1993
                                               Il presidente: MORANDI
Il segretario: FERMO