REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 1993 

  Stralcio  di  un'area  ubicata  nel  comune  di Grosio, dall'ambito
territoriale  n.  2,  individuato  con  deliberazione  della   giunta
regionale  10  dicembre  1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un
fabbricato ad uso rurale  da  parte  della  sig.ra  Pini  Giuseppina.
(Deliberazione n. V/37655).
(GU n.268 del 15-11-1993)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali  e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto l'art. 82 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n.  616,  con  cui  sono state delegate alle regioni a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1- ter;
  Vista la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi'  come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la deliberazione di giunta regionale n. IV/3z859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del  26
aprile  1988  avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno  1939,  n.  1497,
per  la  realizzazione  di  opere  insistenti  su aree di particolare
interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge  8
agosto  1985,  n.  431,  con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985";
  Richiamata la delibera di giunta regionale n. 22971 del  25  maggio
1992  con  la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le
procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge  29
giugno  1939,  n.  1497,  fissati con la sopracitata deliberazione di
giunta  regionale  n.  31898/88,  anche  ad  opere  di   riconosciuta
rilevanza economico-sociale;
  Vista  l'istanza  di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno
1939, n.  1497,  presentata  dalla  sig.ra  Pini  Giuseppina  per  la
realizzazione  di fabbricato ad uso rurale su area ubicata nel comune
di Grosio (Sondrio), mappale 66,  foglio  34,  sottoposta  a  vincolo
paesaggistico  in  forza  della  legge  n.  431,  art. 1, lettera c),
nonche' gravata da vincolo di immodificabilita'  ed  inedificabilita'
temporanea  di cui all'art. 1- ter della legge 8 agosto 1985, n. 431,
in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n.  2, individuato  con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Verificato,  in  ordine all'area di cui trattasi che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza  sull'area  medesima  del  vincolo  di cui all'art. 1- ter
della legge 8 agosto 1985, n. 431: cio' in considerazione  del  fatto
che  la  zona  risulta  interessata da fabbricati isolati, tipici dei
luoghi;
  Atteso che si e'  provveduto,  relativamente  all'area  interessata
dall'opera  proposta,  a  verificare  che  la  stessa  non risulti in
contrasto con tutti quegli elementi di carattere  ambientale,  propri
della proposta di piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della  legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della
pianificazione paesistica;
  Riconosciuto, in  base  alle  attestazioni  e  alla  documentazione
prodotta,  la particolare rilevanza economico e sociale dell'opera in
argomento,  diretta  al  soddisfacimento  di  interessi  economici  e
sociali  in  quanto  consente  all'imprenditore  agricolo l'esercizio
dell'attivita'  agricola,  la  conseguente  permanenza  dell'uomo  in
montagna   con   considerevoli   benefici   per   la  manutenzione  e
salvaguardia del territorio;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,  in  considerazione  dell'improcrastinabile   esigenza   di
soddisfare  i suddetti interessi economici e sociali ad essa sottesi,
i quali rivestono  una  rilevanza  ed  urgenza  tali  che  la  giunta
regionale  non  puo'  esimersi  dal prendere in esame, in ragione dei
problemi gestionali correlati al particolare regime  di  salvaguardia
cui l'area in questione risulta assoggettata;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto,  dall'ambito  territoriale  n.  2,
individuato  e  perimetrato  con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7  della  legge
29  giugno  1939, n. 1497, si procedera' a valutare la compatibilita'
dell'opera  in  ordine  alla  piu'  puntuale  localizzazione  e  alla
migliore qualificazione progettuale;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata in  comune  di  Grosio  (Sondrio),  mappale  66,  foglio  34,
dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta
regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza dello stralcio disposto al
punto 1) della presente deliberazione, l'ambito  territoriale  n.  2,
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
   3)  di  pubblicare  la  presente  deliberazione   nella   Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale  della
regione  Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1, primo comma, della
legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, cosi'  come  modificato  dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
   4)  di  dare  atto  che  ai  sensi  del decreto-legge n. 40 del 13
febbraio 1993 la presente deliberazione non e' soggetta a controllo.
    Milano, 15 giugno 1993
                                               Il presidente: MORANDI
Il segretario: FERMO