N. 63 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 ottobre 1993
N. 63 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 29 ottobre 1993 (del commissario dello Stato per la regione siciliana) Regione Sicilia - Elezioni - Ineleggibilita' ed incompatibilita' per le elezioni ai consigli provinciali - Previsione di casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' non previsti dalla normativa statale - Trasformazione di cause di incompatibilita' in cause di ineleggibilita' - Previsione di una disciplina derogatoria a quella statale vigente in materia, non giustificata dall'esistenza di situazioni o soggetti peculiari dell'ordinamento siciliano ne' da finalita' adeguate e ragionevoli inerenti alla tutela di un interesse regionale - Violazione del principio di eguaglianza, nonche' dei principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Riproposizione di ricorso avverso una normativa che modifica, in senso prevalentemente formale e ad ogni modo solo parzialmente in sintonia con le censure mosse dal commissario del Governo, la precedente normativa gia' impugnata da quest'ultimo con il ricorso n. 41/1993. (Delibera legislativa regione Sicilia 14 ottobre 1993, n. 584). (Cost., artt. 3, 51 e 97).(GU n.47 del 17-11-1993 )
L'assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 ottobre 1993 ha approvato il disegno di legge n. 584 recante: "Norme integrative delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26", comunicato a questo ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il successivo giorno 18 ottobre 1993. Secondo quanto emerso in sede di dibattito in aula, l'approvazione dell'iniziativa legislativa in questione e' stata ritenuta necessaria per consentire a codesta Corte di esprimere il proprio avviso sulla legittimita' costituzionale del nuovo sistema di ineleggibilita' ed incompatibilita' delineato dall'art. 2 della legge regionale, approvata nella seduta del 14 agosto 1993 concernente nuove norme per l'elezione dei consigli provinciali. Tale disposizione legislativa ha costituito oggetto di impugnativa da parte di questo ufficio, limitatamente all'inciso "il sindaco di un comune" del secondo comma, ed al settimo ed ottavo comma del sopracitato art. 2, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. A seguito dell'atto di impugnazione, iscritto al n. 41 del registro dei ricorsi di codesta Corte, il presidente della regione ha promulgato, in data 1 settembre 1993, con il n. 26, la legge con le omissioni delle parti oggetto di gravame. In considerazione dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (sentenze nn. 9 e 60 del 1958, 31/1961, 42/1981, 13/1983, 54/1983, 115/1985, 148/1985 e 239/1986) secondo il quale, in caso di promulgazione parziale, viene dichiarata cessata la materia del contendere, l'iniziativa del presidente della regione ha costituito momento di dibattito sull'opportunita' di riproporre la singola norma che altrimenti sarebbe stata distolta dal giudizio di codesta Corte. L'assemblea regionale ha cosi' approvato una nuova disposizione che si discosta soltanto per l'allargamento della fascia dei soggetti contemplati (ma non negli intenti ne' tantomeno nella sostanza) dalla originaria formulazione, atteso che include nell'ambito della prevista incompatibilita' anche i sindaci e gli assessori di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Molto verosimilmente l'iter logico che ha condotto l'assemblea regionale a votare siffatto, e non altro limite, lungi dal corrispondere ad una generale volonta' politica finalizzata a realizzare "nel modo piu' pieno e significativo il valore costituzionale della liberta' e della genuinita' della competizione elettorale" (sentenza C.c. n. 344/1993) e' stato piuttosto caratterizzato dalla volonta' di coagulare un sufficiente consenso intorno ad una soglia che mantenesse comunque intatto lo scopo dell'abolizione, per la stragrande maggioranza dei comuni siciliani dell'incompatibilita' fra la carica di deputato regionale e quella di sindaco e di assessore. Nel corso dell'iter parlamentare del provvedimento legislativo de quo sono state avanzate infatti diverse proposte tendenti, da un canto, ad estendere ai sindaci di tutti i comuni, prescindendo dal numero degli abitanti, l'incompatibilita' e, dall'altro, a fissarne soglie piu' o meno elevate (130.000, 80.000, 50.000, 40.000, 20.000). Per maggiore intelligenza giova sottolineare che, come e' dato desumere dall'accluso resoconto stenografico della seduta dell'ARS n. 165 del 30 settembre 1993, la individuazione del limite di 50.000 abitanti e' stata determinata, con ragionevole probabilita', della volonta' di non vanificare le aspettative elettorali di singole persone. Orbene, in assenza dell'auspicato intervento del legislatore che proceda ad una revisione generale delle cause ostative all'esercizio del diritto di elettorato passivo in conseguenza dei profondi mutamenti prodottisi nella comunicazione politica, questo commissariato ritiene che la norma sia rimasta intrinsecamente suscettibile di sindacato di costituzionalita'. La causa d'incompatibilita', teste' introdotta senza adeguata logica giustificazione, si discosta dai parametri esistenti nel sistema elettorale vigente sul rimanente territorio nazionale. La posizione dei deputati siciliani infatti non e' piu' riconducibile ne' a quella dei consiglieri delle regioni a statuto ordinario per i quali e' disposta la generale ed assoluta incompatibilita' con la carica di sindaco, indipendentemente dal numero degli abitanti dei comuni (art. 4 della legge n. 154/1981), ne' tantomeno con quella dei parlamentari nazionali. L'ampiezza e la peculiarita' delle funzioni svolte dai membri dell'assemblea siciliana, in virtu' della competenza legislativa esclusiva attribuita alla regione in molteplici materie di particolare rilievo, aveva invero sorretto la precedente disciplina che estendeva a questi ultimi in toto il regime delle cause ostative all'elettorato passivo ed in particolare la situazione di ineleggibilita' con la carica di sindaco di un comune con piu' di 20.000 abitanti (art. 7 del d.P.R. n. 361/1957). Ad avviso dello scrivente non sembrano pertanto superate le ragioni che hanno indotto a promuovere la precedente impugnativa avverso la disposizione di cui all'art. 2 della legge regionale n. 26/1993, ora novellata, le cui motivazioni ed argomentazioni si intendono qui integralmente riproposte. Ne' con questo si vuole misconoscere la potesta' legislativa esclusiva attribuita alla regione siciliana in materia elettorale, si vuole soltanto ribadire anche in questa sede che essa non puo' essere considerata cosi' ampia e pregnante fino al limite di configurare l'assemblea, arbitro assoluto nella determinazione delle ipotesi di ineleggibilita' e di incompatibilita', dovendo essa attenersi all'osservanza dei principi costituzionali fissati dagli artt. 3, 51 e 97 (Corte costituzionale sentenze nn. 105/1957, 26/1965, 60/1966, 90/1974, 45/1977, 171/1984, 162/1985, 127, 130, 131 e 132 del 1987). Il rispetto del contenuto delle citate norme costituzionali ed in particolare delle prescrizioni dettate dall'art. 51, avevano suffragato la legittimita' della precedente legislazione regionale, che ora si intende stravolgere, la quale introduceva un diverso re- gime ben piu' rigoroso delle cause limitative del diritto di elettorato passivo in considerazione delle peculiari ed a volte endemiche condizioni ambientali. Ed invero, l'adozione di una causa, peraltro limitata a comuni di una certa dimensione, di incompatibilita' in luogo della vigente causa di ineleggibilita', non risponde ad avviso del ricorrente alla ratio di assicurare la libera determinazione della volonta' elettorale mediante l'allargamento dell'elettorato passivo ma sembra invece rispondere all'intento di consentire ai deputati regionali l'ottenimento o il mantenimento di duplici rilevanti cariche. Il contenuto della norma oggetto di censura fa piuttosto paventare il non improbabile verificarsi di fenomeni fuorvianti della reale volonta' dell'elettorato tali da non assicurare il formarsi di una libera determinazione del consenso. La reciprocita' della prevista limitata situazione di incompatibilita' tra le due cariche di deputato regionale e di sindaco o assessore comunale molto verosimilmente determinerebbe, al momento delle consultazioni elettorali, una posizione di privilegio per chi ricopre una carica pubblica, con conseguente alterazione della posizione di eguaglianza fra i diversi candidati, costituzionalmente garantita. E' invero configurabile che in un ordinamento elettorale attualmente basato sulla preferenza unica, ed in prospettiva orientato al sistema maggioritario in collegi uninominali, il ricoprire rilevanti funzioni di amministrazione attiva possa in modo determinante influire al momento della scelta dei candidati. L'ecc.ma Corte ha avuto modo, con sentenza n. 344/1993, di ribadire in proposito la legittimita' di cause ostative all'elettorato passivo relative a categorie di soggetti che sono individualmente investite di rilevanti funzioni di amministrazione attiva ed importanti poteri politici quali quelli esercitati dai sindaci, le cui competenze sono state notevolmente ampliate dalla recente legislazione sugli enti locali.
P. Q. M. e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto Leonardo Cerenzia, vice commissario dello Stato per la regione siciliana; Visto l'art. 28 dello statuto speciale con il presente atto impugna per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, il disegno di legge dal titolo "Norme integrative delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26", approvato dall'assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 ottobre 1993 e comunicato a questo commissariato ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 18 ottobre 1993. Palermo, addi' 23 ottobre 1993 Il vice commissario dello Stato per la regione siciliana: CERENZIA 93C1121