N. 64 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 ottobre 1993

                                 N. 64
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
  cancelleria il 29 ottobre 1993 (del commissariato dello Stato per
  la regione siciliana)
 Regione Sicilia - Sanita' pubblica - Delibera legislativa in materia
    di  programmazione sanitaria e riorganizzazione territoriale delle
    UU.SS.LL. - Contestata legittimita' delle norme concernenti: a) la
    previsione che i componenti del collegio  dei  revisori  designati
    dall'assessore  regionale  alla  sanita'  siano in possesso di uno
    specifico titolo di studio strettamente attinente  ai  compiti  di
    controllo  ma  non  anche  dell'iscrizione  nell'apposito registro
    previsto dal d.lgs. n. 88/1992 richiesto dalla  normativa  statale
    (d.lgs.  n.  502/1992);  b)  la  facolta' per i professionisti che
    intrattengono rapporto convenzionale  con  il  S.S.N.  di  mutare,
    entro  centottanta  giorni,  il  proprio rapporto convenzionale in
    rapporto  societario  in  convenzione,  in  contrasto  con  quanto
    previsto  dalla  normativa  statale;  c) l'estensione al personale
    comandato presso la regione del regime previdenziale di cui godono
    i dipendenti  regionali;  d)  la  proroga  dell'avvalimento  degli
    avvocati  e  procuratori  del  disciolto  INAM  contemporaneamente
    all'istituzione  di  un  apposito  settore  amministrativo   delle
    UU.SS.LL.  preposto agli affari legali e del contenzioso integrato
    dall'avvalimento obbligatorio  di  professionisti  esterni,  senza
    indicazioni  circa il numero e la professionalita' degli stessi, e
    dell'inquadramento di personale proveniente da  enti  mutualistici
    soppressi  nei  ruoli  regionali in maniera totalmente difforme da
    quanto previsto dalla normativa  statale  (d.P.R.  n.  761/1979  e
    d.P.R. n. 384/1990); e) un concorso riservato per il personale che
    abbia  svolto almeno per due anni attivita', ancorche' discontinua
    presso le UU.SS.LL. di provenienza; f) un  concorso  riservato  al
    personale  del  secondo  livello dirigenziale per la copertura dei
    posti di capo di  dipartimento,  nonostante  l'eliminazione  della
    divisione  dei  distretti in dipartimenti nella stesura definitiva
    della  delibera  legislativa  impugnata;  g)  la  proroga  per  un
    ulteriore  triennio  del  regime  di convenzionamento instaurato e
    convenuto dai medici ortopedici per l'erogazione delle prestazioni
    riabilitative; h) la proroga di un anno della validita'  di  tutte
    le graduatorie di concorsi vigenti nel 1993 per servizi sanitari.
 (Delibera legislativa regione Sicilia 14 ottobre 1993, n. 360).
 (Cost., artt. 3, 32, 51, 81 e 97).
(GU n.47 del 17-11-1993 )
    L'assemblea  regionale  siciliana ha approvato nella seduta del 14
 ottobre 1993 il disegno di legge n. 360 recante  "Norme  in  tema  di
 programmazione  sanitaria  e  di  riorganizzazione territoriale delle
 unita'  sanitarie  locali",  successivamente  comunicato   a   questo
 commissariato,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto
 speciale, il giorno 18 ottobre 1993.
    Il legislatore regionale con il provvedimento  de  quo  procede  a
 delineare  un nuovo assetto all'organizzazione del servizio sanitario
 secondo i principi ed i criteri dettati dal  decreto  legislativo  n.
 502/1992,  che costituisce nelle sue linee direttive legge di riforma
 economico-sociale, vincolante, pertanto, anche la regione  siciliana,
 cui  peraltro  in  materia di sanita' ed igiene viene conferita dallo
 statuto speciale, art.  17,  lett.  b),  competenza  concorrente  nei
 limiti   dei  principi  ed  interessi  generali  cui  si  informa  la
 legislazione nazionale.
    Per quanto  attiene  alla  disciplina  dello  stato  giuridico  ed
 economico del personale appartenente al Servizio sanitario nazionale,
 secondo  ormai consolidata giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte (da
 ultimo  sentenza  n.   266/1993),   al   legislatore   siciliano   e'
 riconosciuta  una  mera potesta' integrativa (o di attuazione) attesa
 la disposizione di cui  all'art.  47  della  legge  n.  833/1978  che
 riserva tale competenza esclusivamente allo Stato.
    Alla  luce dei soprariferiti limiti le norme contenute negli artt.
 10, secondo comma, lettere a) e b),  13,  secondo  comma,  48,  terzo
 comma,  49, 50, 51, 55, tredicesimo e diciassettesimo comma, e 56 del
 disegno di legge teste' approvato danno adito, ad  avviso  di  questo
 ufficio,  a  censure  di  carattere  costituzionale che qui diseguito
 vengono specificate.
 Art. 10, secondo comma, lettere a) e b).
    Con  sentenza  n.  355/1993  codesta  Corte,  nel   giudicare   la
 legittimita' del decreto legislativo n. 502/1992, ha affermato che in
 esso  sono rinvenibili norme le quali risultano "organicamente legate
 ai principi affermati al  fine  di  definirne  piu'  precisamente  il
 senso"   ed   altre   che  "invece,  stabiliscono  requisiti  minimi,
 rispondenti  ad  un  interesse  nazionale,  che  le  regioni  debbono
 rispettare pur rimanendo libere, in certi casi, di fissarne ulteriori
 e diversi".
    Orbene,  ad avviso di questo commissariato, la disposizione di cui
 all'art. 13, tredicesimo  comma,  del  d.lgs.  n.  502/1992,  laddove
 prescrive che i componenti del collegio dei revisori dei conti presso
 le  uu.ss.ll.  siano scelti, con la sola eccezione del rappresentante
 del Ministero del tesoro,  tra  i  revisori  contabili  iscritti  nel
 registro  previsto dall'art. 1 del d.lgs n. 88/1992 costituisce norma
 ricadente nella seconda delle categorie prima identificate.
    Ed  invero  rappresenta  principio  diffuso  nella  piu'   recente
 legislazione   nazionale   richiedere   la   esistenza  di  requisiti
 professionali  ben   identificati   ed   omogenei   nell'ipotesi   di
 conferimento  di  incarichi  per  la  revisione dei conti presso enti
 pubblici territoriali e non.
    La   regione   siciliana,    nell'esercizio    della    competenza
 riconosciutale,   potrebbe   esclusivamente  introdurre  ulteriori  e
 diversi requisiti senza prescindere pero'  da  quelli  richiesti  dal
 legislatore    nazionale   e,   nella   fattispecie,   dal   possesso
 dell'iscrizione nell'albo istituito dal sopracitato d.lgs n. 88/1992.
    Pertanto la  disposizione  di  cui  all'art.  10,  secondo  comma,
 lettere  a)  e  b),  laddove  non  prevede  suddetto  requisito per i
 componenti  designati  dall'assessore  regionale   alla   sanita'   e
 dall'assessore  regionale  al  bilancio  ed  alle finanze, si pone in
 palese contrasto con i principi desumibili dalla legislazione statale
 di riferimento.
    Nel recepire la direttiva CEE n. 253/1984 il legislatore nazionale
 invero ha richiesto non solo il possesso di uno specifico  titolo  di
 studio  strettamente  attinente  ai compiti di controllo di documenti
 contabili, ma anche  l'avvenuto  superamento  di  un  esame  teorico-
 pratico con esplicita identificazione dei soggetti e delle ipotesi di
 esonero dalla suddetta rigorosa disciplina.
    E'  di  tutta  evidenza,  peraltro, che la norma che prevede per i
 revisori  il  possesso  di   determinati   requisiti   professionali,
 oggettivamente  riscontrabili,  sia posta a tutela del buon andamento
 dell'ente e quindi a tutela di interessi generali e diffusi.
    Non appare pertanto legittima costituzionalmente, anche  sotto  il
 profilo  del  rispetto  di cui all'art. 97, la disposizione regionale
 che si limita a prevedere per il designato  dall'assessore  regionale
 alla  sanita'  il mero possesso da parte dell'interessato del diploma
 di laurea, che in ipotesi potrebbe essere stato conseguito  anche  in
 discipline non pertinenti ai compiti che e' chiamato ad assolvere.
    Per  quanto attiene al membro nominato dall'assessore regionale al
 bilancio ed alle finanze, lo stesso  non  puo'  automaticamente,  poi
 nella considerazione della professionalita' indubbiamente posseduta e
 delle   mansioni  svolte,  essere  assimilato  al  funzionario  della
 ragioneria generale dello Stato, atteso che la  deroga  al  requisito
 dell'iscrizione   al   registro   di   cui   al  d.lgs.  n.  88/1992,
 espressamente prevista per quest'ultimo  dal  legislatore  nazionale,
 non  e' suscettibile di ulteriore ampliamento da parte della Regione,
 che finirebbe per vanificare lo spirito della direttiva CEE  e  della
 riforma sanitaria.
 Art. 13, secondo comma.
    L'art.   48   della  legge  n.  833/1978,  al  fine  di  garantire
 l'uniformita' del trattamento economico  e  normativo  del  personale
 sanitario  a  rapporto  convenzionale,  demanda  la  disciplina della
 materia  alla  contrattazione  collettiva  fra  la  parte   pubblica,
 costituita   dal   Governo,   dalle   regioni   e   dall'Anci,  e  le
 organizzazioni   sindacali   maggiormente  rappresentative  in  campo
 nazionale di ciascuna categoria professionale.
   Il  secondo  comma  dell'art.  13   testualmente   recita:   "Entro
 centottanta  giorni  dall'entrata  in  vigore della presente legge e'
 consentito ai professionisti che intrattengono rapporto convenzionale
 con il Servizio sanitario nazionale ad  personam,  alle  societa'  di
 fatto,  a quelle semplici, a quelle in nome collettivo ed a quelle di
 professionisti associati, mutare il proprio rapporto convenzionale in
 rapporto convenzionale  societario.  Non  possono  fare  parte  della
 societa',  ad  alcun  titolo,  soggetti  che  intrattengono  rapporto
 dipendente con il Servizio sanitario nazionale.
    Presso le  strutture  societarie  convenzionate  con  il  Servizio
 sanitario   nazionale   non  puo'  essere  svolta  attivita'  libero-
 professionale  da  parte  di  personale  dipendente  dal  S.S.N.,  in
 particolare di personale che trovasi nelle condizioni di cui all'art.
 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412".
    Detta previsione appare esulare dalla competenza legislativa della
 regione  che,  ad  avviso di questo ufficio, non puo' estendersi alla
 disciplina dei rapporti convenzionali gia' definita  dai  dd.P.R.  di
 esecuzione dei contratti collettivi.
    La oscura ed involuta formulazione della norma oggetto di censura,
 dal  momento  in  cui  non  consente  agevolmente  di  identificare i
 soggetti destinatari (professionisti convenzionati con il S.S.N.  per
 l'erogazione  di  prestazioni  specialistiche sanitarie, ambulatori e
 soggetti privati  in  regime  di  convenzionamento  esterno,  per  le
 prestazioni  di  diagnostica strumentale e di laboratorio) da adito a
 serie perplessita' sulla reale portata della previsione legislativa.
    Potrebbe, invero, realizzarsi,  attenendosi  al  tenore  letterale
 della  disposizione  prima  riportata,  anche  la  trasformazione  di
 rapporti obbligatoriamente ad personam  (prestazioni  specialisitiche
 ambulatoriali)  in  rapporti  societari  non  previsti  dalla vigente
 contrattazione.
    L'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992, peraltro, limita al solo rapporto
 convenzionale tra il S.S.N. e i medici  di  medicina  generale  ed  i
 pediatri di libera scelta l'inserimento, nel contenuto degli appositi
 contratti   collettivi   da  stipulare,  di  una  graduale  forma  di
 associazionismo medico per garantire la continuita' assistenziale.
    Non   appare,   inoltre,   ammissibile,   a    semplice    domanda
 dell'interessato,  la  possibilita' di trasformare automaticamente un
 precedente  rapporto  convenzionale  individuale  in  societario,  in
 quanto  tale  modus procedendi potrebbe costituire indirettamente una
 esclusione dei requisiti richiesti per l'accesso e/o il  mantenimento
 del rapporto convenzionale.
    Analoghe  perplessita'  sorgerebbero d'altronde qualora si volesse
 dare  una  interpretazione  restrittiva  della   norma,   limitandone
 l'efficacia esclusivamente a quei rapporti societari gia' vigenti.
    In  tale  ipotesi, la natura della disposizione sembrerebbe essere
 quella di una c.d. impropria  regolarizzazione  postuma  di  rapporti
 illegittimamente  posti in essere e mantenuti; soluzione di certo non
 confacente e conforme al principio del buon andamento della  pubblica
 amministrazione.  Unico effetto della trasformazione sarebbe soltanto
 un ingiustificato privilegio per i singoli  professionisti,  i  quali
 potrebbero  cosi'  anche  mantenere  rapporti  convenzionali, pure in
 assenza di requisiti prescritti.
 Art. 48, terzo comma.
    L'art.  48,  al  terzo  comma,  dispone che al personale comandato
 presso l'assessorato regionale della sanita'  per  l'espletamento  di
 particolari  compiti  anche di natura contingente, di cui alle ll.rr.
 indicate  al  primo  comma,  "qualora  gia'  assunto  dagli  enti  di
 provenienza  alla data di entrata in vigore della l.r. 9 maggio 1986,
 n. 21, si applicano le disposizioni della l.r. 23 febbraio  1962,  n.
 2, e successive modifiche ed integrazioni".
    Siffatta  previsione  configura una violazione degli artt. 3, 97 e
 81, quarto  comma,  della  Costituzione,  i  cui  effetti  di  natura
 giuridica ed economica non e' dato prevedere.
    Non  e'  sorretta,  ad  avviso  di  questo ufficio, da ragionevoli
 motivi l'estensione al suddetto  personale,  sulla  sola  base  della
 circostanza  di  prestare  servizio presso l'ente di provenienza alla
 data del 1986, del regime previdenziale di cui alla  l.r.  n.  2/1962
 che la regione riserva ai propri dipendenti, connotato dall'esistenza
 di  norme  di  particolare  favore per la determinazione del servizio
 utile ai fini del trattamento di quiescenza nonche' del calcolo dello
 stesso.
    L'ammissione a tale privilegiato regime previdenziale non e' pero'
 accompagnata da previsioni di meccanismi di  recupero  a  carico  del
 S.S.N.  per i contributi gia' versati, ne' tantomeno, da alcuna forma
 di compensazione che gravi sui singoli beneficiari.
    E' appena il caso di osservare, inoltre, che non e'  assolutamente
 quantificabile  ne'  prevedibile  l'onere  finanziario che ricadrebbe
 integralmente  sulle  finanze  regionali,  in  assenza   di   precisi
 riferimenti  circa  le posizioni giuridiche dei soggetti interessati,
 che  verrebbero  ad  usufruire  di  un  trattamento   particolarmente
 favorevole  che si discosta palesemente da quello statale ispirato ad
 un severo contenimento della spesa pubblica.
    A cio' si aggiunge che lo stesso legislatore regionale, con  legge
 n.   21/1986,   ebbe   a   riconoscere   l'operativita'   del  regime
 pensionistico delineato dallo Stato, assoggettando ad esso il proprio
 personale assunto in data  successiva  all'entrata  in  vigore  della
 stessa  legge  e  garantendo  esclusivamente  le posizioni giuridiche
 acquisite dai propri dipendenti gia' in servizio.
    La disposizione pertanto configura una  ingiustificata  disparita'
 di  trattamento  nei  confronti  del  personale appartenente ai ruoli
 della Regione ed assunto in data successiva al 1986 e i dipendenti in
 questione, che con ogni verosimiglianza si trovavano alla data del 30
 settembre  1993  occasionalmente  e  con  provvedimento   di   durata
 temporanea in servizio presso l'assessorato regionale alla sanita'.
 Art. 49.
    L'art.  49  dispone  che "le unita' sanitarie locali continuano ad
 avvalersi dei soggetti di cui all'art. 16 della l.r. 28 aprile  1981,
 n. 76".
    Anche  tale  previsione  legislativa  da adito a rilievi di natura
 costituzionale, sotto il profilo del mancato rispetto dei principi di
 cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
    Non appare, ad  avviso  di  questo  commissariato,  supportata  da
 adeguati  motivi  ne' dall'esistenza di peculiari situazioni di fatto
 registratesi di recente nell'organizzazione delle uu.ss.ll. siciliane
 il disposto avvalimento degli uffici legali  del  disciolto  I.N.A.M.
 che dovrebbero continuare ad utilizzare gli avvocati ed i procuratori
 legali  in  possesso  di  procura  generale  ad lites rilasciata illo
 tempore dal legale rappresentante dell'istituto.
    Le prestazioni dei professionisti in questione, secondo  il  primo
 comma  dell'art.  16 della l.r. n. 76/1981 oggetto di proroga, con la
 presente   norma   a   tempo   indeterminato,   sarebbero    limitate
 all'esercizio  dell'azione di surroga ex art. 1916 del c.c., relativa
 alle spedalita' consumate dal 1 gennaio 1975.
    La  suddetta  previsione   trovava   nel   lontano   1981   logica
 giustificazione,  attesa  la  fase  di  transizione  dal preesistente
 ordinamento al nuovo assetto del  servizio  sanitario  dettato  dalla
 legge  n.  833/1978, nelle facilmente intuibili difficolta' operative
 connesse all'istituzione ed alla organizzazione degli  uffici  legali
 delle  unita'  sanitarie  locali.  In atto considerato il lungo tempo
 trascorso, tale ipotesi di proroga a tempo pressocche'  indeterminato
 non appare piu' percorribile.
    Non  sembra  inoltre corretta, anche dal punto di vista lessicale,
 la previsione di un'ultrattivita' protratta sine die di una norma  di
 carattere strettamente transeunte, che presumibilmente avrebbe dovuto
 cessare  di  produrre effetti dal momento dell'avvenuta istituzione a
 pieno regime degli uffici legali presso le unita' sanitarie locali.
    E'   dato   inoltre   riscontrare,   da   un'analisi   complessiva
 dell'iniziativa  legislativa,  un'intrinseca contraddittorieta' nella
 volonta' del legislatore laddove prevede all'art.  7,  quarto  comma,
 l'istituzione  di  un  apposito  settore amministrativo preposto agli
 affari legali e del  contenzioso  subito  integrata  dall'avvalimento
 obbligatorio  di professionisti esterni, di cui non e' dato conoscere
 il numero e la professionalita' posseduta.
    Cosi' come formulata, la disposizione appare  costituire  soltanto
 un  privilegio nei confronti dei legali dotati di procura generale ad
 lites da parte di  enti  soppressi  da  circa  venti  anni,  a  tutto
 svantaggio  del  buon  andamento  della  pubblica amministrazione cui
 verrebbero  imposte,  con  conseguente  onere  finanziario,  le  loro
 prestazioni   professionali,   senza  possibilita'  di  vagliarne  la
 convenienza e l'utilita'.
    Qualora,  inoltre,  le  singole   uu.ss.ll.   addivenissero   alla
 determinazione  di  fare  ricorso all'opera di professionisti esterni
 alla propria  struttura,  e'  principio  generale  che  debba  essere
 garantita  la  libera scelta del difensore che logicamente presuppone
 una singola determinazione che tenga presente l'eccezionalita'  della
 fattispecie  ove  non  sia  ritenuta sufficiente l'opera prestata dai
 propri dipendenti, di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 761/1979.
    La previsione legislativa oggetto di gravame  potrebbe  costituire
 piuttosto un modo surrettizio per aggirare la costante giurisprudenza
 amministrativa   formatasi   nella   materia,   secondo  cui  non  e'
 ammissibile il conferimento ad estranei alla pubblica amministrazione
 di incarichi  di  consulenza  amministrativa  e  legale,  concernenti
 funzioni   gia'  di  pertinenza  del  personale  dell'amministrazione
 stessa.
 Art. 50.
    Gli artt. 50 e 51 costituiscono una  riproposizione,  seppure  con
 profonde  modifiche  formali  ma  non  certo  sostanziali,  di  norme
 dichiarate illegittime da codesta ecc.ma Corte.
    In  particolare,  con  l'art.  50 il legislatore regionale torna a
 disciplinare  l'inquadramento  nei  ruoli  nominativi  regionali  del
 personale  provenienti  dagli enti mutualistici soppressi, in maniera
 totalmente difforme da quanto previsto dalla normativa statale di cui
 al d.P.R. n. 761/1979 e al d.P.R. n. 384/1990.
    Con la norma oggetto di censura con il presente ricorso, in  buona
 sostanza,  sarebbe  consentito  in  Sicilia  valutare i requisiti per
 l'immissione nei ruoli sanitari  posseduti  sino  alla  data  del  25
 agosto  1989  e  non  a  quella  del 20 dicembre 1979 (secondo comma)
 nonche'   estendere   alle   posizioni   genericamente    individuate
 "equivalenti  o  sovraordinate"  (primo  comma) i criteri determinati
 dalla legge n. 34/1987.
    Codesto  consesso  nel  valutare  la  legittimita'   della   norma
 contenuta  nel  ddl in materia di personale delle uu.ss.ll. approvato
 in data 2 maggio 1991 e relativa all'introduzione di nuove  posizioni
 giuridiche  valutabili  ai sensi dell'art. 64 del d.P.R. n. 761/1979,
 fra l'altro ben identificate e specificate, con sentenza n.  484/1991
 ha   precisato   che  le  tabelle  di  equiparazione  sono  stabilite
 esclusivamente dallo Stato e non sono suscettibili di integrazione in
 sede di legislazione attuativa della regione.
    Analoga censura  va  pertanto  mossa  anche  nei  confronti  della
 disposizione di cui al secondo comma del prefato art. 50, ancora piu'
 oscura  e  dagli  imprevedibili  effetti  di  applicazione, in quanto
 sembra conferire  una  ingiustificata  ultrattivita'  decennale  alla
 norma  inequivocabilmente  transitoria del piu' volte cennato art. 64
 del  d.P.R.   n.   761/1979   e   consente,   altresi',   un'indebita
 indiscriminata     sanatoria    di    provvedimenti    amministrativi
 sostanzialmente  illegittimi,  ancorche'  riscontrati   positivamente
 dagli  organi di controllo, su cui non puo' escludersi la pendenza di
 contenzioso amministrativo e contabile.
    Tale disposizione,  alla  luce  di  quanto  precede,  si  pone  in
 contrasto  con  l'art.  17,  lett.  b),  dello  statuto  speciale  in
 relazione ai limiti posti  al  legislatore  regionale  dall'art.  47,
 quarto  comma,  della  legge n. 833/1978 e dall'art. 64 del d.P.R. n.
 761/1979, nonche' degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
 Art. 51.
    L'art. 51 sostanzialmente riproduce la  disposizione  dell'art.  8
 del   disegno  di  legge  prima  menzionato  e  parimenti  dichiarato
 illegittimo da codesta Corte con la cennata sentenza n. 484/1991.
    Il  legislatore  siciliano,  al  fine  di   garantire   stabilita'
 occupazionale  al  personale supplente che assunto prima dell'entrata
 in vigore della  l.r.  n.  2/1988  ha  svolto  attivita'  lavorativa,
 ancorche'  discontinua,  per  almeno  due  anni  presso le uu.ss.ll.,
 dispone  l'ammissione  dei  suddetti  dipendenti   ad   un   concorso
 riservato.
    Orbene,  la disposizione teste' sommariamente descritta (in quanto
 e' riferibile ad unita' di personale di secondo e quarto livello  per
 le  quali  e' richiesto l'avviamento tramite uffici di collocamento),
 si pone in palese contrasto con la  vigente  normativa  nazionale  in
 materia   di   collocamento   e   di   ammissione   nelle   pubbliche
 amministrazioni e segnatamente con gli artt. 9 e  12  del  d.P.R.  n.
 761/1979  con  l'art. 16 della legge n. 56/1987 nonche' con gli artt.
 3, 51 e 97 della Costituzione.
    In  merito  alla  procedura  di reclutamento di personale mediante
 concorsi  riservati,  l'ecc.ma  Corte  di  recente  con  sentenza  n.
 266/1993, nel riaffermare il principio del concorso pubblico che puo'
 essere derogato da norme di legge statali, ha ribadito che pero' esso
 non  puo'  subire  eccezioni  da  leggi regionali adottate in sede di
 attuazione-integrazione.
    Determinante e' altresi' la considerazione  che  con  la  suddetta
 previsione   normativa  viene  ritenuto  preminente  l'interesse  dei
 singoli destinatari ed in  relativo  conto  l'opportunita'  del  loro
 mantenimento  in  servizio.  Questi potrebbero presumibilmente essere
 chiamati  ad  occupare  posizioni  eccedenti  le  necessita'   e   le
 disponibilita'  di organico delle singole uu.ss.ll. di appartenenza e
 conseguentemente essere posti in generica mobilita'.
 Art. 55, tredicesimo comma.
    Il  tredicesimo  comma  dell'art.   55   dispone:   "Nella   prima
 applicazione  della presente legge, e fino all'approvazione del piano
 sanitario  regionale  che  disciplinera'  la  materia,  i  capi   dei
 dipartimenti  dei  distretti  sono  individuati  tra il personale del
 secondo livello dirigenziale, mediante concorso interno riservato per
 titoli da svolgere con le procedure di cui al  decreto  del  Ministro
 della  sanita'  30  gennaio 1982". Detta norma da' adito a rilievi di
 ordine  costituzionale  per   l'intrinseca   irragionevolezza   della
 disposizione in essa contenuta.
    Dall'intero esame del provvedimento legislativo oggetto di gravame
 nonche'  della  vigente  legislazione regionale in materia sanitaria,
 non e' dato riscontrare la  ripartizione  in  dipartimenti  dei  vari
 distretti facenti parte delle unita' sanitarie locali.
    L'esistenza   di  siffatta  norma  e'  con  molta  verosimiglianza
 determinata  dall'assenza  di  coordinamento  con  altri  emendamenti
 presentati  ed  approvati  nel  corso  del  lungo  dibattito  che  ha
 impegnato  l'assemblea  regionale.  Invero,   la   suddivisione   dei
 distretti in dipartimenti, che giustificherebbe il mantenimento della
 norma  de  qua,  era  prevista nell'originaria stesura del disegno di
 legge predisposto dalla competente commissione permanente.
    A  seguito  pero'  di  un  emendamento   interamente   sostitutivo
 dell'art.  12  la  precedente  organizzazione  interna  dei distretti
 sanitari  e'  stata  soppressa,  facendo  il  legislatore  prevalente
 riferimento alle prestazioni sanitarie che gli stessi devono erogare.
    Da  cio' deriva una disposizione transitoria priva di un effettivo
 collegamento con la normativa a regime, non  suscettibile  di  alcuna
 pratica applicazione e che potrebbe solo dare adito a difficolta' in-
 terpretative  negli  operatori  e  di  cui si richiede, pertanto, una
 declaratoria di incostituzionalita' per violazione degli artt. 3 e 97
 della Costituzione, che ne consenta l'eliminazione.
    Il diciassettesimo comma del medesimo art. 55,  il  quale  prevede
 che  "l'art.  3  della l.r. 8 novembre 1988, n. 40, continua ad avere
 efficacia nel rispetto di quanto previsto all'art. 8, settimo  comma,
 del   d.lgs.   n.  502/1992"  parimenti  suscita  rilievi  di  natura
 costituzionale,  sotto  il  profilo  della  mancata  osservanza   dei
 principi  di  cui  agli  artt.  3, 32 e 97 della Costituzione nonche'
 dell'art. 8, settimo comma, del d.lgs. n. 502/1992, in  relazione  ai
 limiti  posti  al legislatore regionale dall'art. 17, lett. b), dello
 statuto speciale.
    Con  la  sopracitata  norma viene sostanzialmente prorogato per un
 ulteriore  triennio  il  regime  privilegiato  di   convenzionamento,
 instaurato  e mantenuto dai medici ortopedici, per l'erogazione delle
 prestazioni riabilitative in attesa della realizzazione  dei  servizi
 di riabilitazione disposti dalla l.r. n. 16/1986.
    Ad   ulteriore   giustificazione   della   scelta   adottata   del
 mantenimento dei pregressi  rapporti  convenzionali,  il  legislatore
 regionale   nel  corpo  stesso  della  disposizione,  ora  prorogata,
 adduceva la grave carenza, all'epoca, di medici fisiatri nell'isola.
    Orbene, tale motivazione appare ora assumere il carattere  di  una
 presunzione  iuris  et  de  iure,  non essendo plausibile che decorsi
 cinque anni sussista ancora  tale  grave  carenza  di  professionisti
 specializzati nella materia della riabilitazione.
    La  norma  appare  pertanto rivolta a garantire il mantenimento di
 una non piu'  giustificabile  situazione  di  privilegio  di  singoli
 specialisti  ortopedici, gia' in regime di convenzione, piuttosto che
 alla effettiva tutela del diritto alla salute dei cittadini.
    Piu' consono al  principio  di  cui  agli  artt.  32  e  97  della
 Costituzione, sarebbe, invero, il lasciare libero l'amministratore di
 valutare la possibilita' effettiva di stipulare nuove convenzioni con
 professionisti   in  possesso  della  richiesta  specializzazione  e,
 soltanto  nell'ipotesi  di  reali  carenze  di  soggetti  richiedenti
 l'ammissione  al  regime  convenzionale,  disporre  la  proroga,  nel
 superiore interesse della salute pubblica, dei rapporti esistenti.
    In  proposito  deve  rilevarsi  che  l'ammettere  ope   legis   la
 prosecuzione  delle convenzioni gia' instaurate, oltre che costituire
 un monopolio di  fatto  in  favore  degli  ortopedici  determina  una
 indebita  ingerenza  del  legislatore regionale in materia oggetto di
 contrattazione collettiva nazionale, di cui all'art. 48  della  legge
 n. 833/1978, in assenza peraltro di peculiari emergenti e documentate
 esigenze assistenziali locali.
 Art. 56.
    Con  l'art.  56,  in  buona  sostanza,  il  legislatore regionale,
 nell'intento di consentire "la celere copertura dei posti  d'organico
 necessari   per   un'adeguata   funzionalita'  dei  servizi  sanitari
 rideterminati a seguito della riorganizzazione del sistema sanitario"
 nell'isola, interviene nella materia della  disciplina  dei  concorsi
 per  l'ammissione  nei  ruoli  nominativi  prorogando  di  un anno la
 validita' di tutte le graduatorie vigenti nel 1993.
    Ad avviso di questo ufficio, la norma e' suscettibile  di  censura
 sotto  il  profilo  della  incompetenza della regione a legiferare in
 tema di procedure concorsuali ed in virtu' dell'esistenza di puntuali
 ed uniformi disposizioni nazionali  sulla  possibilita'  di  utilizzo
 delle graduatorie esistenti.
    Come  affermato,  peraltro  recentemente,  dall'ecc.ma Corte nella
 sentenza n. 266/1993 sempre in occasione di un  ricorso  promosso  da
 questo   commissariato,   costituisce   principio,  a  cui  anche  il
 legislatore siciliano e' obbligato ad attenersi, del pubblico impiego
 il divieto di utilizzare la graduatoria di idonei  di  un  precedente
 concorso in relazione a posti istituiti o trasformati successivamente
 all'approvazione della graduatoria medesima.
    Alla  luce di quanto immediatamente precede e considerata altresi'
 la materia oggetto  di  disciplina  (stato  giuridico  del  personale
 sanitario), nonche' la natura dei posti "rideterminati" da ricoprire,
 si  ritiene  che  la  selezione per questi ultimi non avrebbe piu' il
 prescritto carattere concorsuale bensi' acquisterebbe i tratti di una
 assunzione ad personam.
    La  disposizione  in  questione, nel porsi in palese contrasto con
 l'art. 9 della legge n. 207/1985 cosi' come prorogato da  ultimo  con
 il d.l. n. 415/1990, convertito in legge n. 58/1991 ed in assenza di
 una  generalizzata  proroga  in  sede nazionale della validita' delle
 graduatorie per l'anno in corso, viola l'art.  17,  lett.  b),  dello
 statuto speciale nonche' l'art. 97 della Costituzione.
                                P. Q. M.
 e  con  riserva  di  presentare  ulteriori  memorie  illustrative nei
 termini di legge, il sottoscritto prefetto dott.  Leonardo  Cerenzia,
 vice  commissario  dello Stato per la regione siciliana, visto l'art.
 28  dello  statuto  speciale  con  il  presente   atto   impugna   le
 sottoelencate norme del disegno di legge dal titolo "Norme in tema di
 programmazine  sanitaria  e  di  riorganizzazione  territoriale delle
 unita' sanitarie locali" approvata dall'assemblea regionale siciliana
 nella seduta del 14 ottobre 1993:
      secondo comma, lettere a) e  b),  dell'art.  10  per  violazione
 dell'art.  3,  tredicesimo comma, del d.lgs. n. 502/1992 in relazione
 ai limiti posti dall'art. 17, lett. b), dello statuto speciale;
      secondo comma dell'art. 13 per  violazione  dell'art.  48  della
 legge  n. 833/1978, in relazione all'art. 17, lett. b), dello statuto
 speciale e dell'art. 97 della Costituzione;
      terzo comma dell'art. 48 per violazione degli artt. 3, 97 e  81,
 quarto comma, della Costituzione;
      art. 49 per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
      art.  50  per violazione dell'art. 47, quarto comma, della legge
 n. 833/1978 dell'art. 64 del  d.P.R.  n.  761/1979  in  relazione  ai
 limiti  posti  dall'art. 17, lett. b), dello statuto speciale nonche'
 degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
      art. 51 per violazione degli artt. 9 e 12 del d.P.R. n. 761/1979
 e dell'art. 16 della legge n. 56/1987 in relazione  ai  limiti  posti
 dall'art. 17, lett. b), dello statuto speciale nonche' degli artt. 3,
 51 e 97 della Costituzione;
      tredicesimo comma dell'art. 55 per violazione degli artt. 3 e 97
 della Costituzione;
      diciassettesimo comma dell'art. 55 per violazione degli artt. 3,
 32  e  97 della Costituzione nonche' dell'art. 18, settimo comma, del
 d.lgs. n.  502/1992  e  dell'art.  48  della  legge  n.  833/1978  in
 relazione  ai  limiti  posti  dall'art.  17,  lett. b), dello statuto
 speciale;
      art. 56 per violazione dell'art. 47, quarto comma,  della  legge
 n. 833/1978, dell'art. 9 della legge n. 207/1985 cosi' come prorogato
 dal  d.l. n. 415/1990 convertito in legge n. 58/1991 in relazione ai
 limiti posti dall'art. 17, lett. b), dello statuto  speciale  nonche'
 dell'art. 97 della Costituzione.
       Palermo, addi' 23 ottobre 1993
  Il vice commissario dello Stato per la regione siciliana: CERENZIA

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