N. 65 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 novembre 1993
N. 65 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2 novembre 1993 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Cave e torbiere - Disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca e dell'esercizio di attivita' di cava e torbiera - Attribuzione all'autorizzazione regionale del valore di variante agli strumenti urbanistici - Illegittima compressione dell'autonomia comunale, per l'assunzione in proprio da parte della regione di una competenza di natura provvedimentale di spettanza dei comuni - Riapprovazione della delibera legislativa, gia' oggetto di rinvio da parte del commissario di Governo, senza la prescritta maggioranza assoluta - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 157/1990, 212/1991 e 497/1992. (Delibera legislativa regione Liguria riapprovata il 5 ottobre 1993). (Cost., artt. 127 e 128).(GU n.47 del 17-11-1993 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato dall'avvocatura generale dello Stato nei confronti della regione Liguria, in persona del presidente della giunta regionale in carica, avverso la delibera legislativa riapprovata dal consiglio regionale il 5 ottobre 1993, comunicata al commissario del Governo l'11 ottobre 1993, e recante "disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca e all'esercizio di attivita' di cava e torbiera. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1979 n. 12" Con la delibera indicata in epigrafe la regione Liguria ha riapprovato un disegno di legge gia' rinviato dal Governo a nuovo esame del Consiglio regionale (cfr. telegramma n. 200/2632/LI 130.3.1 in data 20 maggio 1993) adeguandosi solo parzialmente ai rilievi mossi in sede di primo esame. Infatti, pur avendo modificato alcune disposizioni nel senso richiesto dal Governo, la regione ha riprodotto immutata nella sostanza la norma (di cui all'art. 11) che attribuisce all'autorizzazione regionale il valore di approvazione della variante alla strumentazione urbanistica, interferendo cosi' nella sfera di autonomia comunale garantita dall'art. 128 della Costituzione, posto che tale norma non si puo' inquadrare nell'ambito delle attribuzioni piu' generali relative alla disciplina dell'uso del territorio affidata alla regione. Tale essendo il contenuto della delibera impugnata, non pare dubitabile che essa sia costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 127 della Costituzione. Infatti, la legge in esame e' stata riapprovata dal consiglio regionale a maggioranza semplice, e non con la maggioranza assoluta richiesta dall'art. 127, ultimo comma, della Costituzione nel caso in cui la regione intenda mantenere ferma la propria volonta' su di un punto oggetto di rinvio. Ne' la legge e' configurabile come "nuova", atteso che i punti modificati nel nuovo testo riguardano esclusivamente le parti censurate in occasione del precedente rinvio; ne' dagli atti consiliari pervenuti, risulta affatto manifesta la volonta' politica del consiglio regionale di dare vita ad un nuovo procedimento legislativo. Anzi, tutti gli atti del consiglio regionale sono espliciti ed univoci in senso contrario: la relazione illustrativa della giunta regionale al consiglio indica come proprio oggetto gli "emendamenti al disegno di legge conseguenti al rinvio governativo" precisando che essi "sono stati elaborati al fine di addivenire ad una sollecita definizione dell'inter governativo del d.l.l. in oggetto". Ed analogo tenore ha la relazione di maggioranza del consigliere Cozzi, cosi' come l'estratto del p.v. dell'adunanza del consiglio regionale del 5 ottobre 1993 reca come oggetto il disegno di legge "emendato a seguito del rinvio . . ." Che se poi si confrontino i due testi - quello rinviato e quello approvato il 5/10 scorso - le uniche differenze tra di essi sono quelle attinenti alle disposizioni oggetto di rinvio: si tratta, quindi, di un'ipotesi tipica in cui - anche secondo i criteri piu' formali - la legge deve considerarsi "non nuova" perche' modificata dal consiglio regionale in sede di rinvio esclusivamente nella disposizioni conseguenzialmente interessate dal rinvio (cosi' come chiarito dalla sentenza n. 497/1992 dell'ecc.ma Corte). Ecco perche' non puo' dubitarsi che occorresse, per la sua a approvazione da parte del consiglio regionale, la maggioranza assoluta dei suoi componenti e che, in difetto, la delibera impugnata sia affetta per cio' solo da illegittimita' costituzionale ex art. 127 ultimo comma della Costituzione. Ma il vero e' che - come si e' rilevato da principio - la delibera della regione Liguria e' anche in contrasto, sotto il profilo sostanziale, con l'art. 128 della Costituzione. Nelle sentenze 4 aprile 1990, n. 157 e 24 maggio 1991, n. 212 codesta Corte ha ravvisato "compressione illegittima dell'autonomia comunale" ogni qualvolta poteri decisionali attribuiti agli organi comunali da leggi statali recanti principi sono "trasformati in semplici poteri consultivi e di proposta" mentre la regione "assume in proprio una competenza di natura provvedimentale". Va sottolineato anche la precisazione contenuta nella sentenza n. 212 citata, secondo cui dall'art. 3 della legge n. 142/1990 "non puo' trarsi l'attribuzione alla regione del potere di disporre del contenuto e dell'estensione delle funzioni dei comuni, per di piu' senza tenere conto del modo in cui esse si atteggiano nella legislazione statale gia' vigente". La chiarezza degli insegnamenti dati con le due ricordate sentenze rende superfluo aggiungere che analoghi orientamenti sono indicati in altre sentenze, quali (ad esempio) la 27 marzo 1987, n. 87 e la 11 febbraio 1991, n. 73. Del resto, la diretta rigida e totale incidenza delle deliberazioni della Giunta sugli strumenti urbanistici in vigore e' modalita' eccessiva persino rispetto ad esigenze "di coordinamento", che possono e devono trovare risposte piu' articolate e rispettose delle autonomie locali. Ora, nella specie, la disposizione de qua non potrebbe essere in piu' patente contrasto con i richiamati principi ed insegnamenti. Tant'e' vero che appare difficilmente comprensibile come la regione Liguria - cosi' attenta e sollecita nel riapprovare il testo tenendo conto dei rilievi del Governo in modo da perfezionare al piu' presto l'iter della legge - ne abbia obliterato proprio il punto focale. Infatti, come si ricava dalla relazione illustrativa, la regione - richiamato puntualmente il contenuto del rilievo sull'art. 11 n. 3 (il contenuto di tale normativa e' stato ritenuto lesivo delle autonomie nel punto in cui l'autorizzazione regionale ha valore di approvazione variante al piano regolatore interferendo pertanto nella specifica competenza comunale" - ha ritenuto che lo stesso puo' essere superato sostituendo le parole "previo parere favorevole del comune" con "su conforme parere favorevole del comune". Ma, con cio' la regione non ha riesaminato - ed ha lasciato intatta - proprio quella parte dell'art. 11 n. 3 in cui si prevede che "nel caso di incompatibilita' con lo strumento urbanistico anche soltanto adottato di cui al primo comma, l'autorizzazione della giunta regionale, da rilasciarsi previo parere del comitato tecnico urbanistico, ha valore di approvazione della variante medesima". Dove appunto la regione assume un potere di variante che rientra, non diversamente dall'ipotesi considerata nella sentenza n. 157/1990 e ancor piu' marcatamente che nell'ipotesi di cui alla sentenza n. 212/1991 (che riteneva illegittimo il potere sostitutivo della regione), un diretto ed esclusivo potere provvedimentale manifestamente incompatibile con le attribuzioni dei comuni in materia edilizia, e quindi in violazione dell'art. 128 della Costituzione.
Per quanto precede, si chiede di dichiarare la illegittimita' costituzionale della delibera regionale, o, in ogni caso, dell'art. 11, n. 3 della delibera stessa. Si produranno il testo della delibera legislativa, il precedente testo oggetto di rinvio, il telegramma di rinvio, le relazioni in sede di commissione e di consiglio sul nuovo testo e la delibera del Consiglio dei Ministri. Roma, addi' 21 ottobre 1993 Plinio SACCHETTO, avvocato dello Stato 93C1123