N. 66 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 novembre 1993
N. 66 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2 novembre 1993 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Regione Lazio - Impiego pubblico - Inquadramento del personale dell'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio) - Previsione dell'inquadramento nella qualifica immediatamente superiore a quella rivestita dai dipendenti non dirigenti di detto ente che abbiano diretto di fatto, almeno per tre anni, strutture a livello di ufficio formalmente esistenti alla data del 1 gennaio 1983, in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale (legge 23 ottobre 1992, n. 421, e d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29) circa i criteri di controllo e contenimento della spesa globale, l'eliminazione degli automatismi e la previsione del diritto soltanto al trattamento economico corrispondente all'attivita' svolta nel caso di attribuzione temporanea di mansioni superiori - Previsione della copertura dei posti disponibili nella seconda qualifica dirigenziale mediante concorso interno riservato al personale dell'E.R.S.A.L. inquadrato nella prima qualifica dirigenziale, con almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica stessa, in contrasto con i principi di eguaglianza, di imparzialita' e buon andamento della p.a. nonche' con principi generali circa i limiti della legislazione regionale in tema di accesso a qualifiche dirigenziali superiori a quella iniziale - Violazione del principio della copertura finanziaria, per l'indicazione di una previsione di spesa di 400 milioni annui, senza la relazione tecnica che precisi il conteggio occorrente per stabilire se la stessa riguardi solo l'anno 1993 od anche il 1994 ed il 1995. (Delibera legislativa regione Lazio 23 settembre 1993). (Cost., artt. 3, 81, 97 e 117).(GU n.47 del 17-11-1993 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'avvocatura generale dello Stato nei confronti della regione Lazio, in persona del presidente della giunta regionale in carica, avverso la delibea legislativa riapprovata dal consiglio regionale il 23 settembre 1993, comunicata al commissario del Governo l'11 ottobre 1993, e riguardante l'inquadramento del personale dello Ersal (ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio). Con telegramma dell'8 dicembre 1992 il Governo ha rinviato la delibera legislativa 22 ottobre 1992, poi riapprovata con adeguamento di talune disposizioni ai rilievi formulati. 1. - L'art. 1, punto 2, della delibera legislativa predetta prevede l'inquadramento "nella qualifica immediatamente superiore a quella rivestita" dei dipendenti non dirigenti dello Ersal che abbiano "diretto di fatto per almeno tre anni", tra il 1 gennaio 1983 e il 16 febbraio 1988, "strutture a livello di ufficio formalmente esistenti alla data del 1 gennaio 1983". La norma ipotizzata, che dovrebbe aggiungersi ad un lungo elenco di disposizioni legislative regionali riguardanti il personale dello Ersal, mira ad estendere l'art. 1 della legge reg. 23 marzo 1990, n. 33 (in bollollettino ufficiale della regione Lazio n. 10 del 10 aprile 1990). L'ulteriore estensione cosi' ipotizzata contrasta con gli artt. 97 e 117 della Costituzione e con le norme "interposte" relative alla disciplina dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni (anche regionali). Tra l'altro, la separazione delle materie devolute alla legge da quelle devolute agli accordi e' volta a prevenire il concorrere di fonti regolatrici diverse. D'altro canto principi fondamentali sono stati stabiliti dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, entrato in vigore prima della riapprovazione della delibera legislativa in esame. In particolare si rammentano i criteri di "contenimento e controllo della spesa globale" (art. 2 citato, lettera h)), di eliminazione degli automatismi (idem, lettera o)), di "organica regolamentazione delle modalita' di accesso" sia all'impiego sia a ciascuna qualifica (idem, lettera t)). La delibera legislativa non accenna, neppure implicitamente, ad attribuzioni temporanee di funzioni superiori; essa fa riferimento alla preposizione di fatto ad una "struttura a livello di ufficio", e non anche a disposizioni prevedenti per tale preposizione una qualifica superiore a quella posseduta dal preposto. D'altro canto, la delibera legislativa non richiede una preposizione ancora attuale, e quindi neppure adduce una esigenza funzionale dell'ente. Sicche', il passaggio di qualifica e' configurato come un effetto automatico, come una sorta di "premio" postumo. Comunque, l'art. 57 secondo comma del citato decreto legislativo, in conformita' con l'art. 2 citato lettera n), dispone che, nel caso di attribuzione temporanea di mansioni superiori, "il dipendente ha diritto (soltanto) al trattamento economico corrispondente all'attivita' svolta per il periodo di espletamento delle medesime". 2. - L'art. 1 punto 3 della delibera legislativa in esame prevede che i posti disponibili nella seconda qualifica dirigenziale siano ricoperti mediante concorso: a) "interno" e "riservato al personale dello Ersal inquadrato nella prima qualifica dirigenziale con almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica", e b) da effettuarsi ai sensi dell'art. 2 della legge 6 luglio 1987, n. 30 (in boll. uff. della regione Lazio n. 20, del 20 luglio 1987) ossia con le modalita' e con la commissione giudicatrice (a composizione prevalentemente non tecnica) previste da detto art. 2. Anche questa disposizione appare contrastante - oltre che con il principio di eguaglianza (con riguardo al connotato di cui al punto a) - con gli artt. 97 e 117 della Costituzione e con le disposizioni "interposte", anche sopravvenute al rinvio governativo, recanti principi generali costituenti limiti alla legislazione regionale in tema di accesso a qualifiche dirigenziali superiori a quella iniziale. Nella relazione alla proposta di legge si accenna al "precedente" dato dalla legge reg. 2 aprile 1991, n. 13 (in boll. uff. della regione Lazio n. 11 del 20 aprile 1991); senonche' tale legge, a sua volta modificativa delle leggi reg. 11 aprile 1985, n. 36 e 6 luglio 1987, n. 39, ha ambito di applicazione meno ristretto di quello individuato dalla ipotizzata norma di che trattasi. Ne' puo' secondarsi la tendenza del legislatore regionale, emersa gia' nell'art. 2 della citata legge reg. n. 13/1991, a rendere permanenti - in un continuo rincorrersi di norme quasi personalizzate asseritamente motivate dalla esigenza di rimuovere "ingiustificate disparita' di trattamento" (cosi' nella menzionata relazione) - "benefici" originariamente introdotti come transitori. 3. - L'art. 2 prevede un onere di lire 400 milioni "annui". Non e' chairo se tale previsione riguardi solo il 1993, od anche il 1994 ed il 1995. La delibera legislativa non risulta accompagnata dalla relazione tecnica, che deve precisare il conteggio occorrente, per la effettiva copertura finanziaria delle leggi di spesa, anche regionali.
Si segnala che lo Ersal e', nella delibera legislativa, denominato ente "nazionale". Per quanto precede, si chiede di dichiarare la illegittimita' costituzionale della delibera regionale impugnata. Si produrranno il testo delle due delibere legislative, il telegramma di rinvio e la delibera al Consiglio dei Ministri. Roma, addi' 22 ottobre 1993 Franco FAVARA, avvocato dello Stato 93C1124