N. 678 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 aprile 1993

                                N. 678
  Ordinanza emessa il 27 aprile 1993 dalla commissione tributaria di
  primo grado di Piacenza sul ricorso proposto da Vigano' Pierina
  contro l'intendenza di finanza di Piacenza
 Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Rendite
    vitalizie  corrisposte  ad  ex  parlamentari  - Assoggettamento ad
    imposta in percentuale  ridotta  (60%)  -  Mancata  previsione  di
    eguale   trattamento  per  le  pensioni  da  lavoro  dipendente  -
    Ingiustificata  disparita'  di  trattamento  con   incidenza   sul
    principio della capacita' contributiva.
 (D.L. 2 marzo 1989, n. 69, art. 2, comma 6-bis, convertito in legge
    27  aprile 1989, n. 154; d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48,
    primo comma).
 (Cost., artt. 3 e 53).
(GU n.47 del 17-11-1993 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  visti   gli   atti   del
 procedimento  r.g.r. n. 4574/1992, udita la relazione del presidente,
 ritiene in fatto e in diritto quanto segue.
    La sig.ra Vigano' Pierina, pensionata del Ministero della pubblica
 istruzione, con istanza 23 dicembre 1991 - premesso  di  aver  subito
 negli  anni 1988, 1989, 1990 e 1991 una ritenuta Irpef di complessive
 L. 16.468.391,  calcolata  sull'intero  ammontare  della  pensione  -
 chiedeva  alla  intendenza di finanza di Piacenza il rimborso del 40%
 di tale ritenuta, in applicazione analogica dell'art. 2, comma 6-bis,
 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n.
 154, che a decorrere dal 1 gennaio 1988, aveva equiparato i  vitalizi
 corrisposti  ai  senatori  e  deputati,  cessati  dalla  carica, alle
 rendite vitalizie di cui al primo comma, lett. h), dell'art.  47  del
 t.u.  approvato  con  d.P.R.  n. 917/1986, rendendoli, per l'effetto,
 soggetti ad imposizione Irpef nella minor misura del 60%.
    La citata contribuente, in data 23 marzo 1992, impugno', avanti  a
 questa   commissione,   il   silenzio-rifiuto  della  amministrazione
 finanziaria in ordine alla surricordata istanza, ribadendo la pretesa
 di  perequazione,  agli  effetti  fiscali,  della  pensione  da  essa
 percepita  all'assegno vitalizio, corrisposto ai parlamentari cessati
 dalla carica, attesa la assimilazione di tale assegno ai  redditi  da
 lavoro dipendente e la omogeneita' della funzione previdenziale.
    In ordine alla questione come sopra sollevata si ritiene opportuno
 premettere brevi cenni di carattere legislativo.
    A  norma  dell'art.  47,  lett.  e) ed f), del d.P.R. 29 settembre
 1973, n. 597, gli assegni vitalizi corrisposti da regioni, province e
 comuni, nonche' dalle amministrazioni  della  Camera,  Senato,  Corte
 costituzionale   in  dipendenza  della  cessazione  delle  cariche  e
 funzioni,   erano   assimilati   al  reddito  da  lavoro  dipendente,
 costituito anche dalle pensioni e assegni  equiparati  (art.  46  del
 d.P.R. citato).
    A  norma  degli  artt.  24, secondo comma, e 29, quarto comma, del
 d.P.R. 29 settembre 1973, n.  600,  le  pensioni,  i  vitalizi  e  le
 indennita' dovuti dagli enti e dalle amministrazioni sopraindicate in
 dipendenza  della cessazione delle cariche e funzioni, erano soggetti
 a ritenuta Irpef sull'intero ammontare.
    Con l'entrata in vigore del testo unico delle imposte sui redditi,
 approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, gli  assegni  vitalizi
 surricordati  rimasero  assimilati  ai redditi da lavoro dipendente a
 norma dell'art. 47,  lett.  i);  ferma  restando  la  ritenuta  Irpef
 sull'intero  ammontare  dei  medesimi.  Anche  le  rendite vitalizie,
 costituite a titolo oneroso, rimasero assimilate ai redditi da lavoro
 dipendente a norma dell'art. 47, lett. h), del t.u. citato; ma furono
 assunte come reddito per il 60% dell'ammontare percepito nel  periodo
 di imposta.
    L'art. 33, terzo comma del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, stabili'
 che:  per  le rendite vitalizie e per le rendite a tempo determinato,
 di cui all'art. 47, primo  comma,  lett.  h),  del  testo  unico,  si
 applica  la  ritenuta  prevista  dall'art. 24 del d.P.R. 29 settembre
 1973, n. 600, commisurata al 60 per cento dell'ammontare corrisposto.
    Successivamente l'art. 2, comma 6-bis, del d.l. 2 marzo 1989,  n.
 69,  convertito  in legge 27 aprile 1989, n. 154, stabili' che: dalla
 data di entrata in vigore del testo unico delle imposte sui  redditi,
 approvato  con  d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i vitalizi di cui al
 secondo comma dell'art. 24 e al  penultimo  comma  dell'art.  29  del
 d.P.R.  n.  600/1973  si  intendono  ad  ogni effetto equiparati alle
 rendite vitalizie di cui al primo comma, lett. h), dell'art.  47  del
 t.u.  approvato con il citato d.P.R. n. 917/1986. Per effetto di tale
 equiparazione i vitalizi piu' volte ricordati  vennero  a  costituire
 reddito  in ragione del 60% e in egual misura assoggettati a ritenuta
 Irpef.
    Non cosi' le pensioni  da  lavoro  dipendente,  che  costituiscono
 reddito  per  l'intero ammontare (art. 48, primo comma, del d.P.R. n.
 917/1986) e come tali imponibili ai fini Irpef (art. 23, primo comma,
 lett. a), del d.P.R. n. 600/1973.
    Quanto sopra malgrado le comuni origini contributiva  e  finalita'
 previdenziale  dei  vitalizi  surricordati e delle pensioni da lavoro
 dipendente.
    Orbene il ricorso in esame solleva implicitamente la questione  di
 illegittimita'  costituzionale  dell'art. 2, comma 6-bis, del d.l. 2
 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27  aprile  1989,  n.  154,  e
 conseguentemente  dell'art.  48,  primo comma, del d.P.R. 22 dicembre
 1986, n. 917, in relazione agli artt.  3  e  53  della  Costituzione,
 perche'  la mancata equiparazione delle pensioni da lavoro dipendente
 alle rendite di cui all'art. 47, lett. h),  del  d.P.R.  n.  917/1986
 surricordato  - equiparazione sancita invece per i vitalizi di cui al
 secondo comma dell'art. 24 e al  penultimo  comma  dell'art.  29  del
 d.P.R.  n.  600/1973  -  ne  mantiene l'assoggettamento alla ritenuta
 Irpef per l'intero  ammontare,  anziche'  in  ragione  del  60%  come
 previsto per i vitalizi surricordati.
    Codesta  eccezione si appalesa non manifestamente infondata atteso
 anche dalla ingiustificata disparita' normativa, come sopra rilevata,
 deriva una sperequazione fiscale in danno dei cittadini  titolari  di
 pensioni  da  lavoro  dipendente;  sperequazione  non  ovviata  dalla
 modesta incidenza della detrazione di imposta  di  cui  all'art.  13,
 primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
    Inoltre  il giudizio sul ricorso in esame non puo' essere definito
 indipendentemente dalla risoluzione della  surriferita  questione  di
 legittimita' costituzionale.
                               P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma  6-bis,  del  d.l.  2
 marzo  1989,  n.  69,  convertito  in legge 27 aprile 1989, n. 154, e
 conseguentemente dell'art. 48, primo comma, del  d.P.R.  22  dicembre
 1986,  n.  917,  in  relazione  agli artt. 3 e 53 della Costituzione,
 perche' la mancata equiparazione delle pensioni da lavoro  dipendente
 alle  rendite  di  cui  all'art. 47, lett. h), del d.P.R. n. 917/1986
 surricordato - equiparazione sancita invece per i vitalizi di cui  al
 secondo  comma  dell'art.  24  e  al penultimo comma dell'art. 29 del
 d.P.R. n. 600/1973 -  ne  mantiene  l'assoggettamento  alla  ritenuta
 Irpef  per  l'intero  ammontare,  anziche'  in  ragione  del 60% come
 previsto per i vitalizi surricordati; con conseguente violazione  dei
 principi  di  eguaglianza  di  tutti  i  cittadini  e della capacita'
 contributiva degli stessi;
    Sospende il presente giudizio;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  segreteria  la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  nonche'  comunicata  ai  Presidenti delle due Camere e del
 Parlamento.
      Piacenza, addi' 27 aprile 1993
                         Il presidente: MILANA

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