N. 678 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 aprile 1993
N. 678 Ordinanza emessa il 27 aprile 1993 dalla commissione tributaria di primo grado di Piacenza sul ricorso proposto da Vigano' Pierina contro l'intendenza di finanza di Piacenza Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Rendite vitalizie corrisposte ad ex parlamentari - Assoggettamento ad imposta in percentuale ridotta (60%) - Mancata previsione di eguale trattamento per le pensioni da lavoro dipendente - Ingiustificata disparita' di trattamento con incidenza sul principio della capacita' contributiva. (D.L. 2 marzo 1989, n. 69, art. 2, comma 6-bis, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154; d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48, primo comma). (Cost., artt. 3 e 53).(GU n.47 del 17-11-1993 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza visti gli atti del procedimento r.g.r. n. 4574/1992, udita la relazione del presidente, ritiene in fatto e in diritto quanto segue. La sig.ra Vigano' Pierina, pensionata del Ministero della pubblica istruzione, con istanza 23 dicembre 1991 - premesso di aver subito negli anni 1988, 1989, 1990 e 1991 una ritenuta Irpef di complessive L. 16.468.391, calcolata sull'intero ammontare della pensione - chiedeva alla intendenza di finanza di Piacenza il rimborso del 40% di tale ritenuta, in applicazione analogica dell'art. 2, comma 6-bis, del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, che a decorrere dal 1 gennaio 1988, aveva equiparato i vitalizi corrisposti ai senatori e deputati, cessati dalla carica, alle rendite vitalizie di cui al primo comma, lett. h), dell'art. 47 del t.u. approvato con d.P.R. n. 917/1986, rendendoli, per l'effetto, soggetti ad imposizione Irpef nella minor misura del 60%. La citata contribuente, in data 23 marzo 1992, impugno', avanti a questa commissione, il silenzio-rifiuto della amministrazione finanziaria in ordine alla surricordata istanza, ribadendo la pretesa di perequazione, agli effetti fiscali, della pensione da essa percepita all'assegno vitalizio, corrisposto ai parlamentari cessati dalla carica, attesa la assimilazione di tale assegno ai redditi da lavoro dipendente e la omogeneita' della funzione previdenziale. In ordine alla questione come sopra sollevata si ritiene opportuno premettere brevi cenni di carattere legislativo. A norma dell'art. 47, lett. e) ed f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, gli assegni vitalizi corrisposti da regioni, province e comuni, nonche' dalle amministrazioni della Camera, Senato, Corte costituzionale in dipendenza della cessazione delle cariche e funzioni, erano assimilati al reddito da lavoro dipendente, costituito anche dalle pensioni e assegni equiparati (art. 46 del d.P.R. citato). A norma degli artt. 24, secondo comma, e 29, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le pensioni, i vitalizi e le indennita' dovuti dagli enti e dalle amministrazioni sopraindicate in dipendenza della cessazione delle cariche e funzioni, erano soggetti a ritenuta Irpef sull'intero ammontare. Con l'entrata in vigore del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, gli assegni vitalizi surricordati rimasero assimilati ai redditi da lavoro dipendente a norma dell'art. 47, lett. i); ferma restando la ritenuta Irpef sull'intero ammontare dei medesimi. Anche le rendite vitalizie, costituite a titolo oneroso, rimasero assimilate ai redditi da lavoro dipendente a norma dell'art. 47, lett. h), del t.u. citato; ma furono assunte come reddito per il 60% dell'ammontare percepito nel periodo di imposta. L'art. 33, terzo comma del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, stabili' che: per le rendite vitalizie e per le rendite a tempo determinato, di cui all'art. 47, primo comma, lett. h), del testo unico, si applica la ritenuta prevista dall'art. 24 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, commisurata al 60 per cento dell'ammontare corrisposto. Successivamente l'art. 2, comma 6-bis, del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, stabili' che: dalla data di entrata in vigore del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i vitalizi di cui al secondo comma dell'art. 24 e al penultimo comma dell'art. 29 del d.P.R. n. 600/1973 si intendono ad ogni effetto equiparati alle rendite vitalizie di cui al primo comma, lett. h), dell'art. 47 del t.u. approvato con il citato d.P.R. n. 917/1986. Per effetto di tale equiparazione i vitalizi piu' volte ricordati vennero a costituire reddito in ragione del 60% e in egual misura assoggettati a ritenuta Irpef. Non cosi' le pensioni da lavoro dipendente, che costituiscono reddito per l'intero ammontare (art. 48, primo comma, del d.P.R. n. 917/1986) e come tali imponibili ai fini Irpef (art. 23, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 600/1973. Quanto sopra malgrado le comuni origini contributiva e finalita' previdenziale dei vitalizi surricordati e delle pensioni da lavoro dipendente. Orbene il ricorso in esame solleva implicitamente la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 6-bis, del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, e conseguentemente dell'art. 48, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, perche' la mancata equiparazione delle pensioni da lavoro dipendente alle rendite di cui all'art. 47, lett. h), del d.P.R. n. 917/1986 surricordato - equiparazione sancita invece per i vitalizi di cui al secondo comma dell'art. 24 e al penultimo comma dell'art. 29 del d.P.R. n. 600/1973 - ne mantiene l'assoggettamento alla ritenuta Irpef per l'intero ammontare, anziche' in ragione del 60% come previsto per i vitalizi surricordati. Codesta eccezione si appalesa non manifestamente infondata atteso anche dalla ingiustificata disparita' normativa, come sopra rilevata, deriva una sperequazione fiscale in danno dei cittadini titolari di pensioni da lavoro dipendente; sperequazione non ovviata dalla modesta incidenza della detrazione di imposta di cui all'art. 13, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Inoltre il giudizio sul ricorso in esame non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della surriferita questione di legittimita' costituzionale.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 6-bis, del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, e conseguentemente dell'art. 48, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, perche' la mancata equiparazione delle pensioni da lavoro dipendente alle rendite di cui all'art. 47, lett. h), del d.P.R. n. 917/1986 surricordato - equiparazione sancita invece per i vitalizi di cui al secondo comma dell'art. 24 e al penultimo comma dell'art. 29 del d.P.R. n. 600/1973 - ne mantiene l'assoggettamento alla ritenuta Irpef per l'intero ammontare, anziche' in ragione del 60% come previsto per i vitalizi surricordati; con conseguente violazione dei principi di eguaglianza di tutti i cittadini e della capacita' contributiva degli stessi; Sospende il presente giudizio; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere e del Parlamento. Piacenza, addi' 27 aprile 1993 Il presidente: MILANA 93C1125