N. 680 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 luglio 1993
N. 680 Ordinanza emessa il 12 luglio 1993 dal pretore di Viterbo nel procedimento civile vertente tra Ercolani Anna, in proprio e n.q. e l'I.N.P.S. Pensioni - Pensioni previdenziali - Controversie - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del piu' breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Previsione dello stesso a pena di decadenza - Conseguente incisione sul diritto ai ratei delle prestazioni pensionistiche - Applicazione a tutti i procedimenti gia' in corso alla data di entrata in vigore della disposizione de qua - Irragionevole disparita' di trattamento - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio e sulla garanzia previdenziale. (D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, primo e terzo comma, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438). (Cost., artt. 3, 24 e 38).(GU n.47 del 17-11-1993 )
IL PRETORE Sciogliendo la riserva di cui al verbale 29 giugno 1993; Rilevato che Ercolani Anna, in proprio ed in nome dei figli minori, con ricorso depositato in data 26 ottobre 1992, ha chiesto che il pretore condannasse l'I.N.P.S. a corrisponderle i ratei della pensione di invalidita' di cui era titolare il defunto marito Sposetti Athos, dalla data della revoca (1 giugno 1985) a quella del decesso dello stesso Sposetti; Rilevato che l'I.N.P.S. ha eccepito la decadenza di cui all'art. 4, primo comma, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438; Ritenuto che l'eccezione appare fondata, atteso che il procedimento amministrativo si e' concluso in data 27 febbraio 1986, e da tale data decorre il termine triennale di decadenza; Ritenuto che nel caso di specie e' applicabile il citato art. 4 del d.l. n. 384/1992, in luogo del previgente art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 (che prevedeva un termine decennale per la proposizione dell'azione giudiziaria) in quanto il presente processo e' stato instaurato dopo l'entrata in vigore del citato decreto-legge (art. 4, terzo comma, del d.l. n. 384/1992); Ritenuto che deve essere sollevata, d'ufficio, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo e terzo comma, del citato decreto-legge; Considerato che la questione e' rilevante ai fini del decidere, atteso che l'applicazione della norma impugnata determinerebbe in via preliminare l'accoglimento dell'eccezione di decadenza e, quindi, il rigetto della domanda della ricorrente indipendentemente da ogni accertamento medico-legale; Considerato che la questione suddetta non e' manifestamente infondata per i motivi piu' ampiamente esposti dal pretore di Lecce nell'ordinanza 31 marzo 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 9 giugno 1993) e cioe' in quanto: a) v'e' contrasto con l'art. 3 della Costituzione poiche' e' stata posta una irragionevole discriminazione tra soggetti che abbiano iniziato l'azione giudiziaria prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 384/1992 e soggetti che l'abbiano iniziata dopo tale data, mentre per tutti la normativa precedente riconosceva la facolta' di adire il giudice entro dieci anni dalla decisione amministrativa; b) v'e' contrasto con l'art. 24 della Costituzione poiche' il termine triennale era gia' scaduto quando e' entrato in vigore il d.l. n. 384/1992, e la ricorrente e' stata cosi' privata della tutela giurisdizionale del proprio diritto, non per sua inerzia, atteso che era in corso il piu' ampio termine decennale previsto dalla normativa previgente; c) v'e' contrasto con l'art. 38 della Costituzione poiche' nelle circostanze di cui sopra, e cioe' con l'entrata in vigore di una norma che ha reso impossibile la tutela in giudizio, ponendo un termine di decadenza triennale, peraltro gia' scaduto, mentre era ancora in corso quello decennale previsto dalla normativa previgente, e' stato pregiudicato il diritto ad una prestazione previdenziale.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo e secondo comma, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il presente processo; Ordina che la cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Viterbo, addi' 12 luglio 1993 Il pretore: PASCOLINI Il cancelliere: ROTTINO 93C1127