N. 680 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 luglio 1993

                                N. 680
       Ordinanza emessa il 12 luglio 1993 dal pretore di Viterbo
 nel procedimento civile vertente tra Ercolani Anna, in proprio e n.q.
 e l'I.N.P.S.
 Pensioni - Pensioni previdenziali - Controversie - Sostituzione al
    termine  di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria
    del piu' breve termine di tre anni  dalla  data  di  comunicazione
    della  decisione  del ricorso o dalla data di scadenza del termine
    stabilito per la pronuncia della decisione in sede  amministrativa
    -  Previsione  dello  stesso  a  pena  di  decadenza - Conseguente
    incisione sul diritto ai ratei delle prestazioni pensionistiche  -
    Applicazione  a  tutti  i  procedimenti gia' in corso alla data di
    entrata in  vigore  della  disposizione  de  qua  -  Irragionevole
    disparita'  di  trattamento  -  Incidenza sul diritto di difesa in
    giudizio e sulla garanzia previdenziale.
 (D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, primo e terzo comma,
    convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438).
 (Cost., artt. 3, 24 e 38).
(GU n.47 del 17-11-1993 )
                              IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva di cui al verbale 29 giugno 1993;
    Rilevato che Ercolani Anna,  in  proprio  ed  in  nome  dei  figli
 minori,  con  ricorso  depositato in data 26 ottobre 1992, ha chiesto
 che il pretore condannasse l'I.N.P.S. a corrisponderle i ratei  della
 pensione  di  invalidita'  di  cui  era  titolare  il  defunto marito
 Sposetti Athos, dalla data della revoca (1 giugno 1985) a quella  del
 decesso dello stesso Sposetti;
    Rilevato  che  l'I.N.P.S. ha eccepito la decadenza di cui all'art.
 4,  primo  comma,  del  decreto-legge  19  settembre  1992,  n.  384,
 convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438;
    Ritenuto   che   l'eccezione   appare   fondata,   atteso  che  il
 procedimento amministrativo si e' concluso in data 27 febbraio  1986,
 e da tale data decorre il termine triennale di decadenza;
    Ritenuto  che  nel  caso di specie e' applicabile il citato art. 4
 del d.l. n. 384/1992, in luogo del previgente art. 47 del d.P.R.  n.
 639/1970  (che  prevedeva  un  termine  decennale per la proposizione
 dell'azione giudiziaria) in quanto  il  presente  processo  e'  stato
 instaurato dopo l'entrata in vigore del citato decreto-legge (art. 4,
 terzo comma, del d.l. n. 384/1992);
    Ritenuto  che  deve  essere  sollevata,  d'ufficio,  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo  e  terzo  comma,  del
 citato decreto-legge;
    Considerato  che  la  questione e' rilevante ai fini del decidere,
 atteso che l'applicazione della norma impugnata determinerebbe in via
 preliminare l'accoglimento dell'eccezione di decadenza e, quindi,  il
 rigetto  della  domanda  della  ricorrente  indipendentemente da ogni
 accertamento medico-legale;
    Considerato  che  la  questione  suddetta  non  e'  manifestamente
 infondata  per  i motivi piu' ampiamente esposti dal pretore di Lecce
 nell'ordinanza 31 marzo 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 24 del  9  giugno
 1993) e cioe' in quanto:
       a)  v'e'  contrasto  con l'art. 3 della Costituzione poiche' e'
 stata  posta  una  irragionevole  discriminazione  tra  soggetti  che
 abbiano  iniziato  l'azione  giudiziaria prima dell'entrata in vigore
 del d.l. n. 384/1992 e soggetti che  l'abbiano  iniziata  dopo  tale
 data,  mentre  per  tutti  la  normativa  precedente  riconosceva  la
 facolta' di  adire  il  giudice  entro  dieci  anni  dalla  decisione
 amministrativa;
       b)  v'e'  contrasto con l'art. 24 della Costituzione poiche' il
 termine triennale era gia' scaduto quando e'  entrato  in  vigore  il
 d.l.  n.  384/1992,  e  la  ricorrente  e' stata cosi' privata della
 tutela giurisdizionale del proprio  diritto,  non  per  sua  inerzia,
 atteso  che  era  in  corso  il piu' ampio termine decennale previsto
 dalla normativa previgente;
       c) v'e' contrasto con  l'art.  38  della  Costituzione  poiche'
 nelle  circostanze  di  cui sopra, e cioe' con l'entrata in vigore di
 una norma che ha reso impossibile la tutela in giudizio,  ponendo  un
 termine  di  decadenza  triennale,  peraltro gia' scaduto, mentre era
 ancora in corso quello decennale previsto dalla normativa previgente,
 e' stato pregiudicato il diritto ad una prestazione previdenziale.
                                P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 4, primo e secondo comma, del
 d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge  14  novembre
 1992,  n.  438,  per  contrasto  con  gli  artt.  3,  24  e  38 della
 Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende il presente processo;
    Ordina  che  la  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e
 comunicata  ai  Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
 dei deputati.
      Viterbo, addi' 12 luglio 1993
                         Il pretore: PASCOLINI
                                               Il cancelliere: ROTTINO
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