N. 681 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 settembre 1993
N. 681 Ordinanza emessa il 7 settembre 1993 dal magistrato di sorveglianza presso il tribunale di Nuoro nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Garzon Castaneda Libardo Pena - Conversione delle pene pecuniarie per insolvibilita' del condannato - Previsione di un'unica modalita' di conversione consistente nell'applicazione della sanzione sostitutiva della liberta' controllata - Impossibilita' di far scontare tale tipo di sanzione alle persone che (come nel caso di specie) risiedano all'estero atteso che il contenuto afflittivo della pena consiste, nel caso, in limitazioni alla liberta' di movimento (divieto di allontanarsi dal comune di residenza) che presuppongono, ai fini del controllo, il requisito della residenza in Italia - Irragionevole equiparazione di situazioni diverse (soggetti residenti e non residenti in Italia) con incidenza sul principio della funzione rieducativa della pena. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 102, primo comma). (Cost., artt. 3 e 27).(GU n.47 del 17-11-1993 )
IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA Emette la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza relativo alla conversione della pena pecuniaria di L. 24.000.000 di multa inflitta con sentenza 12 luglio 1991 dal g.i.p. presso il tribunale di Treviso nei confronti di Garzon Castaneda Libardo, nato a Bogota' il 20 luglio 1963 attualmente detenuto nella casa reclusione di Mamone; Visti gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato; Verificata preliminarmente la regolarita' delle comunicazioni rel- ative ai prescritti avvisi al rappresentante del p.m., all'interessato ed al difensore; Considerate le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale; Udite le conclusioni del rappresentante del p.m. e del difensore; OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO Oggetto dell'odierno procedimento e' la conversione della pena pecuniaria della multa di L. 24.000.000 inflitta a Garzon Castaneda Libardo con sentenza 12 luglio 1991 dal g.i.p. tribunale di Treviso. La procura competente all'esecuzione della pena di cui sopra, rilevata l'insolvibilita' della persona condannata, ha trasmesso agli atti a questo ufficio ai fini della conversione della multa nella sanzione sostitutiva della liberta' controllata, ai sensi degli artt. 102 e segg. della legge n. 689/1981. Preliminarmente alla concreta determinazione dalla modalita' di esecuzione della sanzione sostitutiva, accertata per il condannato la effettiva impossibilita' di pagamento della somma dovuta a titolo di multa, questo magistrato ritiene rilevante ai fini della decisione una valutazione della costituzionalita' della normativa contenuta nel capo quinto della legge n. 689/1981, in relazione all'art. 3 della Costituzione, ravvisandosi nella normativa sopra indicata una violazione del principio di uguaglianza. Nel caso concreto si verifica la situazione di un cittadino extra- comunitario, autore di un fatto previsto dalla legge come reato e sanzionato con pena detentiva e pecuniaria che di fatto si trovera' ad espiare solo la pena detentiva (e probabilmente non in maniera totale, risultando dagli atti la volonta' del condannato di essere espulso dal territorio dello Stato prima della completa espiazione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 39/1990, commi 12-bis , ter, quater, quinquies e sexies introdotti con d.l. n. 187/1993 convertito nella legge n. 296/1993) rendendosi materialmente impossibile l'applicazione nei suoi confronti della sanzione sostitutiva della liberta' controllata. Questo nel caso di specie potra' avvenire per due distinte ragioni: o perche' risultera' attuata nei confronti del Garzon Castaneda l'espulsione dal territorio dello Stato all'atto della scarcerazione o perche', trattandosi di persona senza fissa dimora nei confronti della quale non si puo' individuare un legame territoriale (vedi agli atti dichiarazione resa dal detenuto di non aver alcun luogo in Italia da indicare come domicilio all'atto della scarcerazione), non si puo' procedere alla determinazione delle prescrizioni inerenti la liberta' controllata. In questo modo si realizza una indubbia situazione di disparita' di trattamento fra il condannato residente in Italia, per il quale si rende eseguibile e quindi espiabile la sanzione sostitutiva derivante da conversione di pena pecuniaria, e il condannato che non presenta legami territoriali con il nostro Paese, per il quale risultera' non espiata una parte di pena prevista per legge in conseguenza di un identico fatto di reato. L'art. 102 della legge n. 689/1981 si presenta quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui prevede una sola modalita' di espiazione della pena pecuniaria a fronte di impossibilita' di esazione (consistente nella conversione della pena pecuniaria in liberta' controllata), a prescindere dalla sussistenza o meno del presupposto della residenza in Italia. Il contenuto afflittivo della sanzione sostitutiva della liberta' controllata si sostanzia proprio nell'imposizione al condannato di limitazioni in ordine alla liberta' di movimento (divieto di allontanarsi dal comune di residenza) e in ordine alla sottoposizione a una serie di controlli da parte delle forze dell'ordine da individuarsi sempre con il criterio della territorialita'. In aggiunta a cio' occorre rilevare che la pretesa punitiva dello Stato, sancita dall'art. 27 della Costituzione, viene di fatto limitata dal verificarsi delle situazioni sopra evidenziate, la funzione della sanzione penale di prevenzione generale e di prevenzione speciale risulta fortemente compressa nel momento in cui nel nostro ordinamento fanno ingresso prassi generalizzate di impossibilita' per lo Stato di richiedere al condannato una puntuale e completa esecuzione della sanzione inflitta. Sotto questo profilo l'art. 102 della legge n. 689/1981 appare viziato anche in relazione all'art. 27, terzo comma, della Costituzione non essendo rispettato il dettato costituzionale che impone al legislatore la previsione di sanzioni penali che devono tendere alla rieducazione del condannato. La funzione rieducativa della pena ricopre un ruolo primario non solo nella fase di esecuzione della pena (nel senso di richiedere la previsione di meccanismi tali da consentire la personalizzazione del trattamento punitivo), ma ha una portata sostanziale anche nella fase logicamente antecedente nel senso che si richiede al legislatore di prevedere gia' in partenza delle tipologie sanzionatorie adatte ad agevolare una esecuzione personalizzata che consenta il raggiungimento delle finalita' di prevenzione generale e speciale. Il procedimento in esame non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni di legittimita' costituzionale in questa sede evidenziate.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede un'unica modalita' di conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilita' del condannato a prescindere dalla sussistenza o meno del presupposto della residenza in Italia, per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata, a cura della cancelleria, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Nuoro, addi' 7 settembre 1993 Il magistrato di sorveglianza: SCARZELLA Il collaboratore di cancelleria: CARBONI 93C1128