N. 682 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 luglio 1993
N. 682 Ordinanza emessa il 6 luglio 1993 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal p.m. nei confronti di Caramando Lazzaro Reato in genere - Atti interruttivi del corso della prescrizione - Mancata inclusione fra di essi della richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto a quanto stabilito per la richiesta di rinvio a giudizio inclusa fra i detti atti. (C.P., art. 160 cpv.). (Cost., art. 3).(GU n.47 del 17-11-1993 )
LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal p.m. contro Caramando Lazzaro, avverso la sentenza del g.i.p. della pretura di Salerno del 12 febbraio 1993; Sentita la relazione fatta dal consigliere V. Papadia; Lette le conclusioni del p.m. con le quali chiede sollervarsi questione di legittimita' costituzionale dell'art. 160 del c.p. con sentenza 12 febbraio 1993 il g.i.p. della pretura di Salerno dichiarava non doversi procedere nei confronti di Caramando Lazzaro in ordine al reato di violazione degli artt. 51 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164/1956 perche' estinto per prescrizione. Il p.m. ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'illegittimita' costituzionale dell'art. 160 del c.p. nella parte in cui non e' riconosciuta efficacia interruttiva alla emissione del decreto penale di condanna. Rileva la Corte che la eccezione sollevata dal ricorrente non e' manifestamente infondata. Ed invero, la norma di cui al cpv. dell'art. 160 del c.p. non include, tra gli atti aventi efficacia interruttiva della prescrizione, la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, a differenza di quanto espressamente previsto per la richiesta di decreto di rinvio a giudizio. Orbene, poiche' entrambe le richieste concretizzano una attivita' dell'organo preposto all'esercizio dell'azione penale diretta a promuovere il procedimento, non si ravvisa il motivo di tale diverso trattamento che comporta una ingiustificata ed illogica differenziazione tra situazioni analoghe. E poiche', nella specie, la questione e' rilevante dovendosi, in caso contrario, ritenere la prescrizione del reato.
P. Q. M. Visto l'art. 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospende il giudizio in corso e dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 160 cpv. del c.p. nella parte in cui non e' prevista, quale causa di interruzione della prescrizione, anche la richiesta di emissione del decreto penale di condanna; Ordina notificarsi la presente ordinanza alle parti e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone la comunicazione della stessa ordinanza ai Presidenti dei rami del Parlamento; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Addi', 6 luglio 1993 Il presidente: (firma illeggibile) 93C1129