N. 682 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 luglio 1993

                                N. 682
      Ordinanza emessa il 6 luglio 1993 dalla Corte di cassazione
   sul ricorso proposto dal p.m. nei confronti di Caramando Lazzaro
 Reato in genere - Atti interruttivi del corso della prescrizione -
    Mancata  inclusione  fra  di essi della richiesta di emissione del
    decreto  penale  di  condanna  -  Ingiustificata   disparita'   di
    trattamento rispetto a quanto stabilito per la richiesta di rinvio
    a giudizio inclusa fra i detti atti.
 (C.P., art. 160 cpv.).
 (Cost., art. 3).
(GU n.47 del 17-11-1993 )
                        LA CORTE DI CASSAZIONE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal p.m.
 contro  Caramando  Lazzaro,  avverso  la  sentenza  del  g.i.p. della
 pretura di Salerno del 12 febbraio 1993;
    Sentita la relazione fatta dal consigliere V. Papadia;
    Lette le conclusioni del p.m.  con  le  quali  chiede  sollervarsi
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 160 del c.p. con
 sentenza  12  febbraio  1993  il  g.i.p.  della  pretura  di  Salerno
 dichiarava  non  doversi procedere nei confronti di Caramando Lazzaro
 in ordine al reato di violazione degli artt. 51 e 77 del decreto  del
 Presidente   della   Repubblica   n.  164/1956  perche'  estinto  per
 prescrizione.
    Il   p.m.   ha   proposto   ricorso   per   cassazione   deducendo
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 160 del c.p. nella parte in
 cui  non  e'  riconosciuta  efficacia interruttiva alla emissione del
 decreto penale di condanna.
    Rileva la Corte che la eccezione sollevata dal ricorrente  non  e'
 manifestamente  infondata.  Ed  invero,  la  norma  di  cui  al  cpv.
 dell'art. 160 del c.p. non include, tra  gli  atti  aventi  efficacia
 interruttiva  della  prescrizione,  la  richiesta  di  emissione  del
 decreto penale di condanna,  a  differenza  di  quanto  espressamente
 previsto per la richiesta di decreto di rinvio a giudizio.
    Orbene,  poiche' entrambe le richieste concretizzano una attivita'
 dell'organo  preposto  all'esercizio  dell'azione  penale  diretta  a
 promuovere  il procedimento, non si ravvisa il motivo di tale diverso
 trattamento   che   comporta   una   ingiustificata    ed    illogica
 differenziazione tra situazioni analoghe. E poiche', nella specie, la
 questione  e'  rilevante  dovendosi,  in  caso contrario, ritenere la
 prescrizione del reato.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Sospende  il  giudizio  in  corso  e  dichiara  rilevante  e   non
 manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale,
 in  relazione  all'art.  3 della Costituzione, dell'art. 160 cpv. del
 c.p. nella parte in cui non e' prevista, quale causa di  interruzione
 della  prescrizione,  anche  la  richiesta  di  emissione del decreto
 penale di condanna;
    Ordina  notificarsi  la  presente  ordinanza  alle  parti  e  alla
 Presidenza del Consiglio dei Ministri;
    Dispone  la comunicazione della stessa ordinanza ai Presidenti dei
 rami del Parlamento;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
      Addi', 6 luglio 1993
                  Il presidente: (firma illeggibile)

 93C1129