N. 684 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 gennaio - 20 ottobre 1993
N. 684 Ordinanza emessa il 23 gennaio 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 ottobre 1993) dal pretore di Pescara nel procedimento civile vertente tra Santuccione Mira e Orsini Nelda Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Richiesta di convalida di licenza per finita locazione - Proroga biennale del contratto - Operativita' di diritto anche in assenza di trattative per un nuovo canone - Impossibilita' per il locatore di sottrarsi alla proroga anche in presenza di necessita' propria - Irrazionalita'. (Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, comma 2-bis). (Cost., art. 3).(GU n.47 del 17-11-1993 )
IL PRETORE Sciogliendo la riserva; Atteso che l'intimata, comparsa all'udienza di convalida, ha espressamente invocato la proroga ex lege introdotta dall'art. 11, comma 2-bis, della legge n. 359/1991 di conversione in legge del d.l. n. 333/1992; Rilevato che, trattandosi di rapporto locativo scaduto in epoca successiva alla entrata in vigore della legge di cui sopra, il giudicante dovrebbe negare il provvedimento di convalida disattendendo conseguentemente la domanda della locatrice che ha chiesto il rilascio immediato dell'appartamento essendo cessato il rapporto sotto la data del 1dicembre 1992; Atteso che parte intimante ha dedotto di aver provveduto all'acquisto dell'immobile esclusivamente per abitarlo personalmente (producendo relativo atto di acquisto) e si e' opposta alla proroga; Rilevato che la nuova disciplina introdotta con l'art. 11, comma 2-bis, della legge n. 359/1992, pur non prestandosi a censura per aver procrastinato il rilascio degli immobili adibiti ad abitazione concendendo un ulteriore termine ai conduttori, in considerazione del carattere transitorio della stessa, in quanto emanata in attesa della revisione della normativa delle locazioni degli immobili urbani (art. 11 primo comma del d.l. n. 333/1992) ed in contemporanea alla liberalizzazione dei canoni di locazione degli immobili (nuovi e vecchi) ( ex primo e socondo comma del medesimo art. 11), consente, tuttavia, di sostenere che non ha rispettato il canone di razionalita' di cui all'art. 3 della Costituzione, non avendo tenuto conto anche delle esigenze del locatore che dovendo abitare a propria volta, l'immobile chiesto in restituzione e per il quale il contratto e' scaduto, nulla puo' opporre al conduttore; Attesa la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di cui sopra;
P. Q. M. Sospesa la decisione, rimette gli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di costituzionalita' dell'art. 11, comma 2-bis, della legge 8 agosto 1992, n. 359, per violazione dell'art. 3 della Costituzione laddove, di fronte alla richiesta del conduttore che invochi la proroga biennale, non consente al locatore di dedurre la propria necessita' abitativa; Dispone che la presente ordinanza venga comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri. Pescara, addi' 23 gennaio 1993 Il pretore: ANGELINI 93C1131