N. 684 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 gennaio - 20 ottobre 1993

                                N. 684
       Ordinanza emessa il 23 gennaio 1993 (pervenuta alla Corte
 costituzionale il 20 ottobre 1993) dal pretore di Pescara nel
 procedimento civile vertente tra Santuccione Mira e Orsini Nelda
 Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Richiesta di convalida
    di licenza per finita locazione - Proroga biennale del contratto -
    Operativita'  di  diritto  anche  in  assenza di trattative per un
    nuovo canone - Impossibilita' per il locatore  di  sottrarsi  alla
    proroga anche in presenza di necessita' propria - Irrazionalita'.
 (Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, comma 2-bis).
 (Cost., art. 3).
(GU n.47 del 17-11-1993 )
                              IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva;
    Atteso  che  l'intimata,  comparsa  all'udienza  di  convalida, ha
 espressamente invocato la proroga ex lege  introdotta  dall'art.  11,
 comma  2-bis,  della  legge  n.  359/1991 di conversione in legge del
 d.l. n. 333/1992;
    Rilevato che, trattandosi di rapporto locativo  scaduto  in  epoca
 successiva  alla  entrata  in  vigore  della  legge  di cui sopra, il
 giudicante   dovrebbe   negare   il   provvedimento   di    convalida
 disattendendo  conseguentemente  la  domanda  della  locatrice che ha
 chiesto il rilascio immediato dell'appartamento  essendo  cessato  il
 rapporto sotto la data del 1›dicembre 1992;
    Atteso   che   parte  intimante  ha  dedotto  di  aver  provveduto
 all'acquisto dell'immobile esclusivamente per abitarlo  personalmente
 (producendo relativo atto di acquisto) e si e' opposta alla proroga;
    Rilevato  che  la nuova disciplina introdotta con l'art. 11, comma
 2-bis, della legge n. 359/1992, pur non  prestandosi  a  censura  per
 aver  procrastinato  il rilascio degli immobili adibiti ad abitazione
 concendendo un ulteriore termine ai conduttori, in considerazione del
 carattere transitorio della stessa, in quanto emanata in attesa della
 revisione della normativa delle locazioni degli immobili urbani (art.
 11 primo comma del  d.l.  n.  333/1992)  ed  in  contemporanea  alla
 liberalizzazione  dei  canoni  di  locazione  degli immobili (nuovi e
 vecchi) ( ex primo e socondo comma del medesimo art.  11),  consente,
 tuttavia,   di   sostenere   che  non  ha  rispettato  il  canone  di
 razionalita' di cui all'art. 3 della Costituzione, non avendo  tenuto
 conto anche delle esigenze del locatore che dovendo abitare a propria
 volta, l'immobile chiesto in restituzione e per il quale il contratto
 e' scaduto, nulla puo' opporre al conduttore;
    Attesa  la  rilevanza e non manifesta infondatezza della questione
 di cui sopra;
                                P. Q. M.
    Sospesa la decisione, rimette gli atti alla  Corte  costituzionale
 per  l'esame della questione di costituzionalita' dell'art. 11, comma
 2-bis, della legge 8 agosto 1992, n. 359, per violazione dell'art.  3
 della  Costituzione  laddove, di fronte alla richiesta del conduttore
 che invochi la proroga biennale, non consente al locatore di  dedurre
 la propria necessita' abitativa;
    Dispone  che  la presente ordinanza venga comunicata ai Presidenti
 dei due rami del Parlamento e notificata al Presidente del  Consiglio
 dei Ministri.
      Pescara, addi' 23 gennaio 1993
                         Il pretore: ANGELINI

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