N. 686 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio - 21 ottobre 1993

                                N. 686
      Ordinanza emessa il 12 febbraio 1993 (pervenuta alla Corte
  costituzionale il 21 ottobre 1993) dal tribunale di Reggio Calabria
  sui ricorsi riuniti proposti da  Longo Vincenza ed altri
 Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa -
    Possesso  ingiustificato, anche per interposta persona, di beni di
    valore  sproporzionato  alla  attivita'  svolta   o   ai   redditi
    dichiarati  -  Configurazione  di tale condotta come reato proprio
    richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato  per
    determinati  reati  o  di  soggetto  nei  cui confronti si proceda
    l'applicazione di una misura di prevenzione - Irragionevolezza  in
    considerazione della non definitivita' delle suddette qualifiche -
    Lesione  dei  principi  di  eguaglianza, di irretroattivita' della
    legge penale e di  presunzione  di  innocenza  con  incidenza  sul
    diritto di difesa.
 (Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-quinquies).
 (Cost., artt. 3, 24, 25 e 27).
(GU n.47 del 17-11-1993 )
                             IL TRIBUNALE
    Esaminati  gli  atti  d'appello  proposti  nell'interesse di Longo
 Vincenza, Longo Vincenzo, Bottiglieri Armina, Longo Domenico  avverso
 l'ordinanza  emessa  dal  g.i.p.  presso  la Pretura Circondariale di
 Palmi, in data 2 gennaio 1993, con  cui  si  rigettava  l'istanza  di
 revoca   del  sequestro  operato  dai  Carabinieri  di  Taurianova  e
 convalidato dal pubblico ministero il 18 settembre 1992;
    Esaminati gli atti e la documentazione allegata;
    Udita la difesa dei ricorrenti;
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    La difesa  eccepisce  l'illegittimita'  del  sequestro  operato  a
 carico   dei  ricorrenti  per  insussistenza  dei  presupposti  e  di
 specifiche esigenze di indagine tali da leggittimarlo. In  merito  si
 osserva   che   le  censure  allegate  a  fondamento  della  presente
 imputazione, riferendosi alla  sussistenza  dei  presupposti  di  cui
 all'art.  12-quinquies  della  legge n. 356/1992, non possono trovare
 accoglimento.   Esula,   infatti,   dall'oggetto   della   cognizione
 attribuita a questo collegio ogni valutazione che afferisca al merito
 della  imputazione,  alla valutazione, cioe', degli elementi fattuali
 costitutivi dei supporti della costruzione accusatoria.  (Cass.  pen.
 sez.  v  1  dicembre  1987, n.5402). escluso dunque ogni accertamento
 preventivo circa la  sussistenza  del  reato  che  forma  oggetto  di
 accertamento  del procedimento principale, questo tribunale puo' solo
 procedere alla verifica, condotta sul piano della  mera  astrattezza,
 della configurabilita' del fatto come penalmente illecito ed alla sua
 addebitabilita' all'imputato.
    Attesoche',  per  come  si  evince  dalle allegazioni contenute in
 atti, Longo  Vincenzo,  Longo  Vincenza,  Bottiglieri  Armina,  Longo
 Domenico sono soggetti nei cui confronti si procede per l'applicazine
 di  una  misura personale (cfr. informativa del 31 maggio 1992) e che
 risulti una sproporzione fra il valore dei beni di cui sono  titolari
 ed il proprio reddito (cfr. informativa del 17 settembre 1992), avuto
 riguardo  al disposto di cui all'art. 12-quinquies della citata legge
 -  che  figura  un'inversione  dell'onere  della   prova   a   carico
 delel'indagato  ai  fini  della  giustificazione della liceita' della
 provenienza - non puo' dubitarsi che la fattispecie or ora  descritta
 sia sussumibile sub art. 12-quinquies della legge n. 356/1992.
    Le  superiori  considerazioni,  unite  alla circostanza che i beni
 sottoposti a vincolo reale costituiscano corpo di  reato  e  pertanto
 siano  suscettibili  di  confisca,  fanno  concludere per la conferma
 della correttezza delle argomentazioni sostenute dal  giudice  a  quo
 nel  provvedimento  impugnato, e conseguentemente per la legittimita'
 del disposto sequestro.
    Tanto    ritenuto    va,    tuttavia    promosso    incidente   di
 costituzionalita' perche' ritenuta  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata la relativa quaestio nel presente procedimento in relazione
 al  dedotto  art.  12-quinquies, secondo comma, legge n. 356/1992 per
 violazione degli artt. 3, 24, 25, 27 della Costituzione.
    A  tal  fine  si  evidenzia  che  questo  tribunale,  in   diversa
 composizione,   aveva  gia'  sollevato  il  giudizio  incidentale  di
 costituzionalita' in ordine alla medesima  questione,  con  ordinanza
 del 14 dicembre 1992, la cui motivazione appresso si riporta e che si
 recepisce integralmente come propria.
    Il disposto dell'art. 12-quinquies individua nel comma secondo una
 fattispecie  modellata sul "tipo" degli artt. 707 e 708 del c.p. (che
 e' infatti alternativa rispetto alle  incriminazioni  concernenti  le
 condotte  di  cui  al  comma primo nonche' a quelle di cui agli artt.
 648, 648-bis, 648-ter del c.p.).
    Essa, infatti, assume, introducendo un  meccanismo  di  inversione
 dell'onere  della prova, uno stato di fatto personale, oggettivamente
 acclarato, individuando nell'inciso "risultato, anche per  interposta
 persona fisica o giuridica, essere titolari o avere la disponibilita'
 a  qualsiasi  titolo  di  denaro,  beni  o  altre  utilita' di valore
 sproporzionato al loro reddito, dichiarato ai fini delle imposte  sul
 reddito,  o alla propria attivita' economica, e dei quali non possano
 giustificare la legittima provenienza" quale co-elemento  costitutivo
 dell'incriminazione in discorso, che e' reato di pericolo.
    Nello statuire cio', tuttavia, tale previsione non riproduce quale
 requisito   minimo   di   integrazione   della  posizione  soggettiva
 incriminata il  presupposto  di  una  previa  condanna  irrogata  nei
 confronti  del  medesimo; requisito gia' riconosciuto imprescindibile
 per la compatibilita' costituzionale delle disposizioni analogalmente
 incriminatorie di cui agli artt. 707 e 708 del c.p. (cfr. n. 110  del
 19   luglio   1968   e   n.  14  del  2  febbraio  1971  della  Corte
 costituzionale).
    Detta  disposizione,  infatti,  assume  quale  presupposto   della
 (eventuale)  condanna  e successiva applicazione di confisca, il mero
 essere dell'imputato sottoposto ad indagini per taluno dei reati  ivi
 specificati,  ovvero  sottoposto a procedimento per l'applicazione di
 una misura di prevenzione personale.
    Selettivamente, pertanto, l'incriminazione  si  rivolge  a  non  a
 tutti i soggetti dell'ordinamento, ma solo a quelli, sebbene non piu'
 soltanto inquisiti (a vario titolo), comunque giudicabili.
    Tale  posizione,  che  e'  meramente processuale e non gia' "stato
 personale", che poteva essere dall'imputato del reato di cui all'art.
 12-quinquies  persino  non  conosciuta,  manifestandosi  cosi'   come
 condizione  obiettiva  di  punibilita',  contrastata  comunque con la
 presunzione di non colpevolezza di  chi  e'  mero  indagato  o  anche
 giudicabile  e non ha riportato (neppure con sentenza non definitiva)
 una condanna.
    Devesi, dunque, disporre la sospensione del presente  giudizio  di
 impugnazione   per   l'evidente  impossibilita'  di  pronunciare  sul
 medesimo in pendenza del proposto incidente di costituzionalita'.
    Sicche', ritenuta la questione di  legittimita'  rilevante  e  non
 manifestamente  infondata,  per  come  in  precedenza esposto, questo
 collegio sospende il  giudizio  e  dispone  l'immediata  trasmissione
 degli atti alla competente Corte costituzionale.
                                P. Q. M.
    Dichiara  rilevante  e  non  manifestamente infondata in relazione
 agli artt. 3,  24,  25  e  27  della  Costituzione  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  12-quinquies  della legge n.
 356/1992 per come in motivazione specificata;
    Sospende il giudizio promosso con ricorso del difensore  di  Longo
 Vincenzo,  Longo  Vincenza,  Bottiglieri  Armina,  Longo  Domenico ed
 ordina la immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale;
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito, nonche' per la
 notifica della presente ordinanza al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  per  la  comunicazione  ai  Presidenti  della Camera dei
 Deputati e del Senato della Repubblica.
      Reggio Calabria, addi' 12 febbraio 1993
                         Il presidente: BOEMI

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