N. 686 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio - 21 ottobre 1993
N. 686 Ordinanza emessa il 12 febbraio 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 ottobre 1993) dal tribunale di Reggio Calabria sui ricorsi riuniti proposti da Longo Vincenza ed altri Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa - Possesso ingiustificato, anche per interposta persona, di beni di valore sproporzionato alla attivita' svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato per determinati reati o di soggetto nei cui confronti si proceda l'applicazione di una misura di prevenzione - Irragionevolezza in considerazione della non definitivita' delle suddette qualifiche - Lesione dei principi di eguaglianza, di irretroattivita' della legge penale e di presunzione di innocenza con incidenza sul diritto di difesa. (Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-quinquies). (Cost., artt. 3, 24, 25 e 27).(GU n.47 del 17-11-1993 )
IL TRIBUNALE Esaminati gli atti d'appello proposti nell'interesse di Longo Vincenza, Longo Vincenzo, Bottiglieri Armina, Longo Domenico avverso l'ordinanza emessa dal g.i.p. presso la Pretura Circondariale di Palmi, in data 2 gennaio 1993, con cui si rigettava l'istanza di revoca del sequestro operato dai Carabinieri di Taurianova e convalidato dal pubblico ministero il 18 settembre 1992; Esaminati gli atti e la documentazione allegata; Udita la difesa dei ricorrenti; Ha pronunciato la seguente ordinanza. La difesa eccepisce l'illegittimita' del sequestro operato a carico dei ricorrenti per insussistenza dei presupposti e di specifiche esigenze di indagine tali da leggittimarlo. In merito si osserva che le censure allegate a fondamento della presente imputazione, riferendosi alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 12-quinquies della legge n. 356/1992, non possono trovare accoglimento. Esula, infatti, dall'oggetto della cognizione attribuita a questo collegio ogni valutazione che afferisca al merito della imputazione, alla valutazione, cioe', degli elementi fattuali costitutivi dei supporti della costruzione accusatoria. (Cass. pen. sez. v 1 dicembre 1987, n.5402). escluso dunque ogni accertamento preventivo circa la sussistenza del reato che forma oggetto di accertamento del procedimento principale, questo tribunale puo' solo procedere alla verifica, condotta sul piano della mera astrattezza, della configurabilita' del fatto come penalmente illecito ed alla sua addebitabilita' all'imputato. Attesoche', per come si evince dalle allegazioni contenute in atti, Longo Vincenzo, Longo Vincenza, Bottiglieri Armina, Longo Domenico sono soggetti nei cui confronti si procede per l'applicazine di una misura personale (cfr. informativa del 31 maggio 1992) e che risulti una sproporzione fra il valore dei beni di cui sono titolari ed il proprio reddito (cfr. informativa del 17 settembre 1992), avuto riguardo al disposto di cui all'art. 12-quinquies della citata legge - che figura un'inversione dell'onere della prova a carico delel'indagato ai fini della giustificazione della liceita' della provenienza - non puo' dubitarsi che la fattispecie or ora descritta sia sussumibile sub art. 12-quinquies della legge n. 356/1992. Le superiori considerazioni, unite alla circostanza che i beni sottoposti a vincolo reale costituiscano corpo di reato e pertanto siano suscettibili di confisca, fanno concludere per la conferma della correttezza delle argomentazioni sostenute dal giudice a quo nel provvedimento impugnato, e conseguentemente per la legittimita' del disposto sequestro. Tanto ritenuto va, tuttavia promosso incidente di costituzionalita' perche' ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la relativa quaestio nel presente procedimento in relazione al dedotto art. 12-quinquies, secondo comma, legge n. 356/1992 per violazione degli artt. 3, 24, 25, 27 della Costituzione. A tal fine si evidenzia che questo tribunale, in diversa composizione, aveva gia' sollevato il giudizio incidentale di costituzionalita' in ordine alla medesima questione, con ordinanza del 14 dicembre 1992, la cui motivazione appresso si riporta e che si recepisce integralmente come propria. Il disposto dell'art. 12-quinquies individua nel comma secondo una fattispecie modellata sul "tipo" degli artt. 707 e 708 del c.p. (che e' infatti alternativa rispetto alle incriminazioni concernenti le condotte di cui al comma primo nonche' a quelle di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter del c.p.). Essa, infatti, assume, introducendo un meccanismo di inversione dell'onere della prova, uno stato di fatto personale, oggettivamente acclarato, individuando nell'inciso "risultato, anche per interposta persona fisica o giuridica, essere titolari o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilita' di valore sproporzionato al loro reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza" quale co-elemento costitutivo dell'incriminazione in discorso, che e' reato di pericolo. Nello statuire cio', tuttavia, tale previsione non riproduce quale requisito minimo di integrazione della posizione soggettiva incriminata il presupposto di una previa condanna irrogata nei confronti del medesimo; requisito gia' riconosciuto imprescindibile per la compatibilita' costituzionale delle disposizioni analogalmente incriminatorie di cui agli artt. 707 e 708 del c.p. (cfr. n. 110 del 19 luglio 1968 e n. 14 del 2 febbraio 1971 della Corte costituzionale). Detta disposizione, infatti, assume quale presupposto della (eventuale) condanna e successiva applicazione di confisca, il mero essere dell'imputato sottoposto ad indagini per taluno dei reati ivi specificati, ovvero sottoposto a procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione personale. Selettivamente, pertanto, l'incriminazione si rivolge a non a tutti i soggetti dell'ordinamento, ma solo a quelli, sebbene non piu' soltanto inquisiti (a vario titolo), comunque giudicabili. Tale posizione, che e' meramente processuale e non gia' "stato personale", che poteva essere dall'imputato del reato di cui all'art. 12-quinquies persino non conosciuta, manifestandosi cosi' come condizione obiettiva di punibilita', contrastata comunque con la presunzione di non colpevolezza di chi e' mero indagato o anche giudicabile e non ha riportato (neppure con sentenza non definitiva) una condanna. Devesi, dunque, disporre la sospensione del presente giudizio di impugnazione per l'evidente impossibilita' di pronunciare sul medesimo in pendenza del proposto incidente di costituzionalita'. Sicche', ritenuta la questione di legittimita' rilevante e non manifestamente infondata, per come in precedenza esposto, questo collegio sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla competente Corte costituzionale.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12-quinquies della legge n. 356/1992 per come in motivazione specificata; Sospende il giudizio promosso con ricorso del difensore di Longo Vincenzo, Longo Vincenza, Bottiglieri Armina, Longo Domenico ed ordina la immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito, nonche' per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Reggio Calabria, addi' 12 febbraio 1993 Il presidente: BOEMI 93C1133