N. 67 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 novembre 1993

                                 N. 67
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 4 novembre 1993 (della provincia autonoma di Bolzano)
 Banca - Testo unico della legge in materia bancaria e creditizia -
    Possibilita' delle banche italiane  di  stabilire  succursali  nel
    territorio  della  Repubblica  e degli altri Stati comunitari, con
    facolta' della Banca d'Italia di  vietarlo  per  motivi  attinenti
    all'adeguatezza  delle  strutture  e  della situazione finanziaria
    economica  e  patrimoniale  della  banca - Possibilita', altresi',
    delle banche comunitarie di stabilire  succursali  nel  territorio
    della  Repubblica,  previa  comunicazione  alla  Banca d'Italia da
    parte dell'autorita' competente dello  Stato  di  appartenenza  ed
    indicazione  eventuale,  da  parte  della  Banca  d'Italia e della
    CONSOB, all'autorita' competente dello  Stato  comunitario,  delle
    condizioni  alle  quali  e'  subordinato,  per motivi di interesse
    generale, l'esercizio dell'attivita' della succursale - Necessita'
    dell'autorizzazione  della  Banca  d'Italia  per   l'apertura   di
    succursali di banche extracomunitarie gia' operanti nel territorio
    della  Repubblica  - Lamentata invasione nella sfera di competenza
    della provincia di Bolzano in tema di autorizzazioni  all'apertura
    e  al  trasferimento  di  sportelli bancari e aziende di credito a
    carattere locale provinciale  e  regionale  e  di  espressione  di
    parere per le altre aziende di credito.
 (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, artt. 15, primo, terzo e quarto
    comma, e 159, terzo comma).
 (Statuto Trentino-Alto Adige, art. 11, primo e secondo comma).
(GU n.47 del 17-11-1993 )
   Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
 presidente  della   giunga   provinciale   pro-tempore   dott.   Luis
 Durnwalder,  giusta deliberazione della giunta provinciale n. 6640/93
 del 25 ottobre 1993, rappresentata e difesa, tanto unitamente  quanto
 disgiuntamente,  in  virtu'  di  procura speciale del 27 ottobre 1993
 (rogata  dall'avv.  Giovanni  Salghetti  Drioli,  ufficiale   rogante
 dell'amministrazione   provinciale,  rep.  n.  16926),  dagli  avv.ti
 proff.ri Roland Riz e  Sergio  Panunzio,  presso  il  qual'ultimo  e'
 elettivamente  domiciliata in Roma, piazza Borghese n.  3; contro: la
 Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente  del
 Consiglio  in  carica;  per  la  dichiarazione di incostituzionalita'
 dell'art. 15, primo, terzo e quarto comma, ed art. 159, terzo  comma,
 del  decreto  legislativo  1 settembre 1993, n.   385, recante "Testo
 unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".
                               F A T T O
    1.1.  -  Alla  provincia  autonoma  di  Bolzano  spetta  ai  sensi
 dell'art. 11, primo comma dello statuto speciale Trentino-Alto Adige,
 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, il potere di "autorizzare l'apertura e
 il  trasferimento  di  sportelli  bancari  di  aziende  di  credito a
 carattere locale provinciale  e  regionale,  sentito  il  parere  del
 Ministero  del tesoro". Ai sensi dello stesso art. 11, secondo comma,
 dello  statuto  speciale   Trentino-Alto   Adige,   "l'autorizzazione
 dell'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari
 delle  altre  aziende  di  credito  e'  data dal Ministero del tesoro
 sentito il parere della provincia interessata".
    1.2. - La competenza in  materia  di  ordinamento  degli  enti  di
 credito  findiario  e  di  credito agrario delle casse di risparmio e
 delle casse rurali, nonche' delle  aziende  di  credito  a  carattere
 regionale,  e'  attribuita,  invece, alla regione Trentino-Alto Adige
 (art. 5, n. 3 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige).
    In materia di ordinamento delle aziende  di  credito  a  carattere
 regionale  e'  stata  emanata  la norma di attuazione d.P.R. 26 marzo
 1977, n. 234, che  dispone  esplicitamente:  "Le  attribuzioni  delle
 amministrazioni  dello Stato esercitate sia direttamente dagli organi
 centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di  enti  e  di
 istituti  pubblici  a  carattere  nazionale o sovraprovinciale, nella
 materia di ordinamento degli  enti  e  delle  aziende  di  credito  a
 carattere  regionale,  sono esercitate, nel proprio territorio, dalla
 regione Trentino-Alto Adige ai sensi e nei limiti di cui all'art.  5,
 punto  3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
 n. 670, ad eccezione delle attribuzioni spettanti, ai sensi dell'art.
 11 dello stesso decreto, alle province di Trento e  di  Bolzano,  con
 l'osservanza delle norme del presente decreto".
    1.3.  -  Nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30
 settembre 1993 e' stato pubblicato l'impugnato decreto legislativo  1
 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e
 creditizia",  che  all'art.  15, primo comma, dispone che: "Le banche
 italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica
 e degli altri Stati comunitari. La Banca  d'Italia  puo'  vietare  lo
 stabilimento   di   una   nuova   succursale   per  motivi  attinenti
 all'adeguatezza delle  strutture  organizzative  o  della  situazione
 finanziaria, economica e patrimoniale della banca".
    Al  terzo  e  quarto  comma  dell'art.  15  del  decreto stesso e'
 previsto altresi' che: "3. Le banche  comunitarie  possono  stabilire
 succursali  nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento e'
 preceduto  da  una  comunicazione  alla  banca  d'Italia   da   parte
 dell'autorita'  competente dello Stato di appartenenza; la succursale
 inizia l'attivita' decorsi due mesi  dalla  comunicazione.  La  Banca
 d'Italia  e  la  Consob,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
 indicano,  se  del  caso,  all'autorita'   competente   dello   Stato
 comunitario  e  alla  banca  le  condizioni alle quali, per motivi di
 interesse generale, e' subordinato l'esercizio  dell'attivita'  della
 succursale.   4.   Le   banche  extracomunitarie  gia'  operanti  nel
 territorio della Repubblica  con  una  succursale  possono  stabilire
 altre succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia".
    A  sensi  dell'art.  159,  terzo  comma,  del  decreto legislativo
 impugnato, tali disposizioni sono inderogabili anche per le regioni a
 statuto speciale.
    1.4. - In  sostanza,  quindi,  il  decreto  legislativo  impugnato
 attribuisce  alla  banca  d'Italia  il diritto di dare autorizzazioni
 all'apertura o al trasferimento di sportelli bancari  di  aziende  di
 credito  a carattere locale che e', invece, statutariamente riservato
 alla provincia autonoma di Bolzano o quantomeno introduce un  diritto
 di  veto a favore della Banca d'Italia all'autorizzazione provinciale
 per l'apertura o il trasferimento di sportelli bancari di aziende  di
 credito a carattere locale.
    1.5.  -  Per  quel che riguarda l'autorizzazione all'apertura o al
 trasferimento di sportelli bancari  di  tutte  le  altre  aziende  di
 credito  sembrerebbe - a ben leggere il testo del decreto legislativo
 impugnato - essere stato abolito il parere della  provincia  autonoma
 di Bolzano.
    1.6.  -  Il decreto legislativo n. 385/1993, qui impugnato, e' per
 tali  ragioni  lesivo  dell'autonomia  della  provincia  autonoma  di
 Bolzano, onde questa lo impugna per i seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    I.  -  Violazione  da parte dell'art. 15, primo comma ed art. 159,
 terzo  comma  del  decreto  legislativo  1  settembre  1993,  n.  385
 dell'art.  11, primo comma dello statuto speciale Trentino-Alto Adige
 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative  norme  di  attuazione
 approvate con d.P.R. del 26 marzo 1977, n. 234.
    I.1.  - Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 recante il
 "Testo unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia"  ha
 introdotto  a  favore  della Banca d'Italia una serie di competenze e
 poteri che in forza dello  statuto  speciale  Trentino-Alto  Adige  e
 delle  relative  norme di attuazione spettano alla provincia autonoma
 di Bolzano.
    I.2. - L'art. 15, primo comma del  decreto  legislativo  impugnato
 dispone  quanto  segue:  "Succursali:  1.  Le banche italiane possono
 stabilire succursali nel territorio della Repubblica  e  degli  altri
 Stati  comunitari.  La Banca d'Italia puo' vietare lo stabilimento di
 una nuova  succursale  per  motivi  attinenti  all'adeguatezza  delle
 strutture  organizzative  e della situazione finanziaria, economica e
 patrimoniale della banca".
    L'art. 159 (regioni  a  statuto  speciale)  dello  stesso  decreto
 dispone poi al terzo comma che: "Sono inderogabili e prevalgono sulle
 contrarie  disposizioni  gia'  emanate  le  norme dettate dal primo e
 secondo comma nonche' dagli artt. 15, 16, 26 e 47.  Restano  peraltro
 ferme  le  competenze  attribuite agli organi regionali nella materia
 disciplinata dall'art. 26".
    I.3. - Tenuto conto che le disposizioni di cui sopra (artt.  15  e
 159)  prevedono di trovare applicazione in tutto il "territorio della
 Repubblica" e considerato che nel decreto  manca  ogni  accenno  alla
 riserva  di  legge  costituzionale  che  assegna specifica competenza
 primaria  alla  provincia  autonoma  di  Bolzano,  si  perviene  alla
 conclusione  che  il  decreto  impugnato intende privare la provincia
 autonoma di Bolzano delle competenze che le  spettano  in  base  allo
 statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione.
    E'  chiaro,  quindi,  che  l'art.  15,  primo  comma  del  decreto
 legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e' in contrasto con  l'art.  11,
 primo comma, dello statuto speciale Trentino-Alto Adige del d.P.R. 31
 agosto  1972,  che  prevede  che  spetta  alla provincia "autorizzare
 l'apertura e il trasferimento di  sportelli  bancari  di  aziende  di
 credito a carattere locale provinciale e regionale, sentito il parere
 del Ministero del tesoro".
    I.4.  -  E'  opportuno  precisare  a  questo  punto  che il potere
 spettante alla provincia autonoma di Bolzano in ordine  alle  aziende
 di  credito a carattere locale, provinciale e regionale e' svincolato
 da qualsiasi ingerenza della Banca  d'Italia,  dovendo  la  provincia
 autonoma   di   Bolzano,   prima   di  autorizzare  l'apertura  o  il
 trasferimento di sportelli bancari di aziende  di  carattere  locale,
 sentire solamente il parere del Ministero del tesoro.
    L'incostituzionalita'  delle  due norme impugnate (artt. 15 e 159)
 risulta sotto un triplice profilo.
    I.5. -  Dalla  lettura  dell'art.  15,  primo  comma  del  decreto
 legislativo  impugnato  si  evince  che se si attribuisce alle banche
 italiane in genere, ancorche' si  tratti  di  aziende  di  credito  a
 carattere  locale,  provinciale  o  regionale, il potere di aprire (o
 stabilire che dir si voglia) succursali anche in provincia di Bolzano
 senza l'autorizzazione della provincia.
 L'incostituzionalita' della norma e' manifesta, in quanto una  simile
 interpretazione   porterebbe   alla  conseguenza  che  il  potere  di
 autorizzazione all'apertura o al trasferimento di  sportelli  bancari
 di  aziende  di  credito a carattere locale, provinciale e regionale,
 attribuito  esclusivamente  alla provincia autonoma di Bolzano, viene
 del tutto soppresso. Cosi' viene  svuotato  di  contenuto  il  chiaro
 disposto dell'art. 11 dello statuto Trentino-Alto Adige.
    In  sostanza  viene  meno ogni potere della provincia nei riguardi
 dell'apertura di succursali delle aziende di credito a carattere  lo-
 cale, provinciale e regionale.
    Cio'  costituisce  una  palese  violazione  della  predetta  norma
 statutaria, in quanto verrebbe a vanificare le potesta'  riconosciute
 dall'art.  11 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige, trasferendo
 interamente  alla  Banca  d'Italia  poteri,  il  cui  contenuto  deve
 ritenersi ricompreso nelle potesta' attribuite alla provincia.
    I.6.  -  Incostituzionale  e'  anche  il  secondo inciso del primo
 comma, dell'art. 15 del decreto legislativo  impugnato  che  prevede:
 "La Banca d'Italia puo' vietare lo stabilimento di una succursale per
 motivi  attinenti  all'adeguatezza  delle  strutture  organizzative e
 della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca".
    Il chiaro testo dell'art. 11 dello statuto speciale  Trentino-Alto
 Adige non consente che alla Banca d'Italia possa essere attribuito il
 "diritto  di  veto".  In sostanza e' incostituzionale la disposizione
 che attribuisce alla Banca d'Italia un potere che e' in contrasto con
 le predette norme statutarie e di attuazione.
    L'art. 11  dello  statuto  speciale  Trentino-Alto  Adige  da'  al
 Ministero   del  tesoro  la  possibilita'  di  esprimere  un  parere,
 escludendo "veti" da parte della Banca d'Italia.
    II. - Violazione da parte dell'art.  15,  primo,  terzo  e  quarto
 comma,  ed  art. 159, terzo comma del decreto legislativo 1 settembre
 1993, n. 385 dell'art.  11,  secondo  comma  dello  statuto  speciale
 Trentino-Alto  Adige  del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle rela-
 tive norme di attuazione approvate con d.P.R. 26 marzo 1977, n.  234.
    II.1. - In ordine alle altre aziende di credito (cioe' quelle  che
 non  sono a carattere locale, provinciale e regionale) alla provincia
 autonoma di Bolzano spetta il diritto di dare  un  parere  prima  che
 possa essere data da parte del Ministero del tesoro "l'autorizzazione
 all'apertura  o al trasferimento nella provincia di sportelli bancari
 delle altre aziende di credito" (art. 11, secondo comma dello statuto
 speciale Trentino-Alto Adige: "L'autorizzazione  dell'apertura  e  al
 trasferimento  nella  provincia  di  sportelli  bancari  delle  altre
 aziende di credito e' data dal Ministero del tesoro sentito il parere
 della provincia interessata").
    Anche per  queste  banche  non  locali,  provinciali  e  regionali
 sussiste  il  diritto  della  provincia  di  essere  sentita riguardo
 l'apertura di succursali, sia di banche italiane di carattere non lo-
 cale, provinciale e regionale, sia di banche comunitarie,  in  quanto
 l'art.  11,  secondo comma dello statuto speciale Trentino-Alto Adige
 parla di "altre aziende di credito" senza limitazione alcuna.
    Non solo, ma rileviamo che la norma di livello costituzionale qual
 e' l'art. 11 assegna questo potere al Ministero del tesoro e, quindi,
 anche sotto questo aspetto la norma impugnata e' incostituzionale.
    Pertanto, vengono impugnati anche il primo comma dell'art. 15  del
 decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in quanto viene abolito
 il  diritto della provincia autonoma di Bolzano di essere sentita dal
 Ministero del tesoro e viene tolto a quest'ultimo un potere che  esso
 esercita nei confronti della provincia.
    Il  vizio  di  incostituzionalita'  tocca  anche il terzo e quarto
 comma dell'art. 15 del decreto legislativo impugnato,  in  cui  viene
 disciplinato  il diritto di stabilire succursali nel territorio della
 Repubblica italiana di banche  comunitarie,  attribuendo  alla  Banca
 d'Italia ed alla Consob il potere di autorizzare l'apertura o meno di
 queste  succursali:  "3.  Le  banche  comunitarie  possono  stabilire
 succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento  e'
 preceduto   da   una  comunicazione  alla  Banca  d'Italia  da  parte
 dell'autorita' competente dello Stato di appartenenza; la  succursale
 inizia  l'attivita'  decorsi  due  mesi dalla comunicazione. La Banca
 d'Italia  e  la  Consob,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
 indicano,   se   del   caso,  all'autorita'  competente  dello  Stato
 comunitario e alla banca le condizioni  alle  quali,  per  motivi  di
 interesse  generale,  e' subordinato l'esercizio dell'attivita' della
 succursale.  4.  Le  banche  extracomunitarie   gia'   operanti   nel
 territorio  della  Repubblica  con  una  succursale possono stabilire
 altre succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia".
    Anche il terzo e quarto comma dell'art. 15 del decreto legislativo
 sono viziati di incostituzionalita' per contrasto con l'art. 11 dello
 statuto speciale Trentino-Alto Adige, nella parte in cui tolgono alla
 provincia autonoma di  Bolzano  il  diritto  di  essere  sentita  dal
 Ministero    del    tesoro   e   di   dare   il   preventivo   parere
 all'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nelle province  di
 sportelli  bancari  di tali aziende di credito, e fanno venir meno il
 potere del Ministero del tesoro di raccogliere il parere stesso e  di
 disporre l'autorizzazione alla relativa apertura e/o trasferimento.
                                P. Q. M.
    Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente
 ricorso, dichiarare incostituzionale, in parte qua, l'art. 15, primo,
 terzo  e  quarto  comma  e  l'art.  159,  terzo  comma,  del  decreto
 legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
    Si depositano con il presente atto:
      1) autorizzazione a  stare  in  giudizio  (deliberazione  giunta
 provinciale di Bolzano n. 6640/93 del 25 ottobre 1993);
      2) procura speciale rep. n. 16926, dd. 27 ottobre 1993.
       Bolzano-Roma, addi' 27 ottobre 1993
          Avv. prof. Roland RIZ - Avv. prof. Sergio PANUNZIO

 93C1140