N. 67 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 novembre 1993
N. 67 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 novembre 1993 (della provincia autonoma di Bolzano) Banca - Testo unico della legge in materia bancaria e creditizia - Possibilita' delle banche italiane di stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari, con facolta' della Banca d'Italia di vietarlo per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture e della situazione finanziaria economica e patrimoniale della banca - Possibilita', altresi', delle banche comunitarie di stabilire succursali nel territorio della Repubblica, previa comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorita' competente dello Stato di appartenenza ed indicazione eventuale, da parte della Banca d'Italia e della CONSOB, all'autorita' competente dello Stato comunitario, delle condizioni alle quali e' subordinato, per motivi di interesse generale, l'esercizio dell'attivita' della succursale - Necessita' dell'autorizzazione della Banca d'Italia per l'apertura di succursali di banche extracomunitarie gia' operanti nel territorio della Repubblica - Lamentata invasione nella sfera di competenza della provincia di Bolzano in tema di autorizzazioni all'apertura e al trasferimento di sportelli bancari e aziende di credito a carattere locale provinciale e regionale e di espressione di parere per le altre aziende di credito. (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, artt. 15, primo, terzo e quarto comma, e 159, terzo comma). (Statuto Trentino-Alto Adige, art. 11, primo e secondo comma).(GU n.47 del 17-11-1993 )
Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunga provinciale pro-tempore dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 6640/93 del 25 ottobre 1993, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale del 27 ottobre 1993 (rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, ufficiale rogante dell'amministrazione provinciale, rep. n. 16926), dagli avv.ti proff.ri Roland Riz e Sergio Panunzio, presso il qual'ultimo e' elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3; contro: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; per la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 15, primo, terzo e quarto comma, ed art. 159, terzo comma, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia". F A T T O 1.1. - Alla provincia autonoma di Bolzano spetta ai sensi dell'art. 11, primo comma dello statuto speciale Trentino-Alto Adige, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, il potere di "autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale provinciale e regionale, sentito il parere del Ministero del tesoro". Ai sensi dello stesso art. 11, secondo comma, dello statuto speciale Trentino-Alto Adige, "l'autorizzazione dell'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito e' data dal Ministero del tesoro sentito il parere della provincia interessata". 1.2. - La competenza in materia di ordinamento degli enti di credito findiario e di credito agrario delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonche' delle aziende di credito a carattere regionale, e' attribuita, invece, alla regione Trentino-Alto Adige (art. 5, n. 3 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige). In materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale e' stata emanata la norma di attuazione d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, che dispone esplicitamente: "Le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, nella materia di ordinamento degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale, sono esercitate, nel proprio territorio, dalla regione Trentino-Alto Adige ai sensi e nei limiti di cui all'art. 5, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ad eccezione delle attribuzioni spettanti, ai sensi dell'art. 11 dello stesso decreto, alle province di Trento e di Bolzano, con l'osservanza delle norme del presente decreto". 1.3. - Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1993 e' stato pubblicato l'impugnato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", che all'art. 15, primo comma, dispone che: "Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari. La Banca d'Italia puo' vietare lo stabilimento di una nuova succursale per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca". Al terzo e quarto comma dell'art. 15 del decreto stesso e' previsto altresi' che: "3. Le banche comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla banca d'Italia da parte dell'autorita' competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attivita' decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all'autorita' competente dello Stato comunitario e alla banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, e' subordinato l'esercizio dell'attivita' della succursale. 4. Le banche extracomunitarie gia' operanti nel territorio della Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia". A sensi dell'art. 159, terzo comma, del decreto legislativo impugnato, tali disposizioni sono inderogabili anche per le regioni a statuto speciale. 1.4. - In sostanza, quindi, il decreto legislativo impugnato attribuisce alla banca d'Italia il diritto di dare autorizzazioni all'apertura o al trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale che e', invece, statutariamente riservato alla provincia autonoma di Bolzano o quantomeno introduce un diritto di veto a favore della Banca d'Italia all'autorizzazione provinciale per l'apertura o il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale. 1.5. - Per quel che riguarda l'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di sportelli bancari di tutte le altre aziende di credito sembrerebbe - a ben leggere il testo del decreto legislativo impugnato - essere stato abolito il parere della provincia autonoma di Bolzano. 1.6. - Il decreto legislativo n. 385/1993, qui impugnato, e' per tali ragioni lesivo dell'autonomia della provincia autonoma di Bolzano, onde questa lo impugna per i seguenti motivi di D I R I T T O I. - Violazione da parte dell'art. 15, primo comma ed art. 159, terzo comma del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 dell'art. 11, primo comma dello statuto speciale Trentino-Alto Adige d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione approvate con d.P.R. del 26 marzo 1977, n. 234. I.1. - Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 recante il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" ha introdotto a favore della Banca d'Italia una serie di competenze e poteri che in forza dello statuto speciale Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione spettano alla provincia autonoma di Bolzano. I.2. - L'art. 15, primo comma del decreto legislativo impugnato dispone quanto segue: "Succursali: 1. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari. La Banca d'Italia puo' vietare lo stabilimento di una nuova succursale per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca". L'art. 159 (regioni a statuto speciale) dello stesso decreto dispone poi al terzo comma che: "Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni gia' emanate le norme dettate dal primo e secondo comma nonche' dagli artt. 15, 16, 26 e 47. Restano peraltro ferme le competenze attribuite agli organi regionali nella materia disciplinata dall'art. 26". I.3. - Tenuto conto che le disposizioni di cui sopra (artt. 15 e 159) prevedono di trovare applicazione in tutto il "territorio della Repubblica" e considerato che nel decreto manca ogni accenno alla riserva di legge costituzionale che assegna specifica competenza primaria alla provincia autonoma di Bolzano, si perviene alla conclusione che il decreto impugnato intende privare la provincia autonoma di Bolzano delle competenze che le spettano in base allo statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione. E' chiaro, quindi, che l'art. 15, primo comma del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e' in contrasto con l'art. 11, primo comma, dello statuto speciale Trentino-Alto Adige del d.P.R. 31 agosto 1972, che prevede che spetta alla provincia "autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale provinciale e regionale, sentito il parere del Ministero del tesoro". I.4. - E' opportuno precisare a questo punto che il potere spettante alla provincia autonoma di Bolzano in ordine alle aziende di credito a carattere locale, provinciale e regionale e' svincolato da qualsiasi ingerenza della Banca d'Italia, dovendo la provincia autonoma di Bolzano, prima di autorizzare l'apertura o il trasferimento di sportelli bancari di aziende di carattere locale, sentire solamente il parere del Ministero del tesoro. L'incostituzionalita' delle due norme impugnate (artt. 15 e 159) risulta sotto un triplice profilo. I.5. - Dalla lettura dell'art. 15, primo comma del decreto legislativo impugnato si evince che se si attribuisce alle banche italiane in genere, ancorche' si tratti di aziende di credito a carattere locale, provinciale o regionale, il potere di aprire (o stabilire che dir si voglia) succursali anche in provincia di Bolzano senza l'autorizzazione della provincia. L'incostituzionalita' della norma e' manifesta, in quanto una simile interpretazione porterebbe alla conseguenza che il potere di autorizzazione all'apertura o al trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale, provinciale e regionale, attribuito esclusivamente alla provincia autonoma di Bolzano, viene del tutto soppresso. Cosi' viene svuotato di contenuto il chiaro disposto dell'art. 11 dello statuto Trentino-Alto Adige. In sostanza viene meno ogni potere della provincia nei riguardi dell'apertura di succursali delle aziende di credito a carattere lo- cale, provinciale e regionale. Cio' costituisce una palese violazione della predetta norma statutaria, in quanto verrebbe a vanificare le potesta' riconosciute dall'art. 11 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige, trasferendo interamente alla Banca d'Italia poteri, il cui contenuto deve ritenersi ricompreso nelle potesta' attribuite alla provincia. I.6. - Incostituzionale e' anche il secondo inciso del primo comma, dell'art. 15 del decreto legislativo impugnato che prevede: "La Banca d'Italia puo' vietare lo stabilimento di una succursale per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca". Il chiaro testo dell'art. 11 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige non consente che alla Banca d'Italia possa essere attribuito il "diritto di veto". In sostanza e' incostituzionale la disposizione che attribuisce alla Banca d'Italia un potere che e' in contrasto con le predette norme statutarie e di attuazione. L'art. 11 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige da' al Ministero del tesoro la possibilita' di esprimere un parere, escludendo "veti" da parte della Banca d'Italia. II. - Violazione da parte dell'art. 15, primo, terzo e quarto comma, ed art. 159, terzo comma del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 dell'art. 11, secondo comma dello statuto speciale Trentino-Alto Adige del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle rela- tive norme di attuazione approvate con d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234. II.1. - In ordine alle altre aziende di credito (cioe' quelle che non sono a carattere locale, provinciale e regionale) alla provincia autonoma di Bolzano spetta il diritto di dare un parere prima che possa essere data da parte del Ministero del tesoro "l'autorizzazione all'apertura o al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito" (art. 11, secondo comma dello statuto speciale Trentino-Alto Adige: "L'autorizzazione dell'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito e' data dal Ministero del tesoro sentito il parere della provincia interessata"). Anche per queste banche non locali, provinciali e regionali sussiste il diritto della provincia di essere sentita riguardo l'apertura di succursali, sia di banche italiane di carattere non lo- cale, provinciale e regionale, sia di banche comunitarie, in quanto l'art. 11, secondo comma dello statuto speciale Trentino-Alto Adige parla di "altre aziende di credito" senza limitazione alcuna. Non solo, ma rileviamo che la norma di livello costituzionale qual e' l'art. 11 assegna questo potere al Ministero del tesoro e, quindi, anche sotto questo aspetto la norma impugnata e' incostituzionale. Pertanto, vengono impugnati anche il primo comma dell'art. 15 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in quanto viene abolito il diritto della provincia autonoma di Bolzano di essere sentita dal Ministero del tesoro e viene tolto a quest'ultimo un potere che esso esercita nei confronti della provincia. Il vizio di incostituzionalita' tocca anche il terzo e quarto comma dell'art. 15 del decreto legislativo impugnato, in cui viene disciplinato il diritto di stabilire succursali nel territorio della Repubblica italiana di banche comunitarie, attribuendo alla Banca d'Italia ed alla Consob il potere di autorizzare l'apertura o meno di queste succursali: "3. Le banche comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorita' competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attivita' decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all'autorita' competente dello Stato comunitario e alla banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, e' subordinato l'esercizio dell'attivita' della succursale. 4. Le banche extracomunitarie gia' operanti nel territorio della Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia". Anche il terzo e quarto comma dell'art. 15 del decreto legislativo sono viziati di incostituzionalita' per contrasto con l'art. 11 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige, nella parte in cui tolgono alla provincia autonoma di Bolzano il diritto di essere sentita dal Ministero del tesoro e di dare il preventivo parere all'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nelle province di sportelli bancari di tali aziende di credito, e fanno venir meno il potere del Ministero del tesoro di raccogliere il parere stesso e di disporre l'autorizzazione alla relativa apertura e/o trasferimento.
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare incostituzionale, in parte qua, l'art. 15, primo, terzo e quarto comma e l'art. 159, terzo comma, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; Si depositano con il presente atto: 1) autorizzazione a stare in giudizio (deliberazione giunta provinciale di Bolzano n. 6640/93 del 25 ottobre 1993); 2) procura speciale rep. n. 16926, dd. 27 ottobre 1993. Bolzano-Roma, addi' 27 ottobre 1993 Avv. prof. Roland RIZ - Avv. prof. Sergio PANUNZIO 93C1140