N. 389 ORDINANZA 3 - 9 novembre 1993
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposta in genere - Tariffe d'estimo e rendite catastali - Vigenza ed applicabilita' - Riferimento al valore unitario di mercato dell'immobile - Impugnazione di decreto-legge non convertito nei termini - Manifesta inammissibilita'. (D.-L. 24 novembre 1992, n. 455). (Cost., artt. 3 e 53).(GU n.47 del 17-11-1993 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto- legge 24 novembre 1992, n. 455 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie), promossi con le ordinanze emesse il 15 dicembre 1992 dalla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria sui ricorsi proposti da Borgese Francesco ed altri contro l'U.T.E. di Reggio Calabria, iscritte ai nn. 290 a 330 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che con 41 ordinanze di identico tenore, emesse il 15 dicembre 1992, la Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 1992 n. 455 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie), nella parte in cui dispone che, fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe e delle nuove rendite e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi le tariffe d'estimo e le rendite gia' determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 (in Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990); che nelle ordinanze di rimessione si sostiene che quest'ultimo provvedimento - stabilendo che in via provvisoria le tariffe d'estimo siano fissate con riferimento al valore unitario di mercato ritraibile in via ordinaria dall'immobile e non invece al valore della locazione, come disposto sia dalla disciplina precedente le recenti riforme, sia (insieme all'ulteriore criterio del valore di mercato) dalla nuova disciplina a regime - provocherebbe "una disarmonia del sistema tributario" nonche' un vulnus al "principio generale della proporzionalita' rispetto alla capacita' contributiva"; che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in tutti i giudizi, ha rilevato la manifesta inammissibilita' della questione; Considerato che le ordinanze di rimessione, rivolte tutte avverso la medesima disposizione legislativa, sottopongono alla Corte identica questione e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia; che il decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455 non e' stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1993; che, quindi, in conformita' alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, l' ordinanza n. 351 del 1993 e le altre ivi richiamate), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto- legge 24 novembre 1992 n. 455 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria, con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 3 novembre 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 9 novembre 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C1148