N. 390 ORDINANZA 3 - 9 novembre 1993
Giudizio di ammissibilita' del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Usi civici - Regioni Lazio, Toscana ed Umbria, Ministro dell'agricoltura e Ministro di grazia e giustizia - Trasferimento degli uffici e dell'archivio del commissariato per la liquidazione degli usi civici - Palese insussistenza della materia di conflitto - Non prospettabilita' di un'invasione delle attribuzioni giurisdizionali spettanti al commissario - Inammissibilita' (Provvedimenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero di grazia e giustizia rispettivamente comunicati in data 22 giugno 1993 e 25 giugno 1993). (Cost., artt. 104 e 110).(GU n.47 del 17-11-1993 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio sull'ammissibilita' del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, la Toscana e l'Umbria nei confronti del Ministro dell'agricoltura e del Ministro di grazia e giustizia, con ricorso depositato in Cancelleria il 30 luglio 1993 ed iscritto al n. 49 del registro ammissibilita' conflitti; Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Ritenuto che, con note nn. 4389, 4531 e 4791 in data, rispettivamente, 7, 11 e 22 giugno 1993, il Ministero dell'agricoltura e foreste ha disposto il trasferimento degli uffici e dell'archivio del Commissariato per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, la Toscana e l'Umbria dalla sede in Roma, Largo di Torre Argentina 11, dove non possono piu' essere allogati, presso i locali demaniali di via Sallustiana 10, malgrado la decisa opposizione del Commissario, che giudica tali locali inidonei all'esercizio delle sue funzioni; che il Ministero di grazia e giustizia, con nota n. 60/43 del 25 giugno 1993, si e' dichiarato incompetente "in merito al trasloco di cui trattasi"; che in seguito ai detti provvedimenti il Commissario, con ricorso depositato il 30 luglio 1993, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Ministro dell'agricoltura e del Ministro di grazia e giustizia, chiedendo a questa Corte di: a) dichiarare che la competenza a provvedere i commissariati agli usi civici dei locali d'ufficio, dei servizi e del personale di segreteria appartiene oggi, de iure condito, non piu' al Ministro dell'agricoltura, ma al Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 110 della Costituzione, annullando di conseguenza le note sopra indicate dei rispettivi Ministeri; b) in subordine, ove fosse ritenuta la vigenza dell'art. 38 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, che attribuisce la competenza al Ministero dell'agricoltura, dichiarare che essa non consente di imporre al Commissario, in contrasto con l'art. 104, primo comma, della Costituzione, la propria decisione in ordine alla scelta della sede, delle modalita' e dei tempi del trasloco, annullando di conseguenza le note sopra indicate del Ministero dell'agricoltura; c) in ulteriore subordine, sollevare d'ufficio davanti a se medesima questione di legittimita' costituzionale del citato art. 38 della legge sugli usi civici, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione; Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte e' chiamata in questa fase a delibare senza contraddittorio l'ammissibilita' del ricorso, in quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza"; che a tal fine deve ulteriormente accertarsi, sempre in linea di sommaria delibazione, se concorrono i requisiti, di ordine soggettivo e oggettivo, necessari a norma dell'art. 37, primo comma, per aversi conflitto tra poteri dello Stato rientrante nella previsione dell'art. 134 della Costituzione; che nella specie palesemente non sussiste materia di conflitto, posto che il potere rivendicato nei confronti del Ministro dell'agricoltura non appartiene al Commissario ricorrente, bensi', secondo la sua interpretazione fondata sull'art. 110 della Costituzione, al Ministro di grazia e giustizia; che non e' prospettabile nemmeno un'invasione delle attribuzioni giurisdizionali spettanti al Commissario, limitativa dell'autonomia garantitagli dall'art. 104 della Costituzione, atteso il principio di effettivita' della funzione giurisdizionale, in quanto momento necessario dell'ordinamento, la quale non puo' essere impedita o sospesa da carenze o insufficienze dei locali o dei servizi forniti dall'organo amministrativo preposto all'organizzazionemateriale della funzione (cfr. ord. n. 23 del 1993); che tali rilievi assorbono il profilo soggettivo della questione di ammissibilita' del ricorso, onde la Corte e' dispensata dall'esaminare se spetti ai singoli Ministri la legittimazione a resistere al presente conflitto;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, la Toscana e l'Umbria nei confronti del Ministro dell'agricoltura e del Ministro di grazia e giustizia con l'atto in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 3 novembre 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 9 novembre 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA ----- AVVERTENZA: La decisione sopra pubblicata e' relativa al ricorso n. 49 reg. unico amm. confl. riportato alla pag. 17 della presente Gazzetta Ufficiale. 93C1149