N. 391 ORDINANZA 3 - 9 novembre 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Reati  in  genere  -  Prescrizione - Atti interruttivi - Richiesta di
 emissione del decreto penale  di  condanna  -  Mancata  inclusione  -
 Richiesta  di pronuncia additiva in materia penale volta ad integrare
 la serie degli atti tassativamente previsti - Richiamo
 alle ordinanze della Corte nn.  188  e  193  del  1993  -  Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (C.P., art. 160, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 112).
(GU n.47 del 17-11-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.  Mauro  FERRI,  prof.
    Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato GRANATA, prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 160  del  codice
 penale, promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa  il  30  novembre  1992 dal Giudice per le
 indagini preliminari presso la Pretura di  Salerno  nel  procedimento
 penale  a  carico  di  Zago Giovanni, iscritta al n. 159 del registro
 ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1993;
      2) ordinanza emessa il  24  gennaio  1993  dal  Giudice  per  le
 indagini  preliminari  presso  la  Pretura di Matera nel procedimento
 penale a carico di Rubino Antonio, iscritta al n.  282  del  registro
 ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  6  ottobre  1993  il  Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto  che  il  Giudice  per  le indagini preliminari presso la
 Pretura  circondariale  di  Salerno   ha   sollevato   questione   di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice
 penale, nella parte in cui non prevede, tra gli atti che interrompono
 il  corso  della  prescrizione  del  reato,  anche  la  richiesta  di
 emissione  del  decreto  penale di condanna, deducendo al riguardo la
 violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto si determina  una
 ingiustificata  disparita'  di trattamento rispetto alla richiesta di
 rinvio a giudizio, invece inclusa tra quegli atti, malgrado  entrambe
 le  richieste  integrino una specifica attivita' dell'organo preposto
 all'esercizio della azione penale che "e'  chiara  espressione  della
 volonta'  di  non  rinunciare  all'esercizio  di punire" da parte del
 medesimo organo;
      che analoga questione e' stata  sollevata  dal  Giudice  per  le
 indagini  preliminari  presso  la Pretura circondariale di Matera, il
 quale, nel denunciare la medesima norma per violazione del  principio
 di  uguaglianza  e  per  contrasto con l'art. 112 della Costituzione,
 rileva a quest'ultimo riguardo che la disposizione censurata  avrebbe
 omesso  "di  considerare la possibilita' che il P.M. richieda decreto
 penale di condanna per un reato prossimo a prescriversi ed il giudice
 la rigetti e restituisca gli atti (art. 459.3 c.p.p.) quando ormai si
 e' verificata la causa d'estinzione del reato";
      e che nel giudizio e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio
 dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato che le ordinanze sollevano  la  medesima  questione  e
 che, quindi, i relativi giudizi vanno riuniti;
      che  i  giudici  a  quibus nella specie richiedono una pronuncia
 additiva in materia penale vo'lta ad integrare la  serie  degli  atti
 che  tassativamente  l'art. 160 del codice penale enumera come i soli
 idonei  a  produrre  l'effetto  di  interrompere   il   corso   della
 prescrizione;
      che  una  simile  pronuncia  palesemente  fuoriesce  dai  poteri
 spettanti a questa Corte, ostandovi il principio di legalita' sancito
 dall'art. 25 della Costituzione (v. da ultimo, ordinanze  nn.  188  e
 193 del 1993);
      e   che,   pertanto,   la   questione   deve  essere  dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del  codice
 penale,   sollevata,   in  riferimento  agli  artt.  3  e  112  della
 Costituzione, dal Giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  la
 Pretura  circondariale  di  Salerno  e  dal  Giudice  per le indagini
 preliminari  presso  la  Pretura  circondariale  di  Matera  con   le
 ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 3 novembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: VASSALLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 9 novembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C1150