N. 49 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 30 luglio 1993
N. 49 Reg. unico amm. confl. - Ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato depositato in cancelleria il 30 luglio 1993 (del commissariato per la liquidazione degli usi civici per la Toscana, Lazio ed Umbria) Ricorso del commissario per la liquidazione degli usi civici per Toscana, Lazio ed Umbria avverso i provvedimenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (in data 22 giugno 1993) e del Ministero di grazia e giustizia (in data 25 giugno 1993) recanti rispettivamente il trasferimento degli uffici del suddetto commissariato ed il diniego a provvedere in ordine a tale trasferimento - Ritenuta spettanza della competenza al Ministero di grazia e giustizia e non a quello dell'agricoltura e delle foreste - Lamentata violazione dell'autonomia e indipendenza della magistratura con incidenza sul principio che attribuisce alla competenza del Ministero di grazia e giustizia l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia - In via subordinata: richiesta alla Corte di sollevare innanzi a se stessa questione di legittimita' costituzionale della norma (art. 38 della legge 16 giugno 1927, n. 1766) che attribuisce il contestato potere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. (Provvedimenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero di grazia e giustizia rispettivamente comunicati in data 22 giugno 1993 e 25 giugno 1993). (Cost., artt. 104 e 110).(GU n.47 del 17-11-1993 )
Ricorso per conflitto di attribuzione del commissariato per la liquidazione agli usi civili per la Toscana, Lazio e Umbria, con sede in Roma, via Sallustiana n. 10, in persona del commissario titolare dott. Franco Carletti, elettivamente domiciliato in Roma, via Dora n. 1, contro il provvedimento, comunicato dal Ministero dell'agricoltura e foreste alla prefettura di Roma con nota 7 giugno 1993, n. 4389 prot., al Ministero di grazia e giustizia con nota 11 giugno 1993, n. 4531 prot., all'Avvocatura generale dello Stato con nota 17 giugno 1993, n. 4603 prot., comunicato, infine, anche al sottoscritto commissario con nota 22 giugno 1993, n. 4791 prot.; provvedimento, con il quale era disposto il trasferimento degli uffici e dell'archivio commissariale da largo di Torre Argentina, 11, Roma a via Sallustiana, 10, Roma, e contro il provvedimento, comunicato dal Ministero di grazia e giustizia al sottoscritto commissario con nota 25 giugno 1993, n. 60/43 prot., con il quale veniva denegata la competenza del Ministero di grazia e giustizia a provvedere il commissariato di locali ad uso ufficio ed affermata l'impossibilita' per esso di prendere alcuna decisione in merito al disposto trasferimento. F A T T O Va premesso in fatto che, dopo il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative inerenti gli usi civici, e in particolare dopo il d.P.R. n. 616/1977, il Ministero dell'agricoltura si e' per anni sostanzialmente disinteressato degli uffici preposti alla materia, previsti e disciplinati dagli artt. 27 e segg. della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e, secondo l'art. 38 della legge citata, affidati alla sua provvista quanto a uffici, servizi e personale. Per quanto attiene al commissariato agli usi civici per Lazio Umbria e Toscana con sede in Roma, cio' risulta dalla corrispondenza d'ufficio, risalente al novembre 1988, e in particolare dalla nota ministeriale 2 febbraio 1989, con la quale il Ministero dell'agricoltura sottolineava che la stipula del contratto di affitto dei locali da destinare al commissariato appartiene alla competenza regionale (menzionata in fax del 22 giugno 1993, ad all. 1; ad all. 2 e' nota di risposta del commissario agli usi civici, il quale correttamente osservava che, trattandosi di ufficio statale, spetta allo Stato fornire la sede e sostenere ogni onere relativo al funzionamento dell'ufficio). Dalla medesima corrispondenza emerge altresi' che il commissariato era stato costretto, da tale atteggiamento, ad accettare la convivenza con gli uffici amministrativi regionali nello stesso immo- bile di largo Argentina, 11, nonostante la perdita di indipendenza che ne sarebbe derivata all'ufficio giurisdizionale (nota commissariale 16 gennaio 1989, citata in all. 1); emerge che, in occasione del recente trasferimento degli uffici regionali ad altra sede, il commissario rappresentava di nuovo, inutilmente, la necessita' che il Ministero subentrasse nel contratto (nota commissariale 17 settembre 1991, citata in all. 1); emerge infine che, a seguito dello sfratto per morosita' intimato alla regione dalla fondazione proprietaria dell'immobile (cfr. il preavviso di rilascio notificato l'11 gennaio 1993, ad all. 3), lo scrivente commissario, nell'inerzia di tutte le amministrazioni interessate, promuoveva unilateralmente una apposita riunione per il 23 novembre 1992 (vedi il verbale ad all. 4). A seguito di tale riunione, cui partecipavano, oltre ai commissari in carica, funzionari del Ministero agricoltura e foreste e l'amministratore della fondazione Besso, questi comunicava per iscritto la propria disponibilita' ad entrare in trattative per la stipulazione di una nuova locazione con il Ministero agricoltura e foreste (nota 30 novembre 1992 dell'amministratore, ad all. 5); peraltro, nel prosieguo, la fondazione Besso, ottenuta il 24 dicembre 1992 la convalida dello sfratto intimato alla regione Lazio (cfr. preavviso di sfratto ad all. 3 e la nota commissariale 3 dicembre 1992, n. 1964, ad all. 6), poneva tale titolo in esecuzione coattiva (fax commissariale 11 febbraio 1993, n. 358 prot. ad all. 7) e, fin dal 15 febbraio 1993, lamentando il disinteressamento della controparte, manifestava l'intenzione di interrompere le trattative (nota 12 febbraio 1993 della fondazione Besso, ad all. 8). Le trattative, allo stato, non hanno subito interruzione; anzi, il 27 marzo 1993, veniva acquisito il parere favorevole dell'ufficio tecnico erariale (all. 9), il 30 aprile 1993 l'intendenza di finanza dava comunicazione dell'indisponibilita' di locali di proprieta' demaniale atti allo scopo (all. 10). Il 9 aprile anche il Ministro dell'agricoltura scriveva all'intendenza di finanza, chiedendo un urgente nulla-osta alla spesa (all. 11), ma neanche un mese dopo, in vista di un nuovo accesso dell'ufficiale giudiziario, questa linea veniva abbandonata e si optava decisamente per il bonario rilascio dei locali di Torre Argentina, previo trasloco degli uffici commissariali nei locali appositamente reperiti in via Sallustiana, 10, Roma. In proposito, il sottoscritto commissario esprimeva fin dal 5 maggio 1993 il proprio deciso e argomentato parere contrario (all. 12); ma, senza tenere tale parere in alcun conto, il Ministero ribadiva la propria volonta' di abbandonare i locali di largo Argentina, disponendo d'autorita' per il trasloco di archivi e materiali e minacciando di tenere il sottoscritto personalmente responsabile di ogni danno, ove il rilascio non avesse avuto esecuzione (cfr. note 7 giugno 1993, n. 4389 prot., 11 giugno 1993, n. 4531 prot., 17 giugno 1993, n. 4603 prot., 22 giugno 1993, n. 4791 prot., oggetto della presente impugnativa, ad allegati 13, 14, 15 e 16). Il trasloco, inizialmente disposto per il 21 giugno 1993, aveva effettivamente inizio il 24 giugno 1993 (all. 17). Il Ministero di grazia e giustizia interveniva sulla questione con nota 31 marzo 1993, n. 757, invitando il Ministero dell'agricoltura a individuare per il commissariato di Roma una idonea sede, evitando l'interruzione delle sue funzioni giudiziarie (all. 18); con nota 9 aprile 1993, dove accettava, de iure condendo, l'ipotesi di una attribuzione a se' degli oneri di provvista all'ufficio commissariale (all. 19); infine, con nota 25 giugno 1993, dove negava ogni propria competenza in ordine al disposto trasloco (all. 20). D I R I T T O 1. - Con il presente ricorso, si contestano in primo luogo le modalita' con le quali il Ministero dell'agricoltura ha disposto la scelta dei nuovi locali da adibire a sede dell'ufficio commissariale, in netto e irrisolto contrasto con il commissario, nonche' i tempi e i modi del disposto trasloco, assolutamente lesivi della indipendenza dell'organo giurisdizionale; sotto entrambi i profili si assume pertanto violato, dal provvedimento del Ministero dell'agricoltura, l'art. 104, primo comma, della Costituzione. In secondo luogo, e piu' radicalmente, si assume che il potere di provvedere i commissariati agli usi civici dei locali d'ufficio, dei servizi e del personale di segreteria appartenga oggi, de iure condito, non piu' al Ministero dell'agricoltura e foreste, ma al Ministero di grazia e giustizia, e si assume sotto questo aspetto violato, sia dal provvedimento del Ministero dell'agricoltura, sia da quello del Ministero di grazia e giustizia, l'art. 110 della Costituzione. In terzo luogo, e subordinatamente, si eccepisce che, ove tale potere sia tuttora previsto dalla legge, esso appare comunque in contrasto con il principio di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) nonche' con il principio di correttezza ed efficienza della pubblica amministrazione (art. 97/1 della Costituzione), onde si sollecita la Corte costituzionale a sollevare davanti a se' medesima la questione di legittimita' costituzionale della normativa in cui esso sia eventualmente contenuto, al fine di poter correttamente decidere in merito al proposto conflitto di poteri. 2. - Secondo l'art. 38 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, le spese per l'indennita' ai commissari, agli assessori e quelle per fitto dei locali, per funzionamento degli uffici e per retribuzioni giornaliere al personale di segreteria e di servizio, vanno iscritte, su apposito capitolo, al bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste (olim, del Ministero dell'economia nazionale). In base a tale norma, secondo l'interpretazione tuttora seguita nella prassi amministrativa, l'onere di provvedere all'organizzazione e al funzionamento dei commissariati, che fa capo per gli uffici della giurisdizione ordinaria al Ministero di grazia e giustizia, appartiene invece, per i commissariati agli uffici civici, al Ministero dell'agricoltura e foreste. Tale interpretazione e' fondata su una premessa implicita, che potrebbe essere cosi' ricostruita: l'onere della provvista spetta all'ente che paga le spese. In realta', l'onere di sopportare sul proprio bilancio le spese per i locali e i servizi giudiziari si distingue dal potere di provvedere alla loro organizzazione e funzionamento, appartenendo il primo, in generale, ai comuni nei quali hanno sede gli uffici giudiziari (cfr. artt. 1 e 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392), le seconde al Ministero di grazia e giustizia (art. 110 della Costituzione). L'interpretazione corrente dell'art. 38 della legge n. 1766/1927, ha, peraltro, una giustificazione storica, perche', all'origine, i commissariati agli usi civici erano organi quasi esclusivamente amministrativi, dotati di competenza giurisdizionale soltanto incidentale; era dunque giustificato, allora, che al Ministero di riferimento competessero non solo gli oneri di spesa, ma anche i poteri di provvista. Nell'ipotesi che questa regola sia tuttora in vigore, va rilevato, tuttavia, che manca, nella normativa speciale, una disciplina corrispondente a quella dell'art. 5 della legge n. 392/1941; in altri termini, non e' prescritto che, nella scelta dei locali per gli uffici del commissariato, il Ministero dell'agricoltura acquisisca il parere di idoneita' degli organi competenti. Puo' dunque il Ministero dell'agricoltura effettuare tale scelta senza alcuna istruttoria? Quid iuris, nel caso in cui il commissario abbia espresso, come nel caso di specie, motivato parere negativo? Si noti che il conflitto ha, in radice, natura oggettiva, l'idoneita' potendo sussistere in concreto, anche se negata da entrambi gli uffici o, al contrario, potendo mancare, anche se affermata da entrambi; e cosi', per ogni ipotizzabile subordinata, potendo sussistere o mancare, indipendentemente dal parere di questo o quello degli uffici interessati. E tuttavia il denunciato conflitto assume immediatamente un profilo soggettivo, perche' implica, altrettanto radicalmente, la pretesa dell'organo amministrativo di imporre a quello giudiziario la propria decisione, riducendolo ad ufficio soggetto e subalterno, in contrasto con l'art. 104, primo comma, della Costituzione. Per altro, le funzioni circa "l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia" sono riservate espressamente dalla Costituzione, all'art. 110, ad una autorita' amministrativa - il Ministero di grazia e giustizia - che e' l'unica ad essere menzionata dalla Costituzione medesima, e la cui collocazione nel sistema e' funzionalmente collegata proprio all'amministrazione della giustizia. Tale pretesa e', nel caso di specie, particolarmente evidente e grave, se si considera che, da un lato, il Ministero prospetta la nuova sede come provvisoria, cioe', aderendo alle prospettazioni del commissario, non pienamente adatta alle funzioni dell'ufficio da trasferire (cfr. note 7 giugno 1993, n. 4389 e 17 giugno 1993, n. 4603); che, d'altro lato, esso non motiva affatto in punto di idoneita', inducendo quindi a pensare che la sua decisione sia stata presa anche a costo della inoperativita' o della inefficienza del commissariato, cioe' in formle contrasto con le ragioni stesse dei propri poteri di provvista. Questa impressione e' confermata dai tempi e dai modi del disposto trasloco, che ben poteva essere ancora una volta rinviato - con il consenso della proprieta' - fino all'inizio dell'imminente periodo feriale, in modo da non recar disturbo all'ordine delle udienze gia' fissate; che invece e' stato disposto in maniera ultimativa ed eseguito autoritativamente, sottraendo al commissario quel potere nell'organizzazione dei propri lavori, che certamente gli spetta. Anche sotto questo profilo, il modo in cui e' stato esercitato il potere di provvista dei locali appare lesivo dell'indipendenza dell'ordine giudiziario. 3. - L'interpretazione dell'art. 38 della legge n. 1766/1927 fin qui discussa, non ha piu', oggi, fondamento, perche', dopo il trasferimento delle attribuzioni amministrative alle regioni, i commissariati sono divenuti a tutti gli effetti uffici giurisdizionali ordinari e sono soggetti pertanto alla provvista del Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'art. 110 della Costituzione. In proposito, va infatti considerato che, per la sua estrazione, per le procedure della sua nomina, per la competenza del suo ufficio e per l'ordine delle competenze in grado d'appello sulle sue sentenze, il giudice commissariale non si distingue affatto dal giudice ordinario, una diversa disciplina essendo dettata soltanto quanto alla competenza territoriale (art. 27 della legge n. 1766/1927), alla maggiore liberta' di forme (art. 31, primo comma, della legge n. 1766/1927), oltreche' al suo perdurante potere di impulso processuale (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 133/1993). Allo stato della normativa vigente, dunque, il commissario agli usi civici non e' un giudice speciale, ma un giudice ordinario, specializzato per materia e per rito; l'organizzazione e il funzionamento dei servizi che lo riguardano rientrano dunque a pieno titolo nelle attribuzioni del Ministero di grazia e giustizia, giusta le previsioni dell'art. 110 della Costituzione. 3.1. - Secondo il Consiglio di Stato (Cons. Stato, parere 11 febbraio 1981, n. 1277/79; Cons. Stato, II, 16 dicembre 1987, n. 2525/1987) ai commissari agli usi civici vanno riconosciute competenze istruttorie nella materia amministrativa delle legittimazioni. In realta', le istruttorie per le legittimazioni non sono, nella struttura originaria della legge n. 1766/1927, diverse dalle verifiche dei possessi abusivi sui demani, che pacificamente competono non allo Stato, ma alle regioni; se, tuttavia, come oggi accade spesso, l'istituto sia utilizzato ad istanza di singoli occupatori per la concessione di aree determinate, la verifica dei presupposti di legge e' rimessa al commissario, ma anche in questi casi la decisione di dare o negare la legittimazione deve essere presa dal Ministro dell'agricoltura e dalla regione interessata, d'intesa tra loro, con esclusione in capo al commissario di ogni attribuzione decisoria. Dunque, nella materia amministrativa, il commissario ha attribuzioni esclusivamente istruttorie, analoghe a quelle del pre- tore in materia di istruttorie amministrative per gli incidenti sul lavoro; non sembra, in ogni caso, che tali attribuzioni, comunque vengano ricostruite, valgano a giustificare una persistenza dei poteri di provvista un tempo riconosciuti al Ministero dell'agricoltura. 3.2. - Il potere di provvista del Ministero dell'agricoltura, fondato sul preminente carattere amministrativo dell'ufficio commissariale, era giustificato in passato anche da una serie di penetranti poteri di organizzazione, di indirizzo e di vigilanza, attribuiti al Ministero sull'organo e sulla sua attivita'; tra i piu' importanti, erano la facolta' di proporre al Capo dello Stato i magistrati da nominare commissari (art. 27/1 della legge n. 1766/1927), il potere di determinare con decreto la circoscrizione e la sede dei vari commissariati (art. 27/3), quello di nominare gli assessori destinati a coadiuvare i commissari nelle istruttorie (art. 28/1), il potere di approvare le conciliazioni (art. 29/5), la suprema direzione per l'esecuzione delle disposizioni della legge fondamentale (art. 37/1), la facolta' di promuovere e/o sollecitare le azioni e le operazioni demaniali (art. 27/2), il potere di emanare norme regolamentari per l'esecuzione della legge (art. 43), ecc. A seguito del d.P.R. n. 616/1977 e di numerose, importanti decisioni della Corte costituzionale, questi poteri sono stati trasferiti alle regioni o radicalmente soppressi; oggi, infatti, la facolta' di nominare i commissari appartiene al Consiglio superiore della magistratura (Corte costituzionale, sentenza n. 398/1989) e al Ministro dell'agricoltura e' stata riconosciuta soltanto quella di comunicare al Consiglio le vacanze d'organico (CSM, circolare 8 marzo 1990, n. 3692); il potere del Ministro di determinare con decreto la circoscrizione e la sede dei vari commissariati, pur riconosciuto legittimo dalla Corte costituzionale per l'epoca antecedente al d.P.R. n. 616/1977, non e' stato piu' esercitato e si potrebbe nuovamente dubitare della sua legittimita', per contrasto con l'art. 25, primo comma, della Costituzione, in ragione della consolidata natura giurisdizionale dell'ufficio commissariale; la facolta' di nominare gli assessori e' stata dal Ministero stesso riconosciuta alle regioni; l'approvazione delle conciliazioni e' atto di natura amministrativa, pacificamente ricompreso tra le attribuzioni regionali; la suprema direzione delle operazioni demaniali, mai peraltro esercitata dal Ministero neppure nel passato, e' oggi esclusa in radice per un verso dalla natura giurisdizionale del commissario e per altro verso dalla autonomia regionale; la facolta' di promuovere e/o sollecitare le azioni e le operazioni demaniali, in via principale o suppletiva, e' oggi anch'essa ritenuta attribuzione regionale, cosi' come e' regionale il potere di emanare nuove norme amministrative o legislative in materia di usi civici. A seguito della sentenza n. 398/1989 della Corte costituzionale e' cessata, come e' noto, l'ultima di queste attribuzioni, quella di proporre i magistrati per la nomina all'ufficio commissariale; se ne deve dedurre che, oggi, il potere di provvista sarebbe funzionale solo a se' medesimo. 3.3. - Con nota 31 marzo 1993, n. 60/43 (all. 18), rispondendo a un quesito a suo tempo formulato dal sottoscritto, il Ministero di grazia e giustizia ha negato peraltro di essere tenuto alla provvista dei commissariati, in ragione della perdurante mancanza di apposite previsioni di spesa sul proprio bilancio. L'obiezione non sembra molto consistente; da un lato infatti le previsioni di spesa sui bilanci ministeriali sono fatte per grandi insiemi e l'onere aggiuntivo relativo agli uffici commissariali potrebbe essere regolato con semplici variazioni in corso di esercizio, cioe' cancellando le corrispondenti previsioni sul bilancio dell'agricoltura e iscrivendole al bilancio della Giustizia. D'altro lato, la distinzione, sopra tratteggiata, tra onere di spesa e potere di provvista consente di ritenere che, anche se la spesa fosse tuttora da iscrivere al bilancio dell'agricoltura, la provvista spetterebbe comunque al Ministero di grazia e giustizia. 4. - Il provvedimento del Ministero dell'agricoltura, che impone al commissariato di Roma il trasloco nei locali demaniali di via Sallustiana, 10, va dunque annullato da questa Corte costituzionale perche' costituisce esercizio di un potere di provvista spettante ad altra amministrazione. Per l'ipotesi in cui la conclusione ora raggiunta non fosse condivisa, dobbiamo ora esaminare le censure di legittimita' costituzionale che possono essere mosse contro l'ipotesi contraria. Le piu' gravi di esse hanno riguardato alla provvista del personale, e non attengono pertanto al provvedimento censurato; esse vanno esposte per sottolineare l'assoluta anomalia della situazione e per agevolare l'esatta comprensione dei profili attinenti alla provvista dei locali. 4.1. - La legge non determina le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie dei funzionari del commissariato (art. 97, secondo comma, della Costituzione); tuttavia, anche se fosse prevista una regolare tabella organica, il Ministero dell'agricoltura non potrebbe certamente destinarvi cancellieri e segretari giudiziari, ma solo funzionari tecnici ed amministrativi, provenienti dalle proprie carriere. Cio' e' quanto accade di fatto, con la conseguenza che negli uffici commissariali mancano del tutto funzionari professionalmente atti ad espletare i servizi giudiziari di competenza dell'ufficio. Non si vuole ovviamente qui stigmatizzare la preparazione del personale di segreteria, che spesso ricopre il proprio incarico da anni ed ha accumulato in proposito esperienze e competenze paragonabili a quelle di un collaboratore di cancelleria; si vuole invece sottolineare che tutti i funzionari delle segreterie commissariali esercitano di necessita' funzioni non previste dalle proprie qualifiche e livelli. A cio' va aggiunto che, per la provenienza e l'inquadramento del personale, le segreterie commissariali sono del tutto escluse da ogni ispezione di cancelleria, mentre le ispezioni amministrative, pur possibili in astratto, non sono mai state espletate, per carenza, presso il Ministero dell'agricoltura, di funzionari competenti in merito ai servizi da ispezionare. Chiunque abbia un minimo di pratica non si dice degli uffici commissariali, ma di un qualunque ufficio giudiziario comprende subito a quali conseguenze puo' condurre questa situazione e quanto essa sia distante dai principi dell'art. 97 della Costituzione. 4.2. - Si accennava che la legge non prevede le dotazioni organiche degli uffici commissariali; a tanto ha provveduto peraltro il Ministero dell'agricoltura, nel corso del 1989 denunciando al Ministero della funzione pubblica, in maniera egualitaria per tutti i commissariati, le carenze di un organico inesistente. A seguito di cio', sono state approvate e pubblicate, nel settembre del 1992, graduatorie per la mobilita' di funzionari provenienti dall'amministrazione ferroviaria o da quella della pubblica istruzione; di essi nessuno ancora ha preso servizio presso il commissariato di Roma, ma, in compenso, nessuno ha mai pensato a sostituire, eventualmente con assunzioni a termine, il personale in maternita' (due funzionari) o le professionalita' carenti come quella dell'addetto alla contabilita'. E' da aggiungere che il commissariato di Roma si valeva fino a ieri di due funzionari regionali, residuati dal trasferimento dell'ufficio regionale ad altra sede e adibiti alle funzioni di addetti all'archivio; ne' il Ministero si e' mai fatto carico non si dice di sostituirli, ma di regolarizzare la loro situazione. Ove la Corte lo ritenga necessario si fa riserva di produrre in proposito idonea documentazione; si osserva fin d'ora che tali vicende, mentre palesemente coinvolgono delle responsabilita' amministrative, dimostrano altresi', da parte del Ministero dell'agricoltura, una radicale carenza di capacita' nella organizzazione di un ufficio a lui cosi' eterogeneo. 4.3. - Veniamo alla provvista dei locali. Per oltre dieci anni, il commissariato di Roma e' stato ospite della regione Lazio; dopo il d.P.R. n. 616/1977, il Ministero dell'agricoltura non si e' infatti piu' dato cura di provvedergli una sede separata, anzi, ha espressamente teorizzato che anche la provvista della sede commissariale, come ogni altra funzione amministrativa in materia di usi civici, e' stata trasferita alle regioni. In tal modo, l'ufficio giurisdizionale dello Stato ha continuato a convivere con l'ufficio amministrativo della regione, traendo da cio' qualche vantaggio materiale, indispensabile alla propria sopravvivenza, ma rimanendo esposto, giornalmente, ai problemi di una convivenza non regolata, a medio termine, ai mutamenti ed alle vicissitudini della politica regionale, infine, agli esiti di un rapporto contrattuale nel quale non aveva diritto di parola. Simile situazione oggi si vorrebbe riprodurre rovesciata, incardinando il commissariato all'interno di un ufficio ministeriale, capace forse di sopperire in qualche misura alle sue carenze in via di fatto, ma percio' stesso destinato a incentivare il rinvio di ogni soluzione definitiva e comunque non in grado di garantirgli autonomia e sopravvivenza a lungo termine, soprattutto in questa fase post- referendaria. 4.4. - Non v'e' bisogno di altre parole per sottolineare quanto tale situazione sia lontana non solo dalla buona e corretta amministrazione,ma anche dalla necessaria autonomia e indipendenza della funzione giudiziaria (art. 104 della Costituzione). Ne' si tratta di una situazione di fatto, addebitabile solo alle scorrettezze di alcuni funzionari e connessa pertanto al modo in cui questo e' stato esercitato il potere di provvista, piu' che al potere come tale; al contrario, essa appare radicata proprio nella radicale subalternita' dell'ufficio giudiziario rispetto al Ministero amministrativo, da cui dipende per i locali e per il personale e del quale e' destinato non solo a figurare, ma anche ad essere trattato come organo periferico. Tale situazione normativa andra' dunque censurata dalla Corte, riconducendo anche gli uffici commissariali alla provvista del Ministero di grazia e giustizia, con il conseguente annullamento del provvedimento che si impugna.
Per tali motivi si rassegnano le seguenti conclusioni: a) dichiari la Corte costituzionale che il potere di provvedere i locali, i servizi e il personale ai commissariati per la liquidazione degli usi civici non consente al competente Ministero dell'agricoltura e foreste di imporre all'organo commissariale la propria decisione in ordine alla scelta della sede, delle modalita' e dei tempi del trasloco e annulli di conseguenza, per contrasto con l'art. 104, primo comma, della Costituzione, il provvedimento, comunicato con le note in epigrafe, mediante il quale il Ministero dell'agricoltura ha ultimamente imposto al commissariato agli usi civici di Roma il trasferimento degli uffici e dell'archivio da largo di Torre Argentina, 11, Roma, a via Sallustiana, 10, Roma; b) piu' radicalmente, dichiari la Corte costituzionale che il potere di provvedere i commissariati agli usi civici dei locali d'ufficio, dei servizi e del personale di segreteria appartiene oggi, de iure condito, non piu' al Ministero dell'agricoltura e foreste, ma al Ministero di grazia e giustizia, annullando di conseguenza, per contrasto con l'art. 110 della Costituzione, sia il provvedimento con il quale il Ministero dell'agricoltura disponeva il trasloco dell'ufficio commissariale, sia quello del Ministero di grazia e giustizia, con il quale quest'ultimo denegava ogni propria competenza in proposito, entrambi contenuti nelle note indicate in epigrafe; c) in terzo luogo, e subordinatamente, ove il potere di provvista dei commissariati agli usi civici appartenga ancora, in deroga all'art. 110 della Costituzione, al Ministero dell'agricoltura, e non confligga nella sua disciplina con l'art. 104 della Costituzione, sollevi la Corte davanti a se' medesima la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, che lo prevede, perche' contrastante con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione nonche' con il principio di correttezza ed efficienza della pubblica amministrazione di cui all'art. 97/1 della Costituzione; dichiarata l'incostituzionalita' di tale normativa e riaffermata anche per i commissariati agli usi civici la regola dell'art. 110 della Costituzione, annulli la Corte, perche' con tale regola contrastante, sia il provvedimento mediante il quale il Ministero dell'agricoltura disponeva il trasloco dell'ufficio commissariale di Roma, sia quello del Ministero di grazia e giustizia, con il quale quest'ultimo denegava ogni propria competenza in proposito, entrambi comunicati con le note indicate in epigrafe; Il commissariato per la liquidazione degli usi civici per Lazio Umbria e Toscana dichiara sin da ora di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, propri difensori e rappresentanti gli avvocati prof. Vincenzo Cerulli Irelli, prof. Ugo Petronio e prof. Andrea Proto Pisani, e di eleggere domicilio presso lo studio del primo in Roma, via Dora n. 1. Roma, addi' 22 luglio 1993 Il commissario per la liquidazione degli usi civici per Lazio Umbria e Toscana: CARLETTI ----- AVVERTENZA: Il conflitto sopra pubblicato e' stato dichiarato dalla Corte costituzionale inammissibile, con ordinanza n. 390/1993, pubblicata alla pag. 12 della presente Gazzetta Ufficiale. 93C1151