UNIVERSITA' DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1993 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.273 del 20-11-1993)

                             IL RETTORE
  Visto   lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Roma  "Tor
Vergata", approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  29
ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre  1938,  n.  1652,  recante
disposizioni  sull'ordinamento  didattico universitario, e successive
modificazioni;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162,  concernente  il  riordinamento  delle  scuole  dirette  a  fini
speciali e delle scuole di specializzazione;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 di
approvazione del piano triennale di sviluppo delle universita' per il
triennio 1991-93, ed in particolare l'art. 11;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31   gennaio   1992   concernente
l'autorizzazione    alle   universita'   ad   istituire   i   diplomi
universitari;
  Visto il decreto ministeriale 30 ottobre  1992,  con  il  quale  e'
stato  approvato l'ordinamento didattico del diploma universitario in
dietetica e dietologia applicata;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Roma "Tor Vergata",
approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Dopo l'art. 471 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi
all'istituzione del corso di diploma universitario  in  dietologia  e
dietetica applicata.
                   CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
                 IN DIETOLOGIA E DIETETICA APPLICATA
  Art.  472.  -  E'  istituita nella facolta' di medicina e chirurgia
dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata" il  corso  di  di-
ploma universitario in dietologia e dietetica applicata.
  Art.  473.  - Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo
di formare operatori con conoscenze scientifiche e professionali tali
da  consentire  l'applicazione  della  scienza  della  nutrizione   e
dell'educazione   alimentare  a  gruppi  ed  individui  in  stato  di
benessere e di malattia.
  Art.   474.   -   Il  corso  di  diploma  non  e'  suscettibile  di
abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza  di  studi  di
livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di
laurea  o  di  diploma  con  contenuti  teorici  e  pratici  ritenuti
equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della
legge 19 novembre 1990, n. 341. La  delibera  di  riconoscimento  dei
crediti e' adottata dal consiglio della struttura didattica.
  Art.  475. - In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il
numero degli iscrivibili al corso di diploma e' stabilito  in  venti,
in  base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto
comma, della legge n. 341/1990. Sono ammessi alle prove per  ottenere
l'iscrizione  al  primo anno i diplomati degli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
  Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei  posti
disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti
dei  posti  determinati,  e'  subordinato  al superamento di un esame
mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei
punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di  scuola
secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.
  Le  iscrizioni  ad  anni  successivi al primo anno sono subordinate
alla disponibilita' di posti ed al possesso dei prescritti  requisiti
per  l'iscrizione  al corso di diploma. Il riconoscimento degli studi
effettuati in scuole, in corsi di diploma universitario o in corsi di
laurea  e'  effettuato  dal  consiglio  della  competente   struttura
didattica.
  Il  consiglio  di  facolta' approva con almeno sei mesi di anticipo
rispetto alla  data  della  prova  gli  argomenti  sui  quali  verra'
effettuata la prova scritta.
  Art.  476.  -  Il  corso  di  diploma  prevede  almeno 2.400 ore di
insegnamento e di attivita' pratiche e di studio guidate, nonche'  di
tirocinio  ed  attivita'  integrative in concordanza con la normativa
comunitaria.
  Esso comprende aree, corso integrati e discipline ed e' organizzato
in cicli convenzionali (semestri): ogni  semestre  comprende  ore  di
insegnamento  e di attivita' pratiche e di studio guidate (primo anno
700 ore, secondo anno 800 ore, terzo  anno  900  ore),  il  cui  peso
relativo  e'  definito in modo convenzionale (credito, corrispondente
mediamente a 50 ore). Le  attivita'  pratiche  e  di  studio  guidate
comprendono almeno il 40% delle ore previste per ciascun anno.
  Art.  477.  -  Le  attivita' didattiche sono ordinate in aree form-
ative, che definiscono gli obiettivi didattici  intermedi,  in  corsi
integrati,  che  definiscono  l'articolazione  dell'insegnamento  nei
diversi semestri  e  corrispondono  agli  esami  che  debbono  essere
sostenuti,   discipline   che  indicano  le  competenze  scientifico-
professionali  dei  docenti  nei  singoli  corsi  integrati.     Sono
attivabili,    come   discipline   integrate   nei   corsi   previsti
dall'ordinamento, ulteriori discipline  comprese  nei  raggruppamenti
concorsuali  per posti di professore di prima o di seconda fascia. Le
discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.
  Art. 478. - Il consiglio della struttura  didattica  puo'  disporre
piani  di  studio  alternativi,  nonche'  approvare piani individuali
proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo  dell'area
e  del  singolo  corso  integrato  non  si  discosti  in aumento o in
diminuzione per oltre il 15% da quello  tabellare.  L'impiego  orario
che  deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dei singoli
corsi integrati puo'  essere  utilizzato  anche  per  approfondimenti
nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.
  Lo  studente  e'  tenuto altresi' a frequentare un corso di inglese
scientifico con lo scopo di acquisire  la  capacita'  di  aggiornarsi
nella   letteratura   scientifica.  L'esame  relativo,  da  svolgersi
mediante  colloquio  e  traduzioni  di   testi   scientifici,   sara'
effettuato al primo anno.
  Art.  479.  -  Lo  studente  deve sostenere in ciascun semestre gli
esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento. Non si possono
sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti  gli
esami  dell'anno  precedente,  ne'  ci  si  puo'  iscrivere  all'anno
successivo se non sono stati sostenuti entro  la  sessione  autunnale
tutti  gli  esami  dell'anno  precedente,  tranne  due,  e superato i
tirocini.
  Gli esami sono sostenuti di norma al termine di  ciascun  semestre,
rispettivamente  nel  mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio.
Sessioni di  recupero  sono  previste,  una  nel  mese  di  settembre
(appello  autunnale)  ed  una  straordinaria  (appello  invernale) da
prevedere in  periodi  di  interruzioni  delle  lezioni,  a  gennaio-
febbraio.  Nella  sessione straordinaria non possono essere sostenuti
piu' di due esami.
  Art. 480. - Per le  attivita'  didattiche  a  prevalente  carattere
tecnico-pratico   connesse  a  specifici  insegnamenti  professionali
possono essere chiamati docenti a contratto, scelti tra  coloro  che,
per  uffici  ricoperti  o  attivita'  professionale  svolta, siano di
riconosciuta  esperienza  e  competenza  nelle  materie  che  formano
oggetto  dell'insegnamento.  In  tal  caso  si  applica  la normativa
prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
382/1980.   I   professori   a  contratto  possono  far  parte  delle
commissioni d'esame.
  Art. 481. - Le aree, con indicati  i  crediti  tra  parentesi,  gli
obiettivi  didattici, i corsi integrati e le relative discipline sono
i seguenti:
  I Anno - I semestre:
Area A - Basi biologiche dei fenomeni viventi (crediti: 6.0).
  Obiettivo: apprendere le fasi per  la  comprensione  qualitativa  e
quantitativa dei fenomeni fisiologici ed epidemiologici.
  A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
   fisica medica;
   statistica medica;
   informatica generale.
  A.2. Corso integrato di chimica, propedeutica biochimica:
   chimica e propedeutica biochimica.
  A.3. Corso integrato di biologia e genetica:
   biologia generale;
   biologia cellulare:
   genetica generale.
  A.4. Corso integrato di istologia ed anatomia:
   istologia;
   anatomia umana.
  A.5. Inglese scientifico.
  A.6.  Attivita'  di  tirocinio  guidato da effettuarsi in servizi e
laboratori ospedalieri ed extraospedalieri.
 I Anno - II semestre:
Area B - Chimico-tecnologica (crediti 6.0).
  Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione ed  utilizzazione
dei principi fondamentali della chimica, fisiologica, microbiologia e
relative tecnologie degli alimenti e dell'alimentazione.
  B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia:
   chimica biologica;
   chimica degli alimenti;
   fisiologia umana.
  B.2. Corso integrato di microbiologia ed igiene:
   microbiologia;
   parassitologia;
   tossicologia alimentare;
   igiene.
  B.3. Corso integrato di tecnologia alimentare e merceologia:
   tecnologie e biotecnologie alimentari;
   tecnologie delle preparazioni alimentari;
   tecniche di laboratorio applicate all'alimentazione;
   merceologia.
  B.4. attivita' di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi e
laboratori ospedalieri ed extraospedalieri.
  II Anno - I semestre:
Area C - Fisiopatologia (crediti 6.0).
  Obiettivo:  apprendere  le  basi della fisiologia e della patologia
generale della nutrizione del ricambio.
  C.1. Corso integrato di biochimica applicata:
   biochimica della nutrizione;
   biochimica del ricambio.
  C.2. Corso integrato di fisiologia della nutrizione:
   fisiologia applicata;
   fisiologia della nutrizione.
  C.3. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:
   patologia generale;
   fisiopatologia generale;
   patologia della nutrizione;
   patologia del ricambio.
  C.4. Attivita' di tirocinio guidata da effettuarsi presso servizi e
laboratori ospedalieri ed extraospedalieri.
 II Anno - II semestre:
Area D - Legislazione ed organizzazione del servizio
  di alimentazione, dietologia e dietoterapia generale
  (crediti 6.0).
  Obiettivo: apprendere i principi  fondamentali  della  legislazione
sanitaria,  dell'organizzazione  della  ristorazione collettiva della
dietologia e dietoterapia generale.
  D.1. Corso integrato di legislazione sanitaria ed alimentare:
   legislazione sanitaria;
   legislazione alimentare.
  D.2.  Corso  integrato  di   nutrizione   nelle   collettivita'   e
ristorazione collettiva e di massa:
   igiene degli alimenti;
   organizzazione e programmazione sanitaria.
  D.3.   Corsi   integrato   di   psicologia   generale   e  speciale
dell'alimentazione e sociologia:
   psicologia:
   sociologia medica;
   tecniche di comunicazione.
  D.4.  Corso  integrato  di  dietologia,  dietetica  e  dietoterapia
generale:
   dietologia;
   dietetica;
   dietoterapia generale.
  D.5.   Attivita'   di   tirocinio  guidato  da  effettuarsi  presso
laboratori e servizi  ospedalieri  ed  extraospedalieri  e  ditte  di
ristorazione.
  III Anno - I semestre:
Area E - Educazione alimentare, politica alimentare
  e trattamento dei disturbi alimentari, dietoterapia
  (crediti 6.0).
  Obiettivo: apprendere i principi della prevenzione, del trattamento
dei disturbi alimentari e dell'applicazione della terapia dietetica.
  E.1. Corso integrato di educazione sanitaria:
   educazione sanitaria;
   educazione alimentare;
   metodologia epidemiologica clinica.
  E.2. Corso integrato di geografia economica e politica alimentari:
   geografia economica;
   economia politica.
  E.3. Corso integrato di psicopatologia alimentare:
   psicopatologia;
   dietetica.
  E.4.   Attivita'   di  tirocinio  da  effettuarsi  presso  servizi,
ambulatori, consultori e comunita' ospedaliere ed extraospedaliere.
 III Anno - II semestre:
Area F - Nutrizione clinica e dietoterapia (crediti: 6.0).
  Obiettivo: apprendere i  principi  della  terapia  dietetica  nelle
varie patologie.
  F.1. Corso integrato di malattie dell'apparato digerente:
   gastroenterologia;
   epatologia.
  F.2.   Corso   integrato   di  malattie  del  metabolismo  e  della
nutrizione,   alimentare   del   malato   chirurgico   e   nutrizione
artificiale:
   malattie del metabolismo;
   malattie della nutrizione;
   dietoterapia;
   nutrizione artificiale.
  F.3.  Corso  integrato  di malattie dell'apparato cardiovascolare e
renale:
   cardiologia;
   nefrologia.
  F4. Corso integrato di patologie dell'eta'  evolutiva  e  dell'eta'
geriatrica:
   pediatria;
   geriatria.
  F.5.  Attivita'  di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi
ambulatoriali e reparti ospedalieri ed extraospedalieri.
  Art.  482.  -  La  frequenza  alle  lezioni,  ai  tirocini  ed alle
attivita' pratiche e' obbligatoria  e  deve  essere  documentata  sul
libretto  personale  dello studente: per essere ammessi all'esame fi-
nale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente  frequentato
i  corsi,  superato  gli  esami in tutti gli insegnamenti previsti ed
effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.
  Gli studenti che non superano  tutti  gli  esami  e  non  ottengono
positiva  valutazione  nei  tirocini  possono ripetere l'anno per non
piu'  di  una  volta  come  fuori   corso,   venendo   collocati   in
soprannumero.
  Art.  483.  -  La  frequenza  alle  lezioni  e la partecipazione al
tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70%  dell'orario  previsto;
esse   avvengono  secondo  delibera  del  consiglio  della  struttura
didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di
esperienza e di formazione  professionale,  nelle  strutture  proprie
della facolta' o in strutture idonee convenzionate.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  Art. 484. - Il consiglio di corso di  diploma  predispone  apposito
libretto  di  formazione,  che consenta allo studente ed al consiglio
stesso il controllo dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione  dei
progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.
  Al  termine  del triennio, previo superamento degli esami previsti,
del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi,
consistente  in  una  dissertazione  scritta   di   natura   teorico-
applicativa,  viene  conseguito  il diploma di dietologia e dietetica
applicata.
  Art. 485. - La commissione finale di esame relativa al tirocinio e'
nominata dal rettore ed e' composta dal presidente  del  corso  della
specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati
dal  consiglio  di  facolta', da due esperti nominati rispettivamente
dal  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica  e  dal  Ministro  della  sanita'  tra  iscritti all'albo
professionale.
  Ove i Ministri interessati non comunichino detti  nominativi  entro
il  20  maggio  di  ciascun  anno, o in caso di loro dimissioni prima
dell'inizio degli esami,  provvede  il  rettore,  sentito  il  senato
accademico.
  La  commissione  finale  per  l'esame  di  diploma  e' nominata dal
rettore in base alla vigente normativa.
  Art.  486.  -  Gli  studi  compiuti  nel  corso  di  diploma   sono
riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella
facolta' di medicina e chirurgia.
  Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti
con  esito  positivo  nel  corso  di diploma universitario, e' quello
della loro validita' culturale, propedeutica  e  professionalizzante,
riguardo  alla  prosecuzione degli studi per il conseguimento del di-
ploma di laurea.
  Il  consiglio   di   facolta',   con   propria   delibera,   potra'
eventualmente    indicare    corsi   integrativi,   anche   istituiti
appositamente, da seguire per completare la formazione e per accedere
al corso di laurea.
  I corsi di diploma universitari e quello  di  laurea,  ove  abbiano
denominazione  uguale  o  simile,  permettono  il passaggio dell'anno
all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal
consiglio di facolta', tenuto conto  in  particolare  degli  studenti
fuori  corso,  riguardo  alla  possibilita'  di  iscrizione  anche in
soprannumero rispetto agli scrivibili secondo lo statuto.
  Il  consiglio  della  struttura  didattica  con  propria   delibera
riconosce  altresi', anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole
italiane o straniere di livello universitario, con titolo di  accesso
analogo a quello del diploma universitario.
  Il  presente  decreto  rettorale  sara'  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 30 ottobre 1993
                                                           Il rettore