MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 18 novembre 1993, n. 18 

  Dichiarazione di  raccolta  uve  e  di  produzione  vino,  campagna
1993-94.
(GU n.275 del 23-11-1993)
 
 Vigente al: 23-11-1993  
 

                                   Al    Ministero   dell'interno   -
                                  Gabinetto
                                  Al  Ministero   delle   finanze   -
                                  Direzione  generale  delle dogane e
                                  imposte indirette sugli affari
                                  Al  Ministero   delle   finanze   -
                                  Direzione  generale  della  finanza
                                  locale
                                  Al  Comando  generale  Guardia   di
                                  finanza - Ufficio operativo
                                  Al   Comando   generale   Arma  dei
                                  carabinieri - Ufficio operazioni
                                  Ai prefetti della Repubblica
                                  Ai  commissari  di  Governo   delle
                                  regioni
                                  Agli assessorati dell'agricoltura e
                                  delle   foreste   delle  regioni  a
                                  statuto speciale e ordinario
                                  Alle province autonome di Trento  e
                                  Bolzano
                                  All'Ispettorato            centrale
                                  repressione frodi
                                  All'Azienda  di   Stato   per   gli
                                  interventi  nel  mercato agricolo -
                                  AIMA
                                  Alla    Confederazione     generale
                                  dell'agricoltura
                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  coltivatori diretti
                                  Alla    Confederazione     italiana
                                  agricoltori
                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  dell'industria
                                  Alla  Confederazione  generale  del
                                  commercio
                                  Alla  Federazione nazionale cooper-
                                  ative agricole
                                  Alla Lega nazionale  delle  cooper-
                                  ative
                                  Alla  Federazione  italiana cantine
                                  sociali
                                  Alla Federazione italiana  consorzi
                                  agrari
                                  All'Unione italiana vini
                                  Alla Federvini
                                  All'Associazione         enotecnici
                                  italiani
                                  Alla Federazione nazionale consorzi
                                  tutela vini d.o.c.
                                  All'Unione coltivatori italiani
                                  All'Associazione  generale  cooper-
                                  ative agricole
                                  All'Istituto della vite e del vino
                                  Alla Centrale cantine cooperative
                                  Agli enti di sviluppo agricolo
  Il regolamento CEE n. 3929/87 della  Commissione  del  17  dicembre
1987 e successive modificazioni e integrazioni, contiene la normativa
in materia di dichiarazioni di raccolta delle uve e di produzione del
vino e dei prodotti vinicoli;
  Tali  dichiarazioni  permettono,  attraverso la conoscenza dei dati
statistici, di gestire il mercato e la  politica  vitivinicola  della
Comunita'.  Inoltre, unitamente ad altri strumenti quali lo schedario
viticolo, hanno come obiettivo il controllo della produzione e  della
destinazione delle uve, nonche' la conoscenza della resa per una equa
distribuzione  dell'onere  della  distillazione obbligatoria prevista
dall'art. 39 del regolamento CEE n. 822/87.
  Per la campagna vitivinicola 1993/94 nulla e' cambiato in  materia,
pertanto rimangono invariate la modulistica e le istruzioni contenute
nelle  circolari  n.  15  del  10 ottobre 1991 e n. 34 del 2 novembre
1992, nonche' nelle "Avvertenze generali" e nelle "Istruzioni per  la
compilazione dei modelli", annesse al decreto ministeriale 10 ottobre
1991  (Gazzetta  Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 1991), alle quali si
rimanda.
  Si ricorda  che  a  seguito  della  realizzazione  dello  schedario
viticolo,  previsto  dai  regolamenti  CEE n. 2392/86 e n. 649/87, la
superficie dichiarata sara' verificata con le informazioni e  i  dati
contenuti nello schedario stesso; le aree di servizio potranno essere
riconosciute  come  superficie  vitata  nella  misura  in  cui  siano
esistenti e necessarie alla buona conduzione del vigneto.
  Coloro che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti alla
compilazione della sezione b) (allegato b1), sono pregati  di  tenere
presenti i dati eventualmente gia' comunicati con la restituzione del
"Modello S".
  Considerato che sono pervenuti a questo Ministero alcuni quesiti in
merito  alle  modalita'  di  compilazione  delle  sezioni d) e g), si
ritiene opportuno precisare e chiarire quanto segue:
Sezione d) - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'UVA E AGLI ALTRI
  PRODOTTI CEDUTI.
  Deve essere compilata da tutti coloro che cedono a terzi prodotti a
monte del vino (uve, mosti, vini nuovi ancora in fermentazione),  sia
provenienti   da  produzione  propria  sia  acquistati.  Si  richiama
l'attenzione sul fatto che, in linea generale, i dati contenuti nella
sezione d) devono coincidere  con  i  corrispondenti  dati  riportati
dall'acquirente nell'allegato fornitori.
  La  compilazione di questa sezione da parte di tutti i soggetti che
commercializzano i prodotti a monte  del  vino,  riveste  particolare
importanza ai fini della conoscenza dei movimenti di tutti i prodotti
vitivinicoli.
Sezione g) - INFORMAZIONI RELATIVE AI PRODOTTI UTILIZZATI, AL VINO
   OTTENUTO E AI PRODOTTI DIVERSI DAL VINO DETENUTI.
  Nel  caso di vino d.o.c. il cui supero, dovuto ad arricchimento con
mosto concentrato, declassato a vino  da  tavola,  la  superficie  da
indicare deve essere ripartita proporzionalmente al supero stesso.
  La  resa di origine, ovviamente, deve essere uguale per il supero e
per il vino d.o.c.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI.
  Le dichiarazioni in argomento vanno compilate in cinque esemplari e
presentate al comune competente.
  Il   comune  trattera'  una  copia  per  se',  ne  restituira'  una
all'interessato, con il  proprio  visto,  a  titolo  di  ricevuta  da
esibire  a  richiesta degli organi di controllo; quindi provvedera' a
trasmettere:
   l'originale al:
   Ministero  per  il   coordinamento   delle   politiche   agricole,
alimentari  e  forestali  c/o  A.I.M.A.  -  Centro di gestione per lo
schedario viticolo - Via Giulio Vincenzo Bona, 65, 00156 ROMA
   una  copia  all'ufficio  provinciale  dell'assessorato   regionale
dell'agricoltura competente per territorio;
   una  copia all'ufficio dell'Ispettorato centrale repressione frodi
competente per territorio.
 Si richiama ancora l'attenzione  sull'indirizzo  di  cui  sopra,  in
quanto   diverse   amministrazioni   comunali   hanno   continuato  a
trasmettere l'originale delle dichiarazioni presso la  sede  centrale
di questo Ministero, comportando disguidi e ritardi nell'elaborazione
dei dati.
 I   soggetti   tenuti   alla   presentazione   della   dichiarazione
vitivinicola (modello 2) che dichiarano un quantitativo di  vino  e/o
prodotti  vinicoli inferiore ai 100 ettolitri (totale colonna a + b +
c + d + e + f della sezione g - Quadro B) sono tenuti a compilare  il
modello  2  di  colore  bianco.  Coloro,  invece,  che dichiarano una
quantita' pari o superiore a 100 ettolitri sono tenuti a compilare il
modello 2 di colore verde.
TERMINE DI PRESENTAZIONE.
  Si ribadisce che la presentazione delle dichiarazioni in  argomento
deve  comunque  avvenire  entro  il  15  dicembre, al fine di rendere
possibile l'adempimento dell'obbligo posto a  carico  del  comune  di
trasmettere  entro  i  termini  perentori  indicati  dal quinto comma
dell'art. 1 del  decreto  ministeriale  8  agosto  1986  copia  delle
dichiarazioni  suddette  agli  uffici  interessati,  nonche' in vista
della piu' generale esigenza di acquisire in tempo  utile,  da  parte
delle  Autorita'  governative  degli Stati membri e della Commissione
CEE, le informazioni in merito alla situazione e alle prospettive  di
evoluzione  del  mercato  vitivinicolo  della  Comunita',  cosi' come
previsto dal regolamento CEE n. 3929/87.
MODALITA' DI TRASMISSIONE.
  Per quanto concerne la trasmissione delle  dichiarazioni  da  parte
delle   amministrazioni  comunali  risulta  che,  nonostante  vengano
presentate  nei  termini  prescritti,  alcuni  uffici  comunali   non
rispettano  la  data  di  trasmissione  delle  stesse  giusto  quanto
disposto dal richiamato decreto ministeriale 8 agosto 1986.
  Al riguardo, si ricorda che i  comuni  sono  tenuti  a  trasmettere
entro  il 20 dicembre le dichiarazioni di raccolta delle uve (mod. 1)
e le dichiarazioni vitivinicole (mod. 2) distinte secondo  il  colore
(moduli in carta bianca per le produzioni inferiori ai 100 ettolitri,
moduli  in  carta  verde  per  le  produzioni pari e superiori ai 100
ettolitri), ai competenti uffici, anche con segnalazione negativa.
  Si confida nelle prefetture affinche' intervengano presso i  comuni
della  provincia  ai  fini  di un puntuale rispetto delle date e a un
corretto adempimento dei propri obblighi, con preghiera di darne  poi
cortese assicurazione a questo Ministero.
RACCOMANDAZIONI FINALI.
  Avuto  riguardo  alla  necessita' di assumere informazioni esatte e
complete,  i  destinatari  della  presente  e,  in  particolare,   le
organizzazioni  professionali,  sono  pregati  di dare ogni possibile
collaborazione e assistenza nella compilazione  delle  dichiarazioni,
chiarendo  che  lo  scopo  di  esse e' quello di mettere i competenti
organi comunitari nella condizione di poter disporre  preventivamente
di  strumenti  idonei ad assicurare una corretta gestione del mercato
vinicolo.
  Con l'occasione si ricorda che in  caso  di  mancata  presentazione
entro  i  termini o in caso di compilazione infedele o incompleta, e'
prevista  l'esclusione  dalle  misure  d'intervento,  emanate   dalla
Comunita'  a  sostegno  del mercato del vino, e dalla concessione dei
premi per l'estirpazione dei vigneti,  nonche'  l'applicazione  delle
sanzioni di legge.
  Al riguardo si fa presente che saranno segnalati tempestivamente ai
competenti  uffici  periferici  dell'Ispettorato centrale repressione
frodi i produttori che abbiano presentato dichiarazioni  riconosciute
incomplete e/o inesatte o fuori termine.
                                                   Il Ministro: DIANA