Dichiarazione di raccolta uve e di produzione vino, campagna 1993-94.(GU n.275 del 23-11-1993)
Vigente al: 23-11-1993
Al Ministero dell'interno - Gabinetto Al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette sugli affari Al Ministero delle finanze - Direzione generale della finanza locale Al Comando generale Guardia di finanza - Ufficio operativo Al Comando generale Arma dei carabinieri - Ufficio operazioni Ai prefetti della Repubblica Ai commissari di Governo delle regioni Agli assessorati dell'agricoltura e delle foreste delle regioni a statuto speciale e ordinario Alle province autonome di Trento e Bolzano All'Ispettorato centrale repressione frodi All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA Alla Confederazione generale dell'agricoltura Alla Confederazione italiana coltivatori diretti Alla Confederazione italiana agricoltori Alla Confederazione italiana dell'industria Alla Confederazione generale del commercio Alla Federazione nazionale cooper- ative agricole Alla Lega nazionale delle cooper- ative Alla Federazione italiana cantine sociali Alla Federazione italiana consorzi agrari All'Unione italiana vini Alla Federvini All'Associazione enotecnici italiani Alla Federazione nazionale consorzi tutela vini d.o.c. All'Unione coltivatori italiani All'Associazione generale cooper- ative agricole All'Istituto della vite e del vino Alla Centrale cantine cooperative Agli enti di sviluppo agricolo Il regolamento CEE n. 3929/87 della Commissione del 17 dicembre 1987 e successive modificazioni e integrazioni, contiene la normativa in materia di dichiarazioni di raccolta delle uve e di produzione del vino e dei prodotti vinicoli; Tali dichiarazioni permettono, attraverso la conoscenza dei dati statistici, di gestire il mercato e la politica vitivinicola della Comunita'. Inoltre, unitamente ad altri strumenti quali lo schedario viticolo, hanno come obiettivo il controllo della produzione e della destinazione delle uve, nonche' la conoscenza della resa per una equa distribuzione dell'onere della distillazione obbligatoria prevista dall'art. 39 del regolamento CEE n. 822/87. Per la campagna vitivinicola 1993/94 nulla e' cambiato in materia, pertanto rimangono invariate la modulistica e le istruzioni contenute nelle circolari n. 15 del 10 ottobre 1991 e n. 34 del 2 novembre 1992, nonche' nelle "Avvertenze generali" e nelle "Istruzioni per la compilazione dei modelli", annesse al decreto ministeriale 10 ottobre 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 1991), alle quali si rimanda. Si ricorda che a seguito della realizzazione dello schedario viticolo, previsto dai regolamenti CEE n. 2392/86 e n. 649/87, la superficie dichiarata sara' verificata con le informazioni e i dati contenuti nello schedario stesso; le aree di servizio potranno essere riconosciute come superficie vitata nella misura in cui siano esistenti e necessarie alla buona conduzione del vigneto. Coloro che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti alla compilazione della sezione b) (allegato b1), sono pregati di tenere presenti i dati eventualmente gia' comunicati con la restituzione del "Modello S". Considerato che sono pervenuti a questo Ministero alcuni quesiti in merito alle modalita' di compilazione delle sezioni d) e g), si ritiene opportuno precisare e chiarire quanto segue: Sezione d) - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'UVA E AGLI ALTRI PRODOTTI CEDUTI. Deve essere compilata da tutti coloro che cedono a terzi prodotti a monte del vino (uve, mosti, vini nuovi ancora in fermentazione), sia provenienti da produzione propria sia acquistati. Si richiama l'attenzione sul fatto che, in linea generale, i dati contenuti nella sezione d) devono coincidere con i corrispondenti dati riportati dall'acquirente nell'allegato fornitori. La compilazione di questa sezione da parte di tutti i soggetti che commercializzano i prodotti a monte del vino, riveste particolare importanza ai fini della conoscenza dei movimenti di tutti i prodotti vitivinicoli. Sezione g) - INFORMAZIONI RELATIVE AI PRODOTTI UTILIZZATI, AL VINO OTTENUTO E AI PRODOTTI DIVERSI DAL VINO DETENUTI. Nel caso di vino d.o.c. il cui supero, dovuto ad arricchimento con mosto concentrato, declassato a vino da tavola, la superficie da indicare deve essere ripartita proporzionalmente al supero stesso. La resa di origine, ovviamente, deve essere uguale per il supero e per il vino d.o.c. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI. Le dichiarazioni in argomento vanno compilate in cinque esemplari e presentate al comune competente. Il comune trattera' una copia per se', ne restituira' una all'interessato, con il proprio visto, a titolo di ricevuta da esibire a richiesta degli organi di controllo; quindi provvedera' a trasmettere: l'originale al: Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali c/o A.I.M.A. - Centro di gestione per lo schedario viticolo - Via Giulio Vincenzo Bona, 65, 00156 ROMA una copia all'ufficio provinciale dell'assessorato regionale dell'agricoltura competente per territorio; una copia all'ufficio dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio. Si richiama ancora l'attenzione sull'indirizzo di cui sopra, in quanto diverse amministrazioni comunali hanno continuato a trasmettere l'originale delle dichiarazioni presso la sede centrale di questo Ministero, comportando disguidi e ritardi nell'elaborazione dei dati. I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione vitivinicola (modello 2) che dichiarano un quantitativo di vino e/o prodotti vinicoli inferiore ai 100 ettolitri (totale colonna a + b + c + d + e + f della sezione g - Quadro B) sono tenuti a compilare il modello 2 di colore bianco. Coloro, invece, che dichiarano una quantita' pari o superiore a 100 ettolitri sono tenuti a compilare il modello 2 di colore verde. TERMINE DI PRESENTAZIONE. Si ribadisce che la presentazione delle dichiarazioni in argomento deve comunque avvenire entro il 15 dicembre, al fine di rendere possibile l'adempimento dell'obbligo posto a carico del comune di trasmettere entro i termini perentori indicati dal quinto comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 8 agosto 1986 copia delle dichiarazioni suddette agli uffici interessati, nonche' in vista della piu' generale esigenza di acquisire in tempo utile, da parte delle Autorita' governative degli Stati membri e della Commissione CEE, le informazioni in merito alla situazione e alle prospettive di evoluzione del mercato vitivinicolo della Comunita', cosi' come previsto dal regolamento CEE n. 3929/87. MODALITA' DI TRASMISSIONE. Per quanto concerne la trasmissione delle dichiarazioni da parte delle amministrazioni comunali risulta che, nonostante vengano presentate nei termini prescritti, alcuni uffici comunali non rispettano la data di trasmissione delle stesse giusto quanto disposto dal richiamato decreto ministeriale 8 agosto 1986. Al riguardo, si ricorda che i comuni sono tenuti a trasmettere entro il 20 dicembre le dichiarazioni di raccolta delle uve (mod. 1) e le dichiarazioni vitivinicole (mod. 2) distinte secondo il colore (moduli in carta bianca per le produzioni inferiori ai 100 ettolitri, moduli in carta verde per le produzioni pari e superiori ai 100 ettolitri), ai competenti uffici, anche con segnalazione negativa. Si confida nelle prefetture affinche' intervengano presso i comuni della provincia ai fini di un puntuale rispetto delle date e a un corretto adempimento dei propri obblighi, con preghiera di darne poi cortese assicurazione a questo Ministero. RACCOMANDAZIONI FINALI. Avuto riguardo alla necessita' di assumere informazioni esatte e complete, i destinatari della presente e, in particolare, le organizzazioni professionali, sono pregati di dare ogni possibile collaborazione e assistenza nella compilazione delle dichiarazioni, chiarendo che lo scopo di esse e' quello di mettere i competenti organi comunitari nella condizione di poter disporre preventivamente di strumenti idonei ad assicurare una corretta gestione del mercato vinicolo. Con l'occasione si ricorda che in caso di mancata presentazione entro i termini o in caso di compilazione infedele o incompleta, e' prevista l'esclusione dalle misure d'intervento, emanate dalla Comunita' a sostegno del mercato del vino, e dalla concessione dei premi per l'estirpazione dei vigneti, nonche' l'applicazione delle sanzioni di legge. Al riguardo si fa presente che saranno segnalati tempestivamente ai competenti uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi i produttori che abbiano presentato dichiarazioni riconosciute incomplete e/o inesatte o fuori termine. Il Ministro: DIANA