Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.276 del 24-11-1993)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facolta' di lettere e filosofia in data 20 febbraio 1991, dal consiglio di amministrazione in data 2 aprile 1991 e dal senato accademico in data 18 aprile 1991; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 luglio 1993; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 615 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in Storia dell'arte. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN STORIA DELL'ARTE Art. 616. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Genova la scuola di specializzazione in storia dell'arte per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale. La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline storico-artistiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico artistico. La scuola rilascia il diploma di specialista in Storia dell'arte (con indicazione dell'indirizzo seguito). Art. 617. - Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione: storia dell'arte medievale e moderna; storia dell'arte contemporanea; storia delle arti applicate. Art. 618. - Il corso degli studi ha la durata di tre anni. In base alle strutture e alle attrezzature disponibili la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in numero di dieci per ciascun anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 619. - All'attuazione delle attivita' didattiche provvede la facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' degli studi di Genova con la collaborazione di singoli docenti delle facolta' di architettura, giurisprudenza, magistero, della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. La sede della direzione della scuola e' presso la facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' degli studi di Genova. Art. 620. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati che abbiano conseguito il titolo delle facolta' di lettere e filosofia, di magistero, di architettura e nella facolta' di conservazione dei beni culturali. Sono altresi' ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso universita' straniere ed equipollenti, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. Art. 621. - Le discipline da utilizzare per le diverse specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree: a) Area delle metodologie e delle tecniche: 1) elementi di informatica e di scienza della catalogazione dei beni culturali (lettere e filosofia); 2) metodologia e didattica degli audio-visivi (facolta' di magistero); 3) iconologia e iconografia (lettere e filosofia); 4) museologia e museografia (lettere e filosofia); 5) paleografia e diplomatica (lettere e filosofia); 6) storia e tecnica del restauro (facolta' di architettura); 7) storia della fotografia (lettere e filosofia); 8) storia dell'architettura (facolta' di architettura); 9) letteratura artistica (lettera e filosofia); 10) metodologia della storia dell'arte (lettere e filosofia); 11) estetica (lettere e filosofia); 12) fenomenologia degli stili (lettere e filosofia); 13) sociologia dell'arte (lettere e filosofia); 14) psicologia dell'arte (lettere e filosofia); 15) elementi di chimica (scienze matematiche, fisiche e naturali); 16) storia delle tecniche artistiche (lettere e filosofia); 17) museotecnica (facolta' di architettura); 18) storia del teatro (lettere e filosofia); 19) storia della musica (lettere e filosofia). b) Area di interesse generale: 1) storia del collezionismo (lettere e filosofia); 2) storia del disegno, dell'incisione e della grafica (lettere e filosofia); 3) araldica (lettere e filosofia); 4) storia dello spettacolo (lettere e filosofia); 5) archivistica (lettere e filosofia); 6) storia medievale (lettere e filosofia); 7) storia moderna (lettere e filosofia); 8) storia contemporanea (lettere e filosofia); 9) storia della liturgia (lettere e filosofia); 10) agiografia (lettere e filosofia); 11) storia della Chiesa (lettere e filosofia); 12) epigrafia medievale e moderna (lettere e filosofia); 13) storia del costume (lettere e filosofia); 14) storia comparata dell'arte europea (lettere e filosofia); 15) storia sociale dell'arte (lettere e filosofia). c) Area delle arti applicate: 1) storia delle arti applicate (lettere e filosofia); 2) storia della miniatura (lettere e filosofia); 3) storia delle arti applicate e industriali (lettere e filosofia); 4) storia del costume e della moda (lettere e filosofia); 5) storia del libro a stampa illustrato (lettere e filosofia); 6) storia dell'oreficeria (lettere e filosofia); 7) numismatica e sfragistica (lettere e filosofia); 8) storia delle maioliche (lettere e filosofia); 9) storia dei tessili (lettere e filosofia). d) Area della storia dell'arte medievale: 1) archeologia e storia dell'arte tardo-antica (lettere e filosofia); 2) storia dell'arte islamica (lettere e filosofia); 3) archeologia medievale (lettere e filosofia); 4) storia dell'arte bizantina (lettere e filosofia); 5) storia dell'arte medievale (lettere e filosofia); 6) storia dell'architettura medievale (architettura); e) Area della storia dell'arte moderna: 1) storia dell'arte del Rinascimento (lettere e filosofia); 2) storia dell'arte dell'eta' barocca (lettere e filosofia); 3) storia dell'arte fiamminga e olandese (lettere e filosofia); 4) storia dell'arte dei Paesi europei (lettere e filosofia); 5) storia dell'arte moderna (lettere e filosofia); 6) storia dell'architettura moderna (architettura). f) Area della storia dell'arte contemporanea: 1) archeologia industriale (lettere e filosofia); 2) storia del cinema (lettere e filosofia); 3) storia dell'arte contemporanea (lettere e filosofia); 4) storia e tecnica della fotografia (lettere e filosofia); 5) storia dell'architettura contemporanea (architettura). g) Area giuridica: 1) elementi di diritto amministrativo (giurisprudenza); 2) estimo (giurisprudenza); 3) legislazione dei beni culturali (giurisprudenza); 4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali (giurisprudenza); 5) legislazione urbanistica (giurisprudenza). Art. 622. - Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente almeno dieci corsi di insegnamento (annuali) distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola. Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate. Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonche' da esercitazioni, attivita' applicative, viaggi di istruzione. Gli insegnamenti saranno scelti nel modo seguente: 5 (o piu') fra le discipline dell'area dell'indirizzo prescelto; 2 (o piu') fra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche; 2 (o piu') fra le discipline di due differenti aree di diverso indirizzo; 1 (o piu') fra le discipline dell'area giuridica. Lo specializzando e' tenuto a seguire al primo anno cinque corsi di insegnamento, due almeno dei quali scelti fra le discipline del proprio indirizzo di specializzazione. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studio. L'attivita' didattica comprende per i primi due anni 400 ore da distribuire tra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attivita' pratiche guidate. Per il terzo anno, che deve essere prevalentemente legato alla preparazione della dissertazione scritta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, l'attivita' didattica comprende 200 ore. Alle attivita' pratiche dovranno essere dedicate non meno di 250 ore. I corsi di insegnamento possono essere articolati in moduli. Ciascun modulo puo' essere costituito da piu' programmi monografici di discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integrantisi a costituire una unita' organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a piu' docenti ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate, nel tema e nei tempi, con quelle degli altri docenti dello stesso modulo. Il modulo e' affidato a un docente che, oltre a svolgere il proprio programma, coordina quello degli altri docenti. Ciascun insegnamento, comunque, dovra' avere un unico titolare. Art. 623. - Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane o straniere. Il profitto della permanenza all'estero viene valutato secondo proce- dure individuate dal consiglio della scuola. Art. 624. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stipula convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra- universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento di attivita' di formazione degli specializzandi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982. Fra gli enti pubblici di cui al comma precedente vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale. Art. 625. - La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista e' costituita secondo le consuete modalita' per gli esami universitari. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Genova, 5 ottobre 1993 Il rettore