Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.276 del 24-11-1993)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il piano triennale di sviluppo dell'Universita' 1991-93 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che prevede per l'Universita' degli studi di Perugia la trasformazione della scuola diretta a fini speciali in informatica nel corrispondente corso di diploma universitario; Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992, contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in informatica (tabella XXVI- ter); Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 15 luglio 1993; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'art. 81 titolo VIII - facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, viene soppresso e sostituito dal nuovo art. 81. L'art. 452 del titolo XIV relativo alle scuole dirette a fini speciali viene modificato con la soppressione della dicitura "informatica" e vengono soppressi, sotto lo stesso titolo, gli articoli dal 488 al 496; vengono altresi' inseriti sotto il titolo VIII relativo alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali i nuovi articoli dal 103 al 106, con il conseguente scorrimento degli articoli successivi. Art. 81. - La facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce la laurea in scienze biologiche, in scienze geologiche, in scienze naturali, in chimica, in matematica, in fisica ed il diploma universitario in informatica di durata triennale. La durata del corso degli studi e' di quattro anni per le lauree in scienze naturali, matematica e fisica e di cinque anni per le lauree in scienze biologiche, chimica e scienze geologiche. Il titolo di ammissione e' quello previsto dalle leggi in vigore. TITOLO VIII Art. 103. - (Diploma universitario in informatica). - Il corso di diploma universitario in informatica ha la durata di tre anni. Il senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in base ai criteri fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma quarto, della legge 19 novembre 1990, n. 341, stabilira' annualmente il numero di studenti che possono iscriversi al corso di diploma, nonche' le modalita' di ammissione, in relazione alle risorse disponibili per il corso stesso ed agli specifici obiettivi formativi dei curricula. Ogni insegnamento del corso di diploma universitario comprende una o due unita' didattiche. Ciascuna unita' didattica corrisponde ad un massimo di 60 ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni. Il corso di diploma e' organizzato in un biennio propedeutico comprendente 20 unita' didattiche ed in un terzo anno di applicazione comprendente 6 unita' didattiche. La suddivisione dei corsi e' la seguente: Primo anno: architettura degli elaboratori (2 unita' didattiche); programmazione (2 unita' didattiche); laboratorio di informatica: programmazione (2 unita' didattiche); analisi matematica (2 unita' didattiche); matematica discreta (2 unita' didattiche). L'insegnamento di "laboratorio di informatica: programmazione" e' coordinato con quello di programmazione e le prove di esame dei due insegnamenti sono svolte congiuntamente e danno luogo ad un unico voto. Secondo anno: sistemi di elaborazione (2 unita' didattiche); algoritmi e strutture dati (2 unita' didattiche); laboratorio di informatica: sistemi (1 unita' didattica); laboratorio di informatica: algoritmi e strutture dati (1 unita' didattica); calcolo delle probabilita' e statistica matematica (1 unita' didattica); calcolo numerico (1 unita' didattica). Due ulteriori unita' didattiche sono riservate ad uno o due insegnamenti scelti dallo studente in un gruppo indicato annualmente dalle strutture didattiche e comprendente insegnamenti nei settori scientifico-disciplinari sotto indicati. L'insegnamento di "laboratorio di informatica: sistemi" e' coordinato con quello di "sistemi di elaborazione" mentre quello di "laboratorio di informatica: algoritmi e strutture dati" e' coordinato con l'insegnamento di "algoritmi e strutture dati". Le prove di esame degli insegnamenti di "laboratorio di informatica" e degli insegnamenti rispettivamente coordinati sono svolte congiuntamente e danno luogo ad un unico voto. Settori scientifico-disciplinari: informatica (K05B); algebra (A01B); logica matematica (A01A); geometria (A01C); analisi matematica (A02A); probabilita' e statistica matematica (A02B); analisi numerica (A04A); ricerca operativa (A04B); fisica generale (B01A); fisica (B01B); elettronica (K01X); economia e direzione delle imprese (P02B); telecomunicazioni (K03X); sistemi di elaborazione dell'informazione (K05A); ingegneria economico gestionale (I27X); chimica generale ed inorganica (C03X); chimica fisica (C02X); chimica organica (C05X). Terzo anno di applicazione: basi di dati e sistemi informativi (2 unita' didattiche); due unita' didattiche per uno o due insegnamenti dell'area informatica ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 30 ottobre 1992, determinati annualmente dalle strutture didattiche; due ulteriori unita' didattiche sono riservate ad uno o due insegnamenti destinati all'approfondimento delle applicazioni informatiche, a scelta dello studente, in un gruppo indicato annualmente dalle strutture didattiche. Art. 104. - Per ottenere l'iscrizione al terzo anno di applicazione lo studente dovra' aver superato un numero di insegnamenti del biennio per almeno 10 unita' didattiche complessive. Gli insegnamenti coordinati con corsi di laboratorio corrispondono a tal fine ad un numero di unita' didattiche pari alla somma di quelle dell'insegnamento e del relativo laboratorio. Le strutture didattiche potranno determinare annualmente ordini di precedenza fra gli esami da sostenere sulla base dei programmi di insegnamento effettivamente svolti. Ai fini del proseguimento degli studi e del riconoscimento previsto dal comma 3 dell'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341 ed art. 2, secondo comma della stessa legge e del decreto ministeriale 30 ottobre 1992 pubblicato in data 19 marzo 1993, le strutture didattiche stabiliscono annualmente le modalita' per il riconoscimento, totale o parziale, degli studi compiuti nell'ambito del corso di laurea in informatica, del corso di laurea in fisica e di tutti i corsi di laurea in ingegneria valutando anche i programmi effettivamente svolti. Le medesime strutture didattiche possono altresi' prevedere, sempre sulla base dei programmi svolti, il riconoscimento di insegnamenti ed esami svolti presso altri corsi di laurea o di diploma. Per l'ammissione all'esame di diploma e' necessario aver superato le prove di valutazione degli insegnamenti previsti nello statuto per un numero complessivo di 26 unita' didattiche. L'esame di diploma consiste nella discussione, di fronte ad una commissione nominata secondo le modalita' stabilite dalla struttura didattica competente, di un progetto svolto sotto la guida di un relatore. Tale progetto potra' essere svolto nell'ambito di periodi di addestramento presso aziende od altri enti pubblici o privati secondo modalita' stabilite dalla medesima struttura didattica. Art. 105. - In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di Ateneo, le funzioni delle strutture didattiche, in relazione al diploma di informatica, per gli adempimenti di cui al comma 3 del decreto ministeriale 30 ottobre 1992, sono esercitate dai consigli di facolta', che deliberano su proposta del consiglio di corso di diploma. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di Ateneo, il consiglio di corso di diploma e' costituito dai docenti dei corsi del diploma. L'attivazione del corso di diploma universitario in informatica avverra' in maniera graduale, a partire dal primo anno. All'attivazione dei corsi del primo anno corrispondera' la disattivazione degli insegnamenti previsti per il primo anno della scuola diretta a fini speciali in informatica. Tutti gli insegnamenti della scuola predetta cesseranno comunque di essere impartiti al momento dell'attivazione del secondo anno del diploma. Gli studenti della scuola diretta a fini speciali che a tale scadenza non avessero completato il relativo corso di studi potranno ancora conseguire il diploma della scuola accedendo agli insegnamenti ed esami del corso di diploma secondo modalita' stabilite dalle strutture didattiche della scuola. Gli studenti potranno anche chiedere l'iscrizione al corso di di- ploma ed a tal fine le strutture didattiche competenti potranno, sulla base dei programmi svolti, riconoscere insegnamenti o gruppi di insegnamenti e relativi esami ai fini del proseguimento degli studi. Art. 106. - Per quanto non espressamente previsto dagli articoli 103, 104, 105, si applicano le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 1993. Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Perugia, 4 ottobre 1993 Il rettore: DOZZA