MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 novembre 1993 

  Emissione  di  buoni  ordinari  del  Tesoro  al portatore a novanta
giorni.
(GU n.276 del 24-11-1993)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale  7  gennaio  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state
fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del  Tesoro  per
l'esercizio finanziario 1993;
  Visto  l'art.  2,  comma  1,  della  legge 9 novembre 1993, n. 445,
contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio  dello  Stato
per  l'anno  finanziario 1993 che fissa in miliardi 154.500 l'importo
massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e  all'estero,  al
netto di quelli da rimborsare;
  Visto  l'art.  3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione netta dei suindicati titoli  pubblici  al  16  novembre
1993 e' pari a 145.757 miliardi;
                              Decreta:
  Per   il   30   novembre   1993   e'  disposta  l'emissione,  senza
l'indicazione del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al
portatore  a  novanta giorni con scadenza il 28 febbraio 1994 fino al
limite massimo in valore nominale di lire 10.000 miliardi.
  La spesa per interessi  gravera'  sul  cap.  4677  dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1994.
  In  relazione  all'attuale  situazione  del  mercato  monetario   e
nell'interesse  dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione dei
buoni ordinari del Tesoro avverra' con le  modalita'  indicate  negli
articoli  2,  17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle
premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui  alla  lettera
a)  dell'art. 18 puo' essere presentata fino ad un importo massimo di
2 miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della  Banca
d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente
allo  sportello  all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale
della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le
ore 12 del giorno 24 novembre 1993, con l'osservanza delle  modalita'
stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 novembre 1993
                                        Il direttore generale: DRAGHI