MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 novembre 1993 

  Emissione  di  buoni   ordinari   del   Tesoro   al   portatore   a
centottantadue giorni.
(GU n.276 del 24-11-1993)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale  7  gennaio  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state
fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del  Tesoro  per
l'esercizio finanziario 1993;
  Visto  l'art.  2,  comma  1,  della  legge 9 novembre 1993, n. 445,
contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio  dello  Stato
per  l'anno  finanziario 1993 che fissa in miliardi 154.500 l'importo
massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e  all'estero,  al
netto di quelli da rimborsare;
  Visto  l'art.  3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione netta dei suindicati titoli  pubblici  al  16  novembre
1993 e' pari a 145.757 miliardi;
                              Decreta:
  Per   il   30   novembre   1993   e'  disposta  l'emissione,  senza
l'indicazione del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al
portatore a centottantadue giorni con scadenza il 31 maggio 1994 fino
al limite massimo in valore nominale di lire 14.500 miliardi.
  La  spesa  per  interessi  gravera'  sul  cap.  4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1994.
  In   relazione  all'attuale  situazione  del  mercato  monetario  e
nell'interesse dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei
buoni  ordinari  del  Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli
articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993  citato  nelle
premesse.  L'offerta  senza indicazione di prezzo di cui alla lettera
a) dell'art. 18 puo' essere presentata fino ad un importo massimo  di
2 miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Le  relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca
d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente
allo sportello all'uopo istituito presso  l'Amministrazione  centrale
della  Banca  d'Italia Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le
ore 12 del giorno 24 novembre 1993, con l'osservanza delle  modalita'
stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.
 Il  presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 novembre 1993
                                        Il direttore generale: DRAGHI