N. 701 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 maggio 1993

                                N. 701
 Ordinanza  emessa  il  5  maggio  1993  dal  tribunale amministrativo
 regionale della Campania sul  ricorso  proposto  da  Mazzone  Osvaldo
 contro U.S.L. n. 4 di Avellino ed altra
 Regione Campania - Sanita' pubblica - Esclusione della possibilita'
    di  autorizzare  il ricorso a strutture esterne per le prestazioni
    curative con carattere di continuita' e  prolungate  nel  tempo  -
    Limitazione   dell'assistenza   sanitaria   indiretta   alle  sole
    prestazioni  ospedaliere  per  cure  mediche  e  chirurgiche   con
    esclusione   della  possibilita'  di  autorizzare  il  ricorso  ad
    istituti non convenzionati operanti nel territorio  nazionale  per
    le prestazioni di riabilitazione nei casi di comprovata necessita'
    -    Mancata   previsione   dell'assistenza   indiretta   per   la
    riabilitazione con le  stesse  modalita'  stabilite  ai  fini  del
    rimborso  delle  spese  per  l'assistenza  ospedaliera  e  medico-
    chirurgica   -   Mancata   previsione   dell'eseguibilita'   degli
    interventi di cura e riabilitazione anche presso strutture private
    non  convenzionate  quando  le strutture pubbliche o convenzionate
    siano   nell'impossibilita'    di    assicurare    tempestivamente
    prestazioni di carattere indispensabile per la tutela della salute
    - Incidenza sul diritto alla salute, sul principio di uguaglianza,
    sui  principi  di  imparzialita'  e  buon  andamento  della p.a. e
    violazione dei principi fondamentali stabiliti dalle  leggi  dello
    Stato  in  materia  di  assistenza sanitaria (assistenza indiretta
    anche per la riabilitazione, quando sia impossibile la  tempestiva
    erogazione  delle prestazioni in forma diretta) - Riferimenti alle
    sentenze della Corte  costituzionale  nn.  992/1988,  455/1/990  e
    247/1992.
 (Leggi regione Campania 15 marzo 1984, n. 11, art. 14; 8 marzo 1985,
    n.  12, articolo unico; 27 ottobre 1978, n. 46, artt. 1, 2, 5 e 6,
    primo comma; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 7, primo comma).
 (Cost., artt. 2, 3, 32, 97 e 117).
(GU n.48 del 24-11-1993 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  584/1992
 proposto  da Mazzone Osvaldo, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara
 Argenio, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 15,
 presso lo studio dell'avv. P. Valente, contro l'unita' sanitaria  lo-
 cale  n.  4  di  Avellino, in persona del legale rappresentante p.t.,
 rappresentata e difesa
 dall'avv. Giorgio  Silvestri,  elettivamente  domiciliata  in  Napoli
 presso  la  segreteria  del  t.a.r., regione Campania, in persona del
 presidente p.t. della giunta regionale, n.c., per l'annullamento  del
 provvedimento  n. 10743 del 10 giugno 1992, con il quale la u.s.l. ha
 respinto  la richiesta per il rimborso di sepse di ricovero presso un
 centro  di  riabilitazione  non  convenzionato  nonche'  degli   atti
 connessi;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della u.s.l. intimata;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti di causa;
    Uditi alla  pubblica  udienza  del  5  maggio  1993,  relatore  il
 magistrato Donadono, gli avv.ti Argenio e Silvestri.
                               F A T T O
    Il  sig. Osvaldo Mazzone ha presentato istanza, in data 16 ottobre
 1991, alla unita' sanitaria locale n. 4  di  Avellino,  per  ottenere
 l'autorizzazione al ricovero della propria figlia Anna Lucia, affetta
 da  sclerosi  a  placche,  presso un centro di riabilitazione sito in
 Montefalcione (Avellino), non convenzionato con il servizio sanitario
 nazionale.
    A seguito dei solleciti, reiterati  dall'interessato  in  data  14
 gennaio,  14 aprile e 29 maggio 1992, anche ai fini del rimborso o di
 un  contributo  sulle  spese  sostenute  dalla  data  del   ricovero,
 risalente  all'ottobre  1990,  la u.s.l. di Avellino - con la nota n.
 10743 del 10 giugno 1992 - ha dato riscontro negativo alle richieste,
 riservandosi peraltro un nuovo e piu' approfondito esame del caso.
    In  particolare  l'amministrazione,  nel  comunicare   il   parere
 sfavorevole  della  commissione  regionale istituita ex art. 14 della
 legge regione Campania 15 marzo 1984, n. 11 (seduda del 4-5  dicembre
 1991),  ha  rappresentato, a sostegno del diniego, che "in materia di
 assistenza    riabilitativa    vige    esclusivamente    il    regime
 dell'assistenza in forma diretta ..".
    Con  ricorso notificato il 29 giugno (alla u.s.l.) ed il 25 luglio
 1992  (alla  regione),  il   sig.   Osvaldo   Mazzone   ha   proposto
 l'impugnativa  in epigrafe, lamentando la violazione degli artt. 14 e
 15 della legge regione Campania 27 febbraio 1975, n. 7,  dell'art.  3
 della  legge 23 ottobre 1985, n. 595, della legge regione Campania 27
 ottobre 1978, n. 46, dell'art. 14 della  legge  regione  Campania  15
 marzo 1984, n. 11, dell'articolo unico della legge regione Campania 8
 marzo  1985,  n.  12,  della  legge  5 febbraio 1992, n. 104, nonche'
 l'eccesso di potere sotto diversi profili.  In  via  subordinata,  il
 ricorrente  ha eccepito dubbi sulla legittimita' costituzionale delle
 leggi regionali n. 12/1985 e n. 11/1984, per contrasto con l'art.  32
 della   Costituzione,   qualora   interpretate   in   senso  ostativo
 all'accoglimento del ricorso.
    La u.s.l.  intimata  si  e'  costituita  in  giudizio,  resistendo
 all'impugnativa.
    Non si e', invece costituita, la regione Campania.
    Con  ordinanza  n. 572 del 4 novembre 1992, la domanda incidentale
 di tutela cautelare - previa ordinanza interlocutoria n. 413  del  15
 luglio   1992,   cui   la   sola   u.s.l.  ha  risposto,  in  termini
 sostanzialmente soprassessori, con nota n. 6075 del 12 ottobre 1992 -
 e' stata accolta, ai fini del riesame del diniego impugnato da  parte
 della regione e della u.s.l. competenti.
    L'esito  alla  domanda  di esecuzione del provvedimento cautelare,
 notificata  il  24  e  31   dicembre   1992,   e'   stato   reiterato
 l'accoglimento,  ai  fini  del  riesame,  con  ordinanza n. 94 del 10
 febbraio 1993.
    Le  amministrazioni  onerate  non  hanno  tuttavia  provveduto  in
 merito, nonostante la commissione regionale avesse, gia' nella seduta
 del  16  giugno  1992,  preannunciato  il  proposito  di procedere ad
 approfondimenti sul caso.
                             D I R I T T O
    1.  -  La  Unita'  sanitaria  locale  n.  4  di  Avellino   -   ad
 esplicitazione  del  parere  negativo  pronunciato  dalla commissione
 regionale istituita ai sensi della legge regionale della Campania  15
 marzo  1984,  n.  11  -  ha statuito che le prestazioni riabilitative
 possono essere erogate esclusivamente in regime di assistenza diretta
 e che, pertanto, non sussiste alcun diritto al rimborso  degli  oneri
 sostenuti presso strutture non convenzionate.
    L'amministrazione  non  enuncia, negli atti gravati, altre ragioni
 ostative  al  rilascio  dell'autorizzazione,  ne'  il  riesame  della
 richiesta - pur preannunciato dalla stessa autorita' e sollecitato in
 sede  cautelare  da questo t.a.r. - ha condotto ad una determinazione
 sostitutiva o integrativa del precedente diniego.
   Di conseguenza, e' appena il caso di premettere che  nessun  dubbio
 puo'  essere  sollevato  sulla  attuale sussistenza dell'interesse al
 ricorso. Si palesano,  altresi',  estranee  al  thema  decidendum  le
 ulteriori   circostanze   evidenziate   dalla   difesa  della  u.s.l.
 resistente  nelle  proprie  memorie  difensive,   che   non   possono
 sostituirsi  alla valutazione compiuta dall'autorita' amministrativa,
 modificandone i  presupposti  di  fatto  e/o  diritto  considerati  e
 ritenuti ai fini dell'adozione del provvedimento.
    La questione essenziale, prioritaria ed assorbente, da cui dipende
 la  definizione del giudizio riguarda, pertanto, l'ammissibilita', in
 punto di diritto, dell'assistenza indiretta  per  le  prestazioni  di
 riabilitazione. Se fosse esatta, infatti, la tesi sostenuta nell'atto
 impugnato, il ricorso non potrebbe essere accolto.
    Il  ricorrente,  a  contestazione  dell'assunto, deduce che non e'
 possibile negare la piena ed  esaustiva  tutela  della  salute,  come
 diritto  primario e fondamentale, quando il servizio sanitario non e'
 in grado di intervenire direttamente mediante le strutture  pubbliche
 o convenzionate.
    Appunto  alla  stregua  di  tali  criteri, l'art. 3 della legge 23
 ottobre  1985,  n.  595,  demanda  alla  legislazione  regionale   la
 regolamentazione delle prestazioni sanitarie erogabili anche in forma
 indiretta.
    Tanto premesso, il ricorrente ritiene applicabili nella specie gli
 artt. 14 e 15 della legge regione Campania
 27  febbraio 1975, n. 7, che nel disciplinare l'assistenza indiretta,
 non conterrebbe preclusioni per  gli  interventi  di  riabilitazione;
 inoltre  l'art.  14 della legge regione Campania 15 marzo 1984, n. 11
 avrebbe esteso alle cure riabilitative la normativa di cui alla legge
 regione Campania 27 ottobre 1978, n. 46, in  tema  di  autorizzazione
 dei  ricoveri ospedalieri all'estero, successivamente integrata dalla
 legge regione Campania 8 marzo 1985, n. 12,  per  quanto  riguarda  i
 ricoveri   presso   strutture   ospedaliere   e   case  di  cura  non
 specificamente convenzionate, operanti sul territorio nazionale.
    Senonche',  dall'invalicabile  dato  testuale  delle  disposizioni
 regionali invocate, non sono desumibili  le  conclusioni  prospettate
 dal ricorrente.
    Sia  la  legge  regionale  n.  7/1975,  sia  la legge regionale n.
 46/1978, ed infine la legge regionale n.  12/1985,  espressamente  si
 riferiscono    alla   sola   assistenza   ospedaliera,   inquadrabile
 nell'ambito delle prestazioni di cura, quali  definite  nell'art.  25
 (cfr.  in  particolare  il penultimo e l'ultimo comma) della legge 23
 dicembre 1978, n. 833. Le prestazioni di riabilitazione,  contemplate
 nell'art.  26  della  medesima  legge n. 833/1978, pur rientrando nel
 comune  genus  delle  prestazioni  sanitarie,  si   distinguono   per
 caratteri  e  finalita'  dalle "cure mediche e chirurgiche", previste
 dalla specifica  legislazione  regionale  in  materia  di  assistenza
 indiretta.
    La  legge regione Campania 15 marzo 1984, n. 11, recante norme per
 la  prevenzione,  cura  e  riabilitazione  degli  handicaps   e   per
 l'inserimento  nella  vita  sociale,  nel  prevedere  all'art.  14 il
 ricorso alle "strutture esterne", e cioe' a quelle non convenzionate,
 all'estero o meno, lungi dal disporre  una  generalizzata  estensione
 dell'assistenza  indiretta di cui alla legge regionale n. 46/1978 per
 le prestazioni di riabilitazione, si limita a far salva la  normativa
 concernente  le  cure  mediche e chirurgiche per i portatori di hand-
 icaps,  e  consente   unicamente   la   possibilita'   di   concedere
 l'autorizzazione   "limitatamente"   a   "specifici   interventi"   e
 "consulenze sul programma  terapeutico-riabilitativo",  peraltro  con
 "espressa  esclusione  delle  prestazioni  curative  con carattere di
 continuita' e prolungate nel tempo". Cio'  fa  chiaramente  intendere
 che  e'  escluso  un  rimborso  ragguagliato  al  trattamento nel suo
 complesso o connesso a lunghe degenze.
    La successiva legge regione Campania 8 marzo 1985, n. 12 conferma,
 altresi', in termini espressi l'erogazione dell'assistenza  indiretta
 per le sole prestazioni ospedaliere.
    Orbene,  l'art.  3  della  legge  23  ottobre  1985,  n. 595 - pur
 sancendo in via di principio che il regime normale di erogazione  per
 tutte  le  prestazioni  sanitarie,  ivi  comprese quindi anche quelle
 riabilitative, e' quello diretto, attraverso le strutture pubbliche o
 convenzionate - prevede che la legislazione regionale regolamenti  il
 ricorso,   da   considerare  eccezionale,  all'assistenza  indiretta,
 mediante il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute presso
 strutture non convenzionate, quando  sia  impossibile  la  tempestiva
 erogazione delle prestazioni in forma diretta.
    E'   stata   invero  sostenuta  la  tesi  (anteriormente  peraltro
 all'entrata in vigore della legge n. 595/1985) che "nella sussistenza
 dell'ipotesi legislativa statale di ricorso all'assistenza  indiretta
 e  nella  carenza  di  normativa  locale (carenza ritenuta inidonea a
 sopprimere il diritto al ricorso all'assistenza indiretta),  si  deve
 riconoscere la piu' ampia liberta' circa la scelta .. della struttura
 presso  la quale il ricorrente era necessitato, in tempi molto brevi,
 a ricoverarsi". Tale  conclusione  era  strettamente  dipendente  sia
 dalla  particolarita'  del caso clinico, sia dall'assoluta urgenza ed
 indifferibilita' dell'intervento, sia dalla mancanza di  un  positivo
 riscontro  sulla  "possibilita', per le uu.ss.ll., di assicurare con-
 crete capacita' assistenziali .. entro il termine"  prescritto  (cfr.
 Cons. Stato, sez. quinta, 6 novembre 1987, n. 690).  Nella specie qui
 in  esame,  e'  da rilevare sia che il caso clinico riguarderebbe una
 grave  patologia, tale da imporre il trattamento terapeutico, come si
 trova  riconosciuto   in   documenti   provenienti   dalla   pubblica
 amministrazione  (cfr.  atto  u.s.l.  n.  3  di  Atripalda in data 15
 ottobre 1991, note della u.s.l. n. 4 alla regione in data 18  ottobre
 1991   e   21   aprile   1992),   come   pure   e'  da  rilevare  che
 l'amministrazione ha omesso di pronunciarsi, anche  a  seguito  delle
 ordinanze  cautelari  di  questo t.a.r., sulle effettive opportunita'
 assistenziali offerte in forma diretta all'interessato.    Non  puo',
 tuttavia,  riconoscersi  la  sussistenza  di una assoluta urgenza. Ed
 infatti, a fronte di  un  ricovero  risalente  all'ottobre  1990,  la
 istanza  del ricorrente e' stata avanzata solo nell'ottobre del 1991;
 il che, se per un verso non esime l'amministrazione  dall'obbligo  di
 provvedere,  quanto  meno  per  il periodo successivo alla richiesta,
 nondimeno esclude che si  possa  considerare  la  sussistenza  di  un
 immediato  e  cogente  pericolo  per la vita o l'integrita' personale
 dell'interessato.  Ma vi e' di piu'. L'impossibilita' di una  diretta
 applicazione  della  legislazione statale, in difetto della normativa
 regionale di attuazione, la si ricava  anche  dalla  pronuncia  della
 Corte   costituzionale  sulla  questione  attinente  l'illegittimita'
 dell'art. 3 della legge n. 595/1985, nella parte  in  cui  omette  di
 vincolare   le   regioni   a  fornire  positivamente  le  prestazioni
 sanitarie, ove necessarie e non erogabili in  forma  diretta.    Tale
 questione,  siccome  volta  ad ottenere una sentenza di tipo additivo
 pur  in  assenza  di  una  soluzione  obbligata,  e'  stata  ritenuta
 manifestamente  inammissibile,  in  mancanza  di  un  intervento  del
 legislatore regionale,  alla  cui  discrezionalita'  e'  affidata  la
 disciplina dei modi, dei tempi, della misura e dei controlli connessi
 al rimborso (cfr. Corte costituzionale, 22-24 gennaio 1992, n. 19).
    Sotto  altro profilo, il ricorrente deduce, inoltre, la violazione
 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro  per  l'assistenza,
 l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone handicappate).
 Senonche' nel suddetto testo, che pure enuncia  principi  generali  e
 finalita'  di  piu'  avanzata  tutela  per  la persona colpita da una
 minorazione invalidante, non si rinvengono elementi di sostegno  alle
 doglianze dedotte in ricorso. Al contrario, l'art. 7, in tema di cura
 e  riabilitazione,  non  contempla l'assistenza indiretta, ma prevede
 unicamente che gli interventi sono assicurati dal servizio  sanitario
 nazionale "tramite le strutture proprie o convenzionate".  Tutto cio'
 premesso,  considerato che l'applicazione nel caso qui in esame della
 legislazione  regionale  e  nazionale  in  materia  condurrebbe  alla
 reiezione  dell'impugnativa,  si palesa rilevante, per la definizione
 del  giudizio,  la  risoluzione  delle  questioni   di   legittimita'
 costituzionale,  in  parte eccepite ed in parte rilevabili d'ufficio,
 delle disposizioni regionali e  statali  ostative  ad  una  pronuncia
 favorevole nel merito.
    2.  -  Al riguardo, non sono manifestamente infondate le questioni
 di incostituzionalita' delle seguenti disposizioni:
       a) art. 14 della legge regione Campania 15 marzo 1984,  n.  11,
 nella  parte in cui esclude la possibilita' di autorizzare il ricorso
 a strutture esterne per le  prestazioni  curative  con  carattere  di
 continuita' e prolungate nel tempo;
       b) articolo unico della legge regione Campania 8 marzo 1985, n.
 12,  nella  parte  in cui, limitando l'assistenza sanitaria indiretta
 alle sole prestazioni ospedaliere per  cure  mediche  e  chirurgiche,
 esclude  la  possibilita'  di  autorizzare il ricorso ad istituti non
 convenzionati operanti sul territorio nazionale per le prestazioni di
 riabilitazione, nei casi di comprovata necessita';
       c) artt. 1, 2, 5 e 6, primo comma, della legge regione Campania
 27  ottobre  1978,  n.  46,  in  forza del rinvio operato dalla legge
 regione Campania  n.  12/1985,  nelle  parti  in  cui  non  prevedono
 l'assistenza indiretta per la riabilitazione, con le stesse modalita'
 ivi  contemplate  ai  fini  del rimborso delle spese per l'assistenza
 ospedaliera medica e chirurgica;
       d) art. 7, primo comma, della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,
 nella  parte  in cui non prevede la eseguibilita' degli interventi di
 cura  e   riabilitazione   anche   presso   strutture   private   non
 convenzionate,  quando  le  strutture pubbliche o convenzionate siano
 nella impossibilita' di  assicurare  tempestivamente  prestazioni  di
 carattere indispensabile per la tutela della salute.
    I  dubbi  di  illegittimita'  si  riferiscono,  in primo luogo, al
 contrasto con l'art. 32, primo comma,  della  Costituzione.  Gia'  in
 passato, relativamente alle prestazioni di diagnostica specialistica,
 e'  stato  statuito  che  il  bene  della salute umana rappresenta un
 diritto primario e fondamentale, che impone piena ed esaustiva tutela
 (cfr. Corte costituzionale 12-27  ottobre  1988,  n.  992,  ed  altre
 decisioni  ivi  citate). La esclusione di trattamenti sanitari incide
 sulla  garanzia  costituzionale  quando  viene   preclusa   qualsiasi
 possibilita'  di  ristoro  a  prestazioni,  che  siano da considerare
 indispensabili, quando il servizio sanitario  non  sia  in  grado  di
 assicurarne  l'erogazione  direttamente  con  la  necessaria e dovuta
 tempestivita'. Non e' qui  in  discussione  la  discrezionalita'  del
 legislatore  sulla  misura,  i tempi e le modalita' dell'intervento -
 peraltro pur sempre assoggettata al sindacato del giudice delle leggi
 - nel bilanciare i diversi  interessi  e  valori  oggetto  di  tutela
 costituzionale,   e   nel   contemperare   esigenze   e  vincoli  che
 condizionano  scelte  con  un  rilevante  impatto  organizzativo   ed
 economico:  va infatti sottolineato che nella specie si tratta di una
 "esclusione   in   assoluto"   delle    prestazioni    (cfr.    Corte
 costituzionale, 26 settembre - 16 ottobre 1990, n. 455; 20 maggio - 3
 giugno  1992, n. 247).  Si palesa, inoltre, la violazione degli artt.
 2 e 3 della  Costituzione.  Le  prestazioni  di  riabilitazione  sono
 dirette  al  recupero  funzionale  e  sociale dei soggetti affetti da
 minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, sicche' la previsione di
 condizioni diverse e piu' onerose, o addirittura  l'esclusione  delle
 prestazioni  di riabilitazione, dal ricorso all'assistenza indiretta,
 comporta una ingiusta ed irragionevole discriminazione in pregiudizio
 delle persone piu'  deboli  e  vulnerabili,  a  causa  della  propria
 invalidita',  nonche'  la  violazione  dei  principi  di solidarieta'
 economica e sociale. Analogo contrasto e' da ravvisare rispetto  alla
 ingiustificata  esclusione  delle  prestazioni  curative basata sulla
 mera estrinseca circostanza  che  le  stesse  abbiano  "carattere  di
 continuita' e prolungate nel tempo".
    Tale discriminante regolamentazione degli interventi riabilitativi
 risulta,  inoltre,  in  conflitto  con il principio di buon andamento
 dell'amministrazione,  sancito  nell'art.  97,  primo  comma,   della
 Costituzione,  posto  che  costringerebbe  il  servizio  sanitario ad
 assicurare  risorse,  quantitative  e   qualitative   dell'assistenza
 diretta,  ad  un  livello pieno ed esaustivo, tale da essere idoneo a
 garantire  la  tutela  della  salute, anche per i casi in cui sarebbe
 piu' conveniente - senza maggiori  oneri  per  l'erario  ed  entro  i
 limiti  delle  disponibilita'  finanziarie  - lasciare agli utenti la
 opportunita' di avvalersi dell'iniziativa privata.   La  legislazione
 regionale  impugnata  detta,  in  violazione  dell'art.    117  della
 Costituzione,  una  disciplina  contraria  ai  principi  fondamentali
 stabiliti   dalle   leggi  dello  Stato,  in  materia  di  assistenza
 sanitaria. In particolare le limitazioni ed esclusioni previste nella
 normativa regionale non trovano riscontro nell'art. 3 della legge  n.
 595/1985,  che consente l'assistenza indiretta per la riabilitazione,
 nei limiti  della  spesa  prevista  presso  strutture  convenzionate,
 quando  sia impossibile la tempestiva erogazione delle prestazioni in
 forma diretta.   Infine, un ulteriore  profilo  di  contrasto  con  i
 criteri  di  razionalita' e ragionevolezza, si avverte nella legge n.
 104/1992, dal momento  che  l'esclusivita'  dell'assistenza  diretta,
 prevista  nell'art.  7,  si  coniuga con la disposizione, peraltro di
 maggior  favore,  nell'art.  11,  della  fruizione   di   prestazioni
 assistenziali,  comprendenti  al  riabilitazione,  in forma indiretta
 presso centri di altissima specializzazione  all'estero;  sicche'  e'
 privo  di giustificazione precludere ai cittadini italiani il ricorso
 alle strutture non convenzionate operanti nel territorio nazionale ed
 ammetterlo al quelle ubicate all'estero.
    3. - In conclusione,  va  pertanto  disposta  la  sospensione  del
 giudizio   in   corso   e  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale, per la decisione  sulle  questioni  pregiudiziali  di
 legittimita'  costituzionale,  siccome rilevanti e non manifestamente
 infondate, mandando la segreteria per gli adempimenti di  competenza,
 ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
                               P. Q. M.
    Dichiara  rilevanti  per  la definizione del ricorso in epigrafe e
 non   manifestamente   infondate   le   questioni   di   legittimita'
 costituzionale,  per contrasto con gli artt. 2, 3, 32, 97 e 117 della
 Costituzione, dell'art. 14 della  legge  regione  Campania  15  marzo
 1984,   n.  11,  nella  parte  in  cui  esclude  la  possibilita'  di
 autorizzare  il  ricorso  a  strutture  esterne  per  le  prestazioni
 curative  con  carattere  di  continuita'  e  prolungate  nel  tempo,
 dell'articolo unico della legge regione Campania 8 marzo 1985, n. 12,
 nella parte in cui, limitando l'assistenza sanitaria  indiretta  alle
 sole  prestazioni ospedaliere per cure mediche e chirurgiche, esclude
 la  possibilita'  di  autorizzare  il   ricorso   ad   istituti   non
 convenzionati operanti sul territorio nazionale per le prestazioni di
 riabilitazione,  nei casi di comprovata necessita', degli artt. 1, 2,
 5 e 6, primo comma, della legge regione Campania 27 ottobre 1978,  n.
 46,  in  forza  del  rinvio operato dalla suddetta legge regionale n.
 12/1985, nelle parti in cui non prevedono l'assistenza indiretta  per
 la  riabilitazione,  con  le stesse modalita' ivi contemplate ai fini
 del rimborso  delle  spese  per  l'assistenza  ospedaliera  medica  e
 chirurgica, dell'art. 7, primo comma, della legge 5 febbraio 1992, n.
 104, nella parte in cui non prevede la eseguibilita' degli interventi
 di   cura   e  riabilitazione  anche  presso  strutture  private  non
 convenzionate, quando le strutture pubbliche  o  convenzionate  siano
 nella  impossibilita'  di  assicurare  tempestivamente prestazioni di
 carattere indispensabile per la tutela della salute;
    Dispone  la  immediata  trasmissione  degli  atti,  a  cura  della
 segreteria, alla Corte  costituzionale  e  sospende  il  giudizio  in
 corso;
    Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza a tutte
 le  parti  in  causa,  al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al
 Presidente della giunta regionale della Campania,  nonche'  di  darne
 comunicazione   al   Presidente   del  Senato  della  Repubblica,  al
 Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente  del  Consiglio
 regionale della Campania.
    Cosi' deciso in Napoli, addi' 5 maggio 1993.
                   Il presidente f.f.: D'ALESSANDRO
   Un consigliere: FERONE
                             Il primo referendario estensore: DONADONO
 93C1161