N. 394 ORDINANZA 3 - 16 novembre 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Locazione  -  Giudizi di convalida di licenza o di sfratto per finita
 locazione per scadenze contrattuali successive al 14  agosto  1992  -
 Proroga  di  diritto  del  contratto  per  due  anni  -  Compressione
 indiscriminata del diritto di proprieta'  -  Richiamo  alla  sentenza
 della  Corte  n.  323/1993 e alla ordinanza n.  354/1993 - Disciplina
 rispondente  ad  esigenze  eccezionali  e  transitorie  -   Manifesta
 infondatezza.
 
 (D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 11, comma 2- bis, convertito, con
 modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n.  359).
 
 (Cost., art. 42)
 
(GU n.48 del 24-11-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    dott. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 11, comma 2-
 bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per  il
 risanamento   della  finanza  pubblica),  convertito  in  legge,  con
 modificazioni, con la legge 8  agosto  1992,  n.  359,  promossi  con
 ordinanze  emesse il 15 marzo 1993 (n. 2 ordinanze), il 21 marzo 1993
 (n. 2 ordinanze) ed il 6 aprile 1993 dal Pretore di Venezia ed il  29
 aprile  ed  il 21 maggio 1993 dal Pretore di Perugia, iscritte ai nn.
 286, 287, 288, 289, 348, 378  e  390  del  1993  e  pubblicate  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  nn.  25, 27 e 29, prima serie
 speciale, dell'anno 1993;
    Visti  l'atto  di  costituzione  di  Arborio Rigano Angela Maria e
 Arborio Mario nonche' gli  atti  di  intervento  del  Presidente  del
 Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 6 ottobre 1993 il Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
    Ritenuto che i Pretori di Venezia (con due ordinanze emesse il  15
 marzo  1993,  con  due successive ordinanze del 21 marzo 1993 ed, in-
 fine, con ordinanza emessa il 6 aprile 1993) e di  Perugia  (con  due
 ordinanze  emesse  il  29  aprile  1993  ed  il  21  maggio 1993), in
 altrettanti giudizi di convalida di licenza o di sfratto  per  finita
 locazione  per  scadenze  contrattuali  successive al 14 agosto 1992,
 hanno sollevato,  in  riferimento  all'art.  42  della  Costituzione,
 questioni  di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 2- bis,
 del decreto-legge 11 luglio 1992,  n.  333  (Misure  urgenti  per  il
 risanamento   della  finanza  pubblica),  convertito  in  legge,  con
 modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359;
      che la norma denunciata stabilisce, per le locazioni in corso  e
 con   scadenza  successiva  all'entrata  in  vigore  della  legge  di
 conversione del decreto, la proroga di diritto del contratto per  due
 anni,  nel  caso  in cui le parti non concordino sulla determinazione
 del canone;
      che i  giudici  rimettenti  prospettano  l'illegittimita'  della
 disposizione   legislativa   nella   sua   interezza,   perche'  essa
 comprimerebbe in maniera indiscriminata il diritto di proprieta', non
 correlando il  limite  imposto  al  diritto  di  godimento  ad  alcun
 vantaggio  per l'utilita' generale, e sacrificherebbe unilateralmente
 il  locatore,  impedendo  una  valorizzazione  delle   sue   concrete
 situazioni personali e patrimoniali;
      che  in  uno dei giudizi promossi dal Pretore di Perugia si sono
 costituiti Arborio Rigano Angela Maria e Arborio Mario, chiedendo che
 la Corte dichiari l'illegittimita' costituzionale della  disposizione
 denunciata;
      che  in  tutti  i  giudizi  e'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato,  che  ha  concluso  per l'inammissibilita' o,
 comunque, per l'infondatezza delle questioni;
    Considerato che tutti i giudizi, prospettando questioni identiche,
 relative alla stessa disposizione legislativa, possono essere riuniti
 e decisi congiuntamente;
      che  i  giudici   rimettenti,   dubitando   della   legittimita'
 costituzionale  della proroga delle locazioni stabilita dall'art. 11,
 comma 2- bis, del decreto-legge n. 333 del 1992, inserito dalla legge
 di conversione n.  359  del  1992,  hanno  sollevato  questioni  gia'
 esaminate  dalla  Corte, che con sentenza n. 323 del 1993 ha ritenuto
 la limitazione alla facolta' di godimento del bene determinata per il
 proprietario dalla proroga biennale delle locazioni non  contrastante
 con  l'art.  42 della Costituzione. Difatti la disposizione censurata
 e' inserita nel contesto di una disciplina volta ad aprire  una  fase
 di graduale transizione: dalla determinazione del canone di locazione
 secondo  parametri  vincolanti  stabiliti dal legislatore alla libera
 negoziazione del canone stesso tra le parti; essa  non  contiene  una
 protrazione  della  durata  del  contratto fine a se stessa, idonea a
 configurare una sostanziale riedizione del  regime  vincolistico,  ma
 risponde all'esigenza eccezionale e transitoria di consentire, per un
 periodo di tempo limitato e attraverso un meccanismo bilanciato volto
 a secondare l'accordo tra le parti, un graduale passaggio ad un nuovo
 sistema,  caratterizzato  dal  tendenziale  superamento del principio
 della quantificazione  legale  del  corrispettivo  per  le  locazioni
 abitative.  Inoltre  la norma denunciata, correttamente interpretata,
 consente di ritenere che  la  proroga  puo'  essere  impedita  quando
 ricorrano  le  specifiche e comprovate esigenze del locatore previste
 dalla legge;
      che, pertanto, le questioni sollevate, senza prospettare profili
 o argomenti nuovi, con le menzionate ordinanze di rimessione,  emesse
 tutte  prima della sentenza n. 323 del 1993, devono essere dichiarate
 manifestamente infondate (ordinanza n. 354 del 1993);
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  delle
 questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 2-  bis,
 del  decreto-legge  11  luglio  1992,  n.  333 (Misure urgenti per il
 risanamento  della  finanza  pubblica),  convertito  in  legge,   con
 modificazioni,  con  la  legge  8  agosto 1992, n. 359, sollevate dai
 Pretori di Venezia e di Perugia, in  riferimento  all'art.  42  della
 Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 3 novembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 16 novembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C1169