MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 novembre 1993 

  Modificazioni  al  decreto  ministeriale  19  aprile  1993  recante
individuazione  degli  enti creditizi abilitati ad assentire il piano
economico-finanziario    diretto    ad     accertare     l'equilibrio
dell'investimento e della connessa gestione.
(GU n.279 del 27-11-1993)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504,
che  al  primo  comma  autorizza  le  amministrazioni  provinciali, i
comuni, i loro consorzi, le aziende speciali e le  comunita'  montane
ad  assumere  mutui  anche  se  assistiti da contributi dello Stato o
delle regioni per  il  finanziamento  di  opere  pubbliche  destinate
all'esercizio di servizi pubblici;
  Visto  il secondo comma del predetto art. 46 il quale dipone che il
piano finanziario previsto dall'art.  4  del  decreto-legge  2  marzo
1989,  n.  65,  convertito,  con modificazioni, nella legge 26 aprile
1989,  n.  155,  deve  essere  integrato  con  un   ulteriore   piano
economico-finanziario     diretto     ad    accertare    l'equilibrio
economico-finanziario dell'investimento e  della  connessa  gestione,
anche   in   relazione  agli  introiti  previsti  ed  al  fine  della
determinazione delle tariffe;
  Visto il terzo comma del citato art. 46, il quale  dispone  che  il
piano  economico-finanziario  di  cui  al  secondo  comma deve essere
preventivamente assentito da un istituto di credito mobiliare  scelto
tra  gli  istituti  indicati  con  decreto  emanato  dal Ministro del
tesoro;
  Visto il proprio decreto del 19 aprile 1993 con il quale sono stati
individuati gli  enti  creditizi  abilitati  ad  assentire  il  piano
economico-finanziario sopramenzionato;
  Considerata  l'opportunita' che la funzione di assenso prevista dal
terzo comma del citato art. 46 venga  svolta  da  enti  creditizi  di
dimensioni  adeguate all'importo del progetto dell'opera pubblica cui
si riferisce il piano economico-finanziario e cio'  ai  fini  di  una
piu' soddisfacente applicazione della provvidenza legislativa;
  Ritenuta  quindi  l'esigenza di modificare le disposizioni previste
dal citato decreto ministeriale 19 aprile 1993;
                              Decreta:
  Per le opere pubbliche di importo fino a due miliardi di lire, sono
abilitate  ad  assentire  il  piano  economico-finanziario   previsto
dall'art.  46,  comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, le banche con patrimonio non inferiore a cinquanta  miliardi  di
lire.
  Per  le opere pubbliche il cui importo sia superiore a due miliardi
di lire e non ecceda l'ammontare di cinque  miliardi  di  lire,  sono
abilitate  ad  assentire  il  suddetto piano economico-finanziario le
banche con patrimonio non inferiore a duecento miliardi di lire.
  Per le opere pubbliche di importo superiore a  cinque  miliardi  di
lire  sono  abilitate  ad  assentire  il  piano  stesso le banche con
patrimonio non inferiore a cinquecento miliardi di lire.
  Le disposizioni previste dal decreto ministeriale  19  aprile  1993
sono  sostituite  dalla normativa recata dal presente provvedimento a
far data dall'entrata in vigore dello stesso.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzatta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 18 novembre 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI