REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1993, n. 36 

  Modificazione  tecnica  all'art. 6 della legge regionale 1 dicembre
1986, n. 56: "Interventi regionali per la promozione e la  diffusione
delle innovazioni tecnologiche nel sistema delle imprese minori".
(GU n.47 del 27-11-1993)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  legge  regionale  1  dicembre  1986,  n.  56,  relativa a:
"Interventi  regionali  per  la  promozione  e  la  diffusione  delle
innovazioni  tecnologiche  nel sistema delle imprese minori" e' cosi'
modificata:
     a) all'articolo 6,  comma  1,  le  parole:  "La  IV  commissione
consiliare" sono sostituite da: "La commissione consiliare competente
in materia di attivita' economiche e produttive";
     b)  all'articolo  6,  comma  2.,  le parole: "A tale scopo la IV
commissione" sono sotituite da: "Per le finalita' di cui al comma  1.
tale commissione".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 3 agosto 1993
 
                               BRIZIO