COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 17 novembre 1993 

  Determinazione,  d'intesa  con la Banca d'Italia, delle modalita' e
dei termini di versamento alla Cassa di compensazione e garanzia  dei
margini  di  garanzia  dei  contratti  su  titoli  quotati  in borsa.
(Deliberazione n. 7523).
(GU n.280 del 29-11-1993)

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive  modifiche  e
integrazioni;
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto  in  particolare  l'art. 22, comma 3, della citata legge n. 1
del 1991;
  Visto il regolamento per il funzionamento  del  sistema  telematico
delle  borse  valori  approvato  con delibera n. 5564 del 20 novembre
1991 come  successivamente  modificato  e  integrato  da  ultimo  con
delibera n. 7522 del 17 novembre 1993;
  Viste  le  disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione
ed il funzionamento della Cassa di compensazione e  garanzia  emanate
d'intesa   con   la  Banca  d'Italia  in  data  16  marzo  1992  come
successivamente modificate ed integrate da ultimo in data 5  novembre
1993;
  Visto   in  particolare  l'art.  17,  commi  2  e  3  delle  citate
disposizioni che prevede che la Consob d'intesa con la Banca d'Italia
determini le modalita' e i termini per il versamento dei  margini  di
garanzia  al  fondo  liquidazione  mensile  gestito  dalla  Cassa  di
compensazione e garanzia da  parte  dei  soggetti  di  cui  ai  commi
citati;
  Visto  altresi'  l'art.  17, comma 4, delle citate disposizioni che
prevede che la Consob d'intesa con la  Banca  d'Italia  determini  le
modalita'  e i termini per la restituzione dei margini di garanzia di
cui sopra;
  Visto inoltre l'art. 25, comma 2,  delle  citate  disposizioni  che
prevede  che  la  Consob  d'intesa con la Banca d'Italia determini le
modalita' e i termini per  il  versamento  al  fondo  liquidazione  a
contante  gestito dalla Cassa di compensazione e garanzia dei margini
forfettari e contrattuali da parte degli intermediari, diversi  dalle
banche, aderenti alla liquidazione a contante garantita;
  Visto  altresi'  l'art.  25, comma 4, delle citate disposizioni che
prevede che la Consob d'intesa con la  Banca  d'Italia  determini  le
modalita'  e i termini per la restituzione dei margini di garanzia di
cui sopra;
  Visti  infine  gli  articoli  28  e  33,  comma  5,  delle   citate
disposizioni  che  prevedono che la Consob determini, d'intesa con la
Banca d'Italia, le modalita' e i termini per la  reintegrazione,  nei
casi ivi previsti, dei margini forfettari versati dagli aderenti alla
liquidazione a contante garantita diversi dalle banche;
  Ritenuta   la   necessita'  di  procedere  alla  definizione  delle
modalita' e dei termini suddetti;
  Vista la nota n. 295054 del 10 novembre 1993 con la quale la  Banca
d'Italia  ha  manifestato  la propria intesa sul testo della presente
delibera, trasmessa  dalla  Consob  alla  Banca  stessa  con  lettera
BOR/RM/93009279 del 4 novembre 1993;
                              Delibera:
  I  versamenti  periodici (margini) al fondo di liquidazione mensile
di  cui  all'art.  17,  comma  1,  delle   disposizioni   concernenti
l'istituzione,  l'organizzazione  ed  il funzionamento della Cassa di
compensazione e garanzia (disposizioni) sono effettuati in  contanti.
E'   tuttavia  possibile,  in  luogo  del  versamento  del  contante,
adempiere al  prescritto  obbligo  per  il  tramite  di  fideiussioni
cauzionali rilasciate a favore della Cassa da banche.
  Nei   casi   di   restituzione   previsti  dalle  disposizioni,  le
disponibilita' in contanti costituite dai soggetti  di  cui  all'art.
17,  commi  2  e  3,  delle  disposizioni  stesse,  sono messe a loro
disposizione mediante accrediti nei conti  di  gestione  intrattenuti
presso la Banca d'Italia dalle banche incaricate dei pagamenti di cui
sopra.  Detto  accredito  avviene  il  giorno  successivo a quello di
liquidazione mensile.
  Nei  casi  di  restituzione   previsti   dalle   disposizioni,   le
fideiussioni  cauzionali  costituite dai soggetti di cui all'art. 17,
commi 2 e 3, delle disposizioni stesse, sono  reintegrate  il  giorno
successivo  a  quello  di  liquidazione mensile dell'importo imputato
alla liquidazione mensile stessa.
  I soggetti di cui all'art. 17, commi 2  e  3,  delle  disposizioni,
ricevono  comunicazione  degli  importi  da loro dovuti, anche per il
tramite del sistema telematico delle borse valori e  sulla  base  dei
dati  elaborati  dal  sistema  automatico  di  riscontro  e rettifica
giornaliero di cui al Titolo V, Capo I, del regolamento  del  sistema
telematico  delle  borse valori citato in premessa, entro le ore 9,00
del  giorno  di  borsa  aperta  successivo  a   ciascun   giorno   di
contrattazione. Detti soggetti sono tenuti a effettuare il versamento
dei  margini,  sulla  base delle comunicazioni di cui sopra, entro le
ore 12,00 del giorno stesso.
  Il  versamento  al  fondo  liquidazione  a  contante  del   margine
forfettario   di   cui  all'art.  25,  comma  2,  lettera  a),  delle
disposizioni e' effettuato in contanti.  E'  tuttavia  possibile,  in
luogo  del  versamento  del contante, adempiere al prescritto obbligo
tramite fideiussioni cauzionali rilasciate da banche a  favore  della
Cassa.
  Il   versamento  al  fondo  liquidazione  a  contante  dei  margini
contrattuali  di  cui  all'art.  25,  comma  2,  lettera  b),   delle
disposizioni e' effettuato esclusivamente in contanti.
  Gli  intermediari  aderenti  alla liquidazione a contante garantita
diversi  dalle  banche  ricevono  comunicazione  dell'ammontare   dei
margini   contrattuali  dovuti  anche  per  il  tramite  del  sistema
telematico delle borse valori e sulla base  dei  dati  elaborati  dal
sistema  automatico  di  riscontro  e rettifica giornalieri di cui al
Titolo V, Capo II, del regolamento per il funzionamento  del  sistema
telematico  delle  borse valori citato in premessa, entro le ore 9,00
del giorno in cui viene liquidata l'accensione di  ciascun  contratto
di  riporto  nella  liquidazione a contante garantita. Detti soggetti
sono tenuti a effettuare il versamento dei margini, sulla base  delle
comunicazioni di cui sopra, entro le ore 12,00 del giorno stesso.
  Gli  intermediari  aderenti  alla liquidazione a contante garantita
diversi dalle banche, sulla  base  di  apposita  comunicazione  della
Cassa,  costituiscono il margine forfettario nella misura determinata
dalla Consob entro le ore 12,00 del giorno  precedente  a  quello  di
avvio  dell'operativita'  del  fondo  liquidazione  a contante di cui
all'art. 25 delle disposizioni. Gli intermediari diversi dalle banche
che aderiscono successivamente alla liquidazione a contante garantita
sono tenuti, sulla base di  apposita  comunicazione  della  Cassa,  a
costituire  il  margine  forfettario,  nella misura determinata dalla
Consob, entro le ore 12,00 del giorno precedente a  quello  di  avvio
della loro operativita'.
  Nel   caso  di  incremento  da  parte  della  Consob  della  misura
precedentemente stabilita del margine forfettario,  gli  intermediari
diversi  dalle banche aderenti alla liquidazione a contante garantita
integrano, sulla base  di  apposita  comunicazione  della  Cassa,  il
margine  forfettario  stesso, con le medesime modalita' di cui sopra,
entro il  termine  stabilito  dalla  Consob  medesima.  Nel  caso  di
riduzione da parte della Consob della misura del margine forfettario,
la  differenza  tra  il  minor importo del margine stesso e l'importo
precedentemente stabilito e' restituita mediante accrediti nei  conti
di  gestione  intrattenuti  presso  la  Banca  d'Italia  dalle banche
incaricate dei pagamenti di  cui  sopra,  ovvero  mediante  reintegro
delle  fideiussioni  cauzionali  il  giorno  successivo  a  quello di
comunicazione da parte della Cassa  del  nuovo  importo  dei  margini
forfettari.
  Nei  casi  di  cui  all'art.  28,  e  all'art.  33,  comma 5, delle
disposizioni, gli aderenti alla liquidazione  a  contante  garantita,
diversi  dalle  banche, reintegrano i propri margini forfettari entro
le ore 12,00 del giorno successivo a  quello  del  loro  utilizzo  da
parte  della  Cassa,  con le stesse modalita' sopra prescritte per la
costituzione dei margini forfettari stessi.
  Nei casi di restituzione previsti  dalle  disposizioni,  i  margini
contrattuali   versati   ai   sensi  dell'art.  25,  comma  2,  delle
disposizioni stesse,  dagli  aderenti,  diversi  dalle  banche,  alla
liquidazione  a  contante  garantita  sono  accreditati  nei conti di
gestione  intrattenuti  presso  la  Banca   d'Italia   dalle   banche
incaricate  dei  pagamenti  di  cui sopra. Detto accredito avviene il
giorno successivo  a  quello  di  ciascuna  liquidazione  a  contante
garantita  nel  caso in cui questa si chiuda senza l'intervento della
Cassa o con  un  intervento  di  importo  complessivo  non  superiore
all'ammontare dei margini versati dall'inadempiente.
  Nel caso di cui all'art. 25, comma 3, delle disposizioni, i margini
forfettari  sono restituiti ai soggetti che li hanno versati mediante
accrediti nei conti di gestione intrattenuti presso la Banca d'Italia
dalle banche incaricate dei pagamenti di cui sopra.  Detto  accredito
avviene  il  giorno  successivo  a quello in cui si' e' verificata la
perdita della qualita'  di  aderente  alla  liquidazione  a  contante
garantita.
  Le  modalita'  di  comunicazione da parte della Cassa degli importi
dei margini forfettari e contrattuali a  credito  e  a  debito  degli
intermediari  diversi  dalle  banche  aderenti  alla  liquidazione  a
contante garantita sono stabilite dalla  Cassa  stessa  con  apposita
circolare.
  I  versamenti in contanti al fondo liquidazione mensile ed al fondo
liquidazione a contante sono effettuati mediante accrediti del  conto
di  gestione  intrattenuto  dalla  Cassa  presso  la  Banca d'Italia,
tramite una banca appositamente incaricata.
  Nei casi in cui, ai sensi della presente delibera,  sia  consentito
adempiere  all'obbligo di versamento dei margini tramite fideiussioni
cauzionali, la Cassa determina nel  regolamento  di  cui  all'art.  3
delle  disposizioni  i  criteri  e le modalita' di rilascio a proprio
favore e di utilizzo delle fideiussioni stesse.
  La  presente  delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed
entrera'  in  vigore  dal  17  gennaio  1994.  Essa  sara'   altresi'
pubblicata  nel  Bollettino  della  Consob.  Dalla data di entrata in
vigore della presente delibera e' abrogata la delibera n. 6352 del 16
luglio 1992.
   Roma, 17 novembre 1993
                                              Il presidente: BERLANDA