Determinazione, d'intesa con la Banca d'Italia, delle modalita' e dei termini di versamento alla Cassa di compensazione e garanzia dei margini di garanzia dei contratti su titoli quotati in borsa. (Deliberazione n. 7523).(GU n.280 del 29-11-1993)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto in particolare l'art. 22, comma 3, della citata legge n. 1 del 1991; Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori approvato con delibera n. 5564 del 20 novembre 1991 come successivamente modificato e integrato da ultimo con delibera n. 7522 del 17 novembre 1993; Viste le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia emanate d'intesa con la Banca d'Italia in data 16 marzo 1992 come successivamente modificate ed integrate da ultimo in data 5 novembre 1993; Visto in particolare l'art. 17, commi 2 e 3 delle citate disposizioni che prevede che la Consob d'intesa con la Banca d'Italia determini le modalita' e i termini per il versamento dei margini di garanzia al fondo liquidazione mensile gestito dalla Cassa di compensazione e garanzia da parte dei soggetti di cui ai commi citati; Visto altresi' l'art. 17, comma 4, delle citate disposizioni che prevede che la Consob d'intesa con la Banca d'Italia determini le modalita' e i termini per la restituzione dei margini di garanzia di cui sopra; Visto inoltre l'art. 25, comma 2, delle citate disposizioni che prevede che la Consob d'intesa con la Banca d'Italia determini le modalita' e i termini per il versamento al fondo liquidazione a contante gestito dalla Cassa di compensazione e garanzia dei margini forfettari e contrattuali da parte degli intermediari, diversi dalle banche, aderenti alla liquidazione a contante garantita; Visto altresi' l'art. 25, comma 4, delle citate disposizioni che prevede che la Consob d'intesa con la Banca d'Italia determini le modalita' e i termini per la restituzione dei margini di garanzia di cui sopra; Visti infine gli articoli 28 e 33, comma 5, delle citate disposizioni che prevedono che la Consob determini, d'intesa con la Banca d'Italia, le modalita' e i termini per la reintegrazione, nei casi ivi previsti, dei margini forfettari versati dagli aderenti alla liquidazione a contante garantita diversi dalle banche; Ritenuta la necessita' di procedere alla definizione delle modalita' e dei termini suddetti; Vista la nota n. 295054 del 10 novembre 1993 con la quale la Banca d'Italia ha manifestato la propria intesa sul testo della presente delibera, trasmessa dalla Consob alla Banca stessa con lettera BOR/RM/93009279 del 4 novembre 1993; Delibera: I versamenti periodici (margini) al fondo di liquidazione mensile di cui all'art. 17, comma 1, delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia (disposizioni) sono effettuati in contanti. E' tuttavia possibile, in luogo del versamento del contante, adempiere al prescritto obbligo per il tramite di fideiussioni cauzionali rilasciate a favore della Cassa da banche. Nei casi di restituzione previsti dalle disposizioni, le disponibilita' in contanti costituite dai soggetti di cui all'art. 17, commi 2 e 3, delle disposizioni stesse, sono messe a loro disposizione mediante accrediti nei conti di gestione intrattenuti presso la Banca d'Italia dalle banche incaricate dei pagamenti di cui sopra. Detto accredito avviene il giorno successivo a quello di liquidazione mensile. Nei casi di restituzione previsti dalle disposizioni, le fideiussioni cauzionali costituite dai soggetti di cui all'art. 17, commi 2 e 3, delle disposizioni stesse, sono reintegrate il giorno successivo a quello di liquidazione mensile dell'importo imputato alla liquidazione mensile stessa. I soggetti di cui all'art. 17, commi 2 e 3, delle disposizioni, ricevono comunicazione degli importi da loro dovuti, anche per il tramite del sistema telematico delle borse valori e sulla base dei dati elaborati dal sistema automatico di riscontro e rettifica giornaliero di cui al Titolo V, Capo I, del regolamento del sistema telematico delle borse valori citato in premessa, entro le ore 9,00 del giorno di borsa aperta successivo a ciascun giorno di contrattazione. Detti soggetti sono tenuti a effettuare il versamento dei margini, sulla base delle comunicazioni di cui sopra, entro le ore 12,00 del giorno stesso. Il versamento al fondo liquidazione a contante del margine forfettario di cui all'art. 25, comma 2, lettera a), delle disposizioni e' effettuato in contanti. E' tuttavia possibile, in luogo del versamento del contante, adempiere al prescritto obbligo tramite fideiussioni cauzionali rilasciate da banche a favore della Cassa. Il versamento al fondo liquidazione a contante dei margini contrattuali di cui all'art. 25, comma 2, lettera b), delle disposizioni e' effettuato esclusivamente in contanti. Gli intermediari aderenti alla liquidazione a contante garantita diversi dalle banche ricevono comunicazione dell'ammontare dei margini contrattuali dovuti anche per il tramite del sistema telematico delle borse valori e sulla base dei dati elaborati dal sistema automatico di riscontro e rettifica giornalieri di cui al Titolo V, Capo II, del regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori citato in premessa, entro le ore 9,00 del giorno in cui viene liquidata l'accensione di ciascun contratto di riporto nella liquidazione a contante garantita. Detti soggetti sono tenuti a effettuare il versamento dei margini, sulla base delle comunicazioni di cui sopra, entro le ore 12,00 del giorno stesso. Gli intermediari aderenti alla liquidazione a contante garantita diversi dalle banche, sulla base di apposita comunicazione della Cassa, costituiscono il margine forfettario nella misura determinata dalla Consob entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello di avvio dell'operativita' del fondo liquidazione a contante di cui all'art. 25 delle disposizioni. Gli intermediari diversi dalle banche che aderiscono successivamente alla liquidazione a contante garantita sono tenuti, sulla base di apposita comunicazione della Cassa, a costituire il margine forfettario, nella misura determinata dalla Consob, entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello di avvio della loro operativita'. Nel caso di incremento da parte della Consob della misura precedentemente stabilita del margine forfettario, gli intermediari diversi dalle banche aderenti alla liquidazione a contante garantita integrano, sulla base di apposita comunicazione della Cassa, il margine forfettario stesso, con le medesime modalita' di cui sopra, entro il termine stabilito dalla Consob medesima. Nel caso di riduzione da parte della Consob della misura del margine forfettario, la differenza tra il minor importo del margine stesso e l'importo precedentemente stabilito e' restituita mediante accrediti nei conti di gestione intrattenuti presso la Banca d'Italia dalle banche incaricate dei pagamenti di cui sopra, ovvero mediante reintegro delle fideiussioni cauzionali il giorno successivo a quello di comunicazione da parte della Cassa del nuovo importo dei margini forfettari. Nei casi di cui all'art. 28, e all'art. 33, comma 5, delle disposizioni, gli aderenti alla liquidazione a contante garantita, diversi dalle banche, reintegrano i propri margini forfettari entro le ore 12,00 del giorno successivo a quello del loro utilizzo da parte della Cassa, con le stesse modalita' sopra prescritte per la costituzione dei margini forfettari stessi. Nei casi di restituzione previsti dalle disposizioni, i margini contrattuali versati ai sensi dell'art. 25, comma 2, delle disposizioni stesse, dagli aderenti, diversi dalle banche, alla liquidazione a contante garantita sono accreditati nei conti di gestione intrattenuti presso la Banca d'Italia dalle banche incaricate dei pagamenti di cui sopra. Detto accredito avviene il giorno successivo a quello di ciascuna liquidazione a contante garantita nel caso in cui questa si chiuda senza l'intervento della Cassa o con un intervento di importo complessivo non superiore all'ammontare dei margini versati dall'inadempiente. Nel caso di cui all'art. 25, comma 3, delle disposizioni, i margini forfettari sono restituiti ai soggetti che li hanno versati mediante accrediti nei conti di gestione intrattenuti presso la Banca d'Italia dalle banche incaricate dei pagamenti di cui sopra. Detto accredito avviene il giorno successivo a quello in cui si' e' verificata la perdita della qualita' di aderente alla liquidazione a contante garantita. Le modalita' di comunicazione da parte della Cassa degli importi dei margini forfettari e contrattuali a credito e a debito degli intermediari diversi dalle banche aderenti alla liquidazione a contante garantita sono stabilite dalla Cassa stessa con apposita circolare. I versamenti in contanti al fondo liquidazione mensile ed al fondo liquidazione a contante sono effettuati mediante accrediti del conto di gestione intrattenuto dalla Cassa presso la Banca d'Italia, tramite una banca appositamente incaricata. Nei casi in cui, ai sensi della presente delibera, sia consentito adempiere all'obbligo di versamento dei margini tramite fideiussioni cauzionali, la Cassa determina nel regolamento di cui all'art. 3 delle disposizioni i criteri e le modalita' di rilascio a proprio favore e di utilizzo delle fideiussioni stesse. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entrera' in vigore dal 17 gennaio 1994. Essa sara' altresi' pubblicata nel Bollettino della Consob. Dalla data di entrata in vigore della presente delibera e' abrogata la delibera n. 6352 del 16 luglio 1992. Roma, 17 novembre 1993 Il presidente: BERLANDA