MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 26 novembre 1993, n. 35 

  Imposta   comunale   sugli  immobili  (ICI).  Alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica di proprieta' dello Stato.
(GU n.281 del 30-11-1993)
 
 Vigente al: 30-11-1993  
 

                                   Alle intendenze di finanza
                                     e, per conoscenza:
                                  Al  Dipartimento   del   territorio
                                  (Direzione centrale del demanio)
                                  All'ANCI
  In  relazione  a  quesiti  posti da varie intendenze di finanza, la
scrivente (nel ribadire che  gli  alloggi  di  edilizia  residenziale
pubblica  di  proprieta'  dello  Stato  non  possono  farsi rientrare
nell'ambito di applicazione della norma di esenzione dall'ICI  recata
dalla  lettera  a) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n.
504 del 30 dicembre 1992 e che soggetto passivo, agli effetti di tale
imposta, e' lo Stato anche nel  caso  in  cui  gli  alloggi  ad  esso
appartenenti siano affidati in gestione agli istituti autonomi per le
case  popolari)  esprime  l'avviso che qualora siffatti alloggi siano
concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto soggetto
passivo dell'imposta comunale sugli immobili e'  non  piu'  lo  Stato
proprietario bensi' l'assegnatario.
  Indubbiamente  ci  si  trova,  nella fattispecie, in presenza di un
procedimento negoziale molto  articolato  caratterizzato,  nelle  sue
fasi  essenziali,  dall'assegnazione  dell'alloggio  in locazione con
pattuizione di futura vendita, dal pagamento rateale  del  canone  in
conto  prezzo  da  parte  dell'inquilino-promissario  e,  infine, dal
perfezionamento dell'operazione con  la  stipulazione  dell'atto  che
sancisce  il  trasferimento della proprieta' dal locatore-promittente
all'assegnatario.
  Pur non potendo, civilisticamente, essere  qualificato  diritto  di
proprieta'  quello  radicato  in  capo all'assegnatario nel corso del
periodo  antecedente  al  pagamento  dell'ultima  rata   di   prezzo,
tuttavia,  sotto  il profilo tributario, siffatto diritto puo' essere
assimilato al diritto reale di abitazione;  pertanto,  degradando  il
diritto  dello  Stato a quello di nuda proprieta', soggetto obbligato
al pagamento dell'ICI, quale titolare del predetto diritto  reale  di
abitazione,   e'   soltanto  l'assegnatario  fin  dal  momento  della
concessione in locazione con  patto  di  futura  vendita  e  riscatto
ovvero fin dalla data di entrata in vigore dell'ICI, se successiva al
detto momento.
  D'altro  canto  il  complesso  delle  disposizioni fiscali vigenti,
particolarmente in materia di imposte sui redditi, di IVA e di INVIM,
denota l'esistenza nel sistema del diritto tributario di un principio
di  carattere  generale,  giustificato  dalle  peculiari  esigenze  e
finalita'  del  sistema  stesso,  in forza del quale le locazioni con
patto di futura vendita e riscatto e le  vendite  con  riserva  della
proprieta'   vanno   considerate,   ai  fini  impositivi,  come  atti
immediatamente traslativi del dominio.
  Ovviamente non sono interessati alla problematica in  discorso  gli
alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  concessi  in locazione
semplice, essendo in tal caso il locatario completamente estraneo  al
rapporto  ICI,  ne'  quelli  assegnati  in  proprieta'  con pagamento
rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria,  verificandosi  in  tal
caso immediatamente il trasferimento della proprieta' piena.
  Quanto  sopra  esposto  e'  utile  per risolvere anche l'ulteriore,
particolare fattispecie prospettata, concernente le abitazioni per  i
lavoratori agricoli dipendenti costruite ai sensi della legge n. 1676
del  30  dicembre  1960  ed  assegnate  a riscatto; anche in tal caso
soggetto passivo ICI e' l'assegnatario.
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  Le intendenze di finanza terranno conto della posizione assunta con
la   presente  circolare  operando  gli  opportuni  conguagli  tra  i
versamenti in acconto ed a saldo dell'ICI 1993,  con  riferimento  ai
debiti  e  crediti di imposta per immobili ubicati sul territorio del
medesimo comune. Delle somme che  eventualmente  dovessero  risultare
ancora  a  credito  dello  Stato  sara'  data  comunicazione a questo
Ministero, in attesa della emanazione, ai sensi del comma 3 dell'art.
18 del decreto legislativo n. 504/1992, del decreto interministeriale
con il quale saranno stabilite, in via generale, le modalita' per  il
rimborso della particolare ICI 1993 indebitamente versata.
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  Le  intendenze di finanza sono pregate di dare un cenno di ricevuta
della presente circolare,  la  quale  sara'  anche  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
                                                   Il Ministro: GALLO